le clausole contrattuali che attribuiscano alla societa’ concedente il diritto di recuperare, nel caso di inadempimento dell’utilizzatore, l’intero importo del finanziamento ed in piu’ la proprieta’ e il possesso dell’immobile, attribuiscono alla societa’ stessa vantaggi maggiori di quelli che essa aveva il diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto, venendo a configurare gli estremi della penale manifestamente eccessiva rispetto all’interesse del creditore all’adempimento, di cui all’articolo 1384 cod. civ.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di leasing si consiglia la lettura del seguente articolo: Il contratto di leasing o locazione finanziaria

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 17 gennaio 2014, n. 888

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25703-2009 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore – Presidente del Consiglio di Amministrazione (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS);

– intimata –

Nonche’ da:

(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), in persona del suo Amministratore unico (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale notarile del Dott. Notaio (OMISSIS) in Trento del 30/10/2013 rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 190/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 13/07/2009 R.G.N. 146/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. (OMISSIS) ha convenuto davanti al Tribunale di Trento la s.r.l. (OMISSIS), chiedendo la risoluzione del contratto di leasing immobiliare stipulato il (OMISSIS), avente ad oggetto il finanziamento dell’acquisto di uno stabile in (OMISSIS).

L’importo complessivo dell’operazione, pari ad euro 1.440.018,38, sarebbe stato restituito dall’utilizzatrice (OMISSIS) alla societa’ finanziaria tramite il versamento di un acconto di euro 103.291,38 + IVA alla data della sottoscrizione del contratto; di n. 119 rate mensili di euro 11.233,00 ciascuna + IVA, e del prezzo di riscatto, all’esercizio dell’opzione di acquisto alla scadenza del rapporto.

Dall’agosto 2004 in avanti l’utilizzatrice (OMISSIS) si e’ resa inadempiente al pagamento dei canoni mensili e, con lettera 16 dicembre 2004, la (OMISSIS) ha comunicato la sua volonta’ di recedere dal contratto.

Con la domanda giudiziale l’attrice ha chiesto, oltre alla pronuncia di risoluzione ed alla restituzione dell’immobile, il pagamento della complessiva somma di euro 1.188.838,77, comprensiva dei canoni scaduti e non corrisposti, nonche’ – a titolo di risarcimento dei danni, come quantificati nella clausola penale di cui all’articolo 19 del contratto di leasing – dei canoni a scadere fino al termine del contratto e della somma convenuta per l’esercizio del diritto di riscatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed oltre al risarcimento del danno ulteriore.

La convenuta ha resistito, chiedendo il rigetto delle domande ed, in subordine, la riduzione ad equita’ della penale.

Con sentenza n. 1016/2006 il Tribunale di Trento ha dichiarato inammissibile perche’ tardivamente formulata la domanda attrice che gli interessi sulle somme dovute venissero quantificati ai sensi dell’articolo 13 del contratto di leasing; ha respinto la domanda di risarcimento del danno ulteriore ed ha accolto le altre domande, rigettando la domanda della convenuta di riduzione della penale.

Proposto appello principale da (OMISSIS) e incidentale dalla (OMISSIS), con sentenza n. 190, depositata il 13 luglio 2009 e notificata il 22 settembre successivo, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza di primo grado.

(OMISSIS) ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, a cui ha resistito (OMISSIS) con controricorso, proponendo a sua volta due motivi di ricorso incidentale.

Con relazione depositata ai sensi dell’articolo 380 bis cod. proc. civ. il Consigliere relatore originariamente designato ha proposto il rigetto di entrambi i ricorsi, con ordinanza in Camera di consiglio.

La ricorrente ha depositato memoria.

All’udienza del 21 ottobre 2010 il Collegio ha disposto il rinvio della decisione alla pubblica udienza.

Fissata l’udienza pubblica in data odierna, con atto 30 ottobre 2013 autenticato da notaio (OMISSIS), di Trento, rep. N. (OMISSIS), la resistente ha nominato difensore l’avv. (OMISSIS), di Roma, in sostituzione del precedente difensore, avv. (OMISSIS), e ha depositato altra memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha dichiarato inammissibili, perche’ proposte tardivamente, le domande della (OMISSIS) aventi ad oggetto il pagamento degli interessi ai sensi dell’articolo 13 del contratto di leasing sulle somme dovute dall’utilizzatrice e di una penale per la tardiva restituzione dell’immobile.

Ha respinto la domanda di (OMISSIS) di riduzione della penale, sul rilievo che la clausola per cui l’utilizzatrice inadempiente e’ tenuta a pagare tutte le rate a scadere, in aggiunta alla restituzione dell’immobile, non contempla vantaggi eccessivi per la concedente, poiche’ la clausola n. 19.3 del contratto di leasing prevede che la concedente proceda alla vendita dell’immobile e ne accrediti all’utilizzatrice il prezzo, detratte le spese.

1.- Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione dell’articolo 1526 cod. civ., sul rilievo che il contratto in oggetto ha natura di leasing traslativo, la cui risoluzione esplica efficacia retroattiva, obbligando ciascuna delle parti alla restituzione di quanto abbia ricevuto; che la fattispecie e’ soggetta all’applicazione analogica dei principi in tema di vendita con riserva della proprieta’, in forza dei quali l’utilizzatrice ha diritto alla restituzione delle somme pagate ratealmente, detratto un equo compenso per l’uso della cosa, e – qualora sia stata convenuta una clausola penale – essa e’ soggetta a riduzione, se manifestamente eccessiva. Richiama la giurisprudenza in tal senso (Cass. civ. n. 13418/2008; n. 18195/2007 ed altre).

Fa rilevare che la condanna emessa a suo carico alla restituzione di tutti i canoni e della somma convenuta per l’esercizio del diritto di riscatto, in aggiunta alla restituzione dell’immobile, viene ad attribuire alla concedente un guadagno eccessivo e sproporzionato all’entita’ dei danni con seguenti alla risoluzione del rapporto, poiche’ tramite la recuperata disponibilita’ dell’immobile la societa’ finanziaria consegue la possibilita’ di reimpiego del bene al fine di trarre ulteriori utili.

Richiama ancora la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui al concedente deve essere assicurato un guadagno che sia in proporzione analogo a quello che avrebbe tratto dal piu’ prolungato impegno del maggior capitale, tenuto conto del valore del bene restituito in anticipo (Cass. civ. n. 574/2005) e tenuto conto del fatto che, con l’anticipato recupero, il concedente e’ in grado di procurarsi un utile, che deve essere calcolato in detrazione rispetto alla somma dovuta da essa (Cass. n. 4969/2007).

2.- Con il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nel capo in cui la Corte di appello ha ritenuto che la clausola n. 19.3 del contratto di leasing valga ad evitare l’indebita locupletazione della concedente. Rileva che la clausola dispone che, nel caso di inadempimento, “….la concedente procedera’ alla vendita dell’immobile; all’utilizzatrice verra’ riconosciuta la facolta’ di promuovere essa stessa la vendita..” e le verra’ altresi’ riconosciuto “…il ricavato dalla vendita dell’ immobile…., detratte le spese direttamente imputabili (p.e. provvigioni all’intermediario….)”: cautela del tutto generica e inidonea, poiche’ non sono specificati i mezzi e gli strumenti giuridici di cui essa utilizzatrice potrebbe avvalersi per provocare la vendita dell’immobile o per evitare che il relativo smobilizzo avvenga sottocosto.

3.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perche’ connessi, sono fondati.

3.1.- La clausola 19.2 del contratto di leasing – che la ricorrente ha riprodotto nel ricorso – dispone che, nel caso di risoluzione per inadempimento, l’utilizzatrice, “…ferma restando l’obbligazione di restituzione immediata dell’immobile e salvo il risarcimento del maggior danno, sara’ tenuta……. A) al pagamento di tutte le somme dovute per canoni, interesse ed altro maturati e non soddisfatti; B) al pagamento – a titolo di penale – della somma dei canoni non ancora scaduti maggiorata del prezzo di riscatto di cui all’articolo 18, attualizzati al tasso di riferimento in vigore alla data di stipula del presente contratto ed indicato alla lettera K delle premesse piu’ un punto, C) al pagamento degli interessi di mora di cui all’articolo 13 fino all’integrale adempimento…”.

Trattandosi di leasing traslativo immobiliare, ove i canoni costituiscono non il corrispettivo del mero godimento del bene, ma il versamento rateale del prezzo, in previsione dell’esercizio finale dell’opzione di acquisto, l’interesse del concedente e’ quello di ottenere l’integrale restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento, con gli interessi, il rimborso delle spese e gli utili dell’operazione; non quello di ottenere la restituzione dell’immobile, che normalmente non rientrava fra i beni di sua proprieta’ alla data della conclusione del contratto, ne’ costituiva oggetto della sua attivita’ commerciale; e’ stato scelto e acquistato presso terzi dall’utilizzatrice in funzione delle sue personali esigenze e solo pagato dalla societa’ di leasing, che se ne e’ intestata la proprieta’ esclusivamente in funzione di garanzia della restituzione del finanziamento.

L’operazione e’ quindi soggetta all’applicazione analogica dell’articolo 1526 cod. civ., con gli adeguamenti e i temperamenti del caso, in considerazione del fatto che – mentre nella vendita con riserva della proprieta’ nel caso di inadempimento dell’acquirente il venditore normalmente soddisfa il suo principale interesse con il recupero del bene, ed il danno conseguente puo’ consistere nel relativo deterioramento, nella perdita degli utili inerenti al godimento, nella perdita di altre proficue occasioni di vendita, e simili – nel leasing la riconsegna dell’immobile e’ insufficiente, quale risarcimento del danno, ove la restituzione del finanziamento non segua e il valore dell’immobile non valga a coprirne l’intero importo. Ma costituisce un quid pluris rispetto all’interesse e ai danni effettivi subiti dal concedente, ove si aggiunga all’integrale restituzione della somma erogata, con i relativi interessi e spese.

Pertanto, le clausole contrattuali che attribuiscano alla societa’ concedente il diritto di recuperare, nel caso di inadempimento dell’utilizzatore, l’intero importo del finanziamento ed in piu’ la proprieta’ e il possesso dell’immobile, attribuiscono alla societa’ stessa vantaggi maggiori di quelli che essa aveva il diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto, venendo a configurare gli estremi della penale manifestamente eccessiva rispetto all’interesse del creditore all’adempimento, di cui all’articolo 1384 cod. civ. (Cass. civ. Sez. 3, 13 gennaio 2005 n. 574; Idem, 2 marzo 2007 n. 4969; Idem, 27 settembre 2011 n. 19732, ed altre).

Nel valutare se la penale sia manifestamente eccessiva, infatti, il giudice e’ tenuto a comparare il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente con il margine di guadagno che egli si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (Cass. civ. Sez. 3, 23 marzo 2001 n. 4208).

Ad analoghi principi si uniforma la Convenzione di Ottawa sul leasing finanziario internazionale 28 maggio 1988, recepita nell’ordinamento italiano con legge 14 luglio 1993 n. 259, le cui disposizioni, pur se non immediatamente applicabili alla controversia oggetto di esame, offrono un significativo termine di raffronto per la ricostruzione della disciplina dell’inadempimento del fornitore (Cass. civ. Sez. 3, 16 novembre 2007 n. 23794).

Essa dispone che il concedente puo’ anche esigere il pagamento anticipato dei canoni, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, quando cio’ sia previsto dal contratto, ma il risarcimento del danno deve essere tale da porlo “nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto…” (articolo 13, p. 2, lettera b); che la pattuizione della penale e’ valida solo se “non comporti un risarcimento eccessivo in rapporto ai danni previsti dall’alinea b) del paragrafo 2”, e che “Le parti non possono derogare alle disposizioni del presente alinea…” (articolo 13, p. 3, lettera b). Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha deciso il contrario.

La motivazione da essa adottata, secondo cui la sproporzione sarebbe esclusa dal fatto che la clausola n. 19.3 del contratto di leasing prevede la possibilita’ che l’immobile venga venduto, con accredito del prezzo all’utilizzatore, risulta insufficiente ed incongrua, a fronte del testo letterale della clausola stessa (“….la concedente procedera’ alla vendita dell’immobile; all’utilizzatrice verra’ riconosciuta la facolta’ di promuovere essa stessa la vendita..” e le verra’ altresi’ riconosciuto “…il ricavato dalla vendita dell’immobile…., detratte le spese direttamente imputabili (p.e. provvigioni all’intermediario….)”.

Vanno condivisi i rilievi della ricorrente circa l’estrema genericita’ della clausola, la cui attuazione e’ rimessa alla piena discrezionalita’ della concedente quanto a tempi, modalita’ e condizioni di vendita e quanto a tempi e modalita’ con cui il corrispettivo dovrebbe essere riversato in favore dell’utilizzatore.

Quest’ultimo rimane privo di ogni sostanziale tutela, quanto ai suoi diritti sul bene, del quale per contro – una volta adempiuto all’integrale restituzione del finanziamento dovrebbe avere il diritto di acquisire proprieta’ e disponibilita’.

Al fine di evitare che clausole penali del tipo di quella in oggetto attribuiscano al concedente vantaggi eccessivi, occorre che sia specificamente attribuito all’utilizzatore – una volta restituito l’intero importo del finanziamento – il diritto di recuperare proprieta’ e disponibilita’ del bene oggetto del leasing, in termini prestabiliti e precisi (non mere e generiche facolta’, indeterminate nei tempi e nei modi e rimesse alla discrezione altrui); oppure il diritto di imputare il valore dell’immobile alla somma dovuta in restituzione delle rate a scadere, ove cosi le parti cosi preferiscano: sempre che le relative decisioni e scelte siano concordate e non rimesse all’arbitrio dell’una o dell’altra di esse.

4.- La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, nella parte in cui ha respinto la domanda della ricorrente di riduzione della penale.

5.- Per quanto concerne il ricorso incidentale, va preliminarmente concessa alla ricorrente la rimessione in termini da essa richiesta, quanto alla notificazione del controricorso con ricorso incidentale.

L’originaria notifica – tentata nell’ultimo giorno utile – ha infatti avuto esito negativo per causa ad essa non imputabile, essendo risultato trasferito ad altro indirizzo il difensore domiciliatario indicato nel ricorso principale in precedenza notificato.

Si puo’ quindi passare all’esame dei motivi.

6.- Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 183 c.p.c., comma 5 e articolo 345 cod. proc. civ., articolo 1224 c.c., commi 1 e 2, nella parte in cui la Corte di appello ha dichiarato inammissibile, perche’ non proposta con l’atto di citazione, ma solo nel successivo corso del processo, la domanda della (OMISSIS) di pagamento degli interessi di mora di cui all’articolo 13 del contratto di leasing sulle somme dovute.

Assume la ricorrente che nell’atto di citazione essa ha proposto domanda di pagamento di “interessi e rivalutazione” sulle somme dovute a titolo di canoni, e che la specificazione che detti interessi debbono essere calcolati nella misura prevista dall’articolo 13 del contratto e’ da ritenere ammissibile quale mera modificazione della domanda, ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 5.

6.1.- Deve essere invece confermata la decisione della Corte di appello secondo cui la generica domanda di corresponsione di “rivalutazione e interessi” (quindi da intendere come interessi legali) di cui all’atto di citazione, e’ domanda diversa da quella successivamente proposta, avente ad oggetto la corresponsione degli interessi secondo le modalita’ e nella misura di cui all’articolo 13 del contratto di leasing. A norma della clausola n. 13 – che la ricorrente incidentale ha trascritto nel ricorso – il tasso di interesse di mora da applicare non solo e’ diverso dall’interesse legale, ma non e’ neppure direttamente quantificato, dovendo essere individuato nel “…. tasso di riferimento vigente all’epoca dell’inadempimento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno”.

La domanda ha quindi introdotto nel giudizio la cognizione di questioni e di accertamenti in fatto nuovi e diversi (fra cui in primo luogo l’interpretazione della clausola e l’individuazione del termine a cui si vuole che sia riferito il tasso da maggiorare di cinque punti), il che impedisce di considerarla come mera specificazione o modificazione della domanda inizialmente proposta.

7.- Il secondo motivo, genericamente proposto “ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5” lamenta che la Corte di appello abbia qualificato come domanda nuova anche la domanda di pagamento di una penale a titolo di risarcimento dei danni per ogni giorno di ritardo nella restituzione dell’immobile, di cui all’articolo 20 del contratto. Assume che anche questa domanda era stata anticipata nell’atto di citazione mediante la richiesta del “…risarcimento di tutti i danni subiti dall’attrice per tutti i fatti di cui e’ causa e ogni altri qualsivoglia titolo”.

7.1.- Il motivo e’ manifestamente infondato.

La generica richiesta di cui all’atto di citazione non puo’ considerarsi idonea ad avere introdotto nel giudizio e portato a conoscenza della convenuta lo specifico titolo di danno qui fatto valere, fondato su di una specifica clausola contrattuale, ne’ le peculiari modalita’ della determinazione del danno stesso, di cui alla clausola stessa.

8.- Il ricorso incidentale non puo’ che essere respinto.

9.- In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, affinche’ riesamini e decida la controversia, uniformandosi ai principi di diritto piu’ volte enunciati da questa Corte, sopra evidenziati con carattere in rilievo, e con congrua e logica motivazione.

10.- La Corte di rinvio decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.