Allorche’, come nel caso in esame, sia dato mandato ad un mediatore per la ricerca di un acquirente di un immobile, fissandosi altresi’ un termine di efficacia per l’incarico, la scadenza di tale termine non fa venir meno l’interesse (e il diritto) di chi abbia conferito l’incarico ad ottenere l’accertamento dell’operativita’ di una pregressa causa di risoluzione del rapporto per grave inadempimento del mediatore (nella specie, per violazione del dovere di corretta informazione), potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli, quali, ad esempio, la condanna del mediatore al risarcimento del danno, ovvero la perdita del diritto alla provvigione; la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento verificatosi anteriormente alla scadenza del termine di efficacia del rapporto, sebbene di carattere costitutivo, ha invero efficacia retroattiva al momento dell’inadempimento (articolo 1458 c.c.), e percio’ prevale rispetto alle altre cause di estinzione del medesimo rapporto contrattuale, per la priorita’ nel tempo dell’operativita’ dei suoi effetti.
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14623
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonino – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1707-2017 proposto da:
(OMISSIS) SNC, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 849/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1503/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La (OMISSIS). s.n.c., ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 849/2016 del 18 maggio 2016.
L’intimata (OMISSIS). s.n.c. non ha svolto attivita’ difensive.
La sentenza impugnata ha rigettato l’appello principale della (OMISSIS) s.n.c. avverso la sentenza n. 35/2008 resa dal Tribunale di Forli’ – sezione distaccata di Cesena. La Corte di Bologna ha confermato la pronuncia di risoluzione per inadempimento della (OMISSIS) s.n.c. con riferimento agli obblighi da essa assunti nei confronti della (OMISSIS) in forza del contratto dell’8 settembre 2004, consistenti nel reperimento di un acquirente per un terreno edificabile di proprieta’ della prima societa’, incarico avente scadenza 11 novembre 2004. I giudici dell’appello hanno affermato che la considerazione che il termine convenuto per l’esecuzione dell’incarico fosse gia’ scaduto prima dell’introduzione della domanda di risoluzione non escludeva la facolta’ di agire per ottenere la relativa declaratoria giudiziale, in quanto gli effetti del contratto non erano venuti meno, quanto in particolare all’obbligazione relativa al pagamento delle competenze della mandataria mediatrice. L’inadempimento della (OMISSIS) veniva ravvisato nella circostanza di non aver fornito un’informazione veritiera sul prezzo di vendita del terreno concordato col promissario acquirente (OMISSIS), ammontante ad Euro 284.000,00 e non ad Euro 253.000,00, come mendacemente comunicato alla (OMISSIS).
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Non puo’ tenersi conto della memoria depositata dalla ricorrente in data 14 marzo 2018, senza percio’ osservare il termine indicato dall’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
L’unico motivo di ricorso della (OMISSIS). s.n.c. denuncia la falsa applicazione degli articoli 1453 e 1458 cc., domandando quale fondamento giuridico abbia la dichiarazione di risoluzione per inadempimento di un contratto gia’ risoltosi per la scadenza del suo termine di efficacia.
Il ricorso e’ infondato.
Allorche’, come nel caso in esame, sia dato mandato ad un mediatore per la ricerca di un acquirente di un immobile, fissandosi altresi’ un termine di efficacia per l’incarico, la scadenza di tale termine non fa venir meno l’interesse (e il diritto) di chi abbia conferito l’incarico ad ottenere l’accertamento dell’operativita’ di una pregressa causa di risoluzione del rapporto per grave inadempimento del mediatore (nella specie, per violazione del dovere di corretta informazione), potendo da tale accertamento derivare effetti a lui favorevoli, quali, ad esempio, la condanna del mediatore al risarcimento del danno, ovvero la perdita del diritto alla provvigione; la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento verificatosi anteriormente alla scadenza del termine di efficacia del rapporto, sebbene di carattere costitutivo, ha invero efficacia retroattiva al momento dell’inadempimento (articolo 1458 c.c.), e percio’ prevale rispetto alle altre cause di estinzione del medesimo rapporto contrattuale, per la priorita’ nel tempo dell’operativita’ dei suoi effetti (arg. da Cass. Sez. 3, 28/11/2008, n. 28416; Cass. Sez. 3, 13/06/2002, n. 8435; Cass. Sez. 3, 09/07/2009, n. 16110).
Il ricorso va percio’ rigettato. Non occorre regolare le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto l’intimata (OMISSIS) s.n.c. non ha svolto attivita’ difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.