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La configurabilità dell’usura sopravvenuta deve negarsi, in particolare, in virtù della considerazione per cui il divieto di usura è contenuto unicamente nell’art. 644 c.p., dunque, essendo il giudice vincolato all’interpretazione autentica delle norme, sarebbe impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza considerare il disposto della stessa, ai fini della cui applicazione, però, non può farsi a meno – perché così impone la norma di interpretazione autentica – di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Dunque, poiché l’usura sopravvenuta non è rilevante ai fini della nullità della clausola, il mutuatario è tenuto al pagamento degli interessi secondo i tassi pattuiti.
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Tribunale Ravenna, civile Sentenza 15 giugno 2018, n. 650
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3133/2015 promossa da:
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. DR.AL., elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
ATTORE
contro
(…) S.P.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BA.FE., elettivamente domiciliata in VIALE (…) 48124 RAVENNA presso il difensore
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (…) conveniva in giudizio la (…) s.p.a. proponendo opposizione avverso il precetto da questa notificatole in data 6.07.2015 con cui veniva intimato il pagamento della somma di Euro 466.337,85, di cui Euro 53.029,68 quale residuo del mutuo n. (…), Euro 412.768,17 quale residuo del mutuo n. (…), con interessi calcolati fino al 28.05.2016, ed Euro 540,00 quale compenso sino alla notifica dell’atto di precetto.
L’attrice deduceva che nei suddetti contratti di mutuo fondiario erano stati convenuti interessi usurari e chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 120.333,01 nonché delle somme dovute a seguito della rettifica del saldo contabile del c/c n. (…), assistito da apertura di credito, per addebito di non convenute commissioni sul massimo scoperto e sulla disponibilità fondi, di interessi oggettivamente e soggettivamente usurari, oltre al risarcimento dei danni.
Si costituiva la (…) s.p.a. contestando quanto dedotto dall’attrice e chiedendo il rigetto della domanda con conseguente conferma del precetto opposto.
La domanda non è fondata e non merita di essere accolta.
La Banca resistente fondava l’atto di precetto sul contratto di mutuo fondiario ipotecario (rep. (…), n. (…)) a rogito Notaio (…) stipulato in data 6.11.2007 per l’importo di Euro 149.000,00, con due erogazioni di Euro 50.000,00 (rapporto n. (…)) e di Euro 99.000,00 (rapporto n. (…)) nonché sul contratto di mutuo fondiario sempre a rogito del Notaio (…) (rep. (…) n. (…)) stipulato in data 23.05.2008 per l’importo di Euro 375.000,00.
In primo luogo occorre osservare l’irrilevanza delle eccezioni dell’attrice attinenti al rapporto di conto corrente con affidamento in essere tra le parti in quanto con l’atto di precetto la (…) s.p.a. nulla ha richiesto in relazione allo stesso avendo azionato unicamente i suddetti contratti di mutuo. L’attrice, viceversa, fonda la propria opposizione anche sulla nullità delle clausole del conto corrente e sul comportamento della banca nella gestione di detto rapporto da cui sarebbero derivati danni sia patrimoniali che non patrimoniali, da porre in compensazione, nonostante detto rapporto non riguardi i titoli esecutivi, rappresentati dai contratti di mutuo fondiario. La domanda non può essere accolta in quanto la compensazione deve avvenire tra crediti certi, liquidi ed esigibili, caratteristiche che il credito prospettato dall’opponente sicuramente non possiede essendo stato contestato dalla convenuta e non di facile e pronta quantificazione.
L’attrice sostiene che i contratti di mutuo fatti valere quali titoli esecutivi sarebbero affetti da usura originaria, con la conseguenza della non debenza di alcuna somma di denaro a tale titolo.
Dalla CTU svolta in corso di causa è emerso che per nessuno dei mutui è stata riscontrata usura originaria né degli interessi corrispettivi né degli interessi moratori sia con il preferibile metodo di calcolo della (…) sia con il metodo di calcolo che, a differenza delle istruzioni della (…), tiene conto anche delle spese possibili che si aggiungono a quelle certe in funzione dell’erogazione del mutuo (come, ad es., le spese per frazionamento o per riduzione di ipoteca, ecc.).
Il CTU ha precisato come solo tenendo conto della penale di estinzione anticipata dei mutui, considerata ipoteticamente entro la data di pagamento della prima rata, si verificherebbe usura originaria per i mutui esaminati, che sarebbe comunque destinata a venire meno nell’ipotesi di estinzione anticipata verificatasi dopo il pagamento di poche rate dei mutui in conseguenza della via via minore incidenza della commissione per estinzione anticipata collegata al progressivo minore ammontare del capitale residuo al momento della restituzione dello stesso.
Sennonché della penale di estinzione anticipata non si può tenere conto per stabilire il superamento del tasso soglia per le seguenti ragioni. Innanzitutto perché, secondo il dettato delle Istruzioni della (…), detta penale non viene considerata nella determinazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM) e quindi non rientra nei tassi soglia di usura in quanto considerata meramente eventuale. Ciò evidentemente comporta che i tassi soglia di usura hanno una composizione di calcolo diversa rispetto al TAEG determinato inserendo tale penale. In secondo luogo, il costo economico previsto in materia di penale per anticipata estinzione non rileva sull’operazione di finanziamento, posto che la stessa rientra tra gli oneri eventuali, la cui applicazione è dipendente dell’esercizio da parte del mutuatario della facoltà di rimborsare il capitale ricevuto in anticipo rispetto al termine pattuito nel contratto. Ne consegue che, affinché assumano rilevanza ai fini della verifica del TAEG, la sola pattuizione contrattuale è insufficiente, dovendosene invece tenere conto se e nella misura in cui vengano effettivamente applicati, ipotesi esclusa nel caso in esame (cfr. Trib. Monza, sent. n. 1911 del 19.06.2017).
Quanto, invece, all’usura sopravvenuta, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto”. La configurabilità dell’usura sopravvenuta deve negarsi, in particolare, in virtù della considerazione per cui il divieto di usura è contenuto unicamente nell’art. 644 c.p., dunque, essendo il giudice vincolato all’interpretazione autentica delle norme, sarebbe impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza considerare il disposto della stessa, ai fini della cui applicazione, però, non può farsi a meno – perché così impone la norma di interpretazione autentica – di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 24647 del 19.10.2017).
Dunque, poiché l’usura sopravvenuta non è rilevante ai fini della nullità della clausola, il mutuatario è tenuto al pagamento degli interessi secondo i tassi pattuiti.
Neppure fondata risulta l’eccezione basata sull’usura soggettiva sollevata dall’attrice sostenendo che la banca sarebbe stata a conoscenza del suo stato di difficoltà economica al momento della conclusione dei contratti di mutuo, con la conseguenza che avrebbe dovuto applicare tassi inferiori rispetto non solo al tasso soglia ma anche al TEGM rilevato dalla (…). L’attrice, per dimostrare quanto sostenuto, ha prodotto bilanci relativi agli anni 2012 e 2013 attestanti la difficile situazione economica – finanziaria dell’impresa individuale (…), che, tuttavia, nessuna rilevanza possono avere in quanto i contratti di mutuo oggetto di causa sono stati conclusi negli anni 2007 e 2008.
Alla luce delle considerazioni svolte devono essere rigettate tutte le domande di parte attrice, comprese quelle relative al risarcimento dei danni subiti a seguito delle condotte tenute dalla banca convenuta e della rimessione della causa in istruttoria.
Le spese di lite, liquidate nella parte dispositiva, seguono la soccombenza.
Le spese della CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, devono porsi definitivamente a carico dell’attrice in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando nella causa distinta al n. 3133/2015 promossa da (…) nei confronti della (…) s.p.a., ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa:
– rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il precetto notificato in data 6.07.2015;
– condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
– pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU, come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Ravenna l’11 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2018.