Indice dei contenuti
tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso del bene (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità del custode/proprietario del bene se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione dell’incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:
La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade
Tribunale Ravenna, civile Sentenza 13 giugno 2018, n. 616
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Vicini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3854/2016 promossa da:
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BO.EN. e dell’avv. LA.MA. ((…)) VIA (…) 48100 RAVENNA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BO.EN.
ATTORE
contro
COMUNE DI RAVENNA (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BR.MA. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in PIAZZA (…) 48100 RAVENNA presso il difensore avv. BR.MA.
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(…) conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, il Comune di Ravenna per sentirlo condannare ex artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c. al risarcimento dei danni per lesioni personali asseritamene riportate in seguito al sinistro verificatosi in Piazza (…) a Ravenna il 21.12.2015.
In particolare l’attrice adduceva che nella mattina del 21.12.2015 la stessa si era recata presso lo Studio Dentistico del dott. (…) in Piazza (…) e che, terminata la visita ritornando presso la propria auto parcheggiata in Piazza (…) era inciampata in un buco creatosi nel manto stradale, coperto da fogliame ed arbusti, cadendo così rovinosamente a terra.
Rilevava l’attrice che in ragione della caduta la stessa aveva subito lesioni personali di cui in questa sede chiedeva il risarcimento.
Costituitosi in giudizio il Comune di Ravenna contestava la domanda attorea sia ordine all’an che al quantum debetur chiedendone il rigetto.
La causa, senza svolgimento di istruttoria, veniva dal Giudice trattenuta in decisione all’udienza del 14.03.2018 con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
La responsabilità per danni derivanti da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., è configurabile qualora sussista un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Si imputa tale responsabilità a chi è in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa, considerandosi custode chi ne controlla di fatto le modalità d’uso e conservazione.
La responsabilità sarà esclusa dal fortuito, fattore che atterrà non più alla colpa ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa in custodia, ma ad un elemento esterno (anche ascrivibile al fatto del terzo o dello stesso danneggiato), dotato dei caratteri dell’imprevedibilità ed inevitabilità (v. Cass. Civ., sent. Nn. 20427/2008, 15042/2008, 4279/2008, 17377/2007, 7763/2007).
Pertanto tale responsabilità presuppone che il soggetto a cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile come custodia (potere di sorveglianza e di modifica dello stato, con esclusione di analogo potere da parte di altri); accertato tale potere e accertato il danno causato dall’anomalia della cosa custodita, la responsabilità del custode sussisterà, salvo che l’evento – in assenza comunque di un eventuale difetto di diligenza del custode – si sia verificato in modo improvviso e imprevedibile (p. es., situazione di pericolo provocata dallo stesso danneggiato o da terzi che, nonostante la diligente attività di controllo o di manutenzione esigibile dal custode per garantire un intervento tempestivo, non possa esser rimossa o segnalata con tempestività).
Sotto il profilo probatorio, pertanto, l’attore dovrà provare, oltre alla dinamica dell’illecito, il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà come sopra provare l’intervento di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. per tutte Cass. 8005/2010; Cass. 858/2008).
Orbene nel caso in esame parte attrice non risulta avere assolto al proprio onere probatorio relativo alla dimostrazione della concreta dinamica dell’evento e dell’esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (asserita buca presente sul manto stradale) e danno subito (lesione conseguente a caduta per essere la stessa scivolata sulla buca coperta di fogliame e arbusti).
Orbene nessuno dei testi indicati da parte attrice in memoria istruttoria risulta essere stato presente in loco il giorno del sinistro e pertanto nessuno degli stessi veniva ammesso dal Giudice poiché non presente e non in grado di riferire sulla caduta di (…).
Infatti le irrilevanti circostanze capitolate da parte attrice riguardavano addirittura una giornata diversa e successiva a quella del sinistro ed apparivano destinate alla descrizione di una buca presente nella Piazza ed altresì modificata rispetto al giorno del sinistro.
Nessuno dei soggetti indicati da parte attrice quali testimoni sarebbe stato quindi in grado di descrivere la dinamica del sinistro con particolare riferimento a punto e modalità della caduta.
Nessuno dei testi indicati da parte attrice, non presenti al momento del fatto, avrebbero riferito in merito alla circostanza fondamentale per l’assolvimento da parte dell’attore del suo onere probatorio.
Infatti nessuno dei testi indicati, in quanto non presenti al momento del fatto, avrebbe potuto riferire sulle circostanze inerenti la ricostruzione del sinistro e l’individuazione della causa dello stesso.
In nessun modo può pertanto ritenersi assolto l’onere della prova incombente sull’attore ovvero dimostrare che l’evento dannoso lamentato si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia.
A ciò si aggiunga che tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell’uso del bene (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità del custode/proprietario del bene se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione dell’incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Nel caso de quo, dalla stessa ricostruzione dei fatto allegata da parte attrice, il sinistro si verificava in pieno giorno mentre la (…) stava percorrendo a piedi (quindi a velocità assolutamente moderata) un tratto della Piazza (…) per salire sulla macchina ivi parcheggiata.
Risulta incontestato ancora come l’attrice fosse già transitata in loco per recarsi dal proprio medico dentista risultando la medesima per sua stessa affermazione di ritorno all’auto dallo Studio dentistico e non potesse quindi non essere a conoscenza dello stato dei luoghi.
Nel caso de quo pertanto con evidenza l’incidente risulta imputabile alla condotta imprudente dell’attrice ed in particolare alla sua distrazione essendo la stessa caduta in presenza di illuminazione in una zona già frequentata, le cui insidie quindi, ove esistenti, avrebbe dovuto conoscere (cfr. Cass. 21940/2015).
Secondo la Suprema Corte in tema di danno causato da cose in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi, scivoli o urti contro un ostacolo oggettivamente percepibile con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell’evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode (Cass. n. 993/2009).
Nel caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta della danneggiata, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un’ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.
Il giudizio sull’autonomo idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, come nel caso de quo, e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere pertanto la responsabilità del custode (così Cass. 4279/2008).
In questo caso pertanto, oltre alla carenza di idonea prova circa la dinamica stessa del sinistro e la sussistenza del nesso di causalità tra cosa in custodia e lamentato danno, deve aggiungersi come la responsabilità per l’evento dannoso verificatosi debba essere interamente imputata a mancanza di prudenza e diligenza della stessa danneggiata.
La condotta negligente dell’attrice deve pertanto ritenersi unica causa dell’evento dannoso verificatosi e delle conseguenti lesioni dalla stessa subite.
Conseguentemente la domanda attorea deve essere respinta in quanto infondata.
Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. 3854/2016 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide:
– respinge la domanda attorea in quanto infondata;
– condanna (…) a rifondere in favore di Comune di Ravenna le spese di lite che liquida in Euro 3.300,00 per compenso oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ravenna l’8 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018.