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Come è noto, la delibera con cui sia stato approvato il piano di riparto dei contributi condominiali, costituisce titolo di credito del condominio e di per sé prova l’esistenza del credito ed essa legittima pertanto, non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che proponga contro tale decreto. Cosicchè, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari di approvazione di questi ultimi, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al Giudice davanti al quale dette delibere possano essere impugnate.
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Recupero credito nei confronti del condomino moroso
Tribunale Milano, Sezione 13 civile Sentenza 15 giugno 2018, n. 6865
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 36333 + 37852/2016 R.G. promossa da
(…) (C.F. (…)) con il patrocinio dell’avv. CA.DO., con elezione di domicilio in VIA (…) 03043 CASSINO presso l’avvocato suddetto
ATTORE
contro
CONDOMINIO VIA (…), con il patrocinio dell’avv. PA.LU. e dell’avv. ZO.RO., con elezione di domicilio in VIA (…) 20122 MILANO presso lo studio dell’avvocato suddetto
CONVENUTO
– OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n.11955/2016, emesso il 15/04/2016 dal Tribunale di Milano e pubblicato il 16/04/2016.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. n. 69 del 2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. con la L. n. 69 del 2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
Oggi la causa è stata decisa con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) – Il presente giudizio prende origine dal ricorso per ingiunzione di pagamento n. (…) R.G. inerente spese condominiali approvate dalla assemblea condominiale e non pagate dall’odierno opponente a cui ha fatto seguito il conseguente decreto ingiuntivo n.11955/2016, emesso il 15/04/2016 dal Tribunale di Milano e pubblicato il 16/04/2016. Avvenuta la notifica dello stesso è seguita l’opposizione dell’odierna parte attrice fondata sostanzialmente su rilievi attinenti la legittimità delle delibere condominiali poste a fondamento della domanda dell’odierno opposto in sede monitoria.
Parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della opposizione, con conferma del decreto opposto e, comunque, condanna dell’attore al pagamento delle somme per oneri condominiali oggetto di ingiunzione.
2) – Preliminarmente, va esaminata la eccezione formulata da parte convenuta in merito alla mancata partecipazione della parte attrice nella procedura di mediazione svoltasi con riferimento al presente giudizio.
Osserva questo Giudice che a termini degli artt. 5 II comma e 6 del D.Lgs. n. 28 del 2010, poiché la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il suo mancato esperimento vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l’emanazione di sentenza di merito.
Né in queste norme però, né nelle restanti del D.Lgs. n. 28 del 2010, è dato rinvenire alcuna disposizione che sancisca la improcedibilità del giudizio per la mancata comparizione della parte convocata in mediazione se ad essa partecipi la istante, come avvenuto nel caso in esame, ma soltanto la comminatoria di una sanzione pecuniaria a carico di chi non partecipi alla procedura senza giustificato motivo.
Ne consegue la procedibilità del presente giudizio per la intervenuta proposizione della mediazione ed lo svolgimento della stessa, seppure infruttuoso, ed il rigetto della eccezione di parte convenuta.
3) Nel merito, va rilevato che, per quanto in atti, nelle more del presente giudizio le suddette delibere condominiali del 19/11/2012, 5/06/2013 e 21/05/2015 sono state dapprima ratificate e sostituite con la Delib. del 27 ottobre 2016 e poi ne è stata accertata la illegittimità, ai soli fini della soccombenza virtuale in sede di governo delle spese, con la sentenza di questo Tribunale e Giudice n.5122/2018 del 9/5/2018.
Come è noto, la delibera con cui sia stato approvato il piano di riparto dei contributi condominiali, costituisce titolo di credito del condominio e di per sé prova l’esistenza del credito ed essa legittima pertanto, non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che proponga contro tale decreto. Cosicchè, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari di approvazione di questi ultimi, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al Giudice davanti al quale dette delibere possano essere impugnate; (Cass. civ., Sez. Unite, 18/12/2009, n. 26629; conformi: Cass. civ. Sez. II, 19/02/2016, n. 3354; Cass, civ., Sez. II, 20/07/2010, n. 17014; Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 24-03-2017, n. 7741; Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 23-03-2017, n. 7603; Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-02-2017, n. 4432).
Ciò posto in fatto e diritto, poiché le delibere poste a fondamento della domanda di ingiunzione non sono più esistenti e ne è stata accertata la illegittimità, il decreto ingiuntivo opposto va revocato in accoglimento della opposizione di parte attrice.
4) – La pretesa creditoria di parte opposta e la sua domanda di pagamento delle somme oggetto di causa dovranno essere ugualmente esaminate tenuto conto della sopravvenuta Delib. del 27 ottobre 2016, posto che, come è noto, l’oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all’accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria.( Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613).
Poiché la suddetta delibera ha approvato gli oneri condominiali oggetto di causa a carico di parte attrice e, per quanto in atti, la stessa è tutt’ora esistente e munita di efficacia esecutiva, mentre manca la allegazione di fatti estintivi del credito vantato da parte convenuta; per gli stessi principi sopra enunciati, deve essere dichiarata la esistenza del debito per oneri condominiali dell’attore nei confronti del convenuto oggetto di domanda per complessivi Euro.15.950,88.
Ne consegue, infine, che va accolta la domanda di parte convenuta e parte attrice va condannata al pagamento a parte opposta della somma di anzidetta, oltre interessi su tale importo dalla maturazione delle singole partite di debito per oneri condominiali costituenti lo stesso e fino al momento del saldo effettivo.
Con rigetto ed assorbimento di ogni altra domanda e questione formulate in giudizio.
5) – Nel merito della domanda di condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c., formulata da parte attrice, va osservato che non si rinviene nel comportamento processuale di quest’ultimo alcuna mala fede o colpa grave, tenuto conto:
– della esistenza ed efficacia delle delibere poste a fondamento della domanda monitoria al momento della sua proposizione, che la rendevano legittima fino al momento dell’accertamento incidentale della loro illegittimità;
– nonché della intervenuta sostituzione delle stesse con altra delibera che ha successivamente legittimato la domanda di pagamento degli oneri condominiali oggetto di causa.
Con la conseguenza che parte convenuta ha svolto le sue domande e difese legittimamente e senza apparente intento ostruzionistico e che la domanda dell’attore va rigettata.
6) – In applicazione del dettato degli artt.91 e 92 c.p.c., le spese e competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione vanno compensate per 1/3 tra le parti, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza e, in considerazione dell’accoglimento per il resto della domanda del convenuto, i rimanenti 2/3 vanno posti a carico dello stesso attore. Le stesse vanno determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda e sono liquidate, per tale sola parte, in dispositivo.
Stante la mancata partecipazione dell’attore, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 e art. 71 quater disp. att. c.c., lo stesso va condannato ai sensi dell’art.8, comma 4bis di tale D.Lgs. al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
– Accoglie l’opposizione proposta da parte attrice e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.11955/2016, emesso il 15/04/2016 dal Tribunale di Milano e pubblicato il 16/04/2016, come in motivazione.
– Rigetta ogni altra domanda di parte attrice, come in motivazione.
– Accerta l’esistenza del debito di Euro.15.950,88 dell’attore nei confronti del convenuto per spese condominiali e, per l’effetto, condanna l’attore al pagamento di tale somma a favore del Condominio convenuto, in persona dell’Amministratore, legale rappresentante pro-tempore, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole partite di debito per oneri condominiali e fino al soddisfo, come in motivazione.
– Condanna l’attore a corrispondere al Condominio convenuto, in persona dell’Amministratore, legale rappresentante pro-tempore, i 2/3 delle spese e competenze di lite e di procedura di mediazione che liquida, per tale sola parte, in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge. Compensa tra le parti il rimanente 1/3 delle spese e competenze di lite e di mediazione.
– Condanna l’attore al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, pari ad Euro 118,50.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Milano il 15 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2018.