Pertanto la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali e’ correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi, (in senso conforme, ancora, cfr. Cass. n. 752 del 2000, mentre la risalente pronuncia di cui a Cass. 4.2.1992, n. 1214 aveva di converso ritenuto che, nel caso in cui il rischio assicurato sia limitato ai fatti accidentali, un evento puo’ qualificarsi accidentale quando, pur sussistendo la generica possibilita’ del suo accadimento, intervengano circostanze estranee all’attivita’ dell’agente (predisposta con le cautele necessarie ad evitare l’altrui pregiudizio) che concretino l’astratta potenzialita’ dannosa di tale attivita’ in uno specifico danno a carico di un determinato bene appartenente ad un terzo. L’accidentalita’ va invece esclusa quando l’evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attivita’ dell’agente e delle stesse modalita’ con cui essa e’ stata preordinata ed eseguita: a tale, minoritario orientamento il collegio, peraltro, non ritiene di poter dare continuita’, apparendo ben piu’ conforme a diritto l’interpretazione che riconduce l’accidentalita’ alla condotta colposa dell’assicurato: ne’ la nuova prospettazione del ricorrente, che discorre di un presunto elemento psicologico al confine tra la colpa cosciente e il dolo eventuale – tema, peraltro, del tutto nuovo, ed introdotto per la prima volta in sede di giudizio di cassazione – e’ idoneo a mutare i termini della questione).
Indice dei contenuti
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 28 febbraio 2008, n. 5273
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente
Dott. DURANTE Bruno – Consigliere
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere
Dott. FICO Nino – Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA. FO. -. SA. AS. SPA – incorporante la PO. AS. SPA -, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Ca. Iv. , elettivamente domiciliata in ROMA VIA L CAPUANA 175, presso lo studio dell’avvocato MARIO PALOMBI, difesa dall’avvocato FRASCA FERDINANDO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
BA. CR. CO. DI. SE. , MA. RA. , PA. PA. AN. ;
– intimati –
e sul 2 ricorso n. 01422/04 proposto da:
BA. DI. CR. CO. DI. SE. – gia’ CA. RU. ED. AR. DI. SE. SCARL -, in persona del Presidente p.t. De. Fe. Ga. , elettivamente domiciliata in ROMA VIA EUDO GIULIOLI 47/B/18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZITELLI, difesa dall’avvocato ANTONIO BARRA, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
FO. SA. AS. SPA, PA. PA. AN. , MA. RA. ;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2402/03 della Corte d’Appello di NAPOLI, quarta sezione civile, emessa il 10/06/03, depositata il 17/07/03, R.G. 2588/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/07 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
IN FATTO
Pa.An. Pa. , con atto di citazione del 4 settembre 1993, convenne, in qualita’ di proprietario di un fabbricato sito in (OMESSO), la cooperativa a r.l. Ca. Ru. e. Ar. di. Se. e la ditta individuale Ma. dinanzi al tribunale di Avellino, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal suo immobile, lesionato in piu’ punti a causa dei lavori di escavazione e demolizione di altro limitrofo immobile, di proprieta’ della cassa rurale, eseguiti dall’impresa Ma. .
Nel costituirsi in giudizio, quest’ultimo declino’ ogni personale responsabilita’, sostenendo che, dei danni lamentati dall’attore, dovesse rispondere, in via esclusiva, il proprietario-committente. Chiese, comunque, l’autorizzazione a chiamare in garanzia la propria compagnia di assicurazione, Po. s.p.a..
Specularmente, la cassa rurale, nel costituirsi a sua volta in giudizio, negando ogni propria responsabilita’, sostenne che questa andasse imputata in via esclusiva all’impresa edile.
La compagnia Po. , costituitasi in guisa di terza chiamata, eccepi’ preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, opinando che la polizza assicurativa azionata dal Ma. non potesse nella specie trovare applicazione in forza di quanto disposto dall’articolo 1, lettera A, delle condizioni generali, clausola limitativa del diritto al risarcimento ai soli danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale.
Il giudice di primo grado, disposta CTU, accolse la domanda del Pa. , condannando la ditta Ma. e, in via sussidiaria, la cassa rurale, al pagamento in favore dell’attore della somma di circa lire 24 milioni a titolo di risarcimento danni da lesioni dell’immobile (escludendo, di converso, l’esistenza di danni da mancata locazione perche’ non esplicitamente richiesti ne’ in alcun modo provati).
La corte di appello di Napoli, investita dell’impugnazione principale proposta dalla Ba. di. Cr. Co. Scarl (denominazione assunta nelle more dell’originaria cassa rurale), e di quella incidentale introdotta tanto dal Ma. e dalla Fo. As. s.p.a. incorporante la Po. ), guanto dal Pa. , accolse per quanto di ragione il gravame principale, accolse ancora quello incidentale del Ma. – per l’effetto dichiarando la Fo. tenuta a rivalere la banca (in virtu’ della operativita’ della polizza assicurativa a suo tempo sottoscritta dalla cassa rurale) della somma cui era stata condannata – e quello del Pa. – dichiarando la natura solidale e non sussidiaria della responsabilita’ facente cumulativamente capo all’istituto di credito e al Ma. -.
La corte partenopea osservera’, per quanto ancora di rilievo nel presente giudizio di legittimita’:
– preliminarmente, che la questione processuale della nullita’ dell’appello sollevata dalla Fo. (incorporante la Po. ) per omessa notifica dell’impugnazione ad essa incorporante era infondata, avendo la societa’ stessa partecipato alla fase del gravame mediante rituale costituzione, mentre l’appello del Pa. , definito erroneamente autonomo, era in realta’ adesivo all’appello principale;
– che, avendo il CTU individuato la causa specifica dei danni lamentati dal Pa. nello sbancamento di terreno compiuto dall’impresa Ma. , e gravando sul proprietario del fondo la responsabilita’ per i danni derivanti dall’escavazione nel proprio terreno (senza che tale responsabilita’ potesse dirsi attenuata o elisa dall’assunzione dei lavori in appalto da parte di altro soggetto), la banca proprietaria doveva dirsi personalmente responsabile dei danni lamentati dall’originario attore;
– che, nell’interpretare della clausola della polizza assicurativa stipulata dal Ma. con la Fo. relativa alla risarcibilita’ dei danni “involontariamente causati in conseguenza di un fatto incidentale”, il giudice di primo grado aveva errato, ritenendola (incondivisibilmente) idonea ad escludere l’obbligo di garanzia della compagnia: una piu’ corretta ermeneutica della scheda negoziale avrebbe viceversa dovuto condurre a ritenere risarcibili i danni a terzi cagionati da condotte colpose dell’assicurato;
– che il Ma. , nella qualita’ di appaltatore, aveva a sua volta l’obbligo di verificare la congruita’ tecnica del progetto onde predisporre gli idonei accorgimenti tecnici per evitare il danno cagionato all’immobile del Pa. , del quale anch’egli doveva, pertanto, essere chiamato a rispondere (in via, peraltro, solidale e non sussidiaria, come erroneamente opinato dal primo giudice).
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione La Fo. s.p.a., sostenuto da 5 motivi di gravame, ciascuno a sua volta articolato in ulteriori sub-motivi.
Resiste con controricorso corredato altresi’ da ricorso incidentale la Ba. di. Cr. Co. de. Se. .
IN DIRITTO
Il ricorso principale e quello incidentale, rivolti avverso la medesima sentenza, vanno preliminarmente riuniti.
Il ricorso principale e’ fondato entro i limiti di cui di qui a breve si dira’.
Il ricorso incidentale e’ infondato.
I cinque motivi del ricorso principale sono cosi’ strutturati:
Il primo motivo, dal sub-motivo 1 al sub-motivo 7, svolge doglianze nei confronti della banca del Serino;
Il secondo motivo, dal sub-motivo 1 al sub-motivo 4, svolge doglianze con riguardo all’appello incidentale Ma. ;
Il terzo motivo, dal sub-motivo 1 al sub-motivo 8, svolge doglianze con riferimento all’appello incidentale Pa. ;
Il quarto motivo svolge doglianze in ordine all’interpretazione della polizza assicurativa, quanto alla clausola di esclusione della responsabilita’ e con riferimento al sintagma “fatto incidentale”;
Il quinto motivo lamenta, infine, l’erroneita’ della condanna della compagnia assicurativa a rivalere la banca in forza del contratto di assicurazione stipulato dall’appaltatore.
Dall’accorpamento dei soprariferiti motivi (che sovente vengono reiterati e sovrapposti in seno al ricorso) residuano tre nuclei essenziali di doglianze, che possono cosi’ riassumersi:
1) Inammissibilita’ degli appelli perche’ introdotti nei confronti di un ente estinto.
2) Illegittimita’ della condanna in garanzia per difetto di legittimazione degli istanti Cassa del Serino e Pa. ;
3) Inoperativita’ della polizza assicurativa.
La prima e la terza contestazione sono infondate.
1-3) La questione dell’ammissibilita’ di un atto di vocatio in ius introdotto nei confronti di un ente estinto (nella specie, per incorporazione) e’ stato oggetto di reiterati interventi di questa Corte di legittimita’.
Secondo un orientamento piu’ risalente, difatti, la parte che propone l’impugnazione non puo’ prescindere dal mutamento di stato della controparte, intervenuto anteriormente alla proposizione dell’impugnazione medesima, salvo che provi di averlo ignorato senza sua colpa. Pertanto, nel caso in cui dall’istanza di notifica della sentenza risulti che la societa’ originariamente parte in causa si e’ fusa con altra societa’, dando cosi’ luogo ad un ente diverso, e’ inammissibile il ricorso per cassazione proposto e notificato nei confronti dell’originaria controparte societaria, e cioe’ nei confronti di un soggetto non piu’ esistente anziche’ di quello ad esso succeduto ed agevolmente individuabile dall’esame dell’istanza predetta, restando priva di effetto sanante – in considerazione dell’inesistenza della vocatio in ius – l’avvenuta costituzione della societa’ risultante dalla suindicata fusione (cosi’ Cass. ss. uu. 14.11.1992, n. 366: nello stesso ordine di idee, Cass. 28.6.2002, n. 9504 ribadisce che la fusione per incorporazione di una societa’ per azioni in altra Spa determina l’estinzione dell’ente incorporato ed il subingresso in giudizio, a seguito di riassunzione o costituzione volontaria, della societa’ incorporante, con la conseguenza che l’eventuale riassunzione del processo deve necessariamente contenere la “vocatio in ius” della societa’ incorporante ed essere a questa notificata, mentre la notifica effettuata alla societa’ estinta – sia pur eseguita presso il domicilio del procuratore che, rivestendo tale qualita’ per l’incorporata, la rivesta altresi’ per l’incorporante – deve ritenersi del tutto inesistente, e non soltanto nulla, per inesistenza del soggetto notificando). Secondo altro, piu’ recente orientamento (cui il collegio ritiene di aderire – in applicazione della nota regula iuris utile per inutile non vitiatur – in quanto, tra l’altro, piu’ rispettoso delle esigenze di celerita’ del processo), di converso, si e’ affermato che la citazione in giudizio di una societa’ incorporata in altra e’ nulla, ai sensi dell’articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 2, e articolo 164 c.p.c., per inesistenza della parte convenuta, poiche’ tale societa’, a seguito della fusione per incorporazione, ai sensi dell’articolo 2504 bis c.c., si estingue e la societa’ incorporante ne assume i diritti e gli obblighi. La nullita’, rilevabile d’ufficio, resta, tuttavia, sanata a seguito della costituzione In giudizio della societa’ incorporante, atteso che la vocatio in ius di un soggetto non piu’ esistente, ma nei cui rapporti e’ pur sempre succeduto un altro soggetto, non puo’ considerarsi affetta da un vizio piu’ grave di quello da cui e’ affetta la vocatio addirittura mancante della indicazione della parte processuale convenuta, che e’, comunque, sanabile con la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si e’ riconosciuto come convenuto. (A tale principio di diritto risulta, in seguito, essersi ancora conformata Cass. 25.11.2004, n. 22236).
Indiscussa la circostanza dell’avvenuta costituzione della societa’ oggi ricorrente in corso di giudizio di merito, la doglianza deve essere respinta.
Del pari va rigettata la doglianza afferente ad una pretesa inoperativita’ della polizza assicurativa.
Con motivazione congrua ed esaustiva, del tutto immune da vizi logico-giuridici, il giudice dell’appello ha ritenuto operante la clausola di polizza interpretando il contenuto della stessa nel senso che il riferimento a fatti accidentali andasse inteso con riferimento ad includendum dei fatti colposi, in contrapposizione a quelli dolosi, dando cosi’ seguito a quella giurisprudenza di questa stessa corte che, in subiecta materia, aveva gia’ avuto modo di affermare che l’assicurazione della responsabilita’ civile, mentre non puo’ concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioe’ a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilita’, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali e’ correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi, (in senso conforme, ancora, cfr. Cass. n. 752 del 2000, mentre la risalente pronuncia di cui a Cass. 4.2.1992, n. 1214 aveva di converso ritenuto che, nel caso in cui il rischio assicurato sia limitato ai fatti accidentali, un evento puo’ qualificarsi accidentale quando, pur sussistendo la generica possibilita’ del suo accadimento, intervengano circostanze estranee all’attivita’ dell’agente (predisposta con le cautele necessarie ad evitare l’altrui pregiudizio) che concretino l’astratta potenzialita’ dannosa di tale attivita’ in uno specifico danno a carico di un determinato bene appartenente ad un terzo. L’accidentalita’ va invece esclusa quando l’evento dannoso si verifichi naturalmente in dipendenza della sola attivita’ dell’agente e delle stesse modalita’ con cui essa e’ stata preordinata ed eseguita: a tale, minoritario orientamento il collegio, peraltro, non ritiene di poter dare continuita’, apparendo ben piu’ conforme a diritto l’interpretazione che riconduce l’accidentalita’ alla condotta colposa dell’assicurato: ne’ la nuova prospettazione del ricorrente, che discorre di un presunto elemento psicologico al confine tra la colpa cosciente e il dolo eventuale – tema, peraltro, del tutto nuovo, ed introdotto per la prima volta in sede di giudizio di cassazione – e’ idoneo a mutare i termini della questione).
E’, d’altronde, principio di diritto piu’ volte affermato da questa stessa corte regolatrice quello secondo il quale l’interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto delle convenzioni negoziali (o di parti di esse) sottoposte al loro esame consente il sindacato di legittimita’ senza che questo possa investire il risultato interpretativo in se’, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, dovendo esso attestarsi sulla soglia della verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicita’ della motivazione addotta (tra le tante, di recente, Cass. n. 2074/2002): l’indagine ermeneutica, e’, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e puo’ essere censurata in sede di legittimita’ solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.
Il motivo di doglianza, si’ come articolato, pur lamentando formalmente un difetto di motivazione, si risolve, in realta’, nella (non piu’ ammissibile) richiesta di rivisitazione di un’attivita’ interpretativa ormai definitivamente e legittimamente svolta in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare un vizio della sentenza gravata rilevante sotto il profilo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, si volge in realta’ ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali cosi’ come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo cosi’ all’impugnata sentenza censure alfine inammissibili, sia perche’ la valutazione delle risultanze probatorie cosi’ come la scelta, fra esse, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e ipoteticamente verosimili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’articolo 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove, controllandone l’attendibilita’ e la concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (eccezion fatta, beninteso, per i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perche’ in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimita’) sollecita una nuova valutazione delle (ormai cristallizzate quoad effectum) risultanze fattuali del processo ad opera di questa Corte, onde trasformare surrettiziamente il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilita’ maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per cio’ solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre piu’ consone ai propri desiderata, quasi che la fungibilita’ nella ricostruzione di un fatto fosse ancora legittimamente invocabile in seno al giudizio di Cassazione.
2) Meritevole di accoglimento appare, invece, la seconda doglianza del ricorrente principale.
E’ incontroverso, nella specie, che la polizza assicurativa contro i danni, sottoscritta dall’imprenditore Ma. , potesse formare oggetto di legittima chiamata in garanzia e di conseguente condanna solo con riferimento ai rapporti (sostanziali e) processuali intercorrenti tra questi due soggetti, non essendo all’evidenza esperibile, nella specie, alcuna azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore (come di norma avviene, per espressa previsione legislativa, in tema di circolazione stradale).
La parte della sentenza contenente tale capo di condanna va pertanto cassata senza rinvio.
Infondato e’ altresi’ il ricorso incidentale: per costante giurisprudenza di questa corte, difatti, il proprietario di un fondo che faccia eseguire in questo escavazioni o opere risponde direttamente in quanto proprietario a mente dell’articolo 840 c.c., comma 1, dei danni causati ai vicini dalle opere da lui intraprese anche se abbia commesso i relativi lavori in appalto (Cass. 15.7.1997, n. 6473; in senso conforme, cfr. ancora Cass. 4577/1998 e 6104/2006). Anche a tale orientamento il collegio intende dare continuita’, non offrendo il ricorrente incidentale argomentazioni idonee a controbatterlo.
In conclusione, dovendo il giudizio proseguire con riferimento ai soli rapporti tra la compagnia assicuratrice ed il Ma. , quanto al ricorso principale, vanno rigettati i motivi svolti sul punto della affermata inammissibilita’ degli appelli, ed accolti quelli svolti sul punto del difetto di legittimazione della banca del Serino e del Pa. ad invocare l’accertamento dell’operativita’ della polizza prestata dalla Fo. nei confronti del Ma. . Va ancora rigettato il motivo svolto sul punto dell’interpretazione del contratto di assicurazione e l’intero ricorso incidentale.
La disciplina delle spese segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, quanto al ricorso principale, rigetta i motivi svolti sul punto della affermata inammissibilita’ degli appelli. Accoglie i motivi svolti sul punto del difetto di legittimazione della Ba. de. Se. e del Pa. ad invocare l’accertamento dell’operativita’ della polizza prestata dalla Fo. nei confronti del Ma. . Rigetta il motivo svolto sul punto dell’interpretazione del contratto di assicurazione. Quanto al ricorso incidentale, lo rigetta. Cassa la sentenza impugnata in quanto pronunciata sulle domande proposte nei confronti della Fo. , senza rinvio nei rapporti tra questa, la Ba. de. Se. e Pa.An. , e con rinvio nel rapporto con il Ma. . Compensa le spese del giudizio di appello e di cassazione tra le prime tre parti e rimette quelle del giudizio di cassazione tra la Fo. e il Ma. alla corte di appello di Napoli cui, in diversa composizione, la causa e’ rinviata.