la polizza fideiussoria rilasciata cioe’ in funzione cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti al contraente dalla aggiudicazione di appalti pubblici va ricondotta al contratto autonomo di garanzia: la funzione della garanzia e’, in tal caso, non gia’ fideiussoria in senso stretto, bensi’ indennitaria, ossia sganciata dall’accessorieta’ tipica della fideiussione, derivandone l’inapplicabilita’ delle norme tutte in tema di fideiussione che tale accessorieta’ presuppongono: articoli 1247, 1939, 1955, 1956 e 1957 cod. civ.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto autonomo di garanzia si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto autonomo di garanzia: un nuova forma di garanzia personale atipica

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 13 giugno 2018, n. 15405

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21627/2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l., rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso in (OMISSIS), presso lo studio legale (OMISSIS);

– controricorrente –

e nei confronti di:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) Soc. Coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 727/2016 depositata il 23 febbraio 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2018 dal Consigliere Emilio Iannello.

RILEVATO IN FATTO

1. (OMISSIS) Soc. Coop. a r.l. e (OMISSIS) S.r.l., costituite in associazione temporanea di imprese, stipulavano il 15/7/2004 con la (OMISSIS) S.p.A. polizza fideiussoria per effetto della quale quest’ultima si impegnava a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti da un appalto pubblico aggiudicato all’A.T.I..

In pari data si costituivano fideiussori, per l’adempimento delle predette obbligazioni, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS).

L’aggiudicazione dell’appalto era successivamente annullata dal Tar del Lazio, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato; in conseguenza di cio’ il Tribunale di Roma, con sentenza dell’11/11/2008, dichiarava la nullita’ del contratto d’appalto.

Successivamente a tali fatti la (OMISSIS) S.p.A. chiedeva e otteneva dal Tribunale di Milano l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dei contraenti e dei coobbligati fideiussori, per il pagamento dei premi pattuiti relativi al periodo 15/7/2008 15/1/2011, per il complessivo importo di Euro 25.145,00.

Gli ingiunti proponevano opposizione eccependo che la nullita’ sopravvenuta del contratto d’appalto aveva determinato la nullita’ della polizza fideiussoria e, in subordine, la risoluzione del rapporto per il venir meno del rischio assicurato; chiedevano in via riconvenzionale la condanna dell’opposta alla restituzione dei premi gia’ versati.

Con sentenza depositata in data 15/4/2015 il tribunale rigettava l’opposizione, condannando gli opponenti alle spese.

2. Tale decisione e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Milano che, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello degli ingiunti condannandoli alle spese del grado.

Pienamente condividendo le motivazioni della sentenza di primo grado, ha affermato la Corte d’appello che la sopravvenuta nullita’ del contratto garantito rileva nei rapporti tra garante e debitore garantito, non anche nel caso di specie nel quale si controverte del diritto, vantato dalla compagnia assicuratrice, di richiedere il pagamento dei premi dovuti a fronte della stipula della polizza fideiussoria: tema disciplinato dal regolamento negoziale in base al quale il contraente e’ tenuto al pagamento dei premi fino a quando non restituisca l’originale della polizza, oppure produca una dichiarazione liberatoria dell’ente garantito o dimostri che il contratto principale e’ stato eseguito, presupposti nella specie non allegati ne’ provati.

Ha inoltre escluso che la polizza fideiussoria possa cessare per il venir meno del rischio assicurato, in quanto le polizze fideiussorie che accedono a contratti d’appalto pubblico esulano dallo schema assicurativo, perche’ dirette a garantire l’adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti del beneficiario.

3. Avverso tale sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) S.r.l. propongono ricorso per cassazione articolando tre motivi, cui resiste (OMISSIS) S.p.A. depositando controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1325, comma 2 e articoli 1418 e 1939 cod. civ., in relazione all’affermazione contenuta in sentenza secondo la quale, con riferimento alla polizza fideiussoria cauzionale per appalti pubblici, la nullita’ del contratto d’appalto garantito puo’ assumere rilievo esclusivamente nei rapporti tra ente pubblico garantito e garante ma non nei rapporti interni tra quest’ultima, da un lato, e i contraenti e i coobbligati fideiussori, dall’altro.

Sostengono che la causa delle obbligazioni assunte dai contraenti e dai coobbligati e’ inscindibilmente legata all’obbligazione principale garantita, la cui nullita’ ex tunc travolge tutte le obbligazioni alla stessa collegate.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 1896 cod. civ..

Sostengono che, ove sia ritenuta applicabile alla polizza in questione la disciplina dell’assicurazione, i contratti in oggetto devono ritenersi risolti ipso jure alla data del 6/6/2006 (pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento dell’aggiudicazione della gara) ovvero al piu’ tardi a quella dell’11/11/2008 (sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato la nullita’ ex tunc del contratto d’appalto), con conseguente cessazione dell’obbligo di corrispondere alla (OMISSIS) S.p.A. i premi convenuti, nonche’ – assumono – conseguente prescrizione ex articolo 2952 c.c., comma 1, dei premi, anche parziali, maturati per decorso del relativo termine annuale dalla singola scadenza semestrale alla data della domanda”.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano infine violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1366 e 1375 cod. civ., per avere la Corte d’appello omesso di rilevare che la pretesa maturazione di cinque semestralita’ successive a quella richiesta in data 25/5/2009, relative ad ulteriori tre anni di mantenimento in vigore della polizza, ad insaputa dei ricorrenti, integra abuso di diritto, in violazione dei principi di buona fede e correttezza.

4. E’ infondato il primo motivo.

Secondo orientamento consolidato di questa Corte la polizza fideiussoria del tipo in esame (rilasciata cioe’ in funzione cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti al contraente dalla aggiudicazione di appalti pubblici) va ricondotta al contratto autonomo di garanzia: la funzione della garanzia e’, in tal caso, non gia’ fideiussoria in senso stretto, bensi’ indennitaria, ossia sganciata dall’accessorieta’ tipica della fideiussione, derivandone l’inapplicabilita’ delle norme tutte in tema di fideiussione che tale accessorieta’ presuppongono: articoli 1247, 1939, 1955, 1956 e 1957 cod. civ. (v. Cass. Sez. U. 18/02/2010, n. 3947; Cass. n. 11890 del 2008; n. 3257 del 2007; n. 23900 del 2006).

Al di la’ di tale assorbente rilievo appare comunque corretto l’argomentare dei giudici di merito che relegano la norma di cui all’articolo 1939 cod. civ. ai rapporti tra garante e benficiario, senza che se ne possa trarre anche una diretta refluenza sul distinto rapporto interno tra contraente ed assicuratore e in particolare sul corrispettivo pattuito per la polizza (premi) e sulle cause di scioglimento del rapporto.

5. E’ infondato anche il secondo motivo.

La Corte di merito, con esauriente indagine ermeneutica in se’ non fatta segno di specifica censura, ha accertato infatti che il concreto regolamento contrattuale estende espressamente la persistenza del rischio assicurato sino a quando non sia stato posto in essere uno dei due ben precisi ed alternativi adempimenti, tassativamente pattuiti, ossia la consegna alla societa’ assicuratrice dell’originale della polizza restituita dall’ente beneficiario ovvero di una dichiarazione di quest’ultimo implicante esenzione della stessa assicuratrice da ogni responsabilita’.

Da tale premessa, che, nella sostanza, non e’ messa in discussione dalla ricorrente, la stessa Corte ha fatto discendere la duplice conseguenza della non diretta rilevanza della sopravvenuta declaratoria di nullita’ del contratto di appalto, al fine di farne conseguire l’immediato effetto di scioglimento del rapporto.

Non e’ pertanto ravvisabile la dedotta violazione dell’articolo 1896 cod. civ. di cui anzi la previsione in parola costituisce specifica applicazione.

In tema questa Corte ha gia’ avuto modo di evidenziare che nell’assicurazione fideiussoria stipulata per garantire l’esecuzione di appalti pubblici, la clausola con la quale le parti pattuiscono il pagamento del premio fino a quando il garantito non abbia comunicato l’avvenuta approvazione del collaudo dell’opera appaltata (e, nella specie a cio’ tendono la restituzione della polizza, e, in alternativa, la dichiarazione liberatoria) attiene alla durata del contratto e costituisce una specifica applicazione dell’articolo 1896 cod. civ. (v. Cass. n. 6157 del 1992; n. 2295 del 1975).

L’eccezione di prescrizione, poi, non risulta iterata ne’ comunque dibattuta in grado d’appello e il riferimento ad essa in ricorso – eraltro incidentale e per nulla argomentato – deve pertanto ritenersi inammissibile.

6. E’ infine inammissibile il terzo motivo.

Non e’ nemmeno illustrata la ragione per la quale la pretesa creditoria azionata dalla (OMISSIS) configuri abuso del diritto.

Non sono comunque ravvisabili i presupposti di tale figura, ricorrente, come noto, quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalita’ non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facolta’ furono attribuiti (Cass. 18/09/2009, n. 20106).

Non puo’ invero ritenersi che, nella specie, in presenza del descritto regolamento contrattuale in tema di cessazione del rischio, la pretesa creditoria relativa al pagamento dei premi anteriormente maturati sia stata esercitata con modalita’ irrispettose dei doveri di correttezza e buona fede o al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facolta’ sono attribuiti.

7. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.