l’assicurazione sulla vita non entra nell’asse ereditario e, ai sensi dell’art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione; l’atto di designazione del beneficiario è infatti un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi, nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato; conseguentemente, l’obbligazione di pagamento gravante sull’assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario, mentre la morte dell’assicurato, evento assicurato, rappresenta il mero momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos e non mortis causa.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Tribunale Perugia, Sezione 2 civile Sentenza 17 aprile 2015, n. 746

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4821/2010 R.G, promossa da TA.CR. (C.F.: (…) rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso, dall’Avv. Lo.Lo., presso il cui studio in Perugia, Via (…) è elettivamente domiciliata

ATTRICE

contro

AX. SPA, in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Pa.Ro. (C.F.: (…) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. Do.Bo. di Patti del foro di Roma e dall’Avv. Ce.Co., elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Perugia Via (…),

CONVENUTA

ASSOCIAZIONE “CI.” O.N.L.U.S. – TRIBUNALE DEI DIRITTI DEL MALATO, in persona del Segretario generale e legale rappresentante pro tempore Ma.Pe. (C.F.: (…) e ASSOCIAZIONE “La.” O.N.L.U.S., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Gi.Fe. (C.F.: (…) rappresentate e difese, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. Be.Ma., elettivamente domiciliate presso il suo studio in Perugia, Via (…)

– TERZE CHIAMATE –

Avente ad oggetto: Assicurazione sulla vita.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi dell’art. 702 – bis c.p.c. depositato il 15.9.2010 dinanzi al Tribunale di Perugia, Cr.Ta. esponeva che Ti.Ev., di cui era già stata nominata tutrice con sentenza del Tribunale di Perugia del 6.3.2008 n. 298/2008, era deceduta l’1.10.2009 e, nel testamento olografo del 27.5.2005 con cui l’aveva nominata sua esecutrice testamentaria ed erede, aveva citato una polizza assicurativa precedentemente stipulata con Ax. S.p.A. nella quale aveva nominato come beneficiari la “La.” ed il “Tribunale del Malato” ma che, una volta ricevuta parte della documentazione relativa alla polizza, aveva scoperto che la defunta, con appendice del 2.7.2007, aveva modificato il beneficiario indicandolo negli eredi legittimi o testamentari; sosteneva pertanto di avere diritto al pagamento del capitale oggetto della polizza, pari ad Euro 125.596,88, quale erede testamentaria.

Per tutte queste ragioni, l’attore Cr.Ta. così concludeva: “accertare e dichiarare che la Sig.ra Ti.Ev. ha voluto designare quali beneficiari della Polizza Vita n. (…) gli eredi legittimi o testamentari, giusta modifica recante la data del 2.07.2007; accertare e dichiarare chela citazione, nel testamento, della sottoscrizione di una polizza vita con l’indicazione degli eventuali beneficiari, non costituisce una disposizione testamentaria; accertare e dichiarare che la ricorrente Signora Ta.Cr. è l’unica erede (testamentaria) della de cuius Ti.Ev. e contestualmente l’unica esecutrice testamentaria della medesima de cuius; accertare e dichiarare che la Signora Ta.Cr., quale erede della de cuius Signora Ti.Ev., è l’unico soggetto legittimato a pretendere la liquidazione dell’importo complessivo di Euro 125.596,88 = (centoventicinquemilacinquecentonovantasei/88) di cui alla polizza vita n. (…) già stipulata in vita dalla de cuius; condannare la AX. S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante pro – tempore con sede a Milano Via (…), a pagare a favore della Signora Ta.Cr. come sopra rappresentata e domiciliata l’importo di Euro 125.596,88 = (centoventicinquemilacinquecentonovantasei/88) per la causale di cui al ricorso, oltre interessi legali dal dovuto (3.11.2009) al soddisfo. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio”.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta Ax. S.p.A. si costituiva tempestivamente in giudizio il 14.1.2011 in vista dell’udienza di comparizione ex art. 702 – bis c.p.c. fissata per il 26.1.2011 contestando la domanda attorea; sosteneva che la parte del testamento inerente la polizza doveva essere qualificata come disposizione testamentaria, che la Cr. era stata nominata erede del patrimonio della defunta con esclusione dei beni già indicati in testamento e che, pertanto, i beneficiari della polizza erano quelli indicati nel testamento, anche perché il testamento non era revocabile con una dichiarazione contrattuale; concludeva pertanto, previa integrazione del contraddittorio con i beneficiari, per il rigetto della domanda, vinte le spese.

Autorizzata la chiamata in causa dei terzi e ritualmente effettuata la notificazione, l’Associazione “Ci.” O.N.L.U.S. – Tribunale dei Diritti del Malato e l’Associazione “La.” O.N.L.U.S. si costituivano tempestivamente il 28.4.2011 in vista dell’udienza di comparizione differita al 10.5.2011; sostenevano anch’esse che il riferimento alla polizza contenuto nel testamento doveva essere considerato come una disposizione testamentaria e che tale disposizione non poteva essere modificata con un atto contrattuale, cosicché la Cr. non poteva essere considerata beneficiaria della polizza ma sólo erede di quanto residuava nel patrimonio della defunta detratti i beni indicati nel testamento medesimo.

Per tutte queste ragioni, l’Associazione “Ci.” O.N.L.U.S. – Tribunale dei Diritti del Malato e l’Associazione “La.” O.N.L.U.S. così concludevano: “nel merito, in via principale respingere le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, e per l’effetto accertare e dichiarare che le Associazioni “L.A.V. – Lega Antivivisezione” O.N.L.U.S. e “Ci.” O.N.L.U.S. – Tribunale dei Diritti del Malato, come sopra meglio generalizzate, sono i soggetti beneficiari della polizza vita Axa Assicurazione S.p.A. n. (…), intestata alla Sig.ra Ti.Ev. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio”. Espletati gli incombenti preliminari all’udienza di comparizione ex art. 702 – bis c.p.c. del 10.5.2011, il Giudice, con ordinanza del 4 – 11.8.2011, ritenuto che, dovendosi accertare la natura delle disposizioni testamentarie e contrattuali poste dalle parti a base delle rispettive difese, fosse necessario differire ogni pronuncia sulle domande proposte all’esito dell’eventuale produzione in giudizio di copia dell’originaria polizza e delle relative successive modificazioni e che, pertanto, la controversia richiedesse un’istruttoria non sommaria, disponeva il mutamento del rito.

Effettuata l’udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 21.2.2012, con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., la convenuta Ax. S.p.A. così concludeva: “Voglia Codesto Onde Tribunale adito,

disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa: – nel merito in via principale, allo stato, respingere le domande avversarie; in subordine, sempre nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare quali siano i beneficiari della polizza n. (…), al fine di consentire alla scrivente Compagnia il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla polizza stessa in favore dei soggetti legittimati a percepire il capitale assicurato. Con vittoria di spese, competenze, onorari e 12,5% per spese generali ex art. 14 T.F. (D.M. Giustizia 8 aprile 2004 n. 127)”. La causa veniva istruita con la produzione di documenti e con l’esibizione di documenti disposta dal Giudice con ordinanza del 16 – 20.3.2013. All’udienza del 30.9.2014, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’attrice Cr. ha proposto una domanda di pagamento somme sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzi stipulato con l’Ax. S.p.A. dalla defunta Ti.

L’Ax. S.p.A. ha contestato tale domanda sulla base di una discrasia tra l’indicazione dei beneficiari contenuta nella polizza e quella risultante dal testamento della defunta Ti.

E in proposito documentalmente provato, a seguito dell’esibizione della relativa polizza effettuata dalla compagnia assicurativa in forza di ordine del Giudice (doc. 5 fasc. conv.), che la defunta Ti. ha originariamente stipulato in data 23.4.2003 una polizza assicurativa per il caso di morte, portante il n. (…) (doc. 5 fasc. conv.), designando vari beneficiari (doc. 6 fasc. conv.), ovvero alcune persone fisiche – tali Sa.Ma., Vi.Et. e Be.Ri. – e le associazioni odierne chiamate in causa Tribunale per i Diritti del Malato e L.A.V. – Lega Antivivisezione. E altresì documentalmente provato che su richiesta della Ti., l’elenco dei beneficiari è stato modificato in data 9.10.2003 (doc. 9 fasc.conv.) con riferimento agli importi da liquidarsi in caso di morte della contraente assicurata.

Dalla documentazione in atti risulta poi che la Ti., in data 22.3.2007, ha sottoscritto con Ax. S.p.A. una polizza “Progetto Acconto” (docc. 1 e 2 fasc. conv.), portante il diverso n. (…); tale polizza, nel momento in cui è stata stipulata in data 22.3.2007, prevedeva come beneficiario esclusivamente la L.A.V. – Lega Antivivisezione.

Successivamente, tuttavia, con appendice del 21.8.2007, tale polizza è stata modificata con riferimento ai beneficiari, in quanto sono stati indicati come beneficiari in caso di morte gli “eredi legittimi o testamentari” (doc. 8 fasc. att.; doc. 4 fasc. conv.).

La convenuta Ax. S.p.A., nel produrre la documentazione relativa a questa seconda polizza con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ha evidenziato di non essere riuscita a rinvenire la polizza originaria, con ciò lasciando intendere che la polizza del 2007 doveva essere ricollegata ad una polizza stipulata antecedentemente, ovvero appunto alla prima polizza citata supra stipulata nel 2003; ed infatti, nel produrre tale prima polizza con la nota di deposito, ha dichiarato che quest’ultima era la polizza “originaria”, il che induce a ritenere che la suddetta polizza del 2003 sia stata sostituita da quella del 2007, che pure porta un diverso numero, ovvero dalla polizza azionata dall’attrice Cr. nel presente procedimento.

Ebbene, non è questa la sede per valutare se, in realtà, la Ti. abbia stipulato due assicurazioni – come ipotizzato dalla Cr. in comparsa conclusionale – o se davvero la seconda polizza, quella del 2007, abbia integralmente sostituito la prima polizza, quella del 2003. In ogni caso, infatti, l’odierna attrice nulla potrebbe pretendere dalla Ax. S.p.A. sulla base della polizza del 2003 e nessuna domanda è stata proposta dalle associazioni chiamate in causa in forza di tale polizza.

Ciò detto, dovendosi interpretare l’espressione “eredi legittimi o testamentari” contenuta nella polizza del 2007, si deve comunque considerare quanto disposto dalla Ti. nel proprio testamento olografo (doc. 3 fasc. att.). In tale testamento, redatto il 25.7.2005, dopo, avere lasciato in legato alla Cr. l’immobile di sua proprietà ed al Seminario Vescovile di Bergamo la propria collezione di libri, nominando la medesima Cr. quale esecutrice testamentaria, la Ti. ha così previsto: “per gli amici che mi hanno aiutata in gravi frangenti, ho disposto nominandoli beneficiari – assieme alla Lav. (antivivisezione) ed al Tribunale del malato (contro l’accanimento terapeutico) – di una polizza di assicurazione presso l’AX. di Perugia”; e quindi, dopo avere ancora lasciato il proprio denaro alla Cr., col compito di effettuare tutti i necessari pagamenti, ha infine nominato la medesima Cr. quale erede con riferimento a tutti gli altri beni di sua proprietà residuati una volta esclusi quelli precedentemente indicati.

Alla luce di quanto precede, la frase in questione non può essere considerata una disposizione di ultima volontà, in quanto, in linea di principio, l’assicurazione sulla vita non entra nell’asse ereditario e, ai sensi dell’art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione; l’atto di designazione del beneficiario è infatti un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi, nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato; conseguentemente, l’obbligazione di pagamento gravante sull’assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario, mentre la morte dell’assicurato, evento assicurato, rappresenta il mero momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos e non mortis causa (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 23 marzo 2006, n. 6531).

Piuttosto, la frase in questione deve essere considerata come ricognitiva di quella che, al momento della redazione del testamento, era la volontà della Ti. con riferimento alla disposizione delle proprie sostanze; infatti, per come evidenziato supra, al momento della redazione del testamento in data 25.7.2005, i beneficiari della polizza erano quelli stabiliti nell’originaria polizza del 2003, ovvero alcune persone fisiche, presumibilmente quegli amici cui la Ti. faceva riferimento nel testamento, e le associazioni odierne chiamate in causa Tribunale del Malato e L.A.V. – Lega Antivivisezione; in buona sostanza, a quella data, la Ti. aveva inteso disporre delle proprie sostanze in parte con un atto tra vivi, l’assicurazione sulla vita con la Ax. S.p.A. e per il resto con il testamento; e, stante la nomina della Cr. quale esecutrice testamentaria, la medesima Ti. ha presumibilmente inteso comunicare a quest’ultima l’esistenza della polizza sulla vita a favore degli amici all’epoca indicati e delle associazioni. In questa prospettiva, risultano superate le osservazioni svolte dalla convenuta e dai terzi chiamati con riferimento all’impossibilità di modificare o revocare le disposizioni testamentarie con un atto tra vivi, in quanto gli ulteriori atti di designazione dei beneficiari sopra richiamati non sono atti modificativi delle disposizioni contenute nel testamento olografo ma, semmai, atti modificativi del contratto assicurativo.

In questo senso, la dichiarazione contenuta nel testamento risulta non modificata ma semplicemente superata dai successivi atti negoziali di stipulazione di una nuova polizza, presumibilmente in sostituzione della precedente, e di modificazione di tale polizza con riferimento ai beneficiari e non può essere quindi utilizzata per interpretare il concetto di “eredi legittimi o testamentari” contenuto nella polizza assicurativa medesima; quali che siano le ragioni alla base della decisione della Ti., per effetto della stipulazione dell’assicurazione del 2007 e della relativa modifica del 21.8.2007, i beneficiari di tale polizza non sono quelli precedentemente indicati ma sono gli “eredi legittimi o testamentari”. E, in mancanza di eredi legittimi, l’erede testamentaria, per come chiaramente previsto nel testamento olografo, è l’odierna attrice Ta.Cr. La domanda proposta dall’attrice nei confronti dell’Ax. S.p.A. è dunque fondata e meritevole di accoglimento.

– Quindi, la convenuta Ax. S.p.A. deve essere condannata a pagare all’attrice Cr. la somma di Euro 125.596,88 di cui alla polizza vita n. (…)’ stipulata in vita dalla defunta Ti., oltre interessi, al tasso legale, dalla data del decesso della defunta.

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, la convenuta Ax. S.p.A. deve essere condannata a rimborsare all’attrice Cr. le spese di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all’epoca in cui si è esaurita l’attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).

Sussistono invece gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese nel rapporto processuale tra la convenuta Ax. S.p.A. e le associazioni terze chiamate, in considerazione dell’atteggiamento difensivo da esse assunto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, condanna la convenuta Ax. S.p.A. a pagare all’attrice Ta.Cr. la somma di Euro 125.596,88, oltre interessi

condanna altresì la convenuta Ax. S.p.A. a rimborsare all’attrice Ta.Cr. le spese di lite, che liquida in Euro 706,50 per spese ed Euro 9.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali; dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto processuale con le terze chiamate Associazione “Ci.” O.N.L.U.S. – Tribunale dei Diritti del Malato e Associazione “L.A.V. – Lega Antivivisezione” O.N.L.U.S.

Così deciso in Perugia il 14 aprile 2015.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.