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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 23 giugno 2017, n. 15706
Poiche’, allora, il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio ex articolo 1129 c.c., comma 11, e articolo 64 disp. att. c.c., da’ luogo ad un procedimento camerale plurilaterale tipico, nel quale l’intervento del giudice e’ diretto all’attivita’ di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria, in quanto non incide su situazioni sostanziali di diritti o di “status”, non e’ indispensabile il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ai sensi dell’articolo 82 c.p.c., comma 3.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 23 giugno 2017, n. 15706
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11606/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente (OMISSIS) impugna, articolando due motivi di ricorso ex articolo 111 Cost., il decreto del 22 aprile 2016 della Corte d’Appello di Roma, che ha accolto il reclamo proposto avverso il provvedimento del Tribunale di Roma reso in data 14 maggio 2015, con il quale era stata dichiarata inammissibile la domanda di (OMISSIS) di revoca giudiziale del (OMISSIS) dall’incarico di amministratore del Condominio (OMISSIS), in quanto proposta personalmente dalla parte senza il ministero di difensore.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
La Corte d’Appello di Roma ha affermato che nel procedimento di revoca dell’amministratore ex articolo 1129 c.c., comma 11, e articolo 64 disp. att. c.c., il condomino e’ legittimato a difendersi personalmente e non deve percio’ ricorrere all’assistenza di un legale, trattandosi di giudizio di volontaria giurisdizione privo di carattere decisorio e di incidenza con effetti di giudicato su posizioni soggettive. I giudici del reclamo hanno poi ravvisato la denunciata grave irregolarita’ imputabile all’amministratore (OMISSIS), per non aver dato esecuzione a tre sentenze di annullamento di alcune deliberazioni assembleari. La Corte di Roma, conseguentemente, ha disposto la revoca di (OMISSIS) dall’incarico di amministratore del Condominio (OMISSIS), e condannato lo stesso di entrambe le fasi del procedimento, liquidate in Euro 1.900,00 a titolo di compenso professionale in relazione alla prima fase davanti al Tribunale ed in Euro 2.100,00 a titolo di compenso professionale in relazione alla fase di reclamo.
(OMISSIS) deduce un primo motivo di ricorso per violazione dell’articolo 82 c.p.c., in relazione all’articolo 1129 c.c., comma 11, atteso che, essendo il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio un procedimento “sostanzialmente contenzioso” (benche’ “formalmente camerale” ed a parti contrapposte), il condomino istante non poteva difendersi personalmente.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. in relazione agli articoli 2229 e 2231 c.c., affermando l’erroneita’ della condanna alla rifusione delle spese della prima fase del giudizio, alla quale l’istante (OMISSIS) aveva preso parte di persona, senza avvalersi del patrocino di avvocato.
Ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, ed invece accolto il secondo motivo di ricorso per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
Quanto al primo motivo, secondo consolidato orientamento di questa Corte, infatti, e’ inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dall’articolo 1129 c.c., e articolo 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso e’, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9348 del 11/04/2017; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8283 del 30/03/2017; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2986 del 27/02/2012; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 14524 del 01/07/2011; Cass. Sez. U, Sentenza n. 20957 del 29/10/2004).
E’ dunque inammissibile la censura che (OMISSIS) rivolge al decreto impugnato, sotto forma di vizio in procedendo, diretta a sindacare la decisione sulla questione della validita’ della difesa personale nel condomino del procedimento di revoca.
Trattandosi di profilo comune a quello oggetto del secondo motivo di ricorso, va peraltro osservato come il procedimento di revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, che puo’ essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste un carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volonta’ assembleare, ed e’ ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore. Non e’ quindi ammessa la partecipazione al giudizio del condominio o degli altri condomini: interessato e legittimato a contraddire e’ soltanto l’amministratore, non sussistendo litisconsorzio degli altri condomini (Cass. Sez. 2, 22/10/2013, n. 23955). Il giudizio e’ improntato a rapidita’, informalita’ ed ufficiosita’, potendo, peraltro, il provvedimento essere adottato “sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente” (articolo 64 disp. att. c.c., comma 1). Il decreto del tribunale di revoca incide, quindi, sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore al culmine di un procedimento camerale plurilaterale, nel quale, tuttavia, l’intervento giudiziale e’ pur sempre diretto all’attivita’ di gestione di interessi. Pertanto, il provvedimento del tribunale non riveste alcuna efficacia decisoria e lascia salva al mandatario revocato la facolta’ di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso, facendo valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena (pur non ponendosi questo come un riesame del decreto) (Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957; Cass. Sez. 6 – 2, 01/07/2011, n. 14524).
Poiche’, allora, il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio ex articolo 1129 c.c., comma 11, e articolo 64 disp. att. c.c., da’ luogo ad un procedimento camerale plurilaterale tipico, nel quale l’intervento del giudice e’ diretto all’attivita’ di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria, in quanto non incide su situazioni sostanziali di diritti o di “status”, non e’ indispensabile il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ai sensi dell’articolo 82 c.p.c., comma 3, (arg. da Cass. Sez. 1, 07/12/2011, n. 26365; Cass. Sez. 1, 29/05/1990, n. 5025).
E pero’ fondato il secondo motivo di ricorso.
La Corte d’Appello ha riconosciuto la legittimita’ della partecipazione personale di (OMISSIS) alla fase del procedimento di revoca svoltosi davanti al Tribunale di Roma, ma ha poi liquidato in favore dello stesso per tale fase “Euro 1.900,00 per compenso professionale”.
Tale statuizione contrasta con l’interpretazione costantemente offerta dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nei procedimenti in cui e’ consentita alla parte la difesa personale, la stessa, che non rivesta anche la qualita’ di avvocato, non puo’ richiedere che il rimborso delle spese vive concretamente sopportate, da indicarsi in apposita nota, e non ha certo diritto alla liquidazione del compenso professionale spettante al difensore legalmente esercente (cfr. Cass. Sez. 1, 09/07/2004, n. 12680; Cass. Sez. 1, 02/09/2004, n. 17674).
Deve quindi rigettarsi il primo motivo di ricorso, accogliersi il secondo motivo e cassarsi il decreto impugnato, limitatamente al punto che liquida, in favore di (OMISSIS), le spese di lite “per la prima fase in complessivi Euro 1.900,00 per compenso professionale”. La causa viene decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
La parziale fondatezza del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, e, decidendo nel merito, cassa il decreto impugnato limitatamente al punto che liquida, in favore di (OMISSIS), le spese di lite relative alla prima del giudizio; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.