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nell’assicurazione della responsabilita’ civile e’ pacifico che, qualora l’assicuratore alleghi l’esclusione della garanzia come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, tale allegazione non si risolve nella proposizione di un’eccezione in senso proprio ma – come detto – nella mera contestazione della prova del fatto costitutivo della domanda; sicche’ l’assicuratore non assume riguardo all’oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta immutato a carico dell’attore.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 14 giugno 2018, n. 15630
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5618/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procure a margine del controricorso;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione in Concordato Preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., nuova denominazione di (OMISSIS) S.p.a. che l’ha incorporata (denominazione assunta da (OMISSIS) S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.c.r.l., Provincia di Cuneo, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in Liquidazione, (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS)ATP (OMISSIS) S.r.l.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 89/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 15/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2018 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha chiesto che codesta Corte voglia rigettare il ricorso per cassazione con la conseguente conferma dell’impugnata decisione di appello e conseguente statuizione sulle spese del giudizio di legittimita’.
RILEVATO
che:
all’esito di un accertamento tecnico preventivo, le societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., che avevano subappaltato a (OMISSIS) s.p.a. le opere di impermeabilizzazione dei sottopassi (OMISSIS) comprese nell’ambito di una appalto ricevuto dalla Provincia di Cuneo per la realizzazione di interventi sulla (OMISSIS), convenivano in giudizio la subappaltatrice (OMISSIS) s.p.a. in base a contestazioni dell’ente pubblico in ordine a infiltrazioni di acqua verificatesi nei predetti sottopassi, e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni;
nella resistenza della convenuta, e previa chiamata in causa da parte di questa, in manleva, della provincia di Cuneo, dei vari progettisti, della compagnia assicuratrice (OMISSIS) s.p.a. e di altre coassicuratrici, nonche’, da parte dei chiamati costituitisi in giudizio, delle rispettive distinte compagnie assicurative, il tribunale, riunita un’altra causa separatamente instaurata da (OMISSIS) nei confronti delle coassicuratrici (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. (con ulteriori chiamate di terzi), dichiarava il difetto di legittimazione delle attrici e compensava per intero le spese processuali;
la corte d’appello di Torino, con sentenza non definitiva del 1-10-2010, in accoglimento del gravame delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), rigettava invece l’eccezione inerente il difetto di legittimazione attiva e, con sentenza definitiva del 15-1-2014, accertata, mediante prove orali e c.t.u., la responsabilita’ contrattuale di (OMISSIS), condannava quest’ultima al risarcimento dei danni, quantificati, per ciascuna committente, in Euro 1.076.689,68 oltre Iva, rivalutazione monetaria e interessi;
rigettava tutte le domande proposte dalla convenuta in manleva;
avverso la sentenza definitiva la societa’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi, illustrati da memoria; hanno replicato con separati controricorsi la (OMISSIS) s.r.l. in concordato preventivo, la (OMISSIS) s.r.l. (anche con memoria) e le compagnie assicuratrici (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS), le prime due depositando esse pure memorie;
non hanno svolto difese gli altri intimati.
CONSIDERATO
che:
col primo mezzo la ricorrente, denunziando la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 111 Cost., articoli 101 e 195 cod. proc. civ., nonche’ per violazione o falsa applicazione degli articoli 24 e 111 Cost., articoli 101 e 132 cod. proc. civ., e l’omesso esame di fatti decisivi, lamenta che la corte d’appello non abbia dato corso a istanze di rinnovazione della c.t.u. o invito a chiarimenti e che abbia impedito il confronto fra la detta consulenza d’ufficio e la consulenza di parte, appiattendosi sulle conclusioni della prima e omettendo di prendere in esame e confutare le osservazioni e i rilievi critici formulati;
il motivo in parte e’ inammissibile e in parte e’ infondato.
va certamente confermato il principio per cui allorche’ a una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte (o anche dal difensore che faccia proprie le argomentazioni tecniche del detto consulente) il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza potersi limitare a un richiamo acritico delle conclusioni del proprio consulente; cio’ ovviamente qualora questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte; in difetto la sentenza incorre nel vizio di motivazione (ex aliis Cass. n. 23637-16, Cass. n. 10688-08), anche sub specie di omesso esame di fatti decisivi (ove siano indicati, naturalmente, tali fatti);
sennonche’ il citato insegnamento non soccorre la tesi della ricorrente, poiche’ e’ certo che l’impugnata sentenza, con lunga e dettagliata motivazione, se da un lato ha dato conto delle ragioni poste a base dell’affermato inadempimento della societa’ ricorrente al contratto di subappalto – con richiamo delle specifiche risultanze che, in base alla c.t.u., consentivano di ritenere che le infiltrazioni lamentate erano dovute alla “non esatta esecuzione dell’impermeabilizzazione, essendo stati riscontrati difetti di sigillatura dei teli impermeabilizzanti, lacerazioni e buchi nella guaina proprio in corrispondenza delle venute d’acqua, manifestatisi nell’immediatezza dell’ultimazione dei lavori” -, dall’altro ha anche spiegato le ragioni di dissenso dagli argomenti sostenuti dalla parte;
contrariamente a quanto eccepito dalla societa’ (OMISSIS), la corte territoriale ha mostrato di tenere conto anche dei rilievi tecnici svolti dalla difesa e dal suo consulente di parte, poiche’ ha messo in evidenza che lo stesso c.t.u. aveva motivatamente escluso il fondamento di quei rilievi incentrati sulla presunta inidoneita’ (secondo l’asserto, causalisticamente rilevante) delle scelte progettuali a fronte della soggiacenza del livello di falda; invero quelle scelte erano da considerare infine comunque idonee, secondo la dettagliata ricostruzione operata dal c.t.u., condivisa in sentenza, ad assicurare una adeguata impermeabilizzazione;
si tratta da questo punto di vista di una valutazione di fatto, istituzionalmente riservata al giudice del merito e non implausibilmente motivata;
va aggiunto che la corte territoriale, dopo aver accertato l’esistenza di perforazioni e mancate sigillature dei teli in questione, ascrivibili a inadempimento della subappaltatrice, ha in ogni caso censurato la condotta della stessa sotto un concorrente profilo, poiche’ la convenuta non aveva affrontato in modo alcuno la questione connessa all’obbligo, dalla stessa assunto, di eseguire l’opera di impermeabilizzazione con le modalita’ previste nel progetto esecutivo (dalla stessa accettate) a regola d’arte;
in tal modo e’ evidente – si dice ancora in sentenza – che la stessa subappaltatrice, pure essendosi resa conto che le modalita’ di impermeabilizzazione non erano idonee (come affermato dal suo consulente di parte), non aveva sollecitato il committente a modificare tali modalita’, e aveva dato corso all’opera con le manchevolezze poi riscontrate a base dell’infiltrazione;
simile circostanza e’ da sola sufficiente a costituire l’appaltatore (nella specie il subappaltatore) in colpa quanto meno concorrente, e senza possibilita’ di esclusione dell’obbligo risarcitorio (v. tra le tante Cass. n. 13039-91, Cass. n. 12367-02, Cass. n. 490-03, Cass. n. 20294-04, Cass. n. 3651-16); e al riguardo l’affermazione della corte d’appello non e’ incisa dalla censura della ricorrente, la quale ha riportato per stralcio i rilievi di parte trascritti in comparsa conclusionale senza spiegare, tuttavia, in qual senso, rispetto alla anzidetta precisa e concorrente ratio della sentenza (essa pure basata sulla c.t.u.), quei rilievi avrebbero dovuto costituire elemento dirimente in vista di una diversa conclusione;
quanto esposto declina in modo negativo il senso ultimo della censura in relazione al rilievo circa una presunta violazione del contraddittorio;
si sostiene da questo punto di vista che all’udienza del 18-12-2012, fissata per l’esame della c.t.u., sarebbe stato negato il contraddittorio previa negazione, da parte della corte d’appello, della possibilita’ di depositare una relazione di parte, di rinnovare la c.t.u. e finanche di convocare il c.t.u. a chiarimenti, essendo stata la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni;
sennonche’ l’impugnata sentenza ha ben spiegato le ragioni di una simile decisione, sottolineando che nella citata udienza la convenuta non aveva in alcun modo esplicitato i motivi dell’istanza di rinnovazione o di supplemento; e la diversa tesi, qui sostenuta, non e’ assistita dal necessario livello di autosufficienza, dal momento nel ricorso non e’ riportato – neppure per stralcio – l’effettivo contenuto dell’istanza di cui si discorre;
e’ poi risolutivo che la stessa ricorrente assume di aver praticamente riprodotto in comparsa conclusionale i rilievi critici del proprio consulente di parte, e l’impugnata sentenza, merce’ le considerazioni sopra riportate, ha mostrato di considerare la sostanza ultima di quei rilievi, semplicemente negandone il fondamento;
il primo motivo e’ dunque rigettato;
il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati unitariamente;
col secondo la ricorrente, denunziando violazione o falsa applicazione dell’articolo 1229 c.c., articolo 1325 c.c., n. 2 e articoli 1418, 1419, 1895 e 1905 cod. civ. e omesso esame di fatti controversi, critica la decisione per aver ritenuto l’inoperativita’ di polizza assicurativa, attesa invece la nullita’ della clausola di cui all’allegato 4 del contratto di assicurazione ove interpretata nel senso sostenuto in sentenza;
tale nullita’ avrebbe dovuto essere, secondo la ricorrente, rilevata dalla corte d’appello anche d’ufficio;
col terzo mezzo si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 346 e 115 cod. proc. civ., nonche’ la nullita’ della sentenza e del procedimento ai sensi degli articoli 24 e 111 Cost. e articolo 101 cod. proc. civ., in quanto l’eccezione di inoperativita’ della polizza, formulata in comparsa di costituzione dalle compagnie assicuratrici, non era stata riproposta ne’ in sede di conclusioni in primo grado, ne’ in appello, essendo stata ripresa, infine, soltanto nella comparsa conclusionale per la sentenza definitiva, cosi’ da doversi considerare rinunciata;
quest’ultima censura e’ manifestamente priva di fondamento, poiche’ l’eccezione di inoperativita’ di una polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda; essa invero postula semplicemente l’estraneita’ dell’evento ai rischi contemplati nel contratto (cfr. per tutte Cass. n. 1522814), donde in base al principio di acquisizione entra nell’oggetto del processo per il sol fatto di essere a stata prospettata nel corso del giudizio; egualmente infondata e’ peraltro la doglianza avente come base il mancato rilievo di nullita’ della clausola dalla corte d’appello posta al fondo della decisione sul rapporto di garanzia;
discutendosi di un’assicurazione della responsabilita’ civile e’ pacifico che, qualora l’assicuratore alleghi l’esclusione della garanzia come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, tale allegazione non si risolve nella proposizione di un’eccezione in senso proprio ma – come detto – nella mera contestazione della prova del fatto costitutivo della domanda; sicche’ l’assicuratore non assume riguardo all’oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta immutato a carico dell’attore (v. Cass. n. 4234-12);
tanto si suole esprimere dicendo che nell’assicurazione contro i danni, poiche’ il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, e’ su di lui che incombe, ai sensi dell’articolo 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare che si e’ verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa (da ultimo Cass. n. 30656-17); nel caso di specie la corte d’appello ha accertato che la copertura assicurativa era stata limitata, per contratto, a eventuali risarcimenti dovuti a terzi (compresi i committenti) “ma non comportanti rifacimenti di opere eseguite o controvalore di tali risarcimenti”; e dunque aveva avuto a oggetto solo “i danni (..) consistiti ad esempio in danneggiamenti di cose di terzi (o di persone) effettuate nel corso dell’attivita’ d’impresa”;
una simile ricostruzione del contenuto del rapporto assicurativo non e’ censurata sul versante, unicamente deducibile in cassazione, del rispetto delle regole di ermeneutica negoziale;
ne’ possiede costrutto l’affermazione per cui, cosi’ interpretata, la clausola negoziale avrebbe dovuto essere considerata nulla per difetto di causa, ovverosia finalizzata a escludere tout court il rischio assicurato;
e’ di contro palese che la corte d’appello ha semplicemente evidenziato che il vero rischio assicurato era un altro, vale a dire per l’appunto quello dei danni accidentalmente occasionati a terzi durante l’effettuazione dell’attivita’ d’impresa, con esclusione di risarcimenti comportanti rifacimenti di opere eseguite o il controvalore di essi;
manifestamente infondato e’ infine il quarto motivo, col quale la ricorrente censura la sentenza per violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 15 e per violazione dell’articolo articolo 112 cod. proc. civ.;
si sostiene che la domanda aveva avuto a oggetto il risarcimento del danno, non anche la condanna della controparte al pagamento dell’Iva, non dovuta in tale ipotesi; sicche’ nel pronunciare la condanna al pagamento della sorte capitale “oltre Iva” la corte d’appello avrebbe travalicato i limiti della domanda;
in contrario e’ sufficiente osservare che – stante il principio di integralita’ del risarcimento del danno patrimoniale (articolo 1223 cod. civ.) – la domanda afferente si estende agli oneri accessori e consequenziali;
in particolare la domanda di liquidazione del danno per equivalente comprende in se’ anche l’Iva che sia addebitabile a titolo di rivalsa al committente per i lavori di rifacimento di un’opera (cfr. ex plurimis – per varie applicazioni – Cass. n. 8035-09, Cass. n. 1688 – 10; Cass. n. 6111-13); di nessuna pertinenza e’ il rilievo incentrato sul Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 15 dal momento che questa norma regola il rapporto tributario, e prevede singole esclusioni dal computo della base imponibile dei corrispettivi delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi;
ne consegue che il ricorso va rigettato sotto tutti i profili e la ricorrente condannata al pagamento, verso le parti costituite, delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida, per ciascuna delle controricorrenti, in Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.