L’azione ex art. 2043 c.c. è, dunque, proponibile quando in concreto non sia esperibile quella dell’art. 1669 cod. civ., perciò anche nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera. Nell’ipotesi di esperimento dell’azione disciplinata dall’art. 2043 cod. civ. non opera, ovviamente, il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore, che lo onera di una non agevole prova liberatoria. Pertanto, in tal caso, spetta a colui il quale agisce provare tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 cod. civ. e, in particolare, anche la colpa del costruttore.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.
Tribunale Firenze, Sezione 2 civile Sentenza 4 giugno 2018, n. 1651
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Monocratico Dott. Massimo Donnarumma, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile R.G. N. 15891/2014, avente ad oggetto “azione di risarcimento danni per difetti dell’edificio”
Tra
IL CONDOMINIO DI VIA (…) E VIA (…), in persona de Geom. (…), quale socio accomandatario e legale rappresentante p.t. della società di amministrazione del condominio “(…)”, rappresentato e difeso dall’Avv. Lu.Li. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Firenze, in Viale (…), come da delibera assembleare (doc. 1) e mandato in calce all’atto di citazione
Attore
e
(…) S.R.L. (P.I. (…)), in persona della signora (…), quale amministratrice unica, rappresentata e difesa dall’Avv. Si.Co. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. El.Ga., in Firenze, in Piazza (…), giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e
CONSORZIO (…) COOP. A. R. L. IN CONCORDATO PREVENTIVO ED IN LIQUIDAZIONE, nelle persone del Rag. (…) e del Dott. (…), non in proprio ma nella qualità di Liquidatori Giudiziali nonché del Dott. (…), non in proprio ma nella qualità di Presidente del Collegio dei Liquidatori Societari, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Ni.Ab. del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Firenze, in Via (…), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e
ARCH. (…) (C.F. (…)), rappresentato e difeso dall’Avv. El.Sa. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Firenze, in Via (…), come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e
(…) S.P.A (P. IVA (…)), in persona del suo procuratore ad negotia Dott. (…), rappresentata e difesa degli Avv.ti Ma.Fi. e Lo.Fi.), sia unitamente che disgiuntamente, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti avvocati, in Firenze, in Via (…), come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Terza chiamata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 – In fatto
A) Il Condominio di Via (…) e Via (…) (di seguito, per semplicità, il Condominio) agisce innanzi a questo Tribunale perché, accertate le cause dei vizi e dei difetti strutturali del complesso immobiliare, siano dichiarati responsabili – in via principale ex art. 1669 c.c. ed in via subordinata ex art. 2043 c.c. – e, conseguentemente, condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti e subendi, la (…) Srl, nella triplice veste di venditore – committente – costruttore, il Consorzio (…) Soc. Coop. a r. l. in liquidazione, quale impresa appaltatrice ed, infine, l’Arch. (…), quale progettista e direttore dei lavori.
B) Si costituisce la (…) S.r.l. che, in via preliminare, eccepisce:
a) la decadenza dall’azione di cui all’art. 1669 c.c. e l’avvenuta prescrizione del diritto azionato;
b) la carenza di legittimazione attiva del Condominio sul presupposto che i vizi per cui è causa rientrerebbero nell’alveo di quelli cui fa riferimento l’art. 1667 c.c. che, a differenza dell’azione di garanzia di cui all’art. 1669 c.c., prevede un’ipotesi di responsabilità contrattuale;
c) infine, quanto alla domanda attorea proposta in via subordinata ex art. 2043 c.c., la preclusione di siffatta azione (Cass. civ., Sez. Un., 3/02/2014, N. 2284).
Nel caso di specie, a parere della convenuta, la non applicabilità in concreto dell’azione di cui all’art. 1669 c.c. non dipenderebbe dalla mancata sussistenza delle condizioni previste, bensì da una condotta inerziale colposa dell’attore, per effetto della quale si sarebbe determinato lo spirare del termine prescrizionale per l’esperibilità dell’azione de qua; di conseguenza, gli effetti della prescrizione non potrebbero essere aggirati attraverso il rimedio di cui all’art. 2043 c.c.
La stessa convenuta chiede che, in caso di accertamento positivo dei vizi per cui è causa, la Consorzio (…) Soc. Coop. la manlevi da quanto dovuto a titolo di risarcimento danni, essendo l’esecutore materiale delle opere in oggetto.
C) A sua volta, il Consorzio (…) Coop. a r. l. in concordato preventivo, quale ditta appaltatrice, in via preliminare, eccepisce:
a) il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di aver operato esclusivamente quale esecutore materiale degli ordini impartiti dalla committente, dunque in assenza di quella “autonomia decisionale”, ricorrendo la quale potrebbe essere chiamato a rispondere;
b) la carenza di legittimazione attiva in capo al Condominio, in quanto – analogamente a quanto argomentato dalla convenuta (…) Srl – i vizi per cui è causa non potrebbero essere ricondotti nell’alveo dei “gravi difetti” di cui all’art. 1669 c.c.; semmai, essi potrebbero legittimare un’azione ex art. 1667 c.c., trattandosi, nella specie, di vizi attinenti alla esecuzione dei lavori ed alla scelta dei materiali, sprovvisti del necessario requisito di gravità che la norma impone; di conseguenza, il Condominio non sarebbe legittimato;
c) la prescrizione dell’azione, non avendo l’attore provveduto alla denuncia entro il termine di un anno dalla scoperta (temporalmente collocabile nell’anno 2010).
Nel merito, contesta integralmente la domanda attorea e ne chiede il rigetto.
D) L’Arch. (…), chiamato a rispondere quale progettista e direttore dei lavori incaricato dalla (…) S.r.l., in via preliminare, eccepisce:
a) la decadenza dall’azione ex art. 1669 c.c., in quanto la prima denunzia, risalente al marzo 2010, inviata alla (…) ed al Consorzio (…), non sarebbe stata indirizzata al comparente, il quale sarebbe stato informato delle problematiche per cui è causa solo il 28.3.2012 (vd. doc. 4);
b) a prescindere dalla decadenza, l’azione di garanzia di cui all’art. 1669 c.c. non sarebbe comunque esperibile, in quanto prescritta, a fronte della decorrenza di oltre due anni dalla prima denunzia al ricorso ex art. 696 bis (10.05.12), altri due dall’ordinanza di inammissibilità (30.10.2012) all’instaurazione del presente procedimento; idem tra la chiusura del procedimento di atp ed il presente giudizio (l’una è del 6.03.2013, l’altra è dell’11.06.2014);
c) la non riconducibilità dei difetti lamentati nel novero dei gravi vizi di cui all’art. 1669 c.c., con la conseguenza che la tutela ivi invocabile dall’attore potrebbe essere o l’azione di garanzia ex art. 1490 e ss. esperibile dai singoli condomini/acquirenti o quella ex art. 1667 c.c.; in ambo i casi, vi sarebbe una carenza di legittimazione, sia dal lato passivo che attivo, essendo le predette azioni di natura contrattuale;
d) quanto, infine, alla domanda attorea proposta in via subordinata ex art. 2043 c.c., oltre a contestarne il presupposto di applicabilità in concreto (ritenendo che la domanda de qua afferisca pur sempre all’ambito dei rapporti contrattuali), la comparente sostiene che debba essere rigettata, non avendo l’attore fornito la prova circa la condotta colpevole dell’arch. (…) nella causazione dei danni.
Infine, contesta nel merito la domanda attorea e, per l’ipotesi di accoglimento della stessa, chiede che la (…) S.p.a la tenga indenne da quanto richiesto a titolo di risarcimento.
E) La (…) S.p.A., terza chiamata, si associa alle difese spiegate dall’assicurato.
2 – In diritto, sulle eccezioni preliminari
A) Com’è emerso dalla narrativa, il Condominio ha esperito, in via principale, l’azione di garanzia ex art. 1669 c.c., in via subordinata, l’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c.
A parere di questo giudice, si pone come preliminare – soprattutto, nell’ottica dell’esame delle plurime eccezioni di carattere preliminare – la risoluzione della questione sulla fungibilità delle predette azioni.
A tal proposito, occorre richiamare il principio enunciato dalla Suprema Corte – cui ha fatto riferimento la convenuta (…) Srl -, la quale ha affrontato la questione che qui preme esaminare, con argomentazioni ampiamente condivisibili:
“la questione della compatibilità, quindi della ammissibilità, delle azioni ex art. 2043 cod. civ. e dell’art. 1669 cod. civ. rispetto al medesimo evento va risolta in senso affermativo. La responsabilità prevista dall’art. 1669 cod. civ., secondo un principio ormai consolidato, nonostante sia collocata nell’ambito del contratto di appalto, configura un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini, essendo riconducibile ad una violazione di regole primarie (di ordine pubblico), stabilite per garantire l’interesse, di carattere generale, alla sicurezza dell’attività edificatoria, quindi la conservazione e la funzionalità degli edifici, allo scopo di preservare la sicurezza e l’incolumità delle persone. Da questa configurazione consegue l’ulteriore questione del rapporto tra le due disposizioni, risolto da questa Corte in virtù del principio che l’art. 1669 cod. civ. reca una norma speciale rispetto a quella contenuta nell’art. 2043 cod. civ., risultando la seconda applicabile quante volte la prima non lo sia in concreto. Al riguardo è sufficiente ricordare che la natura di norma speciale dell’art. 1669 cod. civ. rispetto all’art. 2043 cod. civ. presuppone l’astratta applicabilità delle due norme, onde, una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata, permane l’applicabilità della norma generale, in virtù di una tesi coerente con le ragioni della qualificazione della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. come extracontrattuale, consistenti nell’esigenza di offrire ai danneggiati dalla rovina o dai gravi difetti di un edificio una più ampia tutela. Infatti, come è stato bene osservato in dottrina e come asserito dalla sentenza impugnata, da detta configurazione si desume che l’art. 1669 cod. civ. non è norma di favore diretta a limitare la responsabilità del costruttore, ma mira a garantire una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale. Il legislatore ha con essa stabilito un più rigoroso regime di responsabilità rispetto a quello previsto dall’art. 2043 cod. civ., caratterizzato dalla presunzione juris tantum di responsabilità dell’appaltatore, che è stata tuttavia limitata nel tempo, in virtù di un bilanciamento tra le contrapposte esigenze di rafforzare la tutela di un interesse generale e di evitare che detta presunzione si protragga per un tempo irragionevolmente lungo. Pertanto, se la ratio dell’art. 1669 cod. civ. è quella di introdurre una più incisiva tutela, è coerente con la medesima l’applicabilità dell’art. 2043 cod. civ., nel caso in cui non sussistano le condizioni previste dalla prima norma, essendo in generale ammissibile la coesistenza di due azioni diversificate quanto al regime probatorio e potendo la parte agire non avvalendosi delle facilitazioni probatorie stabilite per una di esse. Una diversa soluzione va respinta, in quanto comporta una indebita restrizione dell’area di tutela stabilità dalla norma fondamentale in materia di responsabilità extracontrattuale e, in palese contrasto con l’armonia del sistema e con le ragioni alla base della previsione della disciplina speciale, conduce all’irragionevole risultato di creare un regime di responsabilità più favorevole per i costruttori di edifici, perché esclude ogni forma di responsabilità in situazioni che potrebbero ricadere nell’ambito – in linea di principio illimitato – dell’art. 2043 cod. civ. L’azione ex art. 2043 c.c. è, dunque, proponibile quando in concreto non sia esperibile quella dell’art. 1669 cod. civ., perciò anche nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera. Nell’ipotesi di esperimento dell’azione disciplinata dall’art. 2043 cod. civ. non opera, ovviamente, il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore, che lo onera di una non agevole prova liberatoria. Pertanto, in tal caso, spetta a colui il quale agisce provare tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 cod. civ. e, in particolare, anche la colpa del costruttore (confronta Cass. Sez. 1, 12 aprile 2006, n. 8520)” (Cass. civ., Sez. Un., 3/2/2014, N. 2284).
In buona sostanza, attraverso la previsione normativa di cui all’art. 1669 c.c., il legislatore ha inteso apprestare un ulteriore strumento di tutela in favore del committente e dei suoi aventi causa, che, si badi bene, non è tanto finalizzato a garantire l’interesse privato del committente alla realizzazione di un’opera dotata di stabilità, quanto piuttosto l’interesse generale a che non vengano costruite opere pericolose per la collettività, in modo tale da preservare l’incolumità pubblica.
Coerentemente con l’idea di fondo di una tutela ulteriore e più incisiva, la Suprema Corte ha risolto positivamente la questione della compatibilità e, quindi, ammissibilità delle azioni risarcitorie in parola, ritenendo che quella ex art. 2043 c.c. possa trovare applicazione ove non ricorrano le condizioni dell’altra, ben potendo – e questo è un profilo cruciale nell’impianto argomentativo della predetta pronuncia – il committente scegliere tra le due azioni, che si connotano per un diverso regime.
L’actio di cui all’art. 1669 c.c. si caratterizza per una presunzione iuris tantum a carico dell’appaltatore, il quale, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova positiva di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno o, comunque, l’ascrivibilità del fatto al caso fortuito o all’opera dei terzi: “la responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., benché riconducibile alla violazione di primarie regole (di rilievo pubblico) dettate per assicurare la sicurezza dell’attività costruttiva, sì da potersi configurare una sua attrazione nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, tuttavia fonda, in caso di crollo o rovina di un edificio, a carico di chi quell’edificio abbia costruito, una presunzione di responsabilità che rimane iuris tantum e che, in quanto tale, può essere vinta dall’appaltatore attraverso la prova dell’ascrivibilità del fatto al fortuito o all’opera di terzi” (vd. Cass. civ., Sez. III, 17.01.2013, N. 1026; Cass. Civ., Sez. I, 6 dicembre 2000, N. 15488; Cass. Civ., Sez. I, 12 aprile 2006, N. 8520).
In sostanza, si realizza un bilanciamento tra un regime probatorio più rigoroso per l’appaltatore, che si giustifica in virtù della tutela dell’esigenza di ordine pubblico della conservazione e funzionalità degli edifici, con la previsione di un termine prescrizionale più breve (2 anni), così contemperandosi le contrapposte esigenze di rafforzare la tutela di un interesse generale e di evitare che detta presunzione si protragga per un tempo irragionevolmente lungo.
Viceversa, se il committente sceglie di azionare la tutela di cui all’art. 2043 c.c., gode di un regime prescrizionale più favorevole (cinque anni), ma deve assolvere un onere probatorio (per sé) più rigoroso rispetto all’art. 1669 c.c.
Ciò posto, nell’ottica di bilanciamento testé esplicitata ed in presenza dei relativi presupposti normativi – di cui si darà conto -, ritiene il Tribunale che la fattispecie de qua possa essere senz’altro sussunta nell’art. 2043 c.c.
Conseguentemente, sono superate le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti.
B) Innanzitutto, alla luce dell’inquadramento della fattispecie nell’art. 2043 c.c., non ha più ragion d’essere l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, trattandosi di azione extracontrattuale.
C) Quanto alla prescrizione, l’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. è, notoriamente, soggetta al termine quinquennale.
Il dies a quo, nella materia de qua, decorrere dal momento della effettiva conoscenza/conoscibilità dell’evento dannoso e, quindi, sostanzialmente, dal momento della scoperta da parte del danneggiato.
Nel caso in esame, la prescrizione non è maturata, poiché, per quanto è emerso, l’exordium praescriptionis deve essere collocato nel marzo 2010, a cui risale una lettera raccomandata con la quale l’attore per la prima volta contestava i vizi e sollecitava le controparti a provvedere.
D) Quanto alla ravvisabilità in concreto dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c. (condotta antigiuridica, evento dannoso, nesso eziologico ed elemento soggettivo), è sicuro riscontro nelle emergenze istruttorie di questo giudizio e, segnatamente, nelle risultanze peritali.
Tanto è vero che, all’esito di una disamina meticolosa e compiuta del caso in oggetto, il c.t.u. ha stabilito e concluso che:
“l’esito degli accertamenti, svolti anche per mezzo di saggi ed indagini approfondite, ha permesso di tracciare un quadro chiaro dei difetti o vizi sussistenti, individuandone puntualmente le cause o concause. In linea generale (si rimanda alla disamina dettagliata dei paragrafi precedenti per una più capillare argomentazione) i difetti sono riconducibili ad un misto fra errori da imperizia esecutiva ed errate impostazioni esecutive delle lavorazioni. Alcuni degli errori periziati sono piuttosto grossolani. I difetti riscontrati in genere testimoniano una condotta tendente al risparmio di tempi e costi nella costruzione” (vd. pag. 80 della relazione del perito d’ufficio).
3 – Nel merito
Ciò posto, tenuto conto della complessità della materia, questo giudice ritiene che, ai fini della definizione della controversia, sia utile sollecitare approfondimenti e chiarimenti su peculiari profili di merito (vd., segnatamente, in punto di riparto della responsabilità dei soggetti convenuti).
A tal fine, va disposta la rimessione della causa sul ruolo.
La regolamentazione delle spese di lite è differita all’esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica ed in persona del dott. Massimo Donnarumma, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) disattende le eccezioni preliminari;
b) ai fini della decisione della causa nel merito, dispone la rimessione della causa sul ruolo, come da coeva e separata ordinanza;
c) spese all’esito.
Così deciso in Firenze l’1 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2018.