La consegna di un bene aliud pro alio, invocata dalla attrice a sostegno di una domanda di risoluzione proposta a poco meno di dieci anni dall’acquisto, “ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale”, essendo la cosa venduta del tutto inidonea ad assolvere alla sua destinazione economico sociale e a soddisfare in concreto le esigenze che determinarono il compratore a contrattare.
Tribunale Ferrara, civile Sentenza 14 giugno 2018, n. 474
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Ghedini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1581/2017 promossa da:
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. DI.CO. e dell’avv. LA.EL.
ATTORE/I
contro
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. GA.EL.
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BA.CL.
CONVENUTO/I
OGGETTO: risoluzione per inadempimento
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16 maggio 2017, la società (…) S.n.c. conveniva avanti all’intestato Tribunale i Sigg.ri (…) e (…) per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda, eccezione disattesa e respinta
– accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale ascrivibile ai Sigg.ri (…) e (…), relativamente all’art. 7 del contratto di compravendita immobiliare del 31.07.2007 a Rogito Notaio Dott. (…), Repertorio n. (…), Raccolta n. (…), relativo all’immobile sito in P. R. (F.), località C. N., alla Via S. n. 133, 137, 139,141, contraddistinto al Catasto Urbano di Poggio Renatico al foglio (…), particella (…), subalterno (…) e al foglio (…), particella (…), subalterno (…), oltre alle proporzionali quote di comproprietà sulle parti comuni al fabbricato di cui l’immobile è parte, e l’inadempimento contrattuale ascrivibile ai medesimi (…) e (…) per la configurabilità della fattispecie della consegna aluid pro alio relativamente al bene immobile oggetto del contratto di compravendita del 31.07.2007, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto, e conseguentemente – dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di compravendita immobiliare del 31.07.2007 a Rogito Notaio Dott. (…), Repertorio n. (…), Raccolta n. (…), relativo all’immobile sito in P. R. (F.), località C. N., alla Via (…), contraddistinto al Catasto Urbano di Poggio Renatico al foglio (…), particella (…), subalterno (…) e al foglio (…), particella (…), subalterno (…), oltre alle proporzionali quote di comproprietà sulle parti comuni al fabbricato di cui l’immobile è parte, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, conseguentemente – condannare i Sigg.ri (…) e (…), in via solidale tra loro, alla restituzione a favore di (…) snc di (…), anche a titolo di risarcimento del danno, del prezzo della compravendita versato dalla società attrice, ammontante ad Euro 90.000,00 (= novantamila,00), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
– condannare, altresì, i Sigg.ri (…) e (…), in via solidale tra loro, al risarcimento degli ulteriori danni, subiti e subendi, dalla (…) snc di (…) in conseguenza dell’inadempimento contrattuale posto in essere dagli stessi, per le causali di cui in narrativa, con riserva di quantificarli in corso di causa.
– Ordinare la trascrizione della sentenza.
– Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre il 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge, oltre alle spese di registrazione e trascrizione della sentenza.
Si costituivano in giudizio i convenuti, difesi da diversi procuratori, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La causa, ritenute dal GI le prove dedotte dalla parte attrice inconferenti rispetto al thema decidendum, perveniva alla decisione senza che fossero state assunte prove orali.
La domanda di parte attrice e’ infondata e non merita accoglimento.
Risulta dalla documentazione prodotta in causa che contestualmente alla compravendita, (…) snc ha provveduto all’acquisto del ramo d’azienda, in data 02.08.2007 ha presentato al Comune di Poggio Renatico istanza di richiesta di voltura dell’autorizzazione sanitaria n. 5/02 del 06.07.2002 ed in data 13.09.2010 ha presentato al predetto Comune D.I.A. (dichiarazione di inizio attività), allegando copia di planimetria dell’immobile da cui emergono le caratteristiche identificative e funzionali del bene.
Oltre a ciò in data 25.07.2007, ossia nei giorni immediatamente precedenti la definitiva stipulazione, la socia amministratrice, Sig.ra Fi.Ma., ha sottoscritto dichiarazione in cui afferma di accettare lo stato di fatto dell’immobile e di essere stata fornita dai venditori di ogni documentazione planimetrica in forma cartacea, tutto ciò a riprova del fatto che parte attrice fosse ben a conoscenza ed avesse accettato consapevolmente lo stato di fatto e di diritto dell’immobile al momento della compravendita determinandosi all’acquisto ben conoscendo le caratteristiche identificative e funzionali del bene e le piantine planimetriche.
La consegna di un bene aliud pro alio, invocata dalla attrice a sostegno di una domanda di risoluzione proposta a poco meno di dieci anni dall’acquisto, “ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale” (Cass. Civ. sez. I n. 2313/2016; dello stesso tenore Cass. Civ. sez. II n. 28419/2013), essendo la cosa venduta del tutto inidonea ad assolvere alla sua destinazione economico sociale e a soddisfare in concreto le esigenze che determinarono il compratore a contrattare (cfr. anche Corte d’Appello Palermo sez. II n. 227/2013).
Di tali circostanza la parte attrice non ha fornito alcuna prova essendo le prove dedotte in apposita memoria inidonee allo scopo.
Pacifico e’ che la attrice abbia utilizzato per la propria attivita’ commerciale l’immobile in oggetto per svariati anni: la allegata circostanza della diversa possibilità di utilizzo di una parte del bene non costituisce ipotesi di aliud pro alio.
La domanda va quindi rigettata con condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, rigetta la domanda e dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento in favore delle due convenute delle spese di causa determinate per ciascuna delle convenute in Euro 4.000,00 per compensi, oltre a spese generali per il 15% ed ad accessori di legge.
Così deciso in Ferrara il 7 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2018.