a siffatta tesi della nullita’ parziale ostano non solo le difficolta’ pratico-giuridiche di conciliare il frazionamento dell’unico contratto stipulato tra le parti col possibile consolidamento dell’ipoteca per la sola porzione fondiaria, ma anche e a monte la considerazione che l’articolo 38 TUB individua oggettivamente i caratteri costitutivi dell’operazione di credito fondiario nel rispetto del limite evocato dal secondo comma della disposizione. Cosicche’ e’ corretta l’inferenza che solo al riscontro dei caratteri indicati nella disposizione consente di associare la qualificazione come fondiaria dell’operazione negoziale: un finanziamento ipotecario non rispettoso dei limiti involti dalla disciplina normativa non soddisfa il requisito della “fondiarieta’” stabilito dalla norma imperativa.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 28 maggio 2018, n. 13286

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23538/2013 proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della Societa’ (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore fallimentare dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 26/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. (OMISSIS) ricorre per cassazione nei confronti del fallimento della s.r.l. (OMISSIS), articolando tre motivi avverso il decreto emesso dal Tribunale di Venezia in data 26 luglio 2013.

Con tale pronuncia, il Tribunale veneto ha rigettato l’opposizione presentata dalla attuale ricorrente contro la decisione del giudice delegato di escludere dal passivo fallimentare della s.r.l. (OMISSIS) dei crediti nella richiesta di insinuazione assunti come derivanti da due operazioni di “finanziamento fondiario”.

Il provvedimento del giudice delegato ha dato seguito, recependola in modo espresso, a una proposta di “non ammissione” del curatore, che e’ stata basata su questa serie di osservazioni: “i contratti di mutuo fondiario risultano avere superato il limite di legge nel rapporto tra importo mutuato e valore dei beni; fra l’altro, le perizie bancarie da ultimo prodotte, pur se inopponibili, rivelano una sostanziale coincidenza tra il valore conclusivo indicato dal perito della Banca – ovvero quello “prudenziale” o di “immediato realizzo” con i valori indicati dal perito della procedura”; “i contratti di mutuo risultano nulli in quanto utilizzati non per creare una reale disponibilita’ in capo alla societa’ mutuataria, bensi’ per la copertura di passivita’ pregresse nei confronti della stessa Banca mutuante con costituzione di una garanzia reale in precedenza inesistente”.

2.- Nel confermare l’esclusione dal passivo dei crediti in discorso, il Tribunale ha in primo luogo riscontrato che “tanto la stima fatta dal perito incaricato dalla procedura, quanto la stima del valore prudenziale operata dai periti della banca” (in un contesto che contemplava pure altri valori, fondati su criteri diversi), “si ispirano al criterio dettato in sede comunitaria in ordine al valore per il credito ipotecario, tale intendendosi “il valore dell’immobile determinato da un perito in base a un prudente apprezzamento della futura negoziabilita’ dell’immobile stesso””.

In questa prospettiva, lo stesso ha altresi’ precisato che tale “indicazione impone di fare riferimento a un criterio che tenga conto della concreta negoziabilita’ dell’immobile, del tutto svincolato da considerazioni di carattere speculativo, si’ che, se non e’ possibile far riferimento a un valore di liquidazione, nondimeno tra le diverse stime possibili deve privilegiarsi quella di tipo prudenziale”. Con la conseguenza che “risulta il superamento per entrambi i contratti del limite massimo dell’80%”.

Posta questa situazione, il Tribunale ha poi rilevato che “l’erogazione da parte degli istituti di credito di finanziamenti sproporzionati rispetto al valore dei beni dati in garanzia e il conseguente mancato recupero del credito arrecano pregiudizio non solo agli istituti eroganti ma a tutto il sistema bancario e all’economia in generale”. E ha concluso che “il mancato rispetto della normativa indicata, avente carattere imperativo, comporta la nullita’ integrale ex articolo 1418 cod. civ. dei contratti stipulati in violazione della stessa”.

Da ultimo, il Tribunale ha affermato che la “domanda di conversione dei contratti in esame ex articolo 1424 cod. civ. per la parte eccedente la soglia indicata, rimanendo il privilegio per la parte residua, e’ inammissibile perche’ nuova e quindi non consentita dal rito previsto dall’articolo 99 legge fall.”.

3.- Nei confronti del ricorso resiste il fallimento della s.r.l. C.F.C., che ha depositato un apposito controricorso.

Entrambe le parti hanno inoltre dimesso rispettive memorie ex articolo 380 bis cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo (ricorso, p. 27) assume, in particolare, “violazione o falsa applicazione da parte del giudice di merito dell’articolo 1418 c.c., comma 1, in relazione al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 38, comma 2, e in relazione al punto 1 Delib. CICR 22 aprile 1995, per aver ritenuto che la violazione del limite di finanziabilita’ previsto dal testo unico bancario e dalla normativa secondaria di attuazione (80% del “valore dei beni”) comporti la nullita’ integrale del finanziamento fondiario (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il secondo motivo (p. 30) a sua volta lamenta “violazione da parte del giudice di merito dell’articolo 1419 c.c., comma 1, in relazione al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 38, comma 2, e in relazione al punto 1 Delib. CICR 22 aprile 1995, per non avere ritenuto applicabile nell’ipotesi di violazione del limite di finanziabilita’ previsto dal testo unico bancario e dalla normativa secondaria di attuazione il cosidetto principio di conservazione del negozio giuridico (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il terzo motivo censura, ancora “violazione da parte dl giudice di merito: 3.1.) dell’articolo 112 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 1424 cod. civ. e articolo 99 legge fall., per avere qualificato come nuova la domanda di conversione proposta nel ricorso in opposizione allo stato passivo (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3); 3.2.) dell’articolo 24 Cost., comma 1, in relazione all’articolo 1424 cod. civ. legge fall.. per avere qualificato come nuova la domanda di conversione proposta nel ricorso in opposizione quale conseguenza dell’eccezione di nullita’ formulata dal curatore (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3); 3.3.) dell’articolo 112 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 1424 cod. civ. e articolo 99 legge fall., per avere qualificato come nuova la domanda di conversione proposta nel ricorso in opposizione allo stato passivo (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

5.- Il primo motivo di ricorso viene a censurare, in via segnata, la soluzione adottata dal decreto impugnato di ritenere la nullita’ dei contratti di mutuo fondiario, che la Banca aveva posto a base della propria richiesta di insinuazione al passivo, in quanto non rispettosi del limite di finanziabilita’ fissato sulla scorta della norma dell’articolo 38 del testo unico bancario dall’Autorita’ amministrativa (80% del valore dell’immobile).

Tale soluzione – argomenta il ricorrente – “non e’ sorretta da alcuna adeguata individuazione dell’interesse pubblico la cui tutela esiga la sanzione della nullita’”. Essa, anzi, si pone “in aperto contrasto con la ratio della normativa del credito fondiario che, questa volta si in attuazione di un interesse pubblico volto a “favorire la mobilizzazione della proprieta’ immobiliare e, in tal modo, l’accesso a finanziamento potenzialmente idonei (anche) a consentire il superamento di situazioni di crisi dell’imprenditore” (Corte Cost., 22 giugno 2004, n. 175), male si adatterebbe alla penalizzazione conseguente ai crediti fondiari che abbiano superato il limite di finanziabilita’”.

6.- Il primo motivo di ricorso non puo’ essere accolto.

Sul tema delle conseguenze negoziali ricadenti sui mutui fondiari erogati in misura superiore al limite di finanziabilita’ fissato dalla regolamentazione di legge e amministrativa e’ di recente intervenuta la pronuncia di questa Corte, 13 luglio 2017, n. 17352. Questa – rimeditando un orientamento in precedenza sostenuto da talune decisioni della stessa prima sezione – ha fermato il principio (gia’ formulato in altri e piu’ lontani interventi della Corte, con riferimento alla omologa disciplina previgente per il credito edilizio) che il superamento del limite di finanziabilita’ e’ determinativo della nullita’ del mutuo fondiario.

Il Collegio intende confermare l’orientamento appena indicato (e gia’ raccolto da Cass., 16 marzo 2018, n. 6586) e dare continuita’ allo stesso.

7.- Come gia’ sopra richiamato, la Banca ricorrente assume a chiare lettere che la conseguenza della nullita’ del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilita’ “mal si adatta”, – si pone, anzi, “in aperto contrasto” – con la ratio della normativa sul credito fondiario, che pure e’ da stimare di “interesse pubblico” e che consiste nell’agevolare un certo tipo di operazioni di credito.

La ricorrente non indica, peraltro, la ragione per cui la statuizione della nullita’ dovrebbe risultare fattore di particolare penalizzazione dell’utilizzo di questo strumento da parte dell’operativita’: fuori dal rilievo – in se’ stesso generico, se non massimalistico – che ogni “intralcio” comunque posto a quest’operativita’ e’ fattore che tende a decrescerne la quantita’. Che’, posto il problema in una simile prospettiva, la soluzione sembra ridursi a un confronto di minor deterrenza “pratica” – in ordine alla massa di mutui fondiari potenzialmente correnti nell’operativita’ – tra la conseguenza della nullita’ negoziale e quella della responsabilita’ civile degli amministratori delle banche coinvolte.

Detto in altri termini, la censura svolta dalla ricorrente trascura del tutto di prendere in considerazione la funzione, e la posizione strutturale, che il limite di finanziabilita’ svolge nel contesto della normativa disciplinatrice del mutuo fondiario. Cio’ che, per contro, costituisce proprio il focus della tematica in esame.

8.- Il mutuo fondiario e’ figura normativa caratterizzata da una serie di importanti, forti vantaggi sul piano disciplinare per la banca mutuante. E’ noto – tra l’altro, lo ricorda puntualmente la citata pronuncia di Cass., n. 17352/2017 – che l’ultimo dei numerosi interventi della Corte Costituzionale in materia (cfr. la sentenza n. 175/2004) ha valutato “non irrazionale” questa “scelta di politica economica del legislatore” in ragione della funzione di consentire (“accesso a finanziamenti” di “mobilizzazione della proprieta’ immobiliare”, di “medio-lungo termine” (con “contestuale iscrizione” di ipoteca di primo grado) e potenzialmente “idonei a consentire il superamento” di una crisi d’impresa.

Per la verita’, la gamma dei vantaggi connessa alla figura del mutuo fondiario risulta piu’ ampia di quanto in via specifica vada a toccare il nodo della crisi d’impresa, sostanziandosi, secondo un censimento compiuto di recente in dottrina, in tutta una serie di “agevolazioni sostanziali, processuali e fiscali”.

E’ pure sicuro, peraltro, che i vantaggi principali – di maggior enfasi, cioe’ – volgono l’attenzione a fattispecie e a svolgimenti di rapporto con mutuatari che sono imprese, posto che il nocciolo di questi vantaggi di base sembra fondamentalmente identificabile nelle sottrazioni revocatorie di cui all’articolo 39, comma 4, e nella disciplina del “procedimento esecutivo” di cui all’articolo 41 TUB.

In questa segnata prospettiva, la “vicenda” del mutuo fondiario “si colloca tutta” – come non ha mancato di sottolineare con forza la pronuncia di Cass., n. 17352/2017 – “nei confini del rispetto della par condicio (gia’ declinato d’altronde dall’articolo 2741 cod. civ.)”. Nel senso appunto che all’applicazione di un vantaggio fondiario per la banca mutuante fa corrispondente riscontro un sacrificio degli altri creditori del mutuatario.

La materia non puo’ non produrre, in definitiva, che un contemperamento, o un bilanciamento, di diversi interessi e di diverse posizioni. Che’ pure quello del rispetto della par condicio creditorum e’ principio, nel vigente ordinamento, di rilievo pubblico economico.

9.- E’ in tale contesto che si colloca il nodo rappresentato dal ruolo, e dalla posizione strutturale, del limite di finanziabilita’. Come e’ agevole constatare, il tema non si esaurisce nel presentare profili di quantita’, fermandosi anche (prima ancora, e’ anzi piu’ preciso dire) su profili qualitativi.

Quella di fissare il limite di finanziabilita’ alla soglia dell’80% del valore dell’immobile, che viene preso in peculiare considerazione ai fini dell'”accesso ai finanziamenti” in discorso, risponde naturalmente a una specifica scelta di “politica economica”, che la legge ha demandato all’Autorita’ amministrativa (cfr., cosi’, la Delib. CICR 22 aprile 1995). In apicibus, peraltro, la stessa risulta semplicemente attuativa di altra – e primaria – scelta, come propriamente assunta dalla norma dell’articolo 38, comma 2 TUB: e come espressiva della necessita’ normativa che la funzione di accesso al finanziamento con operazioni di “mobilizzazione di ricchezza immobiliare” per risolvere crisi di impresa incontri precisi limiti massimi di finanziabilita’.

Nella prospettiva segnata dalla normativa vigente (come si evince, in specie, da quanto svolto nel secondo capoverso del precedente n. 8), il mutuo fondiario e’ operazione che si connota per concentrare la copertura del rischio di rientro dell’erogato sul solo immobile “mobilizzato” e contestualmente iscritto in ipoteca di primo grado. In via correlata, la peculiarita’ dell’operazione, che e’ forte, sta nel suo definitorio prescindere – per la copertura di detto rischio (e, quindi, per l’effettivo accesso a questo credito) – da considerazioni di ordine patrimoniale ex articolo 2740 cod. civ. e/o di ordine reddituale sul mutuatario debitore.

La prescrizione normativa del limite di finanziabilita’ risponde, dunque, all’esigenza di circoscrivere, di definire il rischio insito in simile tipo di operativita’ del credito, che e’ appunto quello di sopravvalutare il bene “mobilizzato”. Di escludere, di conseguenza, la pratica possibilita’ di operazione che – secondo la scelta di politica economica adottata dal legislatore – non presentano ex ante sufficienti prospettive di effettiva fattibilita’ e buon esito ovvero espongono il mutuatario debitore ai rischi espoliativi (quanto, in specie, alla residua parte del suo patrimonio) ovvero di pura sorte.

Nel tutelare il debitore da operazioni di rischio per lui eccessivo (ancora oggi si trova, in dottrina, l’affermazione che l’interesse del mutuatario sarebbe comunque quello di ottenere il maggior credito possibile: non si vede tuttavia la ragione, prima di tutto normativa, per cui un soggetto dovrebbe assumersi impegni che non potra’ permettersi di onorare) e i suoi creditori altri, la prescrizione del limite di finanziabilita’ intende pure proteggere l’interesse pubblico alla corretta concorrenzialita’ del mercato del credito.

10.- L’opinione che esclude che il superamento della soglia di finanziabilita’ comporti la nullita’ del contratto di mutuo fondiario, intende tale soglia come una semplice indicazione comportamentale dalla legge rivolta alle banche mutuanti, che resta del tutto estranea al livello negoziale della fattispecie. Il mutuo fondiario gode tuttavia, si e’ visto, di importanti vantaggi riflessi sul piano del negozio e della sua esecuzione: ad ammettere una simile opinione si arriverebbe all’estremo di considerare “fondiario” il mutuo che la banca si limita ad allegare come tale o, quanto meno, quello provvisto di una perizia purchessia.

L’enormita’ di simili conseguenze – il cui ricorrere contrasterebbe, d’altro canto, coll’orientamento adottato da questa Corte (cfr., di recente, Cass., 12 aprile 2018, n. 9079) – indica da sola l’erroneita’ e non sostenibilita’ della detta opinione.

In effetti, il difetto di fondo dell’opinione sopra discussa sta, in realta’, proprio nell’assumere il limite di finanziabilita’ come espressione di una mera indicazione comportamentale. Detto limite si pone, per contro, come elemento interno, strutturale della fattispecie rappresentata dal mutuo fondiario.

Come ha messo in luce la piu’ volte richiamata pronuncia di Cass., n. 17352/2017, “se e’ indubbio che l’articolo 38, comma 2, TUB incide su un comportamento della banca, e’ altrettanto indubbio che la soglia stabilita per il finanziamento ha la funzione di regolare il quantum della prestazione creditizia, per modo da incidere direttamente sulla fattispecie”: “col superamento del limite di finanziabilita’, il precetto di cui all’articolo 38 TUB e’ disatteso non solo (e non tanto) sul versante del comportamento, quanto e soprattutto sul versante dell’oggetto del finanziamento fondiario eccessivo”.

Depone in modo univoco nella direzione di questa lettura l’insieme dei vantaggi disciplinari, che di base si legano all’operazione, nel confronto con la funzione selettiva che, come si e’ visto, viene a connotare la prescrizione normativa del limite di finanziabilita’. E decisivo in proposito si mostra comunque il testo della norma dell’articolo 38, comma 2, TUB, la’ dove indica che “il valore dei beni ipotecati” e’ in se’ stesso misura dell'”ammontare… dei finanziamenti”.

11.- Il secondo motivo di ricorso assume che in ogni caso – a ritenere nullo il mutuo fondiario per mancato rispetto della normativa sul limite di finanziabilita’ – si tratterebbe di nullita’ solo parziale, ai sensi dell’articolo 1419 c.c., comma 1 e con riferimento alla parte di erogazione creditizia in esubero rispetto al detto limite.

Tale assunto – cosi’ viene illustrato il motivo – risulta corroborato dall'”incontestato carattere divisibile delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro”; e sostenuto, in specie, dal “principio generale di conservazione del negozio giuridico”.

12.- Il secondo motivo di ricorso non puo’ essere accolto.

Secondo quanto ha riscontrato la pronuncia di Cass., n. 17352/2017 “a siffatta tesi della nullita’ parziale ostano non solo le difficolta’ pratico-giuridiche di conciliare il frazionamento dell’unico contratto stipulato tra le parti col possibile consolidamento dell’ipoteca per la sola porzione fondiaria, ma anche e a monte la considerazione che l’articolo 38 TUB individua oggettivamente i caratteri costitutivi dell’operazione di credito fondiario nel rispetto del limite evocato dal secondo comma della disposizione. Cosicche’ e’ corretta l’inferenza che solo al riscontro dei caratteri indicati nella disposizione consente di associare la qualificazione come fondiaria dell’operazione negoziale: un finanziamento ipotecario non rispettoso dei limiti involti dalla disciplina normativa non soddisfa il requisito della “fondiarieta’” stabilito dalla norma imperativa”.

Del resto, posto che il superamento della soglia di finanziabilita’ incide sull’oggetto del contratto che viene posto in essere (sopra, nel n. 10), il motivo presentato dalla Banca ricorrente vorrebbe tendere non gia’ a “non-propagazione” della nullita’ (secondo quanto e’, per contro, l’ipotesi presa in considerazione dalla norma dell’articolo 1419 c.c., comma 1), quanto piuttosto a una sorta di “riduzione” dell’area negoziale colpita dalla nullita’, che non risulta prevista nell’ordinamento vigente.

13.- Il terzo motivo di ricorso contesta – sotto piu’ profili – la decisione del decreto impugnato di non prendere in considerazione la domanda subordinata di conversione del mutuo fondiario in ordinario mutuo ipotecario, perche’ presentata solo in sede di opposizione all’esclusione dallo stato passivo.

In proposito la Banca ricorrente rileva, prima di ogni cosa, che tra la domanda di ammissione a titolo di fondiario e quella di ammissione in via di mutuo ipotecario tout court vi e’ identita’ di petitum e di causa petendi; afferma, altresi’, che la conversione del negozio e’ rilevabile ex officio dal giudice; reclama i principi costituzionali del diritto di difesa e del necessario rispetto del contraddittorio.

14.- Il terzo motivo di ricorso va accolto, nei termini che si vengono a indicare.

Non puo’ condividersi, nella sua assolutezza, l’opinione della tardivita’ della richiesta di conversione proposta solo in sede opposizione, che e’ stata adottata dal Tribunale. Se e’ vero che la conversione non opera d’ufficio (come per contro adombra la Banca ricorrente) bensi’ a domanda di parte (cfr., da ultimo, Cass., 28 febbraio 2018, n. 4760), pure e’ vero che “l’istanza di conversione e’ certamente ammissibile ove sia stata avanzata nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullita’”, trattandosi di “istanza consequenziale alla rilevata nullita’ dell’unico titolo negoziale posto al fondo della domanda originaria” (cfr., ancora una volta, Cass., n. 17352/2017).

Alla cassazione del decreto impugnato per il profilo in discorso segue che il giudice del rinvio dovra’ dar corso all’esame della domanda di conversione presentata dalla ricorrente.

15.- In conclusione, va accolto nei limiti detti il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri. Di conseguenza, va cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Venezia, che, in diversa composizione giudichera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri. Cassa, in relazione ai profili dedotti nel terzo motivo, il decreto impugnato e rinvia la controversia, per quanto di ragione, al Tribunale di Venezia che, in diversa composizione, giudichera’ anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.