l’assicurazione della responsabilita’ civile, mentre non puo’ concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioe’ a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilita’, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali e’ correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 30 marzo 2010, n. 7766

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GE. AS. SPA (OMESSO) in persona dei legali rappresentanti Dott. SU. Pa. e Dott. RO. SE. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI SVEVA, rappresentata e difesa dall’avvocato DEL CONTE ELIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F. BE. SPA (OMESSO);

– intimata –

e sul ricorso n. 30049/2005 proposto da:

FR. BE. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. BE. Gi. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso lo studio dell’avvocato FICOZZA PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASUSCELLI GIUSEPPE giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

GE. AS. SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1066/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 2/3/2005, depositata il 21/04/2005, R.G.N. 658/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 26/01/2010 dal Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;

udito l’Avvocato ERMANNO PRASTARO per delega dell’Avvocato ELIO DEL CONTE;

udito l’Avvocato GIANLUCA FUSCO per delega dell’Avvocato PAOLO FICOZZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Convenuta in giudizio per il risarcimento del danno subito dalla societa’ proprietaria ( Im. Ma. s.r.l.) dell’edificio a fianco del quale aveva effettuato uno scavo in vista della realizzazione di un parcheggio sotterraneo, la s.p.a. F. Be. chiamo’ in garanzia la s.p.a. As. Ge. , con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilita’ civile derivante da danni che potessero essere cagionati a terzi.

La chiamata in causa contesto’ l’operativita’ della garanzia sul rilievo che essa concerneva i “danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale connesso alla costruzione delle opere” e che il danno non era stato conseguenza di fatto accidentale, essendosi invece verificato per riconosciuta colpa del preposto ai lavori, che aveva iniziato lo scavo senza la preventiva realizzazione delle opere di contenimento delle pareti.

Con sentenza n. 7127 del 2003 l’adito tribunale di Milano condanno’ la convenuta societa’ Be. a pagare all’attrice societa’ Ma. la somma di euro 319.185,50 ma respinse la domanda di garanzia della Be. nei confronti della Ge. , di cui condivise gli assunti.

2.- La decisione e’ stata riformata dalla corte d’appello di Milano che, in accoglimento del gravame della Be. , con sentenza n. 1066 del 2005 ha condannato la Ge. a rifonderle tutte le somme dalla stessa versate alla Ma. ed a rimborsarle la meta’ delle spese del grado, compensandole per l’altra meta’.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la societa’ Ge. , affidandosi ad un unico, articolato motivo, cui resiste con controricorso la societa’ Be. , che propone anche ricorso incidentale in punto di intervenuta, parziale compensazione delle spese.

La ricorrente principale ha depositato anche memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- Col ricorso principale sono denunciate violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., degli articoli 1325, 1882, 1905 e 1917 c.c., nonche’ omessa e, in subordine, insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia nelle parti in cui la corte d’appello, ritenendo in fatto che il danno fosse riconducibile a colpa dell’assicurato e che l’assicurazione della responsabilita’ civile comporta necessariamente l’estensione ai fatti colposi, “aveva totalmente eluso la questione fondamentale della controversia che, con riferimento al tenore di una clausola contrattuale, comportava un giudizio sull’oggetto e sulla causa (articoli 1325 e 2905 c.c.) del contratto assicurativo”; ed aveva inoltre pretermesso la considerazione dei 14 punti concernenti le delimitazioni dell’assicurazione di cui alla clausola n. 9 delle condizioni di polizza.

2.1.- Le censure sono manifestamente infondate.

Con motivazione del tutto esauriente ed assolutamente cristallina la corte territoriale ha ritenuto che la clausola n. 7 delle condizioni generali di polizza, prevedente la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti “accidentali”, debba essere interpretata nel senso che essa si riferisca alla condotta colposa in contrapposizione a quella dolosa, dovendosi escludere, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa.

E questo per le seguenti ragioni, esposte alle pagine da 11 a 13 della sentenza impugnata:

a) perche’ l’assicurazione per la responsabilita’ civile, mentre non puo’ certamente concernere fatti meramente accidentali, cioe’ dovuti a caso fortuito o a forza maggiore, dai quali non sorge alcuna responsabilita’, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura, l’estensione anche ai fatti colposi, salve espresse clausole limitative del rischio (sono citate Cass., nn. 4118/ 1995, 2863/ 1990, 6071/1983 e 6275/1980);

b) perche’, nella specie, la clausola prevede espressamente l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, come civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi, dove la non volontarieta’ (delle conseguenze dannose) qualifica una condotta esente da dolo e non anche immune da colpa, sicche’ la tesi della societa’ assicuratrice, secondo la quale erano esclusi dalla copertura i fatti colposi, era palesemente contraddetta dall’espresso riferimento alla responsabilita’ dell’assicurato;

d) perche’ l’interpretazione di buona fede del contratto impediva di intendere la previsione di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, come avulso dall’espresso richiamo alla responsabilita’ dell’assicurato, che imponeva di imporre al termine accidentale il mero significato di involontario.

A tanto si contrappone che il contratto assicurativo regola il rischio, che evoca l’idea di incertezza ed esclude dunque un evento altamente probabile, e che rischio oggettivo non c’e’ se e’ certo che il fatto colposo provochi un danno al terzo, com’era accaduto nella specie; sicche’, in definitiva, esisterebbero due profili di colpa: quello consistente nella mancata adozione di certe tecniche (che inciderebbe sul rischio e delimiterebbe l’ambito di operativita’ della garanzia); e quella concernente “altri e diversi aspetti”, come l’inadeguatezza del cordolo (pagina 11, sesto periodo del ricorso).

Basterebbe rilevare che non era affatto oggettivamente certo che l’inadeguatezza del cordolo provocasse il crollo e che “gli altri e diversi aspetti” possibili della colpa non sono illustrati per minare gli stessi presupposti dell’iter argomentativo della ricorrente, che peraltro completamente prescinde da quello della sentenza che si assume inficiata da violazione di legge e da vizio della motivazione, solo apparentemente criticandone la ratio decidendi – come ineluttabilmente si deve col ricorso per Cassazione – ma in realta’ svolgendo argomentazioni autonome.

Il rischio, nell’assicurazione per la responsabilita’ civile, e’ la conseguenza negativa, nel patrimonio dell’assicurato, di un sinistro che l’assicurato non abbia dolosamente cagionato (articolo 1917 c.c., comma 1), il suo interesse consistendo nel cautelarsi contro il rischio, appunto, di alterazione negativa del proprio patrimonio complessivamente considerato ed esposto a responsabilita’ illimitata per eventuali comportamenti colposi, anche gravi, con la sua reintegrazione attraverso il pagamento, da parte dell’assicuratore, di una somma di danaro pari all’esborso dovuto dall’assicurato, nell’ambito di un tetto massimo detto massimale (cosi’ Cass., n. 7971 del 1993, costantemente confermata).

Il principio enunciato dall’ultima delle sentenze citate nella decisione impugnata (Cass., n. 4118/1995) e ribadito dalla giurisprudenza successiva (ex plurimis, da Cass. nn. 752/2000 e 5273/2008), va in quest’occasione ribadito nel senso che “l’assicurazione della responsabilita’ civile, mentre non puo’ concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioe’ a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilita’, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali e’ correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi”.

A tale principio la sentenza s’e’ puntualmente allineata.

Quanto alla pretermissione della clausola n. 9 (che non e’ chiarito sotto quale aspetto si attagli al caso di specie), in ricorso non si afferma che essa sia stata invocata nel giudizio di merito, sicche’ la questione posta e’ inammissibile in questa sede per la sua novita’.

3.- E’, invece, fondato il ricorso incidentale, col quale la Be. si duole – deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e dell’articolo 1917 c.c. – che le spese del grado siano state parzialmente compensate nel rapporto processuale con la s.p.a As. Ge. , “essendo ravvisatile la ricorrenza di giusti motivi in tal senso” (cosi’ la parte finale della motivazione della sentenza), non indicati e che si affermano palesemente insussistenti in relazione ai motivi della decisione, dai quali emerge che la totale soccombenza della societa’ assicuratrice era stata preceduta da un’ingiustificata resistenza alla domanda di manleva.

E’ noto che, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, i “giusti motivi” di compensazione totale o parziale delle spese (prima della modifica applicabile ai procedimenti instaurati dopo l’1.3.2006, che ne impone la esplicita indicazione in motivazione) sono stati ritenuti evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza, con riguardo sia agli aspetti sostanziali che processuali.

Ma se – come nella specie – nessuna delle possibili ragioni che la giurisprudenza ha ravvisato a fondamento dell’esercizio del potere discrezionale di compensazione sia neppure astrattamente identificabile, univocamente consegue che esso e’ stato illegittimamente esercitato in violazione del principio posto dall’articolo 91 c.p.c., comma 1, secondo il quale le spese sostenute dalla parte vittoriosa debbono essere rimborsate da quella soccombente.

Alla cassazione della sentenza sul punto puo’ far seguito la decisione nel merito sul punto ex articolo 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto in relazione alla intervenuta, integrale, analitica ed incontestata liquidazione delle spese processuali per i due gradi di merito (euro 51.479,53, oltre accessori come per legge dovuti, come si legge nella seconda parte di pagina 13 della sentenza impugnata).

4.- La condanna della ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimita’ segue la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa in relazione e, decidendo nel merito, condanna la s.p.a. As. Ge. al pagamento delle intere spese processuali dei due gradi di merito nelle misure complessivamente liquidate dalla corte d’appello nella motivazione della sentenza impugnata, nonche’ di quelle del giudizio di cassazione, che liquida in euro 12.200,00, di cui 12.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.