quando l’opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista e’ responsabile, con l’appaltatore, verso il committente, ai sensi dell’articolo 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversita’ dei contratti cui si ricollega la responsabilita’, rendendosi sia l’appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni – costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo articolo 1669 c.c. -, entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e percio’ rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilita’ extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli articoli 2226-2330 c.c. e si rivela ininfluente la natura dell’obbligazione – se di risultato o di mezzi – che il professionista assume verso il cliente committente dell’opera data in appalto.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 12 giugno 2018, n. 15321
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 18791/13) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, p.zza Cavour;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato, in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 712/2013, depositata il 31 maggio 2013;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2018 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto integrale del ricorso del ricorso principale e per l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale ed il rigetto dei restanti motivi;
uditi l’Avv. (OMISSIS) per il ricorrente principale (OMISSIS), l’Avv. (OMISSIS) per il ricorrente incidentale (OMISSIS) e l’Avv. (OMISSIS) per la controricorrente (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato nel novembre 1996 la sig.ra (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, il sig. (OMISSIS), quale titolare dell’omonima ditta edile, per sentirlo condannare, previo riconoscimento della sua responsabilita’ ai sensi dell’articolo 1669 c.c., al risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione, in difformita’ dal progetto redatto dall’arch. (OMISSIS), della casa adibita a civile abitazione, la cui costruzione gli era stata commissionata in appalto, la quale aveva subito considerevoli danni per effetto delle infiltrazioni che avevano reso inagibili alcuni locali dello stesso immobile. Si costituiva il convenuto, che resisteva alla domanda deducendo di non aver mai sottoscritto il contratto di appalto per cui era stato evocato in giudizio e che, in ogni caso, i lavori in questione, in un primo momento realizzati insieme al coniuge dell’attrice ( (OMISSIS)), erano stati portati a termine da altri soggetti, nelle persone di (OMISSIS) ed (OMISSIS), estranee alla sua impresa, alla presenza del direttore dei lavori (OMISSIS) e del predetto progettista, dei quali chiedeva la chiamata in causa, che veniva autorizzata. Tutti i predetti terzi si costituivano in giudizio (e il (OMISSIS) e l’arch. (OMISSIS) proponevano anche domanda riconvenzionale) escludendo, ciascuno in ragione della propria posizione, ogni concorso nella determinazione dell’evento dannoso prospettato dall’attrice.
All’esito dell’espletata istruzione probatoria, nel corso della quale veniva esperita c.t.u. ed erano assunte prove orali, il Tribunale adito, con sentenza n. 1785 del 2007, rigettava la domanda attorea, osservando che – esclusa, in radice, ogni responsabilita’ in capo ai sigg. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – il fenomeno della risalita della falda era imprevedibile, donde doveva ritenersi che la progettazione e l’esecuzione dell’opera non avevano concretamente inciso sulle anomalie lamentate. Per contro, lo stesso Tribunale bergamasco accoglieva le domande riconvenzionali formulate nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS).
L’originaria attrice proponeva appello avverso la suddetta sentenza di primo grado e nella costituzione degli appellati (OMISSIS) (che avanzava, a sua volta, appello incidentale, in ordine al capo delle spese), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), a cui subentravano – per effetto del suo sopravvenuto decesso – gli eredi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (mentre gli altri appellati non svolgevano attivita’ difensiva), la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 712/2013 (depositata il 31 maggio 2013), accoglieva, per quanto di ragione, il gravame principale e, in riforma dell’impugnata sentenza, condannava il (OMISSIS), in solido con il (OMISSIS) e con gli eredi di (OMISSIS), a corrispondere, in favore della (OMISSIS), la somma di Euro 212.468,43, oltre agli interessi compensativi, confermando, nel resto, l’appellata decisione, con la conseguente regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio in base al principio della soccombenza.
A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale, alla stregua della rivalutazione delle risultanze istruttorie acquisite ed in conseguenza della disciplina della responsabilita’ derivante dall’applicazione dell’articolo 1669 c.c. (con il riparto del correlato onere probatorio, per effetto della presunzione da tale norma prevista), riteneva di affermare la responsabilita’ del (OMISSIS) (quale titolare dell’omonima impresa edile), del geom. (OMISSIS) (e, quindi, dei suoi eredi che gli erano succeduti), quale direttore dei lavori, e dell’arch. (OMISSIS), in qualita’ di progettista dell’edificio, in quanto gli stessi non avevano dimostrato – come era loro onere – la circostanza che la causa dei prodotti danni fosse effettivamente imprevedibile. Con riferimento alla quantificazione dei danni, la Corte bresciana vi provvedeva, nella misura precedentemente riportata, sulla scorta delle emergenze della c.t.u., riconoscendo la rivalutazione e i relativi interessi compensativi stante la natura di debito di valore dell’importo liquidato a titolo di risarcimento dei danni.
Il sig. (OMISSIS) impugnava la sentenza di appello proponendo ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, a cui resisteva con controricorso (OMISSIS) e avverso il quale si costituiva anche (OMISSIS), formulando controricorso contenente ricorso incidentale riferito a sei motivi. Nessuno degli altri intimati ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
I difensori della controricorrente (OMISSIS) e del ricorrente incidentale (OMISSIS) hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente principale (OMISSIS) ha dedotto il vizio di violazione di legge (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per errata e mancata applicazione degli articoli 1669, 2727 e 2729 c.c., nonche’ del Decreto Ministeriale 11 marzo 1988 (articolo A/2, comma 8) e, comunque, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in virtu’ dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avuto riguardo all’erronea attribuzione della responsabilita’ allo stesso costruttore per il solo fatto dell’evento dell’innalzamento della falda.
2. Con la seconda censura la difesa del (OMISSIS) ha prospettato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione ed errata applicazione dell’articolo 1669 c.c., sul presupposto che, nella fattispecie, non erano venuti in rilievo vizi costruttivi bensi’ scelte personali della parte committente, cosi’ producendosi l’elisione di ogni nesso di causalita’ tra l’esecuzione dell’opera e la situazione dannosa.
3. Con la terza doglianza il ricorrente principale ha inteso far valere la violazione ed errata applicazione degli articoli 1669 e 1667 c.c., unitamente all’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia riferibile alla quantificazione del danno, avendo la Corte territoriale proceduto, immotivatamente, alla determinazione dei danni dedotti con la domanda della (OMISSIS), operando un mero richiamo al “quantum” individuato dal c.t.u., assumendo acriticamente che tutti i vizi e i difetti rientrassero nella previsione di cui al citato articolo 1669 c.c., nel mentre quelli effettivamente ricollegabili all’applicabilita’ – sulla scorta della stessa relazione dell’ausiliario giudiziario – di tale norma, riconducibili all’innalzamento della falda, avevano comportato un danno inferiore stimato nella misura di Euro 110.549,00.
4. Con il quarto motivo il (OMISSIS) ha denunciato la nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 116 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in punto ripartizione interna della responsabilita’, deducendo la carenza di un’apposita motivazione al riguardo da parte della Corte bresciana.
5. L’arch. (OMISSIS), previa manifestazione di adesione ai primi tre motivi avanzati dal ricorrente principale, ha, a sua volta, formulato ricorso incidentale, deducendo, con il primo motivo, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la sentenza impugnata ritenuto la sua responsabilita’ in ordine alle carenza dei requisiti termoigrometrici causati all’immobile della signora (OMISSIS) dalla scelta del materiale impiegato (termo laterizio tipo Poroton) per il rivestimento delle pareti, senza esaminare il diverso materiale indicato nel progetto redatto dallo stesso arch. (OMISSIS).
6. Con la seconda censura del ricorso incidentale la difesa del (OMISSIS) ha inteso prospettare la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1669 c.c. e della L. n. 373 del 1976, articolo 17 (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la Corte territoriale ritenuto che l’impiego nel rivestimento delle pareti del termo laterizio tipo “Poroton” integrasse una carenza dei requisiti termoigrometrici nonostante tale pratica costruttiva fosse conforme alle relazioni termotecniche richieste dalla citata L. n. 373 del 1976 (vigente all’epoca).
7. Con la terza doglianza il ricorrente incidentale ha denunciato – in ordine all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si era affermata la responsabilita’ dello stesso arch. (OMISSIS) per le infiltrazioni causate dall’innalzamento della falda freatica senza considerare i limiti dell’attivita’ di progettazione oggetto dell’incarico a lui conferito.
8. Con il quarto motivo del ricorso incidentale la difesa del (OMISSIS) ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1669, 2697, 2727 e 2728 c.c. e dell’articolo A/2 del Decreto Ministeriale 11 marzo 1988 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), unitamente all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in ordine all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la Corte di appello di Brescia, da un lato, presunto la responsabilita’ in relazione ad un evento sopravvenuto e, dall’altro lato, escluso apoditticamente l’idoneita’ degli elementi acquisiti in giudizio a superare detta presunzione.
9. Con la quinta censura il ricorrente incidentale ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per aver la sentenza impugnata proceduto alla quantificazione del danno recependo sul punto le risultanze della c.t.u. senza considerare che tale quantificazione si riferiva anche a vizi diversi da quelli riconosciuti dalla Corte territoriale.
10. Con il sesto ed ultimo motivo la difesa del ricorrente incidentale ha dedotto – ancora ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per aver la sentenza impugnata proceduto alla ripartizione interna della responsabilita’ tra coobbligati recependo apoditticamente le conclusioni del c.t.u. senza considerare le contestazioni mosse dal medesimo arch. (OMISSIS) alla stessa.
11. Cominciando l’esame delle complessive censure dalla prima formulata nell’interesse del ricorrente principale, rileva il collegio che essa e’ infondata e deve, percio’, essere rigettata.
In effetti, dalla motivazione della sentenza di appello, si evince che il (OMISSIS), quale appaltatore (cosi’ come il (OMISSIS), quale progettista), non aveva assolto sufficientemente all’onere probatorio incombentegli per superare la presunzione di cui all’articolo 1669 c.c., non avendo dedotto e riscontrato alcun evento concreto ed idoneo tale da poter far ricondurre la causa dei vizi e difetti lamentati dalla (OMISSIS) in un fatto fortuito, del tutto fuori dal controllo e dalla prevedibilita’ dell’appaltatore stesso, non potendosi qualificare in tal senso la mancata previsione della risalita di falda per effetto delle valorizzate ed univoche risultanze istruttorie, emergenti anche alla stregua della disposta c.t.u..
In altri termini, la Corte bresciana, a mezzo della conferente valutazione delle complessive risultanze probatorie acquisite, oltre ad accertare la gravita’ degli inconvenienti subiti dall’edificio della committente (oltretutto non contestati nella loro oggettivita’), ha desunto concreti e concordanti elementi che avrebbero dovuto indurre l’appaltatore (ma anche il direttore dei lavori ed il progettista, donde l’affermabilita’ della loro responsabilita’ in concorso, su cui infra: v., ad es., Cass. n. 14650/2012 e Cass. n. 17874/2013) a considerare l’effettiva prevedibilita’ dei fenomeno idrogeologico, peraltro noto nella zona, consistito, nella fattispecie, nella risalita della falda acquifera (cfr. Cass. n. 19868/2009).
Pertanto, la Corte territoriale, lungi dal procedere ad una indebita inversione dell’onere della prova (come, invece, dedotto nell’interesse del (OMISSIS)), ha, in conformita’ all’uniforme indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 3756/1999; Cass. n. 1154/2002 e Cass. n. 1026/2013), legittimamente sostenuto che la presunzione stabilita dal citato articolo 1669 c.c. deve essere superata mediante la specifica ed univoca dimostrazione della carenza di responsabilita’ in capo all’appaltatore, la quale va supportata attraverso l’allegazione ed il riscontro di fatti positivi, precisi e concordanti, i quali, invero, non sono stati, nella fattispecie, comprovati dal ricorrente appaltatore, essendo, al contrario, emersa la prova inversa della corresponsabilita’ dello stesso alla luce delle complessive risultanze istruttorie acquisite e compiutamente valutate dal giudice di secondo grado, che non sono sindacabili nella presente sede di legittimita’.
Deve, percio’, trovare conferma, in questa sede, il principio gia’ affermato da questa Corte secondo cui, in ordine alla costruzione di opere edilizie, l’indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra, in mancanza di diversa previsione contrattuale, tra i compiti dell’appaltatore, trattandosi di indagine implicante attivita’ conoscitiva da svolgersi con l’uso di particolari mezzi tecnici – che al medesimo, quale soggetto obbligato a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell’opera commessagli con conseguente obbligo di adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l’esecuzione della prestazione secondo il modello di precisione e di abilita’ tecnica nel caso concreto utile a soddisfare l’interesse creditorio, spetta assolvere mettendo a disposizione la propria organizzazione, atteso che lo specifico settore di competenza in cui rientra l’attivita’ esercitata richiede la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell’attivita’ necessaria per l’esecuzione dell’opera, sicche’ e’ onere del medesimo predisporre un’organizzazione della propria impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l’obbligazione di eseguire l’opera immune da vizi e difformita’. In altri termini, poiche’ l’esecuzione a regola d’arte di una costruzione dipende dall’adeguatezza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono essere poste le relative fondazioni e la validita’ di un progetto di una costruzione edilizia e’ condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, il controllo da parte dell’appaltatore va esteso anche in ordine alla natura e consistenza del suolo edificatorio. Ne consegue che per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneita’ del suolo – anche quando gli stessi siano eventualmente ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente – l’appaltatore risponde (in tal caso prospettandosi l’ipotesi della responsabilita’ solidale con il progettista, a sua volta responsabile nei confronti del committente per inadempimento del contratto d’opera professionale ex articolo 2235 c.c.) anche solo per difetto dell’ordinaria diligenza, potendo andare esente da responsabilita’ (che si presume ai sensi dell’articolo 1669 c.c.) solamente laddove nel caso concreto le condizioni geologiche non risultino accertabili con l’ausilio di strumenti, conoscenze e procedure “normali” avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarita’ dell’attivita’ esercitata (circostanza, questa, della prevedibilita’ di tale rischio, rimasta esclusa nel caso di specie sulla base delle congrue valutazioni compiute dalla Corte di appello fondate sulle univoche risultanze della c.t.u.).
12. Anche il secondo motivo formulato dal ricorrente principale e’ privo di fondamento giuridico e va respinto.
La Corte di appello di Brescia – sempre ponendo riferimento ai riscontri adeguatamente scaturiti dall’espletata c.t.u. – ha accertato, in modo conferente, che la carenza dei requisiti termoigrometrici – riconducibile ad uno scarso isolamento termico, per le pareti realizzate con termo laterizio tipo “Poroton” – non potesse essere giustificata dalla circostanza che tale pratica costruttiva fosse diffusa, in quanto, nella specie, per come emergente sulla base della relazione dello stesso c.t.u., le caratteristiche di coibentazione del materiale non avrebbero potuto reggere nel tempo; in altre parole, la scelta dei laterizi avrebbe dovuto considerare anche i fattori concomitanti e, in ogni caso, il luogo di ubicazione del costruendo edificio.
Del resto, l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, e’ obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bonta’ del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, puo’ andare esente da responsabilita’ soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova (che difetta nel caso in esame), l’appaltatore e’ tenuto, a titolo di responsabilita’ contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera (riconducibili, nella concreta fattispecie, in via principale alla prevedibile dannosita’ della risalita della falda acquifera, da correlare ad una negligente indagine della natura e della consistenza del suolo edificatorio, imputabile anche allo stesso appaltatore) senza poter invocare l’eventuale concorso di colpa del progettista o del committente, ne’ l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (cfr., ad es., Cass. n. 8016/2012 e Cass. n. 23594/2017, ord.).
13. Il terzo motivo avanzato nell’interesse del (OMISSIS) e’, invece, fondato e deve essere accolto nei sensi che seguono.
Accertate la corresponsabilita’ dell’appaltatore e la causa principale dei danni subiti dalla parte committente nella mancata previsione della risalita della falda acquifera al (OMISSIS) addebitata per effetto dell’operativita’ della presunzione – rimasta insuperata – di cui all’articolo 1669 c.c., comma 1, la Corte territoriale (v. pag. 15 della impugnata sentenza) compie un’apodittica valutazione del danno, quantificandolo nella misura di Euro 173.132,00 (oltre iva), come individuata dal c.t.u., omettendo completamente – il che rileva in funzione della prospettata doglianza ricondotta al novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (“ratione temporis” applicabile nella specie) – di specificare se, effettivamente, il predetto “quantum” fosse riconducibile (per intero) ai danni conseguenti all’affermata responsabilita’ ricollegata al citato articolo 1669 c.c. ovvero, in parte, anche ad altri titoli di responsabilita’ (come quello rinvenibile nella disciplina dell’articolo 1667 c.c.). A tal proposito la difesa del ricorrente (OMISSIS) ha dato congruamente conto che, sulla scorta della relazione dell’ausiliario giudiziale, i danni concretamente discendenti dall’applicabilita’ del citato articolo 1669 c.c. (siccome direttamente dipendenti dagli effetti negativi del prevedibile innalzamento della falda acquifera) erano stati stimati nelle ridimensionata misura di Euro 110.549,00.
Non avendo il giudice di appello fornito alcuna idonea motivazione al riguardo, completamento obliterando l’esame di questo fatto decisivo per il giudizio (ai fini della corretta determinazione della misura della somma dovuta per i danni effettivamente riconducibili alla natura dell’azione introdotta dalla committente) che era stato oggetto di discussione tra le parti, la censura qui esaminata deve essere ritenuta fondata.
13. La quarta doglianza dedotta nell’interesse dello stesso (OMISSIS) e’, invece, destituita di fondamento e deve essere, anch’essa (come le prime due), rigettata.
La Corte bresciana, sulla base di un’incensurabile motivazione imperniata su congrui riscontri fattuali e conformandosi alle univoche risultanze della c.t.u., ha accertato la sussistenza della corresponsabilita’ della ditta appaltatrice, quale esecutrice dei lavori sul presupposto della ascrivibilita’ in capo alla stessa degli effetti negativi conseguenti alla mancata previsione, al momento della realizzazione dell’opera, dell’innalzamento della falda acquifera sottostante l’edificio.
Occorre qui ribadire che, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilita’ solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilita’ extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilita’ contrattuale (cfr., ad es., Cass. n. 3406/2006; Cass. n. 17874/2013 e, soprattutto, Cass. n. 14650/2012, proprio in relazione ad una fattispecie in cui, in applicazione dell’enunciato principio, questa Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilita’ solidale del progettista e direttore dei lavori e dell’appaltatore per i difetti della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, rientrando nei compiti di entrambi l’indagine sulla natura e consistenza del terreno edificatorio).
14. Passando ad esaminare i motivi formulati nell’interesse del ricorrente incidentale (OMISSIS), rileva il collegio che il primo – come precedentemente riportato – e’ fondato e va accolto.
Con la censura in questione la difesa del (OMISSIS) (rivestente la qualita’ di progettista) ha specificamente dedotto – richiamando, in modo conferente, i relativi atti processuali – che nel giudizio di merito aveva denunciato, con riferimento ai requisiti termoigrometrici dell’immobile oggetto dell’appalto, che la scelta dei materiali non era a lui riferibile e che nel progetto aveva previsto la diversa tecnica della muratura “a cassa vuota”, del tutto diversa.
Orbene, dal contenuto della sentenza di appello, non emerge alcuna presa di posizione minimamente motivata da parte della Corte territoriale su tale fatto decisivo, obiettivamente controverso, funzionale alla verifica della natura della responsabilita’ del (OMISSIS) e, comunque, in ogni caso, della misura della sua ritenuta corresponsabilita’, in tal senso ritenendosi configurata la prospettata violazione ricondotta al novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
L’accoglimento della prima censura comporta l’assorbimento del connesso e dipendente secondo motivo dello stesso ricorso incidentale inerente alla asserita violazione e falsa applicazione dell’articolo 1669 c.c. e della L. n. 373 del 1976, articolo 17, sul presupposto che la Corte territoriale aveva ritenuto che l’impiego nel rivestimento delle pareti del termo laterizio tipo “Poroton” integrasse una carenza dei requisiti termoigrometrici nonostante tale pratica costruttiva fosse conforme alle relazioni termotecniche richieste dalla citata L. n. 373 del 1976 (vigente all’epoca).
15. Il terzo e quarto motivo dedotti con il ricorso incidentale – esaminabili congiuntamente siccome all’evidenza tra loro correlati (in quanto riferibili alla stessa questione giuridica sotto i diversi profili dell’omesso esame di fatti decisivi e della violazione di legge riferita agli articoli 1669, 2697, 2727 e 2728 c.c., oltre che all’articolo A/2 del Decreto Ministeriale 11 marzo 1988) – sono, invece, infondati e vanno respinti.
Per quanto gia’ riferito con riguardo all’esame del primo motivo del ricorso principale (proposto dal (OMISSIS), nella qualita’ di appaltatore), la Corte di appello ha, sulla scorta di un’incensurabile motivazione basata su congrui riscontri fattuali e conformandosi alle univoche risultanze della c.t.u., accertato, oltre alla sussistenza della corresponsabilita’ della ditta appaltatrice, quale esecutrice dei lavori, anche il concorso nella determinazione dell’evento dannoso della responsabilita’ del (OMISSIS) in qualita’ di progettista (per come / rilevabile dallo stesso contratto di appalto del 13 aprile 1992), avendo egli delegato il solo calcolo dei cementi armati ad un apposito tecnico, ragion per cui non poteva essere messa in dubbio la sua corresponsabilita’ in relazione all’applicabilita’ dell’articolo 1669 c.c..
Quanto alla supposta violazione di legge vale la pena qui di riaffermare il principio secondo cui l’ipotesi di responsabilita’ regolata dall’articolo 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro attivita’ nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (come proprio il progettista, oltre, eventualmente, al direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione, che – come gia’ rimarcato – erano stati ricondotti, sulla base dei riscontri della c.t.u., alla mancata (o, comunque, carente) indagine geo-tecnica imposta gia’ dal Decreto Ministeriale 21 gennaio 1981, che aveva impedito la prevedibile verificazione del fenomeno della risalita della falda acquifera, quale causa determinante delle gravi infiltrazioni da cui era stato interessato l’immobile della committente.
In punto di diritto va, percio’, reiterato il principio alla stregua del quale, quando l’opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista e’ responsabile, con l’appaltatore, verso il committente, ai sensi dell’articolo 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversita’ dei contratti cui si ricollega la responsabilita’, rendendosi sia l’appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni – costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo articolo 1669 c.c. -, entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e percio’ rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilita’ extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli articoli 2226-2330 c.c. e si rivela ininfluente la natura dell’obbligazione – se di risultato o di mezzi – che il professionista assume verso il cliente committente dell’opera data in appalto (cfr. Cass. n. 7992/1997 e Cass. n. 8016/2012, cit.).
16. Il quinto motivo svolto dalla difesa del (OMISSIS) – attinente all’omesso esame circa il fatto decisivo della esatta determinazione della misura del danno, corrispondente, essenzialmente, al terzo motivo proposto per il ricorrente principale (OMISSIS) – e’ fondato per le stesse ragioni riferite, per l’appunto, all’accoglimento della terza censura del ricorso principale.
Infatti, deve qui riconfermarsi che la Corte territoriale, nel porre riferimento alla quantificazione del danno come operata dal c.t.u. nel complessivo importo di Euro 173.132,00 (oltre iva), non ha svolto – a conforto di tale convincimento – alcun percorso logico tale da consentire l’univoca riconducibilita’ dei danni assunti come accertati a quelli conseguenti alla ritenuta responsabilita’ di cui al citato articolo 1669 c.c., in tal modo incorrendo nella violazione correttamente ricollegata al nuovo disposto dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr., da ultimo, Cass. n. 23238/2017, ord.). A tal proposito deve evidenziarsi che la genericita’ del rinvio alle argomentazioni del c.t.u. ed il ricorso a mere clausole di stile per esprimere la condivisione delle conclusioni peritali (anche con riferimento soprattutto al “quantum” del credito risarcitorio, soprattutto quando sia possibile enucleare diversi titoli di responsabilita’, non tutti dedotti in giudizio, ed emerga una corresponsabilita’ tra piu’ soggetti da percentualizzare, come nel caso di specie) e il dissenso dalle critiche mosse dalle parti, non e’ compatibile con l’obbligo di adeguata motivazione incombente sul giudice di merito qualora siano espresse, a fronte di dette conclusioni, specifiche censure.
L’accoglimento della quinta doglianza comporta, di conseguenza, l’assorbimento del sesto motivo del ricorso incidentale, siccome riferito all’ulteriore omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, per aver la sentenza impugnata proceduto alla ripartizione interna della responsabilita’ tra coobbligati recependo apoditticamente le conclusioni del c.t.u. senza considerare le contestazioni mosse dal medesimo arch. (OMISSIS) alla stessa.
17. In definitiva, sulla scorta delle argomentazioni complessivamente esposte, devono essere rigettati il primo, secondo e quarto motivo del ricorso principale, mentre va accolto il terzo dello stesso ricorso; cosi’ vanno respinti il terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, mentre devono essere accolti il primo (cui si correla l’assorbimento del secondo) ed il quinto (a cui consegue l’assorbimento del sesto).
Da cio’ deriva la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti (per il conseguente esame dei fatti decisivi, invece omesso nella sentenza impugnata) ed il rinvio della causa dinanzi ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, che provvedera’ anche a regolare le spese della presente fase di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, secondo e quarto motivo del ricorso principale ed accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo; accoglie, altresi’, il primo e quinto motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti il secondo e sesto motivo e rigetta il terzo e quarto motivo dello stesso ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.