in tema di onorari a percentuale relativi a prestazioni professionali parziali dell’ingegnere o dell’architetto, la liquidazione deve essere compiuta, ai sensi della L. 2 marzo 1949, n. 143, articolo 18 calcolando le aliquote della tabella “B” allegata, relativa alle opere parziali, non in relazione al valore dell’opera ma alla percentuale attribuita dalla tabella “A” per la prestazione dell’opera intera, per cui al compenso cosi’ determinato si applicano le aliquote previste per ogni singola funzione della tabella “B”.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 14 giugno 2018, n. 15624

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25103 – 2015 R.G. proposto da:

(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 580 dei 30.9/13.10.2014 della corte d’appello di Perugia;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 20 febbraio 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Pepe Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato (OMISSIS) per il ricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato il 28.2.2005 l’ingegner (OMISSIS) citava a comparire innanzi al tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, (OMISSIS).

Esponeva che aveva redatto il progetto strutturale per il miglioramento sismico e per la riparazione dei danni subiti a seguito del sisma del 2007 dall’edificio di proprieta’ della convenuta.

Chiedeva che costei fosse condannata a pagargli le spettanze rimaste insolute e pari ad Euro 7.265,28 oltre accessori.

Si costituiva (OMISSIS).

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Espletata c.t.u., con sentenza n. 172/2010 il tribunale adito accoglieva in parte la domanda e condannava la convenuta a pagare all’attore la somma di Euro 4.712,00, oltre accessori; compensava integralmente le spese di lite.

Interponeva appello (OMISSIS).

Resisteva (OMISSIS); esperiva appello incidentale.

Con sentenza n. 580 dei 30.9/13.10.2014 la corte d’appello di Perugia rigettava l’uno e l’altro gravame e compensava interamente le spese del grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

(OMISSIS) non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria, con cui ha esperito un ulteriore motivo.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 e dei criteri di liquidazione di cui alla L. n. 143 del 1949.

Deduce che hanno errato i giudici di merito a recepire il computo delle spettanze operato dal consulente d’ufficio, computo eseguito in relazione al valore – Euro 61.438,00 – dei lavori strutturali anziche’ in relazione al valore totale – Euro 127.523,00 – dell’opera.

Deduce in particolare che la L. n. 143 del 1949 contiene due tabelle, ovvero la tabella “A”, concernente il calcolo dell’onorario dell’ingegnere o dell’architetto che abbia eseguito l’intera opera, e la tabella “B”, concernente il calcolo dell’onorario per le prestazioni parziali e contenente “aliquote a base unitaria applicabili alla somma risultante dal calcolo delle percentuali indicate dalla tab. A” (cosi’ ricorso, pag. 8); che dunque “non e’ possibile calcolare l’ammontare di una parte della prestazione, senza aver prima ricavato il tutto (ricavabile dalla tab. A)” (cosi’ ricorso, pag. 8).

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Deduce sub specie di vizio della motivazione le stesse circostanze addotte con il primo motivo.

Con il terzo motivo (di cui alla memoria in data 12.7.2017) denuncia la violazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. e segnatamente l’erronea integrale compensazione delle spese di ambedue i gradi di merito.

Deduce che la (OMISSIS) e’ rimasta comunque soccombente, sicche’ non si giustifica la disposta compensazione delle spese.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi.

Il che ne giustifica l’esame contestuale.

I medesimi motivi sono destituititi di fondamento.

Nel caso di specie si e’ acclarato – e tale accertamento e’ coperto da giudicato (“interno”) – “l’avvenuto conferimento dell’incarico professionale, per la parte inerente le strutture, all’ing. (OMISSIS)” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 3).

Al contempo e’ fuor di contestazione che il valore del summenzionato incarico e’ pari, alla stregua degli esiti della c.t.u., ad Euro 61.438,00.

Evidentemente e’ questo il quantum che va assunto a base ai fini della determinazione del compenso spettante a (OMISSIS): il ricorrente non puo’ pretendere remunerazione alcuna per l’importo che eccede il valore pecuniario dell’incarico affidatogli e quindi che la base di computo del suo compenso si identifichi con il valore totale dell’opera (Euro 127.523,00).

Il surriferito postulato non e’ smentito dalle previsioni della L. n. 143 del 1949, articolo 18 in particolare del comma 1, a tenor del quale, “quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell’opera (…), ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l’incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale e’ fatta sulla base delle aliquote specificate nell’allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui all’articolo 10, comma 1”, e del comma 3, a tenor del quale, “nel caso di incarico parziale originario (e’ il caso di specie) le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all’importo consuntivo lordo dell’opera corrispondente, o in mancanza, al suo attendibile preventivo”.

Ebbene l’importo consuntivo lordo dell’opera corrispondente e’ appunto il valore del progetto strutturale, pari ad Euro 61.438,00.

Il surriferito postulato inoltre non e’ contraddetto dall’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, alla cui stregua, in tema di onorari a percentuale relativi a prestazioni professionali parziali dell’ingegnere o dell’architetto, la liquidazione deve essere compiuta, ai sensi della L. 2 marzo 1949, n. 143, articolo 18 calcolando le aliquote della tabella “B” allegata, relativa alle opere parziali, non in relazione al valore dell’opera ma alla percentuale attribuita dalla tabella “A” per la prestazione dell’opera intera, per cui al compenso cosi’ determinato si applicano le aliquote previste per ogni singola funzione della tabella “B” (cosi’ Cass. 17.5.2010, n. 12031; Cass. 28.1.2004, n. 1561).

Ineccepibilmente dunque la corte distrettuale ha fatto propria la tesi dell’ausiliario d’ufficio, “secondo il quale occorre calcolare l’importo della parcella in base all’esclusivo ammontare dei lavori strutturali, pari a Euro 61.438,00” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 4).

Il terzo motivo – al di la’ di ogni rilievo in ordine alla sua ammissibilita’ – e’ privo di fondamento.

Si e’ al cospetto di un’indubitabile ipotesi di soccombenza parziale (cfr. Cass. (ord.) 23.9.2013, n. 21684, secondo cui la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalita’ – una pluralita’ di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorche’ essa sia stata articolata in piu’ capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialita’ dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo).

(OMISSIS) non ha svolto difese.

Nessuna statuizione in ordine alla spese di giudizio va pertanto assunta.

Si da’ atto che il ricorso e’ datato 24.10.2015.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto altresi’ della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, cit..

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.