l’appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti (pure) da vizi della cosa anche laddove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, in tal caso prospettandosi l’ipotesi della responsabilita’ solidale con il progettista, a sua volta responsabile nei confronti del committente per inadempimento del contratto d’opera professionale ex articolo 2235 c.c.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 15 giugno 2018, n. 15732

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23715/2014 proposto da:

(OMISSIS),elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO SOARDO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente all’incidentale –

Nonche’ da:

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 900/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3/7/2014 la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato tutti i gravami interposti dalla sig. (OMISSIS) – in proprio e quale genitore esercente la potesta’ sulla figlia minore (OMISSIS) -, in via principale, e dal sigg. (OMISSIS), in via incidentale, in relazione alla pronunzia – su cause riunite – Trib. Mantova n. 504 del 2011, di parziale accoglimento della domanda proposta dal (OMISSIS) nei confronti del sig. (OMISSIS) di rispetto della prescritta distanza di legge del manufatto cilindrico da quest’ultimo realizzato in sede di demolizione e ricostruzione della propria abitazione, e al risarcimento dei conseguentemente subiti danni, nonche’ della domanda proposta dal (OMISSIS) nei confronti del progettista dei lavori sig. (OMISSIS), e successivamente della moglie sig. (OMISSIS) e della figlia sig. (OMISSIS), di essere tenuto indenne di quanto condannato a pagare al (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la (OMISSIS), in proprio e nella qualita’, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il (OMISSIS), che spiega altresi’ ricorso incidentale affidato 2 motivi, illustrati da memoria, cui resistono con separati controricorsi la (OMISSIS), in proprio e nella qualita’, e il (OMISSIS).

Resiste con controricorso anche il (OMISSIS) che spiega altresi’ ricorso incidentale affidato 3 motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la (OMISSIS), in proprio e nella qualita’.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo le ricorrenti in via principale denunziano “violazione e/o falsa applicazione” del Decreto Legge n. 69 del 2013, articolo 30, (c.d. Decreto del fare), conv. nella L. n. 98 del 2013, Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ violazione dell’articolo 132 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che il manufatto realizzato dal (OMISSIS) sia una nuova costruzione anziche’ una mera ristrutturazione edilizia, e che dovessero essere pertanto rispettate le distanze previste dal NT.A. del P.R.G. del Comune di (OMISSIS); ancora, che pur non essendo piu’ sussistente il vincolo di sagoma ex articolo 30 Decreto Legge n. 69 del 2013 fosse pur sempre necessario il rispetto della relativa volumetria, non solo massima ma anche come nella specie diversa, in quanto inferiore, rispetto alla precedente.

Lamentano che, pur volendo applicare la disciplina anteriore a quella introdotta dal Decreto Legge n. 69 del 2013, deve ritenersi che nella specie si e’ comunque in presenza di una ristrutturazione edilizia Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 3, in quanto l’intervento realizzato dal (OMISSIS), su progetto dell’ (OMISSIS), si e’ sostanziato nella demolizione e ricostruzione non gia’ dell’intero fabbricato bensi’ solo di una parte del medesimo, essendo “il nucleo principale dell’immobile di proprieta’ del signor (OMISSIS)… rimasto invariato, mentre la torre cilindrica che contiene il vano scale” e’ “di altezza pressoche’ analoga al corpo precedente” e “di volume inferiore”.

Con il 2 motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 1176 e 2236 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ violazione dell’articolo 132 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si dolgono essersi dalla corte di merito erroneamente ravvisata la responsabilita’ del progettista (OMISSIS), chiamato invero a risolvere questione di particolare complessita’ sulla quale esisteva all’epoca notevole incertezza interpretativa in argomento, oggetto anzi di un “netto e prolungato contrasto giurisprudenziale in materia, che coinvolgeva i Tribunali civili, penali ed amministrativi, appianatosi solo con l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, (il 30 giugno 2003) e, quindi, assai dopo la fine dei lavori della torre”.

Con il 1 motivo il ricorrente in via incidentale (OMISSIS) denunzia violazione applicazione dell’articolo 872 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte abbia rigettato la sua domanda di risarcimento del danno in quanto prospettato come in re ipsa, laddove in numerose recenti sentenze la S.C. afferma che in caso di violazione delle norme sulle distanze “il danno che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) e’ l’effetto (certo) dell’abusiva imposizione di una servitu’ nel proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprieta’ medesima”.

Con il 2 motivo denunzia violazione applicazione dell’articolo 132 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte abbia rigettato la sua domanda di risarcimento del danno erroneamente ritenendo trattarsi di danno non patrimoniale, laddove il danno lamentato e’ di natura patrimoniale, consistente “nella impossibilita’… di fruire normalmente della propria cosa (immobile ad uso abitativo) durante il periodo necessario per le riparazioni”.

Con il 1 motivo il ricorrente in via incidentale (OMISSIS) denunzia “violazione e/o falsa applicazione” del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, Decreto Legge n. 69 del 2013, articolo 30, (c.d. decreto del fare), conv. nella L. n. 98 del 2013, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ violazione dell’articolo 132 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuto che il manufatto realizzato dal (OMISSIS) sia una nuova costruzione anziche’ una mera ristrutturazione edilizia, e che dovessero essere pertanto rispettate le distanze previste dal NT.A. del P.R.G. del Comune di (OMISSIS); ancora, che ravvisando la necessita’ che pur non essendo piu’ sussistente il vincolo di sagoma Decreto Legge n. 69 del 2013, ex articolo 30, fosse pur sempre necessario il rispetto della relativa volumetria, non solo massima ma anche come nella specie diversa in quanto inferiore, rispetto alla precedente.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’articolo 3 Testo Unico Edilizia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che “con l’atto di citazione d’appello… aveva contestato la qualificazione di demolizione e ricostruzione della torre come nuova costruzione e non come ristrutturazione alla luce del fatto che detto intervento costituiva parte di un’operazione edilizia piu’ ampia coinvolgente anche altre strutture non demolite”.

Lamenta che “nella relazione tecnica allegata alla pratica edilizia concessionata dal Comune di (OMISSIS) con provvedimento n. 40/2001 il progettista arch. (OMISSIS) aveva precisato che parte dell’edificio principale era crollata e che, alla luce della variante al PRG, con cui era stato cancellato il vincolo volumetrico che gravava sulla zona, il progetto presentato non prevedeva la ricostruzione-trasformazione della parte dell’edificio crollata, bensi’ la ristrutturazione delle restanti parti in precarie condizioni statiche e la realizzazione del vano scala a forma circolare. La relazione tecnica dava dunque atto dell’esecuzione di un intervento di “trasformazione dell’originario organismo edilizio”, ristrutturando l’intero complesso immobiliare ormai fatiscente e sostituendo la parte di edificio crollata con un vano scale di forma circolare, ossia procedendo ad un’ipotesi ristrutturativa gia’ prevista dalla L. n. 457 del 1978, articolo 31. Si trattava di un intervento di ristrutturazione conservativo che, a differenza dell’intervento puramente ricostruttivo, gia’ pacificamente permetteva modifiche di sagome e di volume”.

Con il 3 motivo denunzia violazione dell’articolo 3 PGT del Comune di (OMISSIS), in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia “del tutto pretermesso l’esame della doglianza decisiva ai fini della determinazione dell’esatto arretramento della torre nella denegata ipotesi che comunque si pervenisse alla qualificazione dell’intervento come nuova costruzione”.

I motivi di tutti i ricorsi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti – principale e incidentali – pongono a loro rispettivo fondamento atti e documenti del giudizio di merito (es., l'”atto di citazione notificato in data 26.5.2004″, la “chiamata in causa” del sig. (OMISSIS), l'””atto di rinuncia agli atti della causa civile n. 2603/04 sottoscritto da (OMISSIS) ed accettato dall’arch. (OMISSIS)”, le “prove orali”, l'”interpello del terzo chiamato in causa”, la CTU, la motivazione della sentenza del giudice di prime cure, l'”atto di citazione in appello in data 14.6.2011″, l'”autonomo appello avverso la… sentenza del Tribunale di Mantova n. 504/11″, le ricorrenti in via principale; l'”atto introduttivo, la chiamata in causa del sig. (OMISSIS), l’atto di appello, il ricorrente in via incidentale (OMISSIS); (“”atto 24.5.2004”, la “comparsa 7 settembre 2004”, il “progetto predisposto dall’architetto (OMISSIS)”, l'”atto di citazione in appellol5 novembre 2011″, il ricorrente in via incidentale (OMISSIS)) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimita’ (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare, che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilita’ del medesimo.

I requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilita’, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dalla corte di merito nell’impugnata sentenza rimangono invero non idoneamente censurate dagli odierni ricorrenti, in via principale ed incidentale.

Quanto al merito, con particolare riferimento al 1 motivo del ricorso principale e al 1 motivo del 1 motivo del ricorso in via incidentale (OMISSIS) va osservato che – come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare – la ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione si attua, nel rispetto della L. n. 457 del 1978, articolo 31, comma 1, lettera d), attraverso interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell’edificio preesistente, senza aumenti di superficie o di volume, in presenza dei quali, invece, si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina in tema di distanze (vigente al momento della realizzazione dell’opera) e alla relativa tutela ripristinatoria, dovendosi escludere che i regolamenti locali possano incidere, anche solo indirettamente con la previsione di soglie massime di incremento edilizio, sulle nozioni normative di ristrutturazione e di nuova costruzione nonche’ sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati (v. Cass., 20/8/2015, n. 17043).

Si e’ altresi’ precisato che, ai fini del computo delle distanze, nell’ipotesi di ristrutturazione con sopraelevazione di un fabbricato preesistente, l’altezza del nuovo edificio va calcolata considerando non la linea di gronda bensi’ quella di colmo (data dalla retta d’intersezione tra le due falde piane di un tetto inclinato), ad eccezione del caso in cui il rialzo del sottotetto sia funzionale alla sola allocazione d’impianti tecnici non altrimenti situabili, trattandosi in tale ipotesi di un non rilevante mero volume tecnico (v. Cass., 27/5/2016, n. 11049).

A tale stregua, la ristrutturazione di un fabbricato che superi in altezza l’edificio preesistente equivale ad una sopraelevazione, la quale, a sua volta, anche se di dimensione ridotta, comporta pur sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va pertanto considerata a tutti gli effetti – e quindi anche per la disciplina delle distanze – come nuova costruzione (cfr. Cass. n. 17043/15; Cass. n. 21059/09, Cass. n. 22895/04, Cass. n. 16732/03, Cass. n. 1108/01, Cass. n. 8954/2000, Cass. n. 6809/2000, Cass. n. 1474/1999, Cass. n. 5246/1997, Cass. n. 5828/1996; Cass. n. 7837/1986).

Orbene, diversamente da quanto dalle odierne ricorrenti sostenuto nei propri scritti difensivi, e’ rimasto nella specie accertato che gli effettuati lavori hanno comportato un mutamento di sagoma, con superamento in altezza dell’edificio preesistente.

Si e’ nell’impugnata sentenza posto in rilievo come “cio’ che e’ stato realizzato nella specie dal (OMISSIS) e’ all’evidenza un “quid novi” per struttura, dimensioni, conformazione, ma soprattutto per altezza, la torre in questione, costruita ex novo sullo stesso sedime precedentemente occupato dalla piu’ ampia struttura muraria rettangolare demolita, essendo risultata non solo con una volumetria di ben 739,97 metri cubi inferiore, ma anche piu’ alta della fabbrica precedente di oltre un metro cosi’ chiaramente, per la sua totale differenza rispetto al precedente edificio demolito, sicuramente da qualificare come nuova costruzione”.

A tale stregua, correttamente la corte di merito ha nell’impugnata sentenza affermato essersi in presenza non gia’ di una mera ristrutturazione bensi’ di una nuova costruzione, come tale soggetta all’osservanza delle prescrizioni sulle distanze (cfr. Cass., 27/10/2009, n. 22688), sicche’ del pari correttamente e’ pervenuta conseguentemente a concludere che, “poiche’ la ricostruzione di un fabbricato precedentemente demolito, quale nuova costruzione, deve essere eseguita nel rispetto della normativa di zona nella quale l’edificio viene a trovarsi, non e’ dubbio che nella specie, la normativa di zona prevedendo che la distanza tra fabbricati debba essere commisurata all’altezza dell’edificio piu’ alto e, quanto alla distanza dal confine, pari alla meta’ dell’altezza dei fabbricati stessi e mai inferiore a m. 5, si sia realizzato il mancato rispetto, da parte di questa nuova costruzione, di tali limiti di distanza, che impone che la stessa debba essere riportata a m. 10,36 – dall’edificio del (OMISSIS) e comunque a m. 5,18 dal confine”.

Con particolare riferimento al 2 motivo del ricorso principale va per altro verso posto in rilievo come questa Corte abbia gia’ avuto modo di porre in rilievo che in tema di contratto di appalto, l’appaltatore e’ tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte, osservando nell’esecuzione della prestazione la diligenza qualificata ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2, quale modello astratto di condotta che si estrinseca (sia esso professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell’attivita’ esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonche’ ad evitare possibili eventi dannosi.

Atteso che la diligenza (che, come sottolineato anche in dottrina, si specifica nei profili della cura, della cautela, della perizia e della legalita’, la perizia in particolare sostanziandosi nell’impiego delle abilita’ e delle appropriate nozioni tecniche peculiari dell’attivita’ esercitata, con l’uso degli strumenti normalmente adeguati, ossia con l’uso degli strumenti comunemente impiegati, in relazione all’assunta obbligazione, nel tipo di attivita’ professionale o imprenditoriale in cui rientra la prestazione dovuta: v. Cass., 31/5/2006, n. 12995) deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell’attivita’ esercitata (articolo 1176 c.c., comma 2), va al riguardo peraltro precisato che la detta normalita’ deve essere valutata in ragione della diligenza media richiesta ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2, dalla specifica natura e dalle peculiarita’ dell’attivita’ esercitata (cfr. Cass., 20/07/2005, n. 15255; Cass., 8/02/2005, n. 2538; Cass., 22/10/2003, n. 15789; Cass., 28/11/2001, n.15124; Cass., 21/06/1983, n. 4245).

A tale stregua, se l’impegno dal medesimo dovuto si profila superiore a quello del comune debitore, esso va viceversa considerato come corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attivita’ professionale esercitata, giacche’ il professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformita’ alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonche’ del relativo grado di responsabilita’.

Al professionista, e a fortiori allo specialista, e’ richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attivita’ da espletarsi.

Ai diversi gradi di specializzazione corrispondono infatti diversi gradi di perizia.

Puo’ allora distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale variamente qualificata, giacche’ chi assume un’obbligazione nella qualita’ di specialista, o un’obbligazione che presuppone una tale qualita’, e’ tenuto alla perizia che e’ normale della categoria (cfr., con riferimento alla diligenza professionale del medico c.d. “strutturato”, Cass., 13/4/2007, n. 8826).

La difficolta’ dell’intervento e la diligenza del professionista vanno dunque valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a sua disposizione, sicche’ il medesimo deve, da un canto, valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all’ausilio di un consulto (se la situazione non e’ cosi’ urgente da sconsigliarlo); e, da altro canto, adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative financo consigliando al committente, se manca l’urgenza di intervenire, di rivolgersi ad altro professionista (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 5/7/2004, n. 12273. V. anche Cass., 21/7/2003, n. 11316; Cass., 16/5/2000, n. 6318).

Anche per il migliore specialista del settore il giudizio di normalita’ va invero calibrato avuto riguardo alle strutture tecniche con cui e’ chiamato a prestare la propria opera professionale. E lo spostamento verso l’alto della soglia di normalita’ del comportamento diligente dovuto determina la corrispondente diversa considerazione del grado di tenuita’ della colpa (cfr. Cass., 4437/82), con corrispondente preclusione della prestazione specialistica al professionista che specializzato non e’ (cfr. Cass., 5/7/2004, n. 12273; Cass., 2428/90).

Va allora ribadito che in ragione della specifica natura e della peculiarita’ dell’attivita’ esercitata (cfr. Cass., 20/7/2005, n. 15255; Cass., 8/2/2005, n. 2538; Cass., 22/10/2003, n. 15789; Cass., 28/11/2001, n. 15124; Cass., 21/6/1983, n. 4245) l’appaltatore e’ tenuto a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell’opera commessagli, dovendo adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l’esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilita’ tecnica nel caso concreto richiesto idoneo a soddisfare l’interesse creditorio.

Anche allorquando si attiene alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto e fornito indicazioni sulla relativa realizzazione, l’appaltatore puo’ comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera qualora non abbia, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, al primo segnalato eventuali carenze ed errori. Mentre va esente da responsabilita’ laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l’appaltatore ridotto a mero nudus minister (cfr., v. Cass., 2/2/2016, n. 1981; Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass., 12/4/2005, n. 7515; Cass., 30/5/2003, n. 8813; Cass., 2/8/2001, n. 10550; Cass., 26/7/1999, n. 8075).

La responsabilita’ dell’appaltatore e’ pertanto da escludere solo nell’ipotesi (nella specie invero non verificatasi) in cui risulti costituire passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilita’ di iniziativa o vaglio critico (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995).

In ogni altro caso la prestazione dovuta dall’appaltatore implica invero pure il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto (v. Cass., 2/2/2016, n. 1981; Cass., 31/5/2006, n. 12995. E gia’ Cass., 2/8/2001, n. 10550; Cass., 12/5/2000, n. 6088). E trattandosi di indagine implicante una attivita’ conoscitiva da svolgersi con l’uso di particolari mezzi tecnici, l’appaltatore -quale soggetto obbligato a realizzare l’opera commessagli – e’ tenuto ad adempiere mettendo a disposizione la propria organizzazione (v. Cass., 7/9/2000, n. 11783).

Richiedendo lo specifico settore di competenza in cui rientra l’attivita’ esercitata la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell’attivita’ necessaria per l’esecuzione dell’opera, si configura come onere dell’appaltatore predisporre un’organizzazione della sua impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l’obbligazione di eseguire l’opera immune da vizi e difformita’ (articoli 1667, 1668, 1669 c.c.) (cfr. Cass., 23/9/1996, n. 8395).

Ne consegue che l’appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti (pure) da vizi della cosa anche laddove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, in tal caso prospettandosi l’ipotesi della responsabilita’ solidale con il progettista, a sua volta responsabile nei confronti del committente per inadempimento del contratto d’opera professionale ex articolo 2235 c.c. (cfr. Cass., 23/9/1996, n. 8395).

Ove l’appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, l’obbligo di diligenza e’ ancora piu’ rigoroso, essendo egli tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass., 18/4/2002, n. 5632). La maggiore specificazione del contenuto dell’obbligazione non esclude infatti, come posto in rilievo in dottrina, la rilevanza della diligenza come criterio determinativo della prestazione per guanto attiene agli aspetti dell’adempimento (v. Cass. Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533).

Le obbligazioni professionali sono dunque caratterizzate dalla prestazione di attivita’ particolarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilita’ tecnica, in cui il committente fa affidamento nel conferirgli l’incarico, al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato.

Affidamento tanto piu’ accentuato, in vista dell’esito positivo nel caso concreto conseguibile, quanto maggiore e’ la specializzazione del professionista, nonche’ la qualita’ organizzativa, materiale e tecnica della struttura operativa di cui si avvale.

Come questa Corte ha avuto modo di precisare, la responsabilita’ del professionista non puo’ essere invero desunta automaticamente dal mero inadempimento alla propria obbligazione, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal creditore, ma deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attivita’ professionale (v. Cass., 9/11/2006, n. 23918).

L’inadempimento consegue infatti alla prestazione negligente, ovvero non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2, adeguata alla natura dell’attivita’ esercitata e alle circostanze concrete del caso (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826).

La misura della diligenza richiesta nelle obbligazioni professionali va quindi concretamente accertata sotto il profilo della responsabilita’.

Si e’ da questa Corte gia’ avuto modo di porre in rilievo, i limiti di tale responsabilita’ sono invero quelli generali in tema di responsabilita’ contrattuale (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533), presupponendo questa l’esistenza della colpa lieve del debitore, e cioe’ il difetto dell’ordinaria diligenza.

Una limitazione della misura dello sforzo diligente dovuto nell’adempimento dell’obbligazione, e della conseguente responsabilita’ per il caso di relativa mancanza o inesattezza, non puo’ farsi invero discendere nemmeno dalla qualificazione dell’obbligazione del professionista in termini di “obbligazione di mezzi” (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 13/4/2007, n. 8826), nel caso peraltro nemmeno configurabile, essendo l’obbligazione dell’appaltatore senz’altro di risultato (cfr., Cass., 9/10/2017, n. 23594; Cass., 25/9/2012, n. 16254; Cass., 21/5/2012, n. 8016; Cass., 18/5/2011, n. 10927; Cass., 19/5/2004, n. 9471).

Ne’, al fine di salvare la distinzione dogmatica in argomento, puo’ valere il richiamo a principi propri di altri sistemi, come quello di common law della c.d. evidenza circostanziale o res ipsa loquitur (per il quale v. invece Cass., 16/2/2001, n. 2335; Cass., 19/5/1999, n. 4852, Cass.; 22/1/1999, n. 589).

La riconduzione dell’obbligazione professionale nell’ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilita’ che ne consegua nell’ambito di quella da inadempimento ex articolo 1218 c.c. e segg., ha invero i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.

Al riguardo questa Corte ha gia’ piu’ volte enunciato il principio in base al quale l’onere della prova e’ ripartito tra le parti nel senso che (alla luce del principio enunciato in termini generali da Cass., Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533) in tema di onere della prova dell’inadempimento, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre e’ al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826).

Pertanto, in base alla regola di cui all’articolo 1218 c.c., il creditore ha il mero onere di allegare il contratto ed il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del professionista e la relativa gravita’ (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488).

Ne’ la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta’ puo’ d’altro canto valere come criterio di distribuzione dell’onere della prova, rilevando essa solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al professionista (cfr., con riferimento al sanitario, Cass., 13/4/2007, n. 8826).

L’imposizione della presunzione dell’onere della prova in capo al debitore, il cui fondamento si e’ indicato nell’operare del principio di c.d. vicinanza alla prova o di riferibilita’ (v. v. Cass., 9/11/2006, n. 23918; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., Sez. Un., 23/5/2001, n. 7027; Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass., 13/9/2000, n. 12103), va ancor piu’ propriamente ravvisato, come sottolineato anche in dottrina, nel criterio della maggiore possibilita’ per il debitore onerato di fornire la prova, in quanto rientrante nella sua sfera di dominio, in misura tanto piu’ marcata quanto piu’ l’esecuzione della prestazione consista nell’applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore come nel caso specializzato nell’esecuzione di una professione protetta.

All’articolo 2236 c.c., non va conseguentemente assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, giacche’ incombe in ogni caso al professionista dare la prova della particolare difficolta’ della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del medesimo, in relazione alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488).

L’appaltatore e’ dunque responsabile ove abbia mantenuto un comportamento violativo della diligenza professionale qualificata dalla specifica attivita’ esercitata cui e’ tenuto ex articoli 1176 c.c., comma 2, e articolo 2236 c.c..

Appare in effetti incoerente ed incongruo richiedere al professionista la prova idonea a vincere la presunzione di colpa a suo carico quando trattasi di prestazione di facile esecuzione, e addossare viceversa al creditore l’onere di provare “in modo preciso e specifico” le “modalita’ ritenute non idonee” quando l’opera e’ di particolare o speciale difficolta’ (in tal senso v. invece, con riferimento al settore medico, Cass., 4/2/1998, n. 1127; Cass., 11/4/1995, n. 4152).

Proprio allorquando la prestazione implica cioe’ la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta’, richiede notevole abilita’, e la soluzione di problemi tecnici nuovi o di speciale complessita’, con largo margine di rischio in presenza di ipotesi non ancora adeguatamente studiate o sperimentate (v. Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 10/5/2000, n. 5945; Cass., 19/5/1999, n. 4852; Cass., 16/11/1988, n. 6220; Cass., 18/6/1975, n. 2439).

Tale soluzione si palesa infatti ingiustificatamente gravosa per il creditore, in contrasto invero con il principio di generale favor per il creditore-danneggiato cui l’ordinamento e’ informato (cfr. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 20/2/2006, n. 3651).

In tali circostanze e’ infatti indubitabilmente il professionista/specialista a conoscere le regole dell’arte e la situazione specifica – anche in considerazione come nella specie delle condizioni degli immobili e del terreno – del caso concreto, avendo pertanto la possibilita’ di assolvere all’onere di provare l’osservanza delle prime e di motivare in ordine alle scelte operate in ipotesi in cui maggiore e’ la discrezionalita’ rispetto a procedure standardizzate.

Va quindi conseguentemente affermato che incombe al professionista dare la prova della particolare difficolta’ della prestazione (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488), e, in caso di mancata o inesatta realizzazione dell’opera commissionata, l’appaltatore, la cui obbligazione e’ come detto- senz’altro di risultato, e’ tenuto a dare la prova che il risultato “anomalo” o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarita’ causale fondata sull’esperienza, dipende da fatto a se’ non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformita’ alla diligenza qualificata dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.

E laddove tale prova non riesca a dare, secondo la regola generale ex articoli 1218 e 2697 c.c., il medesimo rimane soccombente.

Orbene, i suindicati principi, applicabili anche con riferimento al caso in esame ed al tipo di attivita’ posta in essere dall’impresa odierna ricorrente, risultano essere stati invero correttamente applicati dalla corte di merito.

In particolare la’ dove, attesa la suindicata accertata violazione integrata “con l’intervento edilizio operato dal (OMISSIS)… avvenuto in esecuzione di un progetto dell’architetto (OMISSIS)”, ha escluso che “la responsabilita’ dello stesso possa essere esclusa sotto il profilo dedotto dalle appellanti” consistente nel comportare “l’incarico conferito… la soluzione di problemi di particolare difficolta’ che avrebbero comportato, ex articolo 2236 c.c., una sua responsabilita’ solo per colpa grave, nella specie insussistente, tanto piu’ attenendo la colpa attribuitagli a una non corretta interpretazione di leggi, del tutto opinabile”.

La corte di merito ha nell’impugnata sentenza al riguardo posto infatti correttamente osservato che i “lavori in base al progetto presentato e autorizzato con concessione edilizia 40/2001 del 5.04.2001 sono iniziati il 10.0401, quando era in vigore la L. n. 457 del 1978, che, al suo articolo 31, gia’ stabiliva la tipologia degli interventi e i limiti degli stessi e comunque risultava emanato (anche se poi la relativa entrata in vigore era stata prorogata al 30 giugno 2003) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che dettava le specifiche regole che sarebbero poi divenute applicabili e sono stati ultimati il 20.07.2004, in piena vigenza del disposto del suddetto Decreto del Presidente della Repubblica la cui funzione normativa non poteva essere ignorata dagli specialisti del settore”, altresi’ ponendo in rilievo che “d’altra parte la giurisprudenza in materia era chiara nello stabilire i limiti e le distinzioni tra ristrutturazione e nuova costruzione e la questione non poteva essere sconosciuta a chi per professione esercitava la propria attivita’ nel settore edilizio, senza considerare che la natura dell’intervento progettato dall’ (OMISSIS), per la sua radicale difformita’ dalla situazione preesistente, avrebbe dovuto indurre il progettista a una certa prudenza prima di lanciarsi nel dare esecuzione al progetto. Tanto piu’ che essendo pacificamente risultato… che lo stesso aveva dato garanzie al (OMISSIS) in ordine al fatto che il suo progetto fosse conforme al nome (recte, alle norme) di legge, risultava evidente che il problema di accertare quale fosse la normativa in vigore doveva esserselo posto anche se non in maniera tale poi da fornire la certezza necessaria sulla fattibilita’ dell’opera”.

Ancora, la’ dove ha ulteriormente sottolineato essere “assoluto obbligo del progettista…. Garantire che il suo prodotto finale abbia affrontato tutte le problematiche del caso”, giacche’ “per i progettisti la prestazione ha… per oggetto un risultato e tale risultato per il committente deve risultare del tutto conforme, non solo alle regole tecniche, ma anche alle norme giuridiche che disciplinano l’attivita’ edificatoria in base alle caratteristiche proprie ei vari territori; cosa non avvenuta nella specie” (cfr., Cass., 21/5/2012, n. 8014).

Quanto al 1 motivo del ricorso in via incidentale (OMISSIS), va per altro verso sottolineato che il danno patrimoniale o non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non puo’ mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (v. Cass., 27/9/2017, n. 7594; Cass., 12/6/2015, n. 12225; Cass., 18/11/2014, n. 24474 -in tema di diffamazione a mezzo stampa-; Cass., 24/9/2013, n. 21865; Cass., 14/5/2012, n. 7471; Cass., 21/6/2011, n. 13614; Cass., 13/5/2011, n. 10527).

Orbene (anche) di tale principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero corretta applicazione la’ dove ha affermato non essere “dato vedere… come possa sussistere un danno in re ipsa per il solo fatto che risulti la violazione delle distanze (e laddove esistente come possa essere fatta una liquidazione differenziata a seconda delle varie possibili violazioni) senza una attivita’, se non specificamente probatoria, quanto meno assertiva del preteso danneggiato. E’ infatti ben possibile, e il caso in esame ne e’ una prova sufficiente, che la violazione commessa e ritenuta tale in realta’ possa non essere produttiva di danno, laddove la situazione illegittima creata risulti alla fine meno limitativa dei diritti del preteso danneggiato, rispetto alla situazione preesistente… essendovi al posto della torre un precedente corpo di fabbrica rettangolare di dimensioni piu’ grandi della torre a minore distanza, la cui eliminazione quindi, se non un vantaggio, sicuramente danno non puo’ avere arrecato”.

Con particolare riferimento al 3 motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) va infine osservato che non risulta invero denunziato error in procedendo per violazione dell’articolo 112 c.p.c..

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti – in via principale ed incidentale-, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realta’ si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realta’ sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilita’ e infondatezza dei motivi di tutti i ricorsi consegue il rigetto dei medesimi.

Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e i ricorsi incidentali.

Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principale e incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

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