In presenza di una domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, non e’ possibile ravvisare una volonta’ diretta allo scioglimento di un contratto per mutuo consenso nel comportamento del convenuto che, pur senza chiedere in via riconvenzionale l’adempimento del contratto o la sua risoluzione per colpa dell’attore, si opponga alla domanda di risoluzione per inadempimento proposta nei suoi confronti, assumendo che sia intervenuto il recesso della controparte, essendo quindi necessario per il giudice adito pronunciarsi sulla domanda di risoluzione.
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 5 giugno 2018, n. 14409
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovani – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5654/2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ed (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1825/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La (OMISSIS) S.p.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona la Tattile S.r.l., poi divenuta (OMISSIS) S.r.l., esponendo che aveva commissionato alla convenuta la progettazione e realizzazione di un dispositivo portatile in grado di rilevare l’esatta tonalita’ e colore nel settore medicale, lamentando il grave inadempimento della convenuta, chiedendo la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.
Nella resistenza della convenuta, la quale oltre ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito (eccezione questa disattesa dai giudici di merito, senza che sia stata successivamente riproposta in questa sede), chiedeva in via riconvenzionale di accertare l’avvenuto recesso della societa’ attrice dal contratto.
Il Tribunale adito con la sentenza n. 3052 del 2008, ritenuto che le parti a far data dalla fine del 2003 avevano di fatto considerato non piu’ vincolante il contratto, dava atto dell’avvenuta risoluzione dello stesso per comportamento concludente, condannando la convenuta alla sola restituzione delle somme ricevute a titolo di acconto.
A seguito di appello principale della societa’ attrice e di appello incidentale della societa’ convenuta, la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 1825 del 16 agosto 2016 rigettava entrambi i gravami, confermando pertanto la decisione di prime cure.
A tal fine osservava, in relazione alle doglianze mosse da entrambe le parti in merito alla decisione del Tribunale di reputare risolto il contratto, che in realta’ i giudici di prime cure avevano preso atto della volonta’ dei contraenti, come manifestata in giudizio, di non mantenere in vita il contratto, essendo quindi venuto meno l’originario incontro di volonta’.
Richiamava quindi alcuni precedenti di legittimita’ che avevano reputato che in presenza di reciproche domande di risoluzione, ben puo’ il giudice dichiarare sciolto il contratto, in quanto pur non configurandosi un mutuo consenso, l’intento comune di pervenire allo scioglimento del vincolo, consente di ravvisare un mutuo dissenso.
In relazione alla diversa doglianza della societa’ committente, che lamentava la mancata statuizione in ordine all’inadempimento della controparte, la sentenza osservava che il ritardo nell’esecuzione del contratto era inizialmente derivato dal fatto che si era in attesa della fornitura di un componente (Veom) necessario al fine della realizzazione del macchinario, e che la decisione di attendere tale fornitura da parte del terzo produttore era frutto di una scelta concordata delle parti.
In merito al diverso motivo di appello principale con il quale si contestava la correttezza dell’individuazione di un diritto di recesso in favore della (OMISSIS), la sentenza di appello rilevava che in realta’ il Tribunale non aveva affatto ravvisato l’esistenza di una clausola attributiva del diritto di recesso, ma aveva semplicemente riportato le deduzioni della convenuta, dovendosi effettivamente concordare con il Tribunale circa l’impossibilita’ di ravvisare una facolta’ siffatta nella pattuizione concernente le “modalita’ d’ordine”.
Quanto al quarto motivo dell’appello principale, con il quale ci si doleva del mancato riconoscimento dei danni, ad avviso della sentenza gravata la censura perdeva rilievo a fronte della conferma dell’avvenuta risoluzione del contratto per mutuo dissenso.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la (OMISSIS) S.p.A. sulla base di due motivi.
La (OMISSIS) S.r.l. resiste con controricorso.
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello, in difformita’ dalle richieste di entrambe le parti, dichiarato l’intervenuta risoluzione del contratto per mutuo dissenso, anziche’ risolvere il contratto per inadempimento della convenuta.
Si evidenzia che la domanda introduttiva era appunto mirata ad ottenere una pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento della controparte ex articolo 1453 c.c., e che la convenuta nelle sue difese si era opposta all’accoglimento della domanda attorea, sostenendo al contrario che in realta’ il contratto era venuto meno a seguito dell’esercizio di un diritto di recesso da parte dell’attrice. La sentenza di primo grado aveva pero’ del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione, ravvisando un’ipotesi di scioglimento del vincolo contrattuale per comportamento concludente delle parti.
Tale capo era stato oggetto di appello principale lamentandosi la non corrispondenza tra quanto chiesto e quanto pronunciato, laddove la stessa convenuta aveva insistito per il rigetto della domanda attorea e delle conseguenti richieste restitutorie e risarcitorie.
La soluzione dei giudici di appello di conferma della statuizione del Tribunale si pone quindi a sua volta in contrasto con il disposto dell’articolo 112 c.p.c..
Il motivo e’ fondato.
La costante giurisprudenza di questa Corte a far data dall’intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 329/1983, e’ nel senso che il giudice, adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, puo’ accogliere l’una e rigettare l’altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando cio’ una violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti.
Successivamente il principio e’ stato ribadito, ed anche di recente si e’ riaffermato (cfr. Cass. n. 2984/2016) che in presenza di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, il giudice puo’ accogliere l’una e rigettare l’altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando cio’ una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti (conf. Cass. n. 4493/2014, anche con riferimento alla domanda di risoluzione proposta da una sola delle parti, nonche’ Cass. n. 4600/1983, a mente della quale la volonta’ negoziale diretta allo scioglimento di un contratto per mutuo consenso non puo’ essere desunta dal comportamento di chi, pur senza chiedere in via riconvenzionale l’adempimento del contratto o la sua risoluzione per colpa dell’attore, si opponga alla domanda di risoluzione per inadempimento proposta nei suoi confronti, e neppure di chi non si costituisca in giudizio per contrastare attivamente la domanda avversaria, poiche’ anche in quest’ultimo caso il giudice dovra’ verificare se sussistano in concreto le condizioni dell’azione fatta valere dall’attore, e se queste manchino, dovra’ limitarsi a respingere la domanda di risoluzione del contratto).
Nel caso di specie, la societa’ convenuta si era costituita opponendosi alla domanda di risoluzione, senza contrapporre una propria domanda di analogo contenuto, ma sostenendo che fosse intervenuto il recesso della controparte.
Ne discende ad avviso del Collegio che il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, avrebbero dovuto esaminare la domanda di risoluzione avanzata dall’attrice, eventualmente pervenendo al suo rigetto o all’accoglimento, ma non avrebbero invece potuto, come accaduto, dichiarare la risoluzione del contratto per mutuo dissenso.
In tal senso si ritiene di dover dare continuita’ all’orientamento di cui sono espressione i precedenti richiamati, non potendosi invece condividere quanto affermato da Cass. n. 26907/2014, invece citata dai giudici di appello.
Infatti, trattasi di pronuncia che, oltre a contrastare con quanto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite, trova la sua giustificazione nella diversa sentenza n. 16317/2011, che pero’ addiveniva all’accertamento della avvenuta risoluzione del contratto in presenza di contrapposte richieste di recesso dei due contraenti.
Deve quindi ritenersi che la mera proposizione di reciproche domande di risoluzione per inadempimento ovvero la domanda di risoluzione avanzata da una parte e contrastata dall’altra, anche laddove quest’ultima deduca che la prima abbia receduto dal contratto, non esoneri il giudice dal pronunziare sulle domande proposte, potendosi al piu’ addivenire ad un accertamento di scioglimento del vincolo solo nel caso in cui ravvisi l’infondatezza delle reciproche domande di risoluzione (cfr. Cass. n. 767/2016; Cass. n. 10389/2005; Cass. n. 15167/2000).
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Venezia che si atterra’ al seguente principio di diritto: “In presenza di una domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, non e’ possibile ravvisare una volonta’ diretta allo scioglimento di un contratto per mutuo consenso nel comportamento del convenuto che, pur senza chiedere in via riconvenzionale l’adempimento del contratto o la sua risoluzione per colpa dell’attore, si opponga alla domanda di risoluzione per inadempimento proposta nei suoi confronti, assumendo che sia intervenuto il recesso della controparte, essendo quindi necessario per il giudice adito pronunciarsi sulla domanda di risoluzione”.
Del pari fondato risulta il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta l’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla contestazione formale dell’inadempimento operata dall’attrice nei confronti della convenuta, nonche’ la violazione dell’articolo 1453 c.c..
La censura investe il capo della sentenza d’appello che ha ritenuto che non vi fosse inadempimento della (OMISSIS) in ordine al mancato completamento della prima fase del contratto denominata come A).
Si rileva che dagli atti di causa emergeva come la convenuta non avesse portato a termine tale prima fase, ma che, ad avviso dei giudici di merito, cio’ non implicava responsabilita’ in quanto era stata la stessa committente ad accettare un ritardo nella sua esecuzione in attesa della fornitura da parte della societa’ produttrice statunitense di un componente necessario per la realizzazione dei prototipi.
Ad avviso del Collegio il motivo appare fondato quanto alla dedotta violazione dell’articolo 1453 c.c..
Ed, infatti, pur a fronte di un termine da reputarsi non essenziale per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della controricorrente, l’iniziale tolleranza della committente non vale di per se’ a determinare un assoluto esonero da responsabilita’ per l’eventuale protrarsi del ritardo una volta esaurito il periodo di tolleranza accordato dalla controparte.
Anche a voler ritenere sulla scorta dell’istruttoria svolta (ed in particolare alla luce delle risultanze della deposizione del teste Gobetti, richiamata nella motivazione della sentenza gravata) che fosse stata concordata una deroga al termine iniziale in attesa dell’arrivo del componente VEOM, cio’ non consentiva di ritenere che tale iniziale accordo fosse idoneo ad esentare da responsabilita’ la convenuta anche per il ritardo protrattosi oltre il tempo concordato, dovendosi a tal fine far richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in base alla quale (cfr. ex multis Cass. n. 22346/2014; Cass. n. 1773/2001; Cass. n. 7083/2006) una protratta tolleranza del ritardo della controparte costituisce solo uno degli elementi da valutare ai fini dell’accertamento della gravita’ dell’inadempimento, potendo se del caso concorrere ad attenuarne l’intensita’, ma non potendo di per se’ escludere la ricorrenza dell’inadempimento ove protrattosi oltre la tolleranza del creditore.
In tale ottica si e’ altresi’ precisato che (cfr. Cass. n. 4314/2016) l’inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per l’esecuzione di un’obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1457 c.c., non esclude la risolubilita’ del contratto, a norma dell’articolo 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza, occorrendo avere riguardo all’oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell’altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo (conf. Cass. n. 10127/2006).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata, oltre ad avere erroneamente omesso la disamina della domanda di risoluzione, nell’ambito della quale andava quindi valutata la persistenza dell’interesse all’adempimento della ricorrente e l’incidenza sulla valutazione della gravita’ dell’iniziale tolleranza, ha altrettanto erroneamente considerato, e sebbene ai soli fini della valutazione dell’inadempimento in chiave solo risarcitoria (cosi’ deve reputarsi, in assenza di una valutazione di assorbimento del secondo motivo dell’appello principale, pur avendo la Corte distrettuale confermato la risoluzione del contratto per mutuo dissenso), solo l’iniziale tolleranza del creditore, senza pero’ riscontrare se il ritardo si fosse protratto anche oltre il ragionevole limite della tolleranza.
La sentenza deve pertanto essere cassata anche in relazione a tale motivo, dovendo il giudice del rinvio procedere a tale accertamento, nell’ambito dell’esame della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla ricorrente, quale effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso sulla base del seguente principio di diritto:” In materia di inadempimento contrattuale, anche in presenza di un termine non essenziale, il mancato adempimento del debitore entro il termine pattuito, e nonostante un’iniziale tolleranza da parte del creditore, non preclude la valutazione di gravita’ dell’inadempimento, ove lo stesso si sia protratto oltre un ragionevole tempo, avuto riguardo al persistente interesse della parte creditrice all’adempimento”.
Il giudice del rinvio che si designa in una diversa sezione della Corte d’Appello di Venezia, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.