Per far valere la responsabilita’ dell’assicuratore oltre il massimale e’, tuttavia, necessario che l’assicurato ne faccia esplicita richiesta, non potendo la relativa domanda ritenersi implicita nella chiamata in causa dell’assicuratore da parte dell’assicurato, nel corso del giudizio di primo grado introdotto dal terzo danneggiato.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15752

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10463/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., ((OMISSIS)), in persona dei procuratori speciali Dott.ri (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

AZIENDA USL ROMA (OMISSIS);

– intimata –

nonche’ da:

AZIENDA ASL ROMA (OMISSIS), in persona del Commissario Straordinario p.t., Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

(OMISSIS) S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6108/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

che:

1. – (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio l’Azienda Ospedaliera ASL Roma (OMISSIS) – Ospedale (OMISSIS), per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del ritardo nell’esecuzione del parto cesareo, effettuato presso il Reparto di Neonatologia del predetto Ospedale, dal quale derivarono gravi danni neurologici alla figlia (OMISSIS).

Nel contraddittorio tra le parti, la convenuta venne autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa (OMISSIS) S.p.A., la quale, costituendosi in giudizio, eccepi’ il limite del massimale previsto dalla polizza da corrispondere in caso di accoglimento della domanda attorea.

1.1. – il Tribunale di Roma, con sentenza del febbraio 2009, accolse la domanda proposta agli attori, sia in proprio che quali esercenti la potesta’ genitoriale, e condanno’ l’Azienda Ospedaliera ASL Roma (OMISSIS) al risarcimento dei danni; inoltre, accolse la domanda di manleva nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., che condanno’ a rivalere la convenuta ASL di quanto versato.

2. – Avverso tale decisione interponevano impugnazione la (OMISSIS) S.p.A. (in via principale) e (in via incidentale) gli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ l’Azienda Ospedaliera ASL Roma (OMISSIS).

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza resa pubblica in data 3 novembre 2015, riformava la sentenza impugnata, accogliendo in parte l’appello principale proposto da (OMISSIS) S.p.A. e quello incidentale degli originari attori, mentre rigettava il gravame interposto dall’Azienda Ospedaliera.

2.1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale osservava che l’ASL non aveva fornito alcun elemento di prova valido a dimostrare che le lesioni riportate dalla (OMISSIS) erano state provocate da un’infezione da streptococco contratta in utero. Diversamente, i danni neurologici subiti dalla danneggiata erano da correlare all’ipossia fetale, gia’ rilevabile dalle decelerazioni tardive del battito fetale presenti nel tracciato cardiotocografico, cui non era seguito un attento monitoraggio successivo da parte dei medici, sino all’espletamento del parto.

Sicche’, era da reputarsi sussistente il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l’evento lesivo, in quanto l’omesso ricorso ad un parto cesareo tempestivo non aveva impedito l’insorgenza di uno stato asfittico neonatale che aveva cagionato gravi danni alla nascitura.

2.2. – Quanto, poi, all’appello proposto da (OMISSIS) S.p.A., relativo al limite del massimale, la Corte di merito affermava che la relativa eccezione tempestivamente sollevata era da accogliere; tuttavia il suddetto limite, pari ad Euro 1.549.370,00, doveva “essere rivalutato oltre interessi legali” dal momento “del fatto sino alla data del versamento degli acconti”.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre (OMISSIS) S.p.A., affidando le sorti dell’impugnazione a cinque motivi, illustrati da memoria.

Resistono, con controricorso, (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ l’Azienda Ospedaliera ASL Roma (OMISSIS), la quale ha altresi’ proposto ricorso incidentale.

CONSIDERATO

che:

1. – E’ logicamente preliminare l’esame del ricorso incidentale della ASL Roma (OMISSIS), in quanto investe l’an debeatur dell’accolta pretesa risarcitoria degli attori.

Ricorso incidentale Azienda ASL Roma (OMISSIS).

2. – Vanno preliminarmente disattese le seguenti eccezioni preliminari:

a) e’ infondata quella di tardivita’ del ricorso per essere stato notificato oltre il termine semestrale di cui al vigente articolo 327 c.p.c., poiche’ tale norma (e il predetto termine) non si applica alla presente impugnazione, in quanto il giudizio ha avuto iniziato nel novembre 2004 (e, dunque, e’ applicabile il termine annuale di cui al previgente articolo 327 c.p.c.);

b) e’ infondata quella di inammissibilita’ per c.d. “doppia conforme” ai sensi dell’art 348-ter c.p.c., comma 5, perche’, nella specie, il giudizio di appello e’ stato introdotto nel 2009, mentre detta norma trova applicazione per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012 (tra le altre, Cass. n. 26860/2014).

3. – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza per carenza assoluta della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sulla responsabilita’ della struttura sanitaria e sul nesso causale tra la condotta dei sanitari e l’evento dannoso.

3.1. – Il motivo e’ in parte infondato e in parte inammissibile.

Come messo in rilievo nella sintesi di cui al § 2.1. del “Considerato che” (cui si rinvia), la Corte territoriale ha dato intelligibile contezza dei fatti e delle ragioni che hanno fondato il proprio convincimento in punto di sussistenza del nesso causale tra il comportamento omissivo dei medici e l’evento dannoso.

La motivazione e’, quindi, piu’ che adeguata e le ulteriori critiche non solo involgono questioni di fatto, ma non sono neppure veicolate ai sensi del vigente n. 5 dell’articolo 360 c.p.c..

4. – Con il secondo mezzo e’ dedotta l’erroneita’ della sentenza impugnata per contraddittorieta’ e insufficienza della motivazione. La Corte d’appello avrebbe errato nel liquidare, pur in assenza di prova, i danni riflessi subiti dai genitori della (OMISSIS) per mera titolarita’ del rapporto familiare.

4.1. – Il motivo e’ inammissibile (prima ancora che infondato: cfr. gia’ Cass., S.U., n. 9556 del 2002), in quanto prospetta una censura costruita in base al paradigma dell’abrogata formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, inapplicabile ratione temporis alla presente impugnazione.

Ricorso principale (OMISSIS) S.P.A..

5. – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza per carenza assoluta dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione prevista dall’articolo 132 c.p.c., n. 4 e dall’articolo 111 Cost., comma 6, per non aver la Corte d’appello addotto alcuna ragione, di fatto o di diritto, a fondamento della decisione di riconoscere il cumulo di rivalutazione e interessi sul massimale, per di piu’ a partire dalla data del fatto.

6. – Con il secondo mezzo e’ dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte territoriale omesso di considerare “la natura del debito e il momento in cui questo divenne effettivamente esigibile; elementi, questi, che pure avevano espressamente formato oggetto della discussione tra le parti”.

7. – Con il terzo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 1224, 1227, 1282 c.c. e dei principi relativi alle obbligazioni pecuniarie e ai debiti di valuta, per aver la Corte territoriale errato nell’applicare al debito di valuta dell’assicuratore (dunque al massimale), norme e principi peculiari del debito di valore e, piu’ precisamente, dell’obbligazione risarcitoria.

8. – Con il quarto mezzo e’ dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado errato nel liquidare gli interessi e la rivalutazione sul massimale a prescindere dalla formulazione di una specifica domanda da parte dell’ASL assicurata.

9. – Con il quinto mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 1219, 1224 e 1282 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente individuato il termine iniziale del decorso degli interessi non gia’ nella eventuale costituzione in mora dell’assicuratore, bensi’ nel fatto lesivo.

10. – Preliminarmente, nel disattendere le seguenti preliminari eccezioni delle parti controricorrenti, si osserva:

a) non sussiste il giudicato interno sulla statuizione di primo grado di pagamento degli accessori (invero, solo gli “interessi” dalla domanda) sul capitale, giacche’ (OMISSIS) S.p.A., in sede di appello, ha comunque impugnato la sentenza in punto di mancata limitazione al massimale di polizza, quale punto e questione che investe anche la decisione di condanna relativa agli anzidetti accessori;

b) e’ infondata l’eccezione (sollevata dalla ASL) che evoca, ai fini di sterilizzare le doglianze, il fatto che la domanda di condanna al pagamento di capitale e accessori (rivalutazione e interessi) era stata comunque proposta dai danneggiati contro la ASL, essendo tale circostanza irrilevante ai fini della domanda di mala-gestio propria.

11. – Il primo motivo e’ fondato, con assorbimento degli altri motivi.

11.1. – Nell’assicurazione della responsabilita’ civile l’obbligazione dell’assicuratore ex articolo 1917 c.c., non avendo ad oggetto direttamente il risarcimento dei danni bensi’ il pagamento, nei limiti del massimale, di una somma di importo pari all’ammontare del danno che l’assicuratore deve corrispondere o ha gia’ corrisposto al danneggiato, da’ luogo ad un credito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell’assicurato nei confronti del danneggiato.

L’assicurato, ove a causa del ritardo nella liquidazione dell’indennizzo debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all’epoca del sinistro, va risarcito del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria cagionata dal ritardo, anche oltre i limiti del massimale.

Per far valere la responsabilita’ dell’assicuratore oltre il massimale e’, tuttavia, necessario che l’assicurato ne faccia esplicita richiesta (Cass. n. 3014/2016), non potendo la relativa domanda ritenersi implicita nella chiamata in causa dell’assicuratore da parte dell’assicurato, nel corso del giudizio di primo grado introdotto dal terzo danneggiato (Cass. n. 477/2003, Cass. n. 6155/2009).

Inoltre, nell’assicurazione della responsabilita’ civile, sulle somme dovute dall’assicuratore all’assicurato in adempimento dell’obbligo di manlevarlo ai sensi dell’articolo 1917 c.c., vanno corrisposti, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale di manleva, gli interessi, ancorche’ esorbitanti i limiti del massimale, valendo la domanda giudiziale a costituire in mora l’assicuratore (Cass. n. 22054/2017).

11.2. – La sentenza impugnata si e’ limitata ad affermare che, dall’esame della polizza versata in atti, il limite del massimale risultava pari ad Euro 1.549,370,00, e “che, tuttavia, tale somma dovra’ essere rivalutata oltre interessi legali dal fatto sino alla data di versamento degli acconti”.

La Corte territoriale non ha, pero’, evidenziato la presenza di una domanda di mala-gestio propria, ne’ espresso alcun accertamento circa la sussistenza di un ritardo nella liquidazione ascrivibile a comportamento colpevole dell’assicuratore, idoneo a fondare la sua responsabilita’ ex articolo 1224 c.c., ai fini del riconoscimento degli accessori oltre massimale rivalutazione, peraltro richiamando la decorrenza dalla data del fatto illecito.

Sicche’, la motivazione della sentenza, non fornendo ragione alcuna, ne’ in fatto, ne’ in diritto, circa l’adottata statuizione, e’ da ritenersi in palese contrasto con il c.d. “minimo costituzionale”, risultando solo apparente, non essendo possibile ricavare il percorso logico-giuridico che ha guidato il giudice nella decisione (tra le altre, Cass., S.U., n. 8053/2014, Cass. n. 4367/2018).

Conclusioni.

12. – Va accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarati assorbiti i restanti motivi del medesimo ricorso e rigettato il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che, nel motivare la propria decisione, dovra’ attenersi ai principi sopra enunciati e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Rimane, quindi, impregiudicata in questa sede ogni questione relativa alla restituzione della somma eccedente il massimale che si assume corrisposta dalla (OMISSIS) S.p.A., che sara’ oggetto di delibazione piena nel giudizio di rinvio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara i restanti motivi del medesimo ricorso e rigetta il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.