in presenza di reciproche azioni di risoluzione del contratto, fondate da ciascuna parte sull’inadempimento dell’altra (ed anche il recesso ex art. 1385 c.c. configura uno strumento speciale di risoluzione del contratto), il giudice che accerti l’inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilità dell’esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c., e pronunciare comunque la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all’art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.
Tribunale Firenze, Sezione 3 civile Sentenza 13 giugno 2018, n. 1778
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 11088/2012 R. G. Affari Contenziosi, aventi ad oggetto: “Vendita beni mobili registrati – risoluzione”
VERTENTE
TRA
(…), rappresentato e difesa dall’avv. Fr.Va.
– Attore –
E
(…), rappresentata e difesa dall’avv. Fr.Pa.
– Convenuta –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.7.2012, (…) evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, (…) chiedendo la risoluzione del contratto preliminare di vendita di azienda tra loro intercorso per grave inadempimento della convenuta promittente venditrice, la restituzione della caparra confirmatoria di Euro 5.000 versata all’atto della stipula del preliminare, nonché la condanna della (…) al risarcimento del danno subìto a seguito dell’inadempimento.
Esponeva, al riguardo, parte attrice che nell’autunno 2011, a seguito dell’operato dell’agenzia immobiliare Il Castello, in data 5 Dicembre 2011 aveva sottoscritto una “proposta irrevocabile d’acquisto” avente ad oggetto una rivendita di generi di monopolio e che tale proposta, sottoposta dall’agenzia alla titolare delle rivendita, era stata accettata in pari data dalla (…), la quale aveva trattenuto, a titolo di caparra confirmatoria, la somma di Euro 5.000 versata dal (…).
Aggiungeva che, dopo svariati incontri tra le parti al fine di pervenire al perfezionamento della vendita, dovendo la (…) produrre la certificazione dei carichi pendenti tributari ed (…) procurarsi una garanzia fideiussoria, era stata pattuita come data per la stipula del definitivo quella del 22 febbraio 2012.
Tale appuntamento tuttavia venne prorogato al 29 febbraio 2012 su richiesta della promittente venditrice la quale non aveva ancora ottenuto la documentazione necessaria.
A tale data, tuttavia, la promittente venditrice non si era presentata per la stipula del definitivo, risultando in tal modo inadempiente all’obbligazione di concludere il contratto di vendita.
Da qui richiesta di risoluzione del contratto preliminare con conseguente restituzione della caparra versata nonché la condanna della promittente venditrice al risarcimento dei danni quantificati nelle spese sostenute per pagare l’agenzia di mediazione immobiliare, il Commercialista, nelle spese sostenute per l’erogazione del mutuo ed in quelle necessarie per l’ottenimento della fideiussione.
Si costituiva (…) la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Deduceva l’inadempimento del (…) il quale, contrariamente a quanto pattuito nella proposta di acquisto, non aveva comunicato il nome del Notaio rogante almeno venti giorni prima della data del 28 Febbraio 2012, prevista per la stipula del definitivo, facendo in tal modo spirare infruttuosamente il termine previsto per l’accordo.
Per tali motivi, proseguiva, in data 29 Febbraio 2012 aveva inviato un telegramma al (…) con il quale esercitava il diritto di recesso dal preliminare, e rappresentava di trattenere legittimamente la caparra versata dal promissario acquirente.
La causa, istruita con produzione di documenti e prova per testi, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 21.11.2017, assegnati i termini di legge per il deposito di comparsa conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, può essere accolta esclusivamente per quel che concerne la restituzione della caparra confirmatoria, mentre va rigettata nel resto.
Infatti, non può affermarsi che vi sia stato un inadempimento di non scarsa importanza, ex art. 1455 c.c., della (…); anzi, può affermarsi che non vi sia stato alcun inadempimento della promittente venditrice.
Ed invero, il postulato di parte attrice- secondo la quale la promittente venditrice aveva ricevuto la comunicazione dello slittamento della data della stipula del contratto dal 22 al 29 Febbraio 2012, e ciononostante non si sia presentata per la sottoscrizione del definitivo- è rimasto un privo di riscontro probatorio.
Il Notaio che avrebbe dovuto procedere alla rogito, (…), sentito come teste, nulla ha saputo specificare circa lo slittamento della data del definitivo, ricordandosi solo dell’interesse del (…) alla stipula del contratto di compravendita.
La teste indotta da parte attrice, (…), Commercialista del (…), ha sostenuto che fu fatta una richiesta dall’avv. (…), che seguiva la (…), di posticipare il definitivo di una settimana.
L’avv. (…) ha negato di aver chiesto alcun differimento.
In siffatto contesto, non può certo ritenersi provato l’inadempimento della (…), attesa la contraddittorietà delle testimonianze rese.
Ma neanche il (…) può considerarsi inadempiente solo perché non avrebbe comunicato venti giorni prima della stipula il nome del Notaio rogante e non si sarebbe presentato innanzi al Notaio entro il termine previsto del 28 Febbraio 2012. E’ stato lo stesso Notaio ad affermare l’interesse del (…) all’acquisto dell’azienda: “ero stata incaricata dal (…), che era l’acquirente, per l’acquisto dell’azienda della (…)”.
Ebbene, tale comportamento risulta incompatibile con la volontà di non adempiere; d’altra parte, contrario a correttezza e buona fede risulta l’invio del telegramma da parte della (…) in data 29 Febbraio 2012 con il quale, appena un giorno dopo il termine stabilito per la stipula della vendita(termine non essenziale), comunicava la propria intenzione di recedere dal contratto.
Ciononostante, acclarata insussistenza dei reciproci inadempimenti per come addebitati rispettivamente dalle parti, il preliminare di vendita va dichiarato risolto.
Infatti, entrambe le parti oggi in causa hanno dichiarato stragiudizialmente per iscritto di voler risolvere il contratto preliminare: parte attrice con missiva dell’1 Marzo 2012, parte convenuta con telegramma del 28 Febbraio 2012.
Ne discende che il predetto preliminare deve ritenersi risolto, posto che entrambe le parti hanno mostrato concordemente di non avere interesse alla prosecuzione del rapporto, manifestando la loro volontà nella necessaria forma scritta per determinare l’inefficacia del vincolo che, riguardante un preliminare di vendita di azienda, necessariamente necessitava della forma scritta.
Al riguardo si ricorda che in presenza di reciproche azioni di risoluzione del contratto, fondate da ciascuna parte sull’inadempimento dell’altra (ed anche il recesso ex art. 1385 c.c. configura uno strumento speciale di risoluzione del contratto), “il giudice che accerti l’inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilità dell’esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c., e pronunciare comunque la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all’art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale” (Cass. n. 6675/2018; Cass. n. 10389/2005; Cass. n. 15167/2000).
Si badi che tale decisione- di ritenere il contratto risolto – non viola il disposto di cui all’art. 112 cpc, posto che trattasi di questione rilevabile d’ufficio dal giudice.
E’ stato affermato, al riguardo, che “in tema di scioglimento del contratto, la risoluzione consensuale dello stesso non costituisce materia di eccezione in senso proprio, ma rappresenta un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, che, se ed in quanto rilevante ai fini del decidere, può essere accertato di ufficio dal giudice (Cass. n. 24802/2006; sulla rilevabilità d’ufficio del fatto oggettivo della risoluzione per mutuo consenso, si vedano, altresì, le successive Cass. n. 10201/2012; Cass. n. 6125/2014).
Dallo scioglimento del rapporto contrattuale derivano per le parti gli obblighi restitutori in ordine alle prestazioni ricevute.
Conseguentemente, la (…) va condannata a restituire al (…) la complessiva somma di Euro 5.000.
Sul predetto importo decorreranno interessi, nella misura legale, dalla data della domanda e sino al dì dell’avvenuto saldo(secondo le norme sull’indebito oggettivo)..
Non sussistendo alcun inadempimento di parte convenuta, non vi sarà luogo ad alcun risarcimento del danno.
Le spese, atteso il parziale accoglimento della domanda di parte attrice, vanno compensate(per la sussistenza della soccombenza reciproca anche in caso di parziale accoglimento della domanda, Cass. n. 3438/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, risolve il contratto preliminare di affitto di azienda stipulato in data 5.11.2012 tra (…) e (…);
condanna parte convenuta alla restituzione, in favore di (…), della somma di Euro 5.000, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda e sino al dì dell’avvenuto saldo;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Firenze il 12 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018.