nell’assicurazione per la responsabilita’ civile, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore e’ ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell’ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla Legge n. 990 del 1969 e nell’ipotesi disciplinata dalla Legge n. 968 del 1977, in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l’assicuratore e’ obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicche’, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l’assicurato e’ legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l’assicuratore non e’ tenuto per vincolo contrattuale, ne’ a titolo di responsabilita’ aquiliana.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 21 dicembre 2015, n. 25608

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4432/2012 proposto da:

(OMISSIS) ((OMISSIS)), personalmente e nella qualita’ di esercente la potesta’ genitoriale sul minore (OMISSIS), (OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS)), domiciliati ex lege presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del procuratore speciale pro tempore Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2190/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 18/07/2011, R.6.N. 2395/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2015 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – A seguito di sentenza di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Lecco, (OMISSIS), anche in nome del figlio minore (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) riassunsero il giudizio proposto contro la (OMISSIS) S.p.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.A.), chiedendo che la convenuta assicurazione fosse condannata, in solido con la (OMISSIS) s.r.l. (citata anch’essa nel giudizio di riassunzione), al risarcimento dei danni patiti dagli attori in conseguenza della morte del loro prossimo congiunto (OMISSIS), deceduto in un incidente sul lavoro il (OMISSIS).

1.1. – L’adito Tribunale di Lecco, nel contraddittorio con la sola (OMISSIS) S.p.A., con sentenza del dicembre 2007, dichiaro’ inammissibili la chiamata in causa della (OMISSIS) s.r.l. e la domanda formulata nei suoi confronti, nonche’ respinse la domanda proposta contro la (OMISSIS) S.p.A..

1.2. – Quanto alla (OMISSIS) s.r.l., il giudice di primo grado ritenne tardive, e quindi inammissibili, la citazione e la domanda risarcitoria svolte contro la predetta societa’, giacche’ convenuta soltanto nel giudizio di riassunzione e non in quello celebratosi dinanzi al Tribunale di Milano; peraltro, la stessa notificazione dell’atto in riassunzione non poteva reputarsi perfezionata, per mancato deposito della cartolina di avviso di ricevimento.

1.3. – Quanto alla compagnia di assicurazione, il Tribunale di Lecco osservo’ anzitutto che la morte del prossimo congiunto degli attori era avvenuta durante l’esecuzioni di lavori edili subappaltati alla (OMISSIS)s.r.l. e che quest’ultima societa’ era assicurata per la responsabilita’ civile dalla (OMISSIS) S.p.A., nei cui confronti, tuttavia, gli attori non avevano azione diretta.

Inoltre, gli stessi attori non avevano provato la dedotta ricognizione di debito da parte della compagnia assicuratrice, non potendo per cio’ intendersi il pagamento ad opera della stessa compagnia della somma riconosciuta a titolo di provvisionale in sede penale e posta a carico anche dell’imputato legale rappresentante della societa’ (OMISSIS).

Ne’ – soggiunse il Tribunale – era stato statuito, dalla Corte di appello di Milano con la sentenza n. 340 del 2007, resa nella causa tra l’Inail, la (OMISSIS) s.r.l., la (OMISSIS) ed altri soggetti, che “l’assicurazione aveva una responsabilita’ diretta nei confronti dei danneggiati”, giacche’ in quel giudizio la (OMISSIS) era stata chiamata in causa dalla (OMISSIS) s.r.l. a titolo di manleva di quanto quest’ultima societa’ fosse stata condannata a pagare in favore dell’Inail, cosi’ come riconosciuto sia in motivazione, che nel dispositivo della sentenza anzidetta.

2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione gli attori soccombenti, che veniva respinta dalla Corte di appello di Milano con sentenza resa pubblica il 18 luglio 2011.

2.1. – La Corte territoriale, ribadendo le ragioni gia’ esposte dal primo giudice, escludeva che potesse ravvisarsi nella specie una novazione del rapporto obbligatorio o una surroga, assumendo altresi’ esser stata corretta la estromissione dal giudizio della (OMISSIS) s.r.l. per la tardivita’ della sua chiamata in causa, non potendo il primo giudice supplire a cio’ tramite l’ordine di intervento ex articolo 107 c.p.c.; ne’ aveva rilievo “sulla correttezza della sentenza” il mancato tentativo di conciliazione, la’ dove non era riscontrabile alcun conflitto di giudicati con la sentenza della Corte di appello n. 340 del 2007.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono (OMISSIS), anche per il figlio minore (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), affidando l’impugnazione a sedici motivi.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.p.A..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo e’ denunciato “error in iudicando, in relazione all’omessa motivazione sul mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione” da parte del Tribunale di Lecco, ritenuto “non incidente” sulla correttezza della sentenza di primo grado, mentre, ove effettuato, “poteva portare ad una chiara spiegazione sulla mala fede della convenuta, valutabile anche ex articolo 116 c.p.c., comma 2”.

1.1. – Il motivo e’ inammissibile.

I ricorrenti neppure deducono sotto quale profilo, in ragione del rito secondo cui si e’ svolto il giudizio di riassunzione davanti al Tribunale di Lecco, il tentativo di conciliazione fosse obbligatorio, mentre dalla stessa sentenza impugnata si evince essersi trattato di controversia devoluta alla cognizione del Tribunale ordinario, rispetto alla quale non e’ neanche precisato, dagli stessi ricorrenti, se soggetta a regime in cui era ancora previsto, ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., il tentativo di conciliazione, comunque non obbligatorio e, in ogni caso, senza che fossero stabilite conseguenze processuali per il mancato esperimento, come del resto rilevato dalla stessa Corte milanese.

2. – Con il secondo mezzo e’ dedotto “error in iudicando, in relazione all’omessa pronunzia in ordine al principio devoluto dalla tesi attorea ed inquadrato nella fattispecie della c.d. espromissione cumulativa di cui ex articolo 1272 c.c.”, per la acquiescenza data al decreto ingiuntivo, essendosi la Corte territoriale pronunciata solo sulla ricognizione di debito ai sensi dell’articolo 1988 c.c..

2.1. – Il motivo e’ infondato.

La Corte di appello, nell’aderire motivatamente alle ragioni di rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli eredi (OMISSIS) gia’ espresse dal giudice di primo grado, ha messo in evidenza come il pagamento effettuato dalla (OMISSIS) S.p.A., compagnia assicuratrice della responsabile civile (OMISSIS) s.r.l., fosse da imputare soltanto alla pronuncia di condanna dei legali rappresentanti della societa’ assicurata a versare una provvisionale in favore delle costituite parti civili, in cio’ non potendo ravvisarsi ne’ una “assunzione di responsabilita’ diretta da parte della assicurazione”, ne’ una promessa di pagamento, ne’ una volonta’ di novazione di precedente obbligazione, ne’ di surroga.

Sicche’, il giudice di secondo grado ha sostanzialmente ricondotto il pagamento effettuato dalla compagnia (OMISSIS) nell’ambito del rapporto assicurativo, quale effetto della previsione dell’articolo 1917 c.c., comma 2, con cio’ evidenziando – ai fini dell’esclusione di un contratto di espromissione fra creditore e terzo ai sensi dell’articolo 1272 c.c. – sia la mancanza di spontaneita’ dell’assunzione dell’obbligazione altrui, sia l’esistenza di rapporti esistenti tra terzo e debitore (cfr. Cass., 16 febbraio 2004, n. 2932).

Non e’, dunque, apprezzabile alcuna omessa pronuncia sul motivo di gravame, la’ dove inoltre la motivazione che sorregge la statuizione – in riferimento all’apprezzamento devoluto al giudice del merito in ordine all’esistenza di una volonta’ contrattuale ai sensi dell’articolo 1272 c.c.., cosi’ come in riferimento ad una novazione e ad una promessa di pagamento – non e’ stata fatta oggetto di critica diretta e pertinente.

3. – Con il terzo mezzo e’ prospettato “error in iudicando, in relazione all’omessa pronunzia e motivazione in relazione al resto della condanna da liquidarsi in sede civile”.

4. – Con il quarto mezzo e’ lamentato “error in iudicando sia in relazione all’omesso accertamento mediante CTU medicolegale”, sia “in ordine all’imprescindibile espletamento dell’obbligatorio tentativo di conciliazione”, da “effettuarsi in sede di gravame o rimettendo la parti e causa al primo giudice”.

5. – Con il quinto mezzo ci si duole di un “error in iudicando in relazione all’omessa pronunzia sulla possibilita’ di inottemperanza alla Corte d’Appello di Milano Sez. 2 Penale alla sola parte della pronunzia esuberante la provvisionale immediatamente esecutiva”.

5.1. – I motivi dal terzo al quinto sono inammissibili.

Il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti della (OMISSIS) S.p.A., per non essere nei suoi confronti esperibile azione diretta (cio’ di cui neppure i ricorrenti dubitano), ne’ essendo ravvisabile, sotto qualsiasi titolo, l’assunzione in proprio, da parte dell’assicuratore, del debito dell’assicurato, esclude in radice la necessita’ che il giudice del gravame si dovesse pronunciare sulla domanda risarcitoria svolta in sede civile (per una condanna oltre quanto gia’ liquidato con la provvisionale in sede penale), cosi’ come sulla ammissione di c.t.u. medico-legale.

Quanto poi al profilo di censura che evoca ancora un vizio per il mancato esperimento del tentativo “obbligatorio” di conciliazione, lo stesso e’ inammissibile per le medesime ragioni gia’ evidenziate al 1.1. che precede.

6. – Con il sesto mezzo e’ denunciato “error in iudicando, in relazione all’omessa pronunzia sulla censura operata alla decisione del giudice del Tribunale di Lecco di estromettere dal giudizio (OMISSIS) S.r.l., che non poteva giammai estromettere prima ancora di verificarne la regolarita’ di notificazione e verifica del contraddittorio come di legge”.

6.1. – Il motivo e’ inammissibile.

Non solo i ricorrenti mancano di considerare che il giudice di appello ha anche messo in rilievo che il Tribunale si era soffermato sulla irritualita’ della notificazione nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. per mancato deposito della cartolina di avviso di ricevimento, ma – in via assorbente – omettono di impugnare la ratio decidendo, su cui si impernia la statuizione della sentenza impugnata, ossia che l’estromissione di detta societa’ era avvenuta in ragione del fatto che la stessa non era stata evocata in giudizio con l’originario atto introduttivo e che nei suoi confronti non era stata proposta una domanda, risultando cosi’ tardiva la vocatio in ius avvenuta soltanto con l’atto di riassunzione successivamente alla sentenza di incompetenza territoriale resa dal Tribunale di Milano.

7. – Con il settimo mezzo e’ prospettato “error in indicando e d’interpretazione della sentenza del Tribunale di Milano”, che non avrebbe potuto decidere sulla riassunzione del giudizio dinanzi a giudice territorialmente competente, “senza prevedere anche implicitamente e deduttivamente l’estensione del contraddittorio alla parte mancante, determinata dalla sicura mancanza di azione diretta nei confronti della sola (OMISSIS) S.p.A.”.

7.1. – Il motivo e’ inammissibile, prima ancora che manifestamente infondato.

Della sentenza di incompetenza del Tribunale di Milano non viene fornita alcuna puntuale indicazione, anche ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, tale da consentire a questa Corte di conoscerne il reale tenore, al fine di apprezzare la portata della censura.

Cio’, peraltro, senza tener conto che, una volta dichiarata la propria incompetenza, il giudice si spoglia della potestas iudicandi e diviene irrilevante qualsiasi (eventuale) affermazione in punto di merito, spettando la decisione sul fondo della domanda al giudice competente.

8. – Con l’ottavo mezzo e’ denunciato “error in iudicando e d’interpretazione delle norme di legge che presupponga principio di azione diretta solo nelle ipotesi eccezionali stabilite” (come quella della circolazione dei veicoli), “con cio’ escludendosi a priori la vigenza della norma di cui all’articolo 1272 c.c.”.

8.1. – Il motivo e’ manifestamente infondato.

La censura – senza addurre argomentate ragioni a sostegno – si scontra con il principio consolidato secondo il quale, “nell’assicurazione per la responsabilita’ civile, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore e’ ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell’ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla Legge n. 990 del 1969 e nell’ipotesi disciplinata dalla Legge n. 968 del 1977, in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l’assicuratore e’ obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicche’, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l’assicurato e’ legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l’assicuratore non e’ tenuto per vincolo contrattuale, ne’ a titolo di responsabilita’ aquiliana” (tra le altre, Cass., 20 aprile 2007, n. 9516).

9. – Con il nono mezzo e’ dedotto “error in iudicando e d’interpretazione delle norme di legge in relazione all’estensione del contraddittorio sempre operabile ex articolo 107 c.p.c.” ove si ritenga solo opportuna l’evocazione in giudizio del terzo al quale la causa e’ comune, la’ dove nella specie rilevava in modo particolare ai fini dell’estensione anzidetta la “novativa azione dell’espromittente che agisce in favore dell’espromesso ex articolo 1272 c.c.”.

9.1. – Il motivo e’ manifestamente infondato.

A confutazione della doglianza e’ sufficiente rammentare l’orientamento stabile di questa Corte – che il Collegio intende ribadire – per cui la chiamata in causa di un terzo ai sensi dell’articolo 107 c.p.c., e’ sempre rimessa alla discrezionalita’ del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l’opportunita’ di estendere il processo ad altro soggetto, onde l’esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, e’ insindacabile sia da parte del giudice di appello, che del giudice di legittimita’ (tra le altre, Cass., 5 settembre 2008, n. 22419).

10. – Con il decimo mezzo e’ lamentato “error in indicando ed erronea interpretazione delle norme di legge in relazione al principio di c.d. acquiescenza (articolo 329 c.p.c.) del nuovo obbligato al decreto ingiuntivo non piu’ opposto”.

11. – Con l’undicesimo mezzo ci si duole della “erronea interpretazione delle norme di legge in relazione al principio de c.d. affidamento incolpevole e buona fede … dato dal comportamento concludente del nuovo obbligato che paga e si interpone, inframmettendosi nel rapporto con il debitore originario”.

11.1. – Il decimo e l’undicesimo motivo sono inammissibili.

Essi si fondano, ancora una volta, sulla pretesa esistenza di una assunzione in proprio, da parte dell’assicuratore, del debito dell’assicurato, quale circostanza che, alla stregua di quanto innanzi evidenziato (cfr. p.2.1.), la Corte di appello ha escluso in radice, la’ dove le censure svolte al riguardo dai ricorrenti sono state gia’ in precedenza scrutinate con esito negativo.

12. – Con il dodicesimo mezzo e’ dedotta interpretazione, determinante un conflitto di giudicati” tra la sentenza resa dal Tribunale di Lecco e quella della n. 340 del 2007 della Corte di appello di Milano “sulla possibilita’ proprio di una condanna diretta dell’assicuratrice garante”, che poteva evincersi da quest’ultima pronuncia.

13. – Con il tredicesimo motivo e’ prospettata “erroneita’ d’interpretazione” della sentenza della Corte di appello di Milano n. 340 del 2007 in ragione della “osservazione del patrono della convenuta contenuta in verbale di causa, in relazione alla circostanza che nessuna sentenza di condanna diretta veniva pronunciata a carico dell’Assicurazione”, cio’ costituendo “anticipazione di giudizio, ove non, addirittura, un palese falso, dacche’ quella sentenza esiste” e riguarda non ipotesi di manleva, bensi’ di condanna diretta dell’assicurazione.

13.1. – I motivi dodicesimo e tredicesimo sono inammissibili.

Essi omettono di rappresentare il contenuto puntuale della sentenza n. 340 del 2007 della Corte milanese e di indicarne puntualmente la relativa collocazione nel fascicolo processuale, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, cosi’ da impedire a questa Corte di poter delibare la portata della censura.

Cio’ assume particolare significativita’ proprio in ragione della motivazione della sentenza impugnata, che evidenzia – correttamente in iure – la non configurabilita’ di un preteso conflitto di giudicati in ragione del solo fatto che le due sentenze non sono state rese tra le stesse parti (ossia che gli attuali ricorrenti non erano parti del giudizio dinanzi alla Corte territoriale), quale ratio decidendi neppure censurata in questa sede.

Pertanto, a fronte di quanto appena evidenziato risulta del tutto inconferente la doglianza che fa leva su quanto dichiarato, nella causa di merito, dal difensore della compagnia di assicurazione a proposito della portata della sentenza n. 340 del 2007, quale circostanza che, in ogni caso, non assumerebbe alcun rilievo autonomo come vizio della stessa sentenza impugnata.

14. – Con il quattordicesimo mezzo e’ denunciata “mancanza di motivazione ed erronea pronunzia in ordine alla disposta compensazione delle spese, la quale non pare aver senso alcuno, se non vista nell’ottica dei principi anzidetti” (corretta riassunzione del giudizio, necessita’ di estendere il contraddittorio ex articolo 107 c.p.c., intervenuta espromissione cumulativa, novazione del rapporto obbligatorio).

15. – Con il quindicesimo mezzo e’ dedotta “mancanza di motivazione in ordine al diniego alla CTU non solo contabile, ma anche sul danno biologico, bio psico fisico e morale sofferto da tutti gli eredi del compianto Sig. (OMISSIS)”.

16. – Con il sedicesimo mezzo e’ denunciata “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la compensazione delle spese”, giacche’ la Corte territoriale, “dopo aver affermato l’importanza del ruolo dell’incertezza sull’intrasmissibilita’ del diritto al risarcimento del danno, in realta’ favorisce di fatto (OMISSIS) S.p.a. non condannandola anche alla rifusione di tutti i gradi di giudizio”.

16.1. – Il quattordicesimo ed il sedicesimo motivo, da scrutinare congiuntamente, sono infondati.

Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la Corte di appello ha motivato e correttamente sulla disposta compensazione delle spese processuali di primo grado, rilevando che la stessa si presentava come la pronuncia piu’ favorevole per gli attori rimasti soccombenti, che, altrimenti, avrebbero dovuto essere gravati di dette spese.

16.2. – Il quindicesimo motivo e’ infondato per le stesse ragioni gia’ espresse in precedenza, in sede di esame del quarto motivo, e che hanno riguardo al rigetto della domanda risarcitoria senza necessita’ di esperire incombenti istruttori (cfr. p.5.1. che precede).

17. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della societa’ controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.