nell’assicurazione della responsabilita’ civile ed al di fuori di ipotesi normative di assicurazione obbligatoria, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato, e’ autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato: sicche’, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l’assicuratore ed il terzo, quest’ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore; e tanto e’ chiaramente enunciato dalla corte territoriale. Ne’ ricorre un’ipotesi di assicurazione in favore del terzo, la cui prospettazione ai giudici del merito non risulta mai, dal ricorso – mai integrabile con atti successivi – per cassazione, sottoposta in tali chiari termini a quei giudici: risultando anzi coerentemente esclusa, per avere da subito la locatrice agito con sequestro del credito che essa stessa aveva prospettato come esclusivamente in capo alla conduttrice verso l’assicuratrice (mentre, se avesse mai pensato di agire in forza di un contratto di assicurazione in favore di terzi e se essa si fosse individuata come terzo, avrebbe dovuto agire per un credito diretto e nessun senso avrebbe avuto un sequestro di un credito della sua debitrice).
Indice dei contenuti
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 26 giugno 2015, n. 13231
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente
Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17428-2012 proposto da:
(OMISSIS) SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 18 9/2012 della CORTE D’APPELLO de L’AQUILA, depositata l’08/03/2012, R.G.N. 966/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) – (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – La (OMISSIS) snc (d’ora in avanti anche solo (OMISSIS) snc), locatrice di un capannone industriale in (OMISSIS), ottenne dal tribunale di Chieti sequestro conservativo del credito della locataria (OMISSIS) srl relativo all’indennizzo assicurativo dovuto da (OMISSIS) – (OMISSIS) spa per l’incendio del (OMISSIS) al bene locato; ed intraprese, con atto di citazione 13.2.00, il giudizio di merito, chiedendo la convalida del sequestro e la condanna della sola locataria, instaurando peraltro il contraddittorio anche nei confronti dell’assicuratrice, al risarcimento del danno al bene locato.
Costituitasi solo l’assicuratrice con rilievo di inesistenza di domande nei propri confronti e comunque con contestazione delle pretese attoree, al fallimento della pur contumace (OMISSIS) srl segui’ dichiarazione d’interruzione del processo: ed all’esito della riassunzione si costitui’ nuovamente l’assicuratrice e, per la prima volta, la Curatela, che si associo’ alle difese ed alle richieste della locatrice.
Il tribunale di Chieti, pur non convalidando il sequestro, condanno’ la Curatela della locataria e l’assicuratrice, tra loro in solido, a pagare all’attrice la somma di euro 43.279,09 (oltre accessori) e le spese di lite, nonche’ quest’ultima a tenere indenne l’altra condannata di quanto eventualmente fosse stata costretta a pagare in dipendenza della condanna (sentenza n. 615 de 3.8.07).
Il gravame dell’assicuratrice – nelle more divenuta (OMISSIS) – fu peraltro accolto dalla corte di appello di L’Aquila, che riconobbe non esser mai state dispiegate domande di condanna, ne’ dirette ne’ di manleva, nei confronti dell’appellante, pure rimarcata l’inammissibilita’ di ogni pretesa diretta della locatrice, siccome estranea al contratto di assicurazione, con conclusiva riforma delle condanne pronunziate in primo grado nei confronti dell’assicuratrice ed anzi con condanna dell’originaria attrice alle spese del doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata addi’ 8.3.12 col n. 189 e notificata il 10.5.12, ricorre oggi, affidandosi a due motivi, la (OMISSIS) snc, mentre degli intimati solo (OMISSIS) spa notifica controricorso; e, per la pubblica udienza del 23.4.15, la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’articolo 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. – Parte ricorrente si duole:
– col primo motivo, di “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (articoli 1588 e 1589 c.c., articolo 1891 c.c., articolo 1917 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Erronea interpretazione delle clausole contrattuali”;
– col secondo motivo, di vizio motivazionale circa l’asserzione sull’impossibilita’ di proporre domanda diretta nei confronti dell’assicuratrice e sull’assenza di domande di condanna di tal fatta.
3. – Dal canto suo, la controricorrente:
– quanto al primo motivo, rileva che le domande originariamente dispiegate in primo grado dalla (OMISSIS) snc non erano in alcun modo rivolte contro essa assicuratrice e che, ove lo fossero state tempestivamente, sarebbero state inammissibili, visto che non si verteva in tema di assicurazione obbligatoria; aggiunge che nessuna domanda ammissibile aveva poi potuto formulare la Curatela, costituendosi in primo grado con adesione alle domande originariamente proposte dalla locatrice, che appunto non lo erano state, almeno fino a quel momento, pure nei confronti dell’assicuratrice;
– quanto al secondo motivo, rileva la linearita’ delle argomentazioni della corte territoriale in punto di rilievo dell’inerzia della curatela fallimentare e di carenza, fino al secondo grado, di dirette domande nei confronti dell’assi’curatrice da parte della locatrice; per poi rimarcare l’irrilevanza dei richiami all’articolo 1589 cod. civ., non conferendo quella alcun diritto al locatore.
4.- I due motivi, tra loro unitariamente considerati per l’evidente connessione, non possono trovare accoglimento.
4.1. In via dirimente, si osserva che, nell’assicurazione della responsabilita’ civile ed al di fuori di ipotesi normative di assicurazione obbligatoria, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato, e’ autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato: sicche’, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l’assicuratore ed il terzo, quest’ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore (Cass. 5 dicembre 2011, n. 26019; Cass. 14 aprile 2010, n. 8885; Cass. 18 luglio 2002, n. 10418; Cass. 26 marzo 1996, n. 2678; Cass. 27 luglio 1993, n. 8382; Cass. 20 luglio 1971, n. 2332); e tanto e’ chiaramente enunciato dalla corte territoriale. Ne’ ricorre un’ipotesi di assicurazione in favore del terzo, la cui prospettazione ai giudici del merito non risulta mai, dal ricorso – mai integrabile con atti successivi – per cassazione, sottoposta in tali chiari termini a quei giudici: risultando anzi coerentemente esclusa, per avere da subito la locatrice agito con sequestro del credito che essa stessa aveva prospettato come esclusivamente in capo alla conduttrice verso l’assicuratrice (mentre, se avesse mai pensato di agire in forza di un contratto di assicurazione in favore di terzi e se essa si fosse individuata come terzo, avrebbe dovuto agire per un credito diretto e nessun senso avrebbe avuto un sequestro di un credito della sua debitrice).
Ne deriva la definitiva inammissibilita’ di ogni pretesa nei confronti dell’assicuratrice da parte della locatrice del bene assicurato dalla locataria e quindi di qualunque questione, perfino interpretativa, del contratto tra locataria e assicuratrice, che rimane, per la locatrice, res inter alios acta; e ne consegue pure che tutte le questioni fondate sugli articoli 1588 o 1589 o 1917 cod. civ. restano interne alle parti del rapporto di’ locazione e comunque irrilevanti in difetto di rapporto diretto tra locatore e assicuratore del locatario.
4.2. Correttamente si rileva poi che l’azione diretta non e’ mai stata dispiegata nella presente controversia:
– non dall’attrice-locatrice negli atti di causa di primo grado fino a dopo la maturazione delle preclusioni c.d. assertive o di merito, visto che la sola condanna e’ stata chiesta nei confronti della sola controparte del contratto di locazione;
– non da tale ultima, perche’ restata contumace fino a dopo la maturazione delle preclusioni e perche’ la sua Curatela, costituendosi, non le ha dispiegate, ma si e’ limitata ad associarsi alle domande dell’attrice, che pero’ appunto non vi erano nei confronti di essa assicuratrice.
Ne’ alcuna domanda diretta della locatrice puo’ dirsi ritualmente dispiegata successivamente: non solo per l’evidente violazione dei relativi termini preclusivi, quanto pure per l’altrettanto evidente difetto di legittimazione attiva in capo alla locatrice per i diritti nascenti in capo alla locataria da un contratto di assicurazione da questa sola stipulato.
5. – La gravata sentenza si sottrae, quindi, alle critiche mossele ed il ricorso va dunque rigettato; ma resta beninteso fermo il giudicato, determinato dal carattere limitato della riforma operata in appello, della sentenza di primo grado sulla responsabilita’ diretta del conduttore e su ogni questione diversa da quella sola della non spettanza di azione diretta del danneggiato verso l’assi’curatrice del danneggiante, compreso il credito risarcitorio dell’odierna ricorrente verso l’ex conduttrice.
Al rigetto del ricorso segue infine la condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore di controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la (OMISSIS) snc, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore della (OMISSIS) spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese di lite, liquidate in euro 5.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed oltre accessori nella misura di legge.