Giudice di Pace Avezzano, civile, Ordinanza 30 giugno 2017, n. 94
Massima
La sola lettura della norma costituzionale fa apparire palese il netto contrasto tra questa norma e l’art. 283 c. 2 D.L.vo 07/09/2009 n. 209, modificato con D.L.vo 06/11/2007 n. 198. La condizione, infatti, dell’ammissibilità al risarcimento del danno al veicolo il cui conducente rimanga gravemente lesionato a causa di un veicolo rimasto sconosciuto, oltre a rappresentare un ingiustificato, quanto ingiusto svantaggio per il danneggiato, lede gravemente il diritto di difesa, rispetto al proprietario del veicolo danneggiato il cui conducente ha riportato solo lievi lesioni.
La pronuncia in oggetto tratta della disciplina del Fondo Garanzia Vittime della Strada, per il cui eventuale approfondimento si rimanda al seguente articolo: la disciplina del Fondo di Garanzia Vittime della Strada
Giudice di Pace Avezzano, civile, Ordinanza 30 giugno 2017, n. 94
Integrale
UFFICIO GIUDICE DI PACE AVEZZANO
In persona del G.d.P. Avv. Gabriele DI Girolamo ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DI RIMESSIONE
alla Corte Costituzionale nella causa civile iscritta al n. 1588/16 R.G. promossa da:
(…) residente a (…) (CE) ed elettivamente domiciliata a Vairano Scalo (CE) in Via (…) presso lo studio dell’Avv. Ma.Am., che la difende ed assiste in forza di procura speciale in calce all’atto di citazione;
contr
S.p.A., P.I.: (…) in persona del legale rappresentante pro tempore, quale gestore per la Regione Abruzzo del Fondo di Garanzia delle Vittime Stradali, presso la Co. S.p.A., corrente a Bologna, rappresentata e difesa dall’Avv. Ma.Ro. ed elettivamente domiciliata ad Avezzano in Via (…), 24 presso lo studio dell’Avv. Gi.Ta.
In fatto
con atto di citazione notificato in data 21/10/2016, (…) chiedeva una somma di danaro a titolo di risarcimento di danni patrimoniali sul veicolo (…) tg. (…) di sua proprietà e condotto, al momento del sinistro con altro veicolo rimasto sconosciuto, da (…). La convenuta società assicuratrice nel proprio atto di costituzione e risposta chiedeva l’inammissibilità della domanda attrice, ai sensi dell’art. 283 c. 2 D.L.vo 209/2005 secondo cui “Nel caso di cui al comma 1 lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di Euro 500, per la parte eccedente tale ammontare…”.
Nel giudizio promosso dalla conducente del veicolo per il riconoscimento del danno non patrimoniale, le è stata riconosciuta, con sentenza del G.d.P. di Avezzano del 14/02/2017, la percentuale dell’1% per il danno biologico permanente. Ne discende che la proprietaria dell’auto oggetto del sinistro non avrebbe alcun diritto risarcitorio per i danni patrimoniali subiti, in quanto la (…), non ha riportato “danni gravi”, così come richiesto dall’art. 283 c. 2 D.L.vo 07/09/2005 n. 209.
La norma in questione non ha dato alcuna definizione di “danni gravi”, tale lacuna è stata colmata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ricorrendo a tradizionali strumenti ermeneutici precisando che “E’ principio dettato dada logica, prima che dalla scienza del diritto, quello secondo cui una norma inserita in un testo normativo organico debba essere, in caso di incertezza, illuminata dagli altri precetti contenuti nel testo cui appartiene, piuttosto che alle regole ad esso estranee”. In ragione di tale principio, la Corte di Cassazione con pronuncia del 27/11/2015 n. 24214, ha precisato che per “danni gravi” devono intendersi quelle relative alle macrolesioni, cioè aventi una percentuale di danno biologico permanente eccedente il 9% di invalidità permanente ai sensi dell’art. 138 D.L.vo. Inoltre la stessa giurisprudenza di legittimità giustifica tale interpretazione sulla base che i danni gravi alla persona hanno un impatto quasi del tutto inesistente di rischio di frode. Tale interpretazione, tuttavia, non convince, sia perché il danno patrimoniale non può essere vincolato al danno biologico, sia perché il danno patrimoniale al veicolo, è noto, consiste in sostituzione di pezzi danneggiati, specie se inerenti alle parti meccaniche che attualmente sono costituite in gran parte da centraline elettroniche, il cui costo è ragguardevole.
Lo scrivente, avuto riguardo al caso in esame, ritiene che la questione prospettata sia rilevante, in quanto a fronte della presenza di microlesioni del conducente non proprietario del veicolo a seguito di un sinistro, questi non potrà vedersi risarcito il danno patrimoniale subito; danno che potrà avere una entità patrimoniale anche notevole, a prescindere del danno biologico subito dal conducente.
Per tali ragioni, lo scrivente ritiene soddisfatto il requisito della rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata.
Non manifesta infondatezza
Violazione degli artt. della Costituzione
Per ritenersi all’art. 283 L.vo 07/09/2005 n. 209, modificato dal D.L.vo 06/11/2007 n. 198, conforme alla Costituzione, occorrerebbe affermare la diversa posizione che il legislatore ha riservato al proprietario, il cui veicolo sia danneggiato da un auto rimasta sconosciuta con conducente gravemente leso (Cass. 27/11/2015 n. 242149, ed il proprietario il cui veicolo sia danneqaiato da un’auto pirata con conducente non gravemente leso, non violi alcun precetto costituzionale.
Il vulnus legislativo e l’interpretazione della citata giurisprudenza di legittimità ledono il diritto fondamentale dell’individuo espressamente tutelato dall’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, ponendo i proprietari di un veicolo danneggiato da un’auto rimasta sconosciuta su un piano di diseguaglianza fra loro, consentendo il riconoscimento risarcitorio patrimoniale esclusivamente al proprietario dell’auto che avrà la “fortuna” di avere il conducente del proprio veicòlo gravemente lesionato.
E’ del tutto evidente, alla luce di quanto sopra, come il disposto normativo si presti a tale censura in quanto l’art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana prevede che il compito della Repubblica è rimuovere, non già creare, ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana. Peraltro il disposto, della cui costituzionalità si dubita, lede altresì l’art. 2 della Costituzione che sancisce il valore assoluto della persona umana, frustrando uno dei diritti fondamentali dell’individuo.
Violazione dell’art. 24 della Costituzione
L’ingiustificato ostacolo imposto per la tutela dei diritti del cittadino nella sola sede giurisdizionale contrasta con l’art. 24 della Carta Costituzionale, che espressamente prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi ed aggiungere che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
La sola lettura della norma costituzionale fa apparire palese il netto contrasto tra questa norma e l’art. 283 c. 2 D.L.vo 07/09/2009 n. 209, modificato con D.L.vo 06/11/2007 n. 198. La condizione, infatti, dell’ammissibilità al risarcimento del danno al veicolo il cui conducente rimanga gravemente lesionato a causa di un veicolo rimasto sconosciuto, oltre a rappresentare un ingiustificato, quanto ingiusto svantaggio per il danneggiato, lede gravemente il diritto di difesa, rispetto al proprietario del veicolo danneggiato il cui conducente ha riportato solo lievi lesioni.
Peraltro è indubbio che l’art. 283 c. 2 D.L.vo 07/09/2005 n. 209, modificato con D.L.vo 06/11/2007 n. 198, induce il proprietario danneggiato da auto pirata, in caso di lesioni lievi al conducente del veicolo, a dover desistere dal tutelare i propri diritti In sede giurisdizionale, così sottraendo l’unico mezzo di tutela a sua disposizione ed invitandolo a presentare una richiesta stragiudiziale all’impresa designata a norma dell’art. 286 D.L.vo 07/09/2005 n. 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia Vittime della Strada” per la tutela dei propri diritti, che, nel caso dell’ipotesi contemplata, non procederà ad alcun tipo di ipotesi risarcitoria.
Alla luce di quanto esposto permane il dubbio in capo allo scrivente che in v ipotesi quali quella oggetto del presente procedimento, il cui riconoscimento risarcitorio patrimoniale è vincolato esclusivamente alle lesioni riportate dal conducente del veicolo stesso, caratterizza una diversità di trattamento dei proprietari di veicoli danneggiati e condotti da terze persone e determina una ipotesi non aderente al principio di ragionevolezza ed in particolare all’affidamento del cittadino nella certezza giuridica e nella coerenza del legislatore.
P.Q.M.
Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e seguenti della legge n. 53/1953; il G.d.P. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 283 c. 2 D.L.vo 07/09/2005 n. 209, modificato con D.L.vo 06/11/2007 n. 198, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevede “in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di Euro 500, per la parte eccedente tale ammontare”. Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; sospende il giudizio in corso fino all’esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;
manda in cancelleria al fine di
- notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione ai Signori Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
- notificare la presente ordinanza alle parti del presente giudizio.
Così deciso in Avezzano il 27 giugno 2017.
Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2017.