Invero non appare condivisibile la tesi accolta da una parte della dottrina e della giurisprudenza, secondo la quale sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi nell’ipotesi in cui, il superamento del tasso soglia riguardi solo gli interessi moratori, tesi che comporta una sostanziale disapplicazione della disposizione citata che si rivelerebbe del tutto superflua considerato che la clausola che preveda interessi moratori superiori al tasso soglia, in quanto nulla per contrasto con norma imperativa, comporta già di sé la non debenza di tali interessi ai sensi dell’art. 1419 oc. c la corresponsione degli interessi corrispettivi.

 

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Tribunale Bari, Sezione 4 civile Sentenza 28 agosto 2018, n. 3649

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari – sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Nicola Magaletti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. di R.G. (…)/2016, avente ad oggetto: Mutuo

TRA

rappresentata e difesa dall’avv. (…), elettivamente domiciliata, presso il suo studio in VIA (…), come da mandato in atti;

– ATTORE –

E

BANCA (…), rappresentata e difesa

dall’Avv. (…) domiciliata presso il suo studio in BARI, come da procura in atti;

– CONVENUTO –

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato (…), conveniva in giudizio la Banca (…), esponendo che;

tra le parti del presente giudizio interveniva, in data 29-12-2003, m Bari, un “Contratto di Finanziamento Artigiano” (garantite da ipoteca volontaria su compendio immobiliare di proprietà dei mutuatari, fino alla concorrenza di Euro 280.000,00) dell’importo di Euro 140,000,00 da rimborsarsi in 120 mesi, mediante il pagamento di 20 race semestrali posticipate comprensive di quota capitale e di quota interessi secondo l’allegato piano di ammortamento;

il finanziamento veniva concesso al tasso fisso nominale annuo del 6,06% ed all’art. 5 veniva previsto un tasso di mora pari allo 0,07 in più del tasso di interesse convenzionale mentre l’art. 8 prevedeva in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, l’applicazione in favore della banca di una indennità in misura dell’1% (uno per cento) del capitale restituito anticipatamente;

gli interessi promessi e le altre condizioni economiche pattuite avevano determinato un costo complessivo del finanziamento superiore al tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, pari al 6,23%;

essa attrice sul capitale erogato di Euro 140,000,00 aveva corrisposto la somma di Euro 188,726,40.

Ciò premesso l’attrice così concludeva:

“In via PRINCIPALE NEL MERITO:

I – accertare e dichiarare la denunziata usurarietà del mutuo in narrativa in ragione delle riscontrate anomalie per come in parte narrativa ed argomentativa dell’atto introduttivo del giudizio. Particolarmente in punto di tassi d’interesse corrispettivi e loro cumulo con quelli di mora per stessa previsione contrattuale (c.d. Tasso Complessivo), spese accessori pattuiti e loro cumulo con le altre remunerazioni da contratto (c.d. T.A.E.G. Effettivo), composizione della particolare sorte posta a base del calcolo (intera rata, composta, da capitale più interessi) eleggi interessi molatori secondo le previsioni contrattuali, (c.d. T.E.M.O.), ancora in punto di previsione di indennità per estinzione anticipata del finanziamento se considerata nelle sue potenziali conseguenze effettive (c.d. T.E.E.A., ossia Tasso Effettivo di Estinzione Anticipata).

II – Accertare e dichiarare che alla luce delle pattuizioni contrattuali e delle disposizioni contenute nel capitolato allegato al mutuo la convenuta predisponeva pattuizioni per le quali il tasso di mora non si sostituiva a quello corrispettivo, ma decorreva su un montante portante il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese.

III – Accertare e dichiarare che l’interesse moratorio faccia parte del T.E.G. al momento della pattuizione.

IV – In esito agli accertamenti di cui ai capi delle conclusioni che precedono, ed a quant’altro desumibile dagli acclusi documenti, da quelli acquisendi ex art. 210 c.p.c. e dalla svolgenda C.T.U., accertare e dichiarare che, per il combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma, c.c., come di quelle altre norme che il giudicante riterrà, il mutuo per cui è causa deve considerarsi usurario ed indi gratuito ab origine. Per l’effetto dichiarare che la parte mutuataria avrebbe dovuto rimborsare alla convenuta erogante esclusivamente la sorte capitale (oltre tasse ed imposte). Per ulteriore effetto, dichiarare la non decenza di interessi di qualsiasi genere, commissioni e spese ad eccezione delle soie imposte e tasse, pure per l’operare, in relazione alle clausole che quegli oneri prevedevano, della nullità parziale del negozio, ex art. 1419, comma secondo, c.c.. Così infine accertare e dichiarare il diritto alla restituzione del supero in effetti versato dall’attrice, costituente vero e proprio indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con contestuale e speculare condanna dell’Istituto di credito convenuto alla restituzione in favore dell’attrice di tutto quanto incamerato e non dovutole in esito ai superiori accertamenti e declaratorie.

In via SUBORDINATA sempre NEL MERITO:

V – Nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono in punto di usurarietà dei tassi e remunerazioni convenute e/o delle relative invocate conseguenze (gratuità dell’operazione finanziaria), comunque ritenere e dichiarare che il contratto di cui in narrativa risulta affetto da indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c. e/o da carenza degli elementi minimi richiesti in tema di trasparenza bancaria dall’art. 117, commi quarto e/o sesto, T.U.B., in esito a indeterminatezza e/o inesistenza dell’indicatore sintetico di comunque non rispondenza dell’I.S.C. dichiarato in contratto con quello effettivo e rilevabile attraverso attraverso l’accertamento del T.A.E.G. (effettivo), nella specie pure verificato nell’accusa perizia di parte e relativa integrazione, ed ulteriormente verificabile in sede di disponenda C.T.U., anche ili esito alle chieste acquisizioni documentali ex art. 210 c.p.c. In particolare risultando il detto I.S.C. dichiarato inferiore al T.A.E.G. verificato.

VI – Per l’effetto del subordinato accoglimento della conclusione di cui al precedente capo “V”, dichiarare l’applicabilità alla specie delle conseguenze sanzionatorie di cui agli artt. 117, comma 7, TUB e/o ex art. 1346 c.c., con conseguente rideterminazione del reale dovuto sostituendo il tasso contrattuale nella misura di cui al comma 7 dello stesso articolo 117 e/o in quella degli interessi legali. Con l’ulteriore conseguenza di rideterminare il piano di ammortamento al Tasso Minimo dei B.O.T. (in ipotesi di violazione dell’art. 117 T.U.B.) o dal Tasso Legale (in ipotesi di violazione dell’art. 1346 c.c.).

VII – Per l’ulteriore effetto del subordinato accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti capi “V” e “VI”, accertare e dichiarare il diritto alla restituzione ai precedenti capi. “V” e “VI”, accertare e dichiarare il diritto alla restituzione del supero in effetti rimborsato alla convenuta mutuante -, costituente vero e proprio indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con contestuale e speculare condanna dell’Istituto di credito convenuto alla restituzione in favore dell’attrice di tutto quanto incamerato e non dovutole in esito ai superiori accertamenti e declaratorie.

In ogni caso NEL MERITO:

VIII – In esito alle denunziate violazioni di legge da parte della convenuta, pure in specie integranti il reato di usura, nonché comunque per l’indebita locupletazione anzitempo di somme di denaro integranti la previsione di cui all’art. 2033 c.c., come pure per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2043 c.c. e 185 c.p., nonché dei canoni di buona fede e correttezza, dichiarare e costituire il diritto all’integrale risarcimento del danno in favore dell’attrice, pure con riconoscimento della dovutezza di rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno di esecuzione dei singoli pagamenti per la parte non dovuta e sino al soddisfo, anche ai sensi del comma secondo dell’art. 1224 c.c., in considerazione della qualità dell’attrice. Per l’effetto pronunciando la correlata condanna di pagamento a carico della convenuta.

IX – Accertare e dichiarare, in ogni caso, come l’istituto di credito avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando n reato di usura, come quegli altri emergenti dai comportamenti denunciati in narrativa, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente.

X – Condannare la convenuta alla refusione di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A., ed I.V.A. in misura di legge sui rispettivi imponibili, ed eventuali spese di C.T.U., ed in genere d’istruttoria, nonché di quelle esborsate per la perizia di parte resasi necessaria per l’introduzione del presente giudizio”.

Costituendosi in giudizio la Banca convenuta chiedeva il rigetto della domanda ed in via subordinata eccepiva la prescrizione del diritto di ripetizione degli interessi corrisposti in epoca anteriore al decennio della notificazione della domanda di cui al presente giudizio.

Disposta ed espletata una ctu e precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

La domanda è fondata e meritevole di accoglimento non potendosi condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il Ctu, il quale ha ritenuto la legittimità del contratto di mutuo escludendo dalla verifica dell’incidenza sul costo complessivo del finanziamento (rilevante ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia) da un lato la maggiorazione prevista in caso di mora, pari allo 0,07%, e dall’altro lato l’indennità pattuita per l’anticipata estinzione del mutuo, pari all’1% del capitale restituito anticipatamente.

Invero, costituisce ormai jus receptum che ai fini dell’accertamento della ricorrenza dell’usura oggettiva originaria deve aversi riguardo agii interessi, commissioni, remunerazioni e spese (ad eccezione di imposte e tasse) a qualunque titolo pattuiti (e quindi anche gli interessi di mora) con riferimento al momento in cui gli interessi vengono pattuiti, indipendentemente quindi dalla loro effettiva dazione con la conseguenza che ai fini della verifica della ricorrenza dell’usura oggettiva originaria deve effettuarsi la ricerca ipotetica della peggiore delle ipotesi possibili, ovvero quella economicamente più svantaggiosa per il reato cliente.

Orbene considerato che secondo i calcoli del Ctu il TAEG effettivo del mutuo in esame è del 6,17% e che il tasso soglia al momento della sua stipulazione era pari al 6,22% ove si consideri anche la maggiorazione dello 0,07%, da applicarsi anche sulle rate scadute oltre che sul capitale residuo, deve ritenersi provato il superamento del tasso soglia al momento della conclusione del contratto.

Ancora più evidente risulta l’usurarietà oggettiva del mutuo in esame ove si consideri l’ipotesi, alternativa a quella dell’inadempimento o del ritardo, dell’estinzione anticipata del mutuo per la quale è prevista una commissione dell’1% sul capitale residuo restituito anticipatamente che si aggiunge agli interessi alle spese e agli altri oneri previsti in contratto (esclusi imposte e tasse).

Orbene, nell’ipotesi di usurarietà del mutuo l’art. 1815, II co. c.c. prevede quale sanzione che non sono dovuti gli interessi di qualsiasi natura.

Invero non appare condivisibile la tesi accolta da una parte della dottrina e della giurisprudenza, secondo la quale sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi nell’ipotesi in cui, il superamento del tasso soglia riguardi solo gli interessi moratori, tesi che comporta una sostanziale disapplicazione della disposizione citata che si rivelerebbe del tutto superflua considerato che la clausola che preveda interessi moratori superiori al tasso soglia, in quanto nulla per contrasto con norma imperativa, comporta già di sé la non debenza di tali interessi ai sensi dell’art. 1419 oc. c la corresponsione degli interessi corrispettivi.

La evidenziata “gratuita” del mutuo comporta l’obbligo della convenuta di restituire quanto indebitamente versato dall’attrice in forza di clausole nulle.

Considerato che la (…) come è pacifico in atti, ha versato complessivamente la somma di Euro 188.726,40 laddove era tenuta a corrispondere la sola sorte capitale di Euro 150.000,00 ne consegue Banca deve essere condannata al pagamento della somma di Euro 48.726,00 oltre interessi legali dalla domanda dovendosi escludere la mala fede della convenuta considerata l’oscillante orientamento della giurisprudenza in subiecta materia.

Per quanto attiene all’eccezione proposta dalla Banca in via subordinata deve rilevarsene l’infondatezza atteso che la prescrizione (decennale) dell’azione di ripetizione d’indebito inizia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata (Cass. n. 17798/11).

Alla stregua di tali considerazioni la domanda deve essere accolga. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. A carico della Banca vanno poste anche le spese di ctu.

P.Q.M.

Il Tribunale condanna la (…) al pagamento in favore di (…) della somma di Euro 48.726,40 oltre interessi legali dalla domanda e spese giudiziali che si liquidano in Euro 7.000,00 oltre rimborso spese generali, CAP e IVA.

Così deciso in Bari il 28 agosto 2018.

Depositata in Cancelleria il 28 agosto 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.