Se il mutuante assume e fonda la propria pretesa nei confronti del fallimento del mutuatario nel carattere fondiario del proprio titolo, non puo’ essere sufficiente la semplice allegazione che tale e’ l’invocata fonte della pretesa stessa. All’indicazione del carattere fondiario del rapporto deve far seguito, altresi’, quella relativa alla sussistenza di tutte le condizioni che effettivamente legittimano l’esercizio della richiesta cosi’ invocata. E tra queste v’e’ anche quella del rispetto del limite di finanziabilita’ prescritto, per il fondiario, dalla norma dell’articolo 38, comma 2, TUB.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13285

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19554/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., e per essa (OMISSIS) s.p.a. (gia’ denominata (OMISSIS)), quale mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) Societa’ Cooperativa Edilizia a r.l., in persona del curatore dott. (OMISSIS), domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 25/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. (OMISSIS) ricorre per cassazione nei confronti del fallimento della soc. coop. a r.l. (OMISSIS), sviluppando tre motivi avverso il decreto emesso dal Tribunale di Nola in data 25 luglio 2013.

Con tale pronuncia, il Tribunale campano ha rigettato l’opposizione formulata contro la decisione del giudice delegato di escludere dallo stato passivo del fallimento della cooperativa (OMISSIS) il credito preteso dall’attuale ricorrente.

Il provvedimento del giudice delegato ha motivato la detta esclusione, rilevando che “rimane assolutamente incerta la quantificazione del credito per la cui corretta verifica da parte della curatela e’ evidentemente necessario esaminare gli atti di frazionamento e un conteggio analitico e riscontrabile con i dati contrattuali di quanto si richiede come capitale, come rate scadute e non pagate, come interessi convenzionali”.

2.- Nel confermare l’esclusione dal passivo del credito in discorso, il Tribunale ha rilevato che la richiesta di insinuazione a suo tempo presentata dalla Banca riguardava, in realta’, un credito derivante da un’operazione di mutuo fondiario e che, pertanto, nella specie veniva a trovare applicazione la norma dell’articolo 38 TUB.

Precisato inoltre che, “in difetto di prova positiva della conformita’ del contratto di mutuo fondiario alle prescrizioni dell’articolo 38 TUB, il contratto” si manifesta “affetto da nullita’, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1418 cod. civ.”, il Tribunale ha anche riscontrato che “la statuizione positiva dell’invalidita’ (nella specie della nullita’) del contratto difforme impone il controllo del rispetto di tale limite, rilevabile d’ufficio qualora la parte abbia fatto valere i diritti che deriverebbero dal contratto”.

Cio’ fermato, il Tribunale ha dunque proceduto al “rilievo d’ufficio della nullita’ del contratto” in questione, “sul presupposto della mancata dimostrazione che l’importo erogato con il contratto di mutuo fondiario avesse rispettato il previsto rapporto proporzionale con l’opera finanziata, stabilito dalla Delib. CICR nella misura massima dell’80% del valore cauzionale del bene ipotecato”.

Da ultimo, il decreto ha rilevato che “costituisce domanda nuova la domanda di riconoscimento dell’importo insinuato a titolo di mutuo ipotecario ordinario, che il Tribunale non potrebbe riconoscere d’ufficio, ai sensi dell’articolo 1412 cod. civ., in totale assenza di allegazioni da parte del creditore circa la volonta’ delle parti di concludere un contratto di mutuo garantito da ipoteca, “se avessero conosciuto la nullita’”.

3.- Nei confronti del ricorso resiste il fallimento della Cooperativa (OMISSIS), che ha depositato un apposito controricorso.

La Banca ricorrente (sotto la nuova denominazione di ” (OMISSIS) s.p.a.”) ha depositato, altresi’, una memoria ex articolo 380 bis cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo (ricorso, p. 20) lamenta, in via segnata, “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1 – violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., comma 1 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il secondo motivo (p. 25) censura, a sua volta, “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 2, articoli 1421 e 2697 cod. civ. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il terzo motivo (p. 29) assume, ancora, “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 24 Cost. e articolo 111 Cost., comma 2, articolo 101 c.p.c., comma 2, articolo 153 c.p.c. e articolo 183 c.p.c., comma 4 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4)”.

5.- Con il primo motivo di ricorso, la Banca ricorrente assume, con specifico riferimento al “contratto di finanziamento fondiario in data 04.12.2000 ai rogiti notaio (OMISSIS) di (OMISSIS)”, che la lettura datane dal decreto impugnato e’ “erronea ed evidentemente superficiale”.

Con riguardo poi al “contratto di finanziamento fondiario in data 15 ottobre 2002 ai rogiti notaio (OMISSIS) di (OMISSIS)”, la stessa rileva che la pronuncia manifesta un “evidente malgoverno delle risultanze probatorie emergenti dalla documentazione depositata in atti”, nonche’ un'”assoluta contraddittorieta’ e illogicita’ delle conclusioni alle quali giunge l’organo decidente”.

Ne consegue – cosi’ conclude il motivo – che “e’ evidente… come il Tribunale di Nola sia venuto meno, innanzitutto, all’obbligo posto dall’articolo 116 c.p.c., comma, che impone al giudicante di valutare il materiale probatorio a sua disposizione secondo il suo prudente apprezzamento, dal momento che non puo’ assolutamente giudicarsi prudente l’apprezzamento di materiale documentale operato con superficialita’ ovvero facendone discendere affermazioni di fatto in totale contraddizione con quanto invece reso palese dal testo del documento medesimo”.

6.- Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile.

Lo stesso difetta del necessario requisito di autosufficienza, posto che lo stesso non riporta, neppure per stralcio, i testi delle documentazioni contrattuali di cui viene a sindacare il contenuto, proponendo letture diverse da quelle compiute dal Tribunale.

D’altra parte, il motivo viene sostanzialmente a chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio, secondo un’attivita’ che risulta per contro preclusa al giudizio di questa Corte.

7.- Il secondo motivo di ricorso sostiene l’erroneita’ della pronuncia impugnata la’ dove questa ha ritenuto che la “stipulazione di un contratto valido ed efficace rientra tra i fatti costitutivi del diritto di credito vantato dalla ricorrente, la quale e’ pertanto onerata della relativa prova, nella specie non soddisfatta”.

Questa affermazione da’ luogo, secondo l’avviso della ricorrente, a un vero e proprio errore di lettura del principio espresso dalla norma dell’articolo 2697 cod. civ.. La questione del limite di finanziabilita’ delinea, a vedere della Banca, il “ricorrere di una fattispecie di inefficacia ovvero di invalidita’”, che “integra un fatto impeditivo del diritto” invocato e cosi’ “concreta un’eccezione in senso tecnico”.

8.- Il motivo non puo’ essere accolto.

Se il mutuante assume e fonda la propria pretesa nei confronti del fallimento del mutuatario nel carattere fondiario del proprio titolo, non puo’ essere sufficiente la semplice allegazione che tale e’ l’invocata fonte della pretesa stessa. All’indicazione del carattere fondiario del rapporto deve far seguito, altresi’, quella relativa alla sussistenza di tutte le condizioni che effettivamente legittimano l’esercizio della richiesta cosi’ invocata. E tra queste v’e’ anche quella del rispetto del limite di finanziabilita’ prescritto, per il fondiario, dalla norma dell’articolo 38, comma 2, TUB.

Secondo il piu’ recente orientamento di questa Corte, in effetti, il detto limite di finanziabilita’ si pone come un elemento interno, strutturale, della fattispecie rappresentata dal contratto di mutuo fondiario (Cassazione n. 17352/2017, Cassazione n. 6586/2018).

9.- Il terzo motivo di ricorso assume che il decreto del Tribunale campano e’ incorso in un “rilevante errore procedimentale”. Esso ha proceduto a una dichiarazione d’ufficio della nullita’ del titolo contrattuale dalla ricorrente invocato come fonte del proprio credito: “sennonche’, tale questione e’ stata rilevata” – riscontra il motivo “solo nell’ambito del decreto conclusivo del procedimento di opposizione allo stato passivo, senza che alcun contraddittorio sia mai stato provocato tra le parti in ordine alla questione stessa”.

Tale modus procedendi – lamenta il motivo – “non puo’ assolutamente ritenersi conforme alle fonti normative che impongono il pieno rispetto dei principi cardine del giusto processo e del diritto di difesa e a un pieno contraddittorio”. Il detto comportamento viola, in particolare, la norma dell’articolo 111 Cost., comma 2; come pure quella dell’articolo 24 Cost.; e quella ancora dell’articolo 101 c.p.c., comma 2.

10.- Il motivo e’ fondato.

Nella specie risulta violata, in particolare, la disposizione di “stimolo del contraddittorio”, che viene dettata nella norma dell’articolo 101 c.p.c., comma 2. La mancata concessione del termine per memorie, prevista da tale norma, e’ infatti circostanza pacifica.

L’esclusione dallo stato passivo stabilita dal giudice delegato faceva riferimento, invero, a un problema di quantificazione del credito di cui alla pretesa restitutoria. E in questi medesimi termini risulta impostata, secondo il resoconto fattone dallo stesso decreto impugnato, la fase dell’opposizione. La pronuncia del Tribunale assume a proprio presupposto di fatto, per contro, uno specifico profilo attinente all’erogazione del credito.

11.- In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due motivi. Di conseguenza, in relazione ai profili implicati dal terzo motivo va cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Nola che, in diversa composizione, provvedera’ anche alla liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il terzo motivo di ricorso, respinti i primi due. Cassa il decreto impugnato con riferimento ai relativi profili e rinvia la controversia al Tribunale di Nola che, in diversa composizione, giudichera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.