Indice dei contenuti
L’obbligazione accessoria, prevista dal comma terzo, trova il suo necessario presupposto, nella obbligazione principale, ma ha un oggetto diverso perche’ riguarda il rimborso, da parte dell’assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 18 gennaio 2016, n. 667
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3489/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.E. (OMISSIS) rappresentanza generale per l’Italia in persona del Dott. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) in persona del legale rappresentante (OMISSIS), (OMISSIS) in persona dei legali rappresentanti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso per la prima, giusta procura speciale notarile Apostillata dell’8-15 gennaio 2013 del Dott. Notaio (OMISSIS) in (OMISSIS) per la seconda, giusta procura speciale notarile Apostillata del 14-15 gennaio 2013 del Dott. Notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) per la terza;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A. in persona della Dott.ssa (OMISSIS) nella sua qualita’ di procuratore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1391/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/04/2012, R.G.N. 1893/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso p.q.r..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa’ (OMISSIS) s.p.a ha convenuto in giudizio le societa’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per ottenere dalle stesse, in solido o pro quota, il pagamento dell’indennizzo di euro 1.360.425,00, oltre interessi legali, in base alla “polizza di responsabilita’ civile degli amministratori, sindaci e direttori generali” stipulata con le suddette societa’ in data 28 marzo 2003, per il sinistro del (OMISSIS).
La societa’ (OMISSIS) esponeva che in data 10 ottobre 2003 il gip di Brindisi aveva notificato un decreto di perquisizione personale e locale, con contestuale informazione di garanzia, a carico di (OMISSIS), Amministratore delegato della (OMISSIS), di (OMISSIS), Direttore ingegneria e sviluppo e di (OMISSIS), Direttore acquisti e appalti; che in data 22 novembre 2003 la procura della Repubblica di Brindisi aveva notificato alla societa’ (OMISSIS) un’informazione di garanzia per il reato di corruzione; che l’indennizzo richiesto era afferente al rimborso delle spese legali sostenute per il collegio difensivo dei propri dirigenti e amministratori per il procedimento penale conclusosi con l’archiviazione; che il sinistro era stato denunziato in data 5 dicembre 2003 al Broker (OMISSIS), quale intermediario delle compagnie assicuratrici.
Le societa’ assicuratrici hanno resistito contestando, fra l’altro,che il sinistro denunciato rientrasse nella ipotesi di rischio assicurato in quanto, trattandosi di un procedimento penale,la polizza richiedeva che lo stesso fosse iniziato su istanza di parte, con denuncia o querela di un danneggiato, circostanza che non era stata provata dalla societa’ attrice.
Il Tribunale di Milano, sul rilievo della inoperativita’ della garanzia in relazione al sinistro verificatosi, respingeva la domanda.
A seguito di impugnazione della (OMISSIS), la Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 20 aprile 2012, accoglieva la domanda e condannava le societa’ assicuratrici in solido tra loro a prestare la garanzia assicurativa ed a pagare all’attrice la somma di euro 1.360.425,00, oltre interessi legali dal 5 dicembre 2003 al saldo, oltre le spese nei giudizi di entrambi i gradi.
Avverso questa decisione propongono ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con tre motivi illustrati da successiva memoria.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudice di primo grado, sul rilievo che il concetto di responsabilita’ civile prevede che sia addebitabile ad un soggetto un comportamento che procura un danno a terzi,anche ovviamente in ipotesi di danno a seguito di un comportamento rilevante penalmente, e che la responsabilita’ civile non puo’ prescindere dall’esistenza di un danno e di un danneggiato che lo voglia ristorato, ha rigettato la domanda di rimborso della (OMISSIS) delle spese legali derivanti dalla difesa dei suoi amministratori e dirigenti in un processo penale conclusosi con l’archiviazione.
Ad avvalorare tale affermazione, il giudice di primo grado ha fatto riferimento all’articolo 2, comma 15, della polizza che richiedeva per l’integrazione della fattispecie contrattuale coperta da assicurazione in ipotesi di procedimento penale, che questo fosse stato intrapreso a seguito di una denuncia o querela, previsione ritenuta confacente al concetto di responsabilita’ civile, per il quale la garanzia e’ correlata alla circostanza che un soggetto richiede dir essere risarcito di un danno patrimoniale ricevuto a seguito di un illecito.
La Corte d’appello, al contrario, ha ritenuto che il contenuto della polizza assicurativa non poteva essere interpretato solo sulla base dell’intestazione della stessa – “polizza di responsabilita’ civile di amministratori, sindaci e direttori generali”-, ma sul contenuto complessivo del contratto.
Ha affermato che proprio l’articolo 2, comma 15, nel definire il concetto di sinistro di cui alla garanzia, prevedeva: che vi fosse richiesta di risarcimento danni avanzata da un terzo per iscritto; procedimento civile; procedimento penale intrapreso mediante denuncia o querela; procedimento amministrativo intrapreso con un provvedimento formale avanzato per la prima volta durante il periodo assicurativo nei confronti di un assicurato in conseguenza di un atto dannoso.
La Corte di appello ha ritenuto che per la definizione di sinistro assicurato la polizza prevedeva ipotesi distinte e separate, che non potevano ricondussi tutte alla richiesta di risarcimento danni da parte di un terzo, poiche’ oltre alla prima ipotesi si elencavano il procedimento civile, il procedimento penale ed il procedimento amministrativo, facendo cosi’ assumere alla polizza un significato ed una portata di carattere generale, “volta a coprire qualsiasi danno derivante da uno qualsiasi dei procedimenti menzionati”.
Tale ricostruzione,secondo la Corte di secondo grado, era confermata dalla stessa definizione di danno previsto nella polizza, laddove all’articolo 2.6 si definiva come danno l’importo che ogni assicurato e’ legalmente tenuto a versare singolarmente o solidalmente in conseguenza di qualsiasi sinistro, comprese le spese legali e le spese di rappresentanza legali”, giungendo alla conclusione che tra i danni risarcibili rientravano anche le spese legali indipendenti dal fatto che siano o meno connesse a una preventiva richiesta di risarcimento danni.
A conferma della verita’ di tale interpretazione, la Corte ha fatto riferimento all’articolo 2, della polizza assicurativa, dove e’ detto: “la compagnia si obbliga a tenere indenne la societa’ per i danni fino alla misura dell’indennizzo che la societa’ abbia corrisposto agli assicurati, con una previsione che lascia chiaramente intendere,continua il giudice d’appello, che i danni coperti dalla polizza stessa sono quelli corrisposti ai propri assicurati (amministratori) e non ad un terzo soggetto”.
Inoltre, continua la motivazione della sentenza impugnata, quando la polizza tra i sinistri oggetto della garanzia prevede il procedimento penale intrapreso mediante denuncia o querela, non limita certamente l’ipotesi al procedimento penale iniziato solo su istanza di parte, ma comprende ogni ipotesi di procedimento penale anche quello iniziato d’ufficio, dovendosi intendere il riferimento alla denuncia contrapposto alla querela, come comprensivo di qualsiasi procedimento penale d’ufficio, vi sia stato meno denuncia”.
2. Con il primo motivo le societa’ ricorrenti denunziano violazione dell’articolo 1900 c.c., commi 1 e 2, articolo 1917 c.c., articolo 2952 c.c., comma 3, e dell’articolo 2, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, anche in relazione all’articolo 1, articolo 2, comma 6, articolo 2, comma 15, lettera b, articolo 2, comma 23, e articolo 3 della Polizza Chubb n. (OMISSIS). Omessa insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5.
Sostengono le ricorrenti che la Corte d’appello ha violato lo schema tipico previsto per l’assicurazione della responsabilita’ civile per cui il diritto dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore di essere tenuto indenne per i danni procurati al terzo danneggiato sorge dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questa l’azione per danni.
In mancanza di richiesta del terzo, ancorche’ preteso danneggiato, nessun diritto puo’ essere esercitato nei confronti dell’assicuratore. Inoltre l’obbligo dell’assicuratore della responsabilita’ civile di tenere indenne l’assicurato delle spese irrogate per resistere all’azione del danneggiato trova un limite nell’attualita’ della domanda del terzo danneggiato e nel perseguimento di un risultato di utile per entrambe le parti interessate a respingerla.
3. Il motivo e’ fondato sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto il profilo del vizio di motivazione di motivazione.
L’assicurazione della responsabilita’ civile e’ disciplinata, nella previsione codicistica, dall’articolo 1917 c.c., i cui commi 1 e 3, regolano la prestazione complessiva dell’assicuratore, che forma oggetto di due distinte obbligazioni, di cui una principale e l’altra accessoria.
Come ha gia’ avuto modo di statuire questa Corte, l’obbligazione principale (che puo’ definirsi tale in quanto corrispondente all’essenza del contratto) e’ prevista dal comma primo e concerne la rifusione, da parte dell’assicuratore, di tutto quanto l’assicurato debba pagare al terzo danneggiato.
L’obbligazione accessoria, prevista dal comma terzo, trova il suo necessario presupposto, nella obbligazione principale, ma ha un oggetto diverso perche’ riguarda il rimborso, da parte dell’assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato.
Ora, la ratio di quest’ultima disposizione va individuata nel perseguimento di un risultato utile ad entrambe le parti, assicuratore ed assicurato, mirando a tutelarne la sfera giuridico – patrimoniale dalla domanda risarcitoria del terzo ed esaurendo la sua funzione nei limiti in cui si tratta di tenere indenne l’assicurato delle spese sostenute per resistere all’azione civile del danneggiato. Cass., sent. n. 59 del 15 gennaio 1985 ; Cass sent. n. 17315 del 11/10/2012; Cass. sent n. 5479 del 19/03/2015.
Dunque il rischio di sostenere spese di resistenza e’ un danno, se pure di natura accessoria, e forma anch’esso oggetto di copertura assicurativa per il quale sussiste, come per il danno derivante dal rischio garantito in via principale, il dovere dell’assicurato di “fare quanto gli e’ possibile” per evitarlo o diminuirlo, secondo la previsione di cui all’articolo 1914 c.c., comma 1.
La giurisprudenza di legittimita’ ha ritenuto costantemente che i doveri di correttezza e buona fede impongono al creditore di non aggravare inutilmente, e senza propria necessita’, la posizione del debitore. La rilevanza di tale principio si esplica pertanto nell’imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o legali (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 22819 del 10/11/2010, Rv. 614831; Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009, Rv. 610222; Sez. 3, Sentenza n. 10182 del 04/05/2009, Rv. 608010; Sez. U, Sentenza n. 28056 del 25/11/2008, Rv. 605685; Sez. 1, Sentenza n. 21250 del 06/08/2008, Rv. 604664; Sez. 1, Sentenza n. 23273 del 27/10/2006, Rv. 593456).
Con riferimento all’ipotesi in oggetto, l’applicazione di tali principi impone all’assicurato di non avvalersi della facolta’ di resistere in giudizio, se cio’ non solo non possa arrecargli vantaggio alcuno, ma anzi esponga l’assicuratore all’onere di rifondere all’assicurato spese avventatamente sostenute.
4. L’individuazione del rischio assicurato dalla polizza oggetto del ricorso e’ stata effettuata dalla Corte d’appello in violazione della struttura dell’assicurazione per la responsabilita’ civile come delineata dall’articolo 1917 c.c., e della riconosciuta natura accessoria del rimborso delle spese di resistenza e con la illogica conclusione che i danni coperti dalla polizza stipulata dalla (OMISSIS) per la responsabilita’ degli amministratori e dirigenti sono i danni risarciti ai propri assicurati (amministratori acc….) e non ad un terzo soggetto, e che le spese legali sono dovute anche nell’ipotesi in cui non siano connesse con una preventiva di richiesta di risarcimento del danno.
5. Al contrario,la definizione di sinistro assicurato come delineata dall’articolo 2, comma 15, della polizza porta ad individuare, in linea con la nozione giuridica di assicurazione per la responsabilita’ civile di cui all’articolo 1917 c.c., ogni richiesta di risarcimento del danno avanzata da un terzo per iscritto, un procedimento civile, un procedimento penale intrapreso mediante denuncia o querela, un procedimento amministrativo intrapreso con provvedimento formale nei confronti di un assicurato in conseguenza di un atto dannoso.
E’ chiaro il riferimento della polizza assicurativa ad un danno a terzi procurato dall’attivita’ degli assicurati – amministratori, sindaci e direttori generali della societa’ – danno che per l’attivita’ penalmente rilevante richiede che il procedimento penale sia iniziato con denuncia o querela, con chiaro riferimento a un terzo danneggiato che sollecita l’azione penale.
La stessa Corte d’appello illogicamente afferma che l’articolo 2, comma 15, della polizza ha un significato ed una portata di carattere generale, volta coprire qualsiasi danno derivante da uno dei procedimenti menzionati mentre successivamente, nell’interpretare l’articolo 2.6 che definisce danno l’importo che ogni assicurato e’ tenuto a versare singolarmente o solidalmente in conseguenza di qualsiasi sinistro comprese le spese legali e le spese di rappresentanza legale, giunge a concludere che le spese legali devono essere indennizzate agli amministratori ed ai direttori anche se non connesse ad un danno da questo ultimi procurato a terzi.
Da una parte quindi la Corte d’appello riconosce che per azionare la garanzia assicurativa vi e’ la necessita’ che dal comportamento degli amministratori e direttori generali sia derivato un danno a terzi e dall’altra, in presenza di una previsione che indica comprese nei danno le spese di resistenza, illogicamente afferma che le spese di resistenza sono dovute comunque, anche in ipotesi come nella specie in cui non vi e’ alcuna richiesta di risarcimento nei confronti degli amministratori di sindaci e direttori generali della societa’, senza alcuna costituzione di parte civile nel processo penale iniziato d’ufficio e conclusosi con l’archiviazione.
6. Il secondo motivo di ricorso di ricorso, con cui si denunzia l’esclusione dell’l’obbligo dell’assicuratore di risarcire il danno per i sinistri cagionati con dolo o colpa grave dell’assicurato, ed il terzo motivo,proposto comunque in via gradata, con cui si denunzia l’omessa motivazione in ordine all’articolo 9 della polizza, che prevede l’approvazione preventiva del legali nominati a difesa degli assicurati, sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri, e la Corte, ricorrendo le condizioni per decidere nel merito, rigetta l’appello proposto dalla societa’ (OMISSIS).
In ordine alle domande restitutorie avanzate dalle societa’ assicuratrici, si osserva che sede di legittimita’ non e’ mai ammissibile una pronuncia di restituzione delle somme corrisposte sulla base della sentenza cassata, neanche nel caso in cui la Corte di cassazione, annullando la sentenza impugnata, decida la causa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., in quanto per tale domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l’eccezione al principio generale secondo cui alla Corte compete solo il giudizio rescindente, sicche’ la stessa, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice che ha pronunciato quest’ultima, a norma dell’articolo 389 c.p.c. Cass. Sentenza n. 12218 del 17/07/2012.
Condanna la societa’ (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto dalla societa’ (OMISSIS). Condanna la societa’ (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di appello liquidate in euro 12.000,00,di cui euro 10.000,00 per onorari ed euro 2.000,00 per diritti, oltre accessori e spese generali come per legge,e delle spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 15.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e spese generali come per legge.