Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 5 febbraio 2018, n. 2668
l’azione volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale cagionato dalle immissioni va proposta secondo i principi della responsabilita’ aquiliana e cioe’ nei confronti del soggetto individuato dal criterio di imputazione della responsabilita’; quindi nei confronti dell’autore del fatto illecito (materiale o morale), allorche’ il criterio di imputazione e’ sia la colpa o il dolo (articolo 2043) e nei confronti del custode della cosa (nella specie l’immobile) allorche’ il criterio di imputazione e’ risulti il rapporto di custodia ex articolo 2051 c.c. (Cass. civ. Sez. 3, 28-05-2015, n. 11125; Cass. civ. Sez. 3, 1 aprile 2010, n. 8006).
In particolare, questa Corte ha osservato che la domanda risarcitoria potrebbe essere proposta nei confronti dei proprietari “solo se essi avessero concorso alla realizzazione del fatto dannoso, quale autori o coautori dello stesso, mentre il solo fatto di essere proprietari, ancorche’ consapevoli, ma senza alcun apporto causale al fatto dannoso, non e’ idoneo, neppure in astratto, a realizzare una loro responsabilita’ o corresponsabilita’ aquiliana”
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26455-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) IN (OMISSIS), in proprio ed anche in qualita’ di genitori esercenti la potesta’ parentale sulla figlia minore (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1396/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del motivo 7, rigetto degli altri;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2005, (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio ed in qualita’ di esercenti la potesta’ genitoriale sulla figlia minore (OMISSIS), introdussero dinanzi al Tribunale di Vigevano – Sezione distaccata di Abbiategrasso, la fase di merito successiva al provvedimento di natura cautelare avente ad oggetto l’accertamento del superamento dei limiti di tollerabilita’ delle immissioni sonore provenienti dal locale sottostante la loro abitazione, condotto in locazione da (OMISSIS), titolare della ditta individuale (OMISSIS) G.A.
Nell’ambito di tale giudizio vennero altresi’ convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente nella qualita’ di proprietaria e di usufruttuario dei locali ove la (OMISSIS) svolgeva attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande.
La convenuta (OMISSIS), costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande, svolgendo domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna degli attori alla partecipazione alle spese per l’installazione delle infrastrutture di insonorizzazione, nonche’ quella dei convenuti (OMISSIS) – (OMISSIS) al pagamento delle spese necessarie per la messa a norma dei locali locati.
Si costituirono in giudizio anche i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) deducendo la propria carenza di legittimazione passiva e comunque l’inammissibilita’ e l’infondatezza delle domande attrici. Proposero altresi’ domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’illiceita’ delle opere realizzate dai (OMISSIS) e la richiesta di condanna al ripristino ed al risarcimento dei danni subiti dai convenuti. Estesero inoltre il contraddittorio nei confronti dei venditori dell’immobile di cui e’ causa, per essere tenuti indenni da eventuali vizi connessi all’immobile compravenduto.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 82/2011, accertato che dall’anno 2008, a seguito di sfratto per morosita’, era cessata l’attivita’ svolta nel locale condotto dalla (OMISSIS) e che le immissioni provenienti dall’immobile erano risultate intollerabili dall’apertura del locale nel settembre 2003 sino a dicembre 2006, accolse la domanda di risarcimento del danno biologico in favore della (OMISSIS) e della figlia (OMISSIS), nonche’ del danno morale ed esistenziale in favore della prima, oltre al risarcimento del danno patrimoniale relativo alle consequenziali spese mediche sostenute dalla (OMISSIS), ponendolo a carico della (OMISSIS) in proprio e per la sua qualita’ nella misura del 70%, nonche’ dei (OMISSIS) (OMISSIS) per il 30%.
Liquido’ quindi un risarcimento di Euro 20.000, oltre Euro 1.230,79 per spese mediche, in favore della (OMISSIS), e di Euro 8.000 in favore della minore.
Il Tribunale condanno’ inoltre i convenuti (OMISSIS) – (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 1575 c.c., al pagamento delle spese necessarie per la messa norma dei locali nella misura del 30%.
Rigetto’ invece sia la domanda della (OMISSIS) volta ad ottenere la condanna degli attori alla partecipazione alle spese per l’istallazione delle infrastrutture di insonorizzazione, sia le domande proposte dai convenuti (OMISSIS) – (OMISSIS) nei confronti degli attori e dei terzi chiamati in causa.
Pose le spese processuali e di c.t.u. a carico della (OMISSIS) per il 70% e dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) per il 30%.
2. La decisione e’ stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1396 del 30 marzo 2015.
La Corte di Appello, in primo luogo, ha ridotto il risarcimento del danno in favore della (OMISSIS) e di (OMISSIS) (OMISSIS).
Infatti, il giudice di secondo grado ha escluso la sussistenza di un danno biologico, non risultandone provato, in base alla documentazione in atti, l’an e non essendo stato adeguatamente motivata la decisione in ordine al quantum.
La Corte meneghina ha tuttavia riconosciuto l’esistenza di un danno ricollegabile alla salubrita’ ambientale – derivante da immissioni sonore protrattasi per un periodo prolungato e con modalita’ tali da aver indubitabilmente arrecato una alterazione ai normali ritmi di vita – liquidato in via equitativa nella misura di Euro 10.000 per la (OMISSIS) e di Euro 3.000 per la minore.
La Corte territoriale ha poi ritenuto che il suddetto risarcimento vada posto a carico esclusivamente della conduttrice, non potendo essere ascritta ai proprietari nessuna corresponsabilita’ per la propagazione delle immissioni sonore.
Infatti, secondo la Corte, “non esiste un principio di diritto, aldila’ delle specifiche pattuizioni delle parti, secondo il quale il proprietario di un immobile che concede in locazione il bene sia gravato dall’obbligo di eseguire delle modifiche sullo stesso per il fatto che sia destinato ad una particolare utilizzazione o destinazione commerciale, tali da richiedere che esso sia dotato di determinate caratteristiche”.
Al fine di far sorgere l’obbligo del locatore di eseguire le adeguate modificazioni e trasformazioni, occorre che “le stesse siano state poste espressamente a suo carico dal contratto di locazione”.
Di conseguenza, la semplice indicazione del documento negoziale della destinazione dei locali non potrebbe far sorgere automaticamente tale obbligazione in capo al locatore ne’ la responsabilita’ di questi per i danni da anni da immissioni sonore.
Infine, per quel che qui ancora rileva, la Corte ha riformato le statuizioni relative alle spese di lite e di c.t.u., compensandole integralmente (tranne per quelle sostenute dai terzi chiamati, poste a carico esclusivo dei chiamanti) in virtu’ della soccombenza reciproca delle parti.
3. Avverso tale sentenza propongono ricorso in Cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali esercenti la potesta’ genitoriale sulla figlia (OMISSIS), sulla base di sette motivi illustrati da memoria.
3.1. Resistono con controricorso, illustrato anch’esso da memoria, (OMISSIS) e (OMISSIS). L’intimata (OMISSIS) non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. I primi tre motivi sono formulati in via gradata fra loro.
4.1. In via principale, con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza per contrasto tra la parte motivazionale e la parte dispositiva.
Denunciano che la sentenza impugnata, in narrativa, sembrerebbe accogliere (sebbene senza motivazione) la domanda di difetto di legittimazione passiva/difetto di corresponsabilita’ dei signori (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) e della figlia. Nella parte dispositiva, invece, sembra respingerla, in quanto la sentenza dichiara di confermare tutto quanto non oggetto di diversa espressa statuizione.
Il motivo e’ infondato.
Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, nell’ordinario giudizio di cognizione l’esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensi’ integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l’effettiva volonta’ del giudice (Cass. civ. Sez. 2, 11-07-2007, n. 15585, cfr. anche Cass. civ. Sez. 6 – 3 Ordinanza, 17/07/2015, n. 15088).
Dalla motivazione della sentenza della Corte di Appello di Milano si desume con assoluta chiarezza e senza possibilita’ di equivoci che il giudice di secondo grado ha respinto la domanda di risarcimento del danno nei confronti dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), ritenendo responsabile delle immissioni la sola (OMISSIS).
Di conseguenza, la circostanza che nel dispositivo della sentenza non sia ribadita l’esclusione della responsabilita’ dei (OMISSIS) e (OMISSIS) non impedisce di comprendere appieno l’esatto contenuto della pronuncia.
4.2. In via subordinata, con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, dell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
La statuizione secondo cui nessuna corresponsabilita’ per la propagazione delle immissioni sonore puo’ essere ascritta ai proprietari sarebbe comunque manifestamente priva di motivazione.
Il motivo e’ infondato.
La sentenza impugnata motiva l’esclusione della responsabilita’ dei convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) osservando che la semplice indicazione nel documento negoziale della destinazione dei locali non puo’ far sorgere automaticamente una loro responsabilita’ per i danni da immissioni sonore”.
La motivazione appare immune da vizi logico-giuridici, essendo coerente con l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’azione volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale cagionato dalle immissioni va proposta secondo i principi della responsabilita’ aquiliana e cioe’ nei confronti del soggetto individuato dal criterio di imputazione della responsabilita’; quindi nei confronti dell’autore del fatto illecito (materiale o morale), allorche’ il criterio di imputazione e’ sia la colpa o il dolo (articolo 2043) e nei confronti del custode della cosa (nella specie l’immobile) allorche’ il criterio di imputazione e’ risulti il rapporto di custodia ex articolo 2051 c.c. (Cass. civ. Sez. 3, 28-05-2015, n. 11125; Cass. civ. Sez. 3, 1 aprile 2010, n. 8006).
In particolare, questa Corte ha osservato che la domanda risarcitoria potrebbe essere proposta nei confronti dei proprietari “solo se essi avessero concorso alla realizzazione del fatto dannoso, quale autori o coautori dello stesso, mentre il solo fatto di essere proprietari, ancorche’ consapevoli, ma senza alcun apporto causale al fatto dannoso, non e’ idoneo, neppure in astratto, a realizzare una loro responsabilita’ o corresponsabilita’ aquiliana” (Cass. civ. Sez. 3, 28-05-2015, n. 11125).
4.3. In via ulteriormente subordinata, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 844 c.c.”.
Sarebbe stato impossibile che i coniugi (OMISSIS) (OMISSIS) non avessero consapevolezza delle molestie che la destinazione d’uso “pub” avrebbe avuto in generale e in particolare nell’impatto una zona residenziale molto silenziosa.
L’immobile locato avrebbe in realta’ destinazione d’uso laboratorio artigianale e non destinazione commerciale. Tale destinazione sarebbe stata ottenuta dai convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) mediante dichiarazioni false, al fine di non dover fornire la documentazione di impatto acustico indispensabile per quel tipo di attivita’.
Il motivo e’ inammissibile, mirando ad introdurre un diverso apprezzamento del fatto, rispetto a quello effettuato dal giudice di merito, e, risolvendosi in una diversa lettura delle risultanze processuali, secondo i desiderata della ricorrente, che non puo’ trovare ingresso in questa sede di legittimita’.
5. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 844 c.c., articoli 2043 e 2056 c.c.”.
La sentenza impugnata avrebbe ingiustificatamente censurato la decisione di primo grado la quale aveva ineccepibilmente ritenuto che lo stress psicologico dimostrato dagli attori, costituendo una lesione dell’integrita’ psicofisica, doveva essere risarcito.
Inoltre la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del nesso di causalita’, che risultava invece molto ben esplicitato nelle relazioni dei periti di parte versate in atti, il cui contenuto sarebbe stato travisato dal giudice di secondo grado.
Anche il motivo in esame e’ inammissibile in quanto volto ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei dati processuali e a contestare sul piano meramente fattuale – al di la’ della veste formale conferita alla censura – il contenuto della motivazione della sentenza di appello che appare, di converso, immune da vizi logico-giuridici.
6. Con il quinto motivo, i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 della “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c.”, per non aver concesso alla (OMISSIS) la possibilita’ di dimostrare il danno biologico subito tramite c.t.u. medico legale per la valutazione dello stato di salute psicofisico degli attori, che pure era stata richiesta tempestivamente nell’atto di citazione e ribadita nel corso di entrambi i giudizi di primo grado e di appello.
Il motivo e’ inammissibile.
Il giudice di merito ha escluso il risarcimento del danno biologico per mancata prova dei pregiudizi alla salute lamentati dalla (OMISSIS) e dalla figlia, nonche’ del nesso di causalita’ tra le immissioni e i medesimi pregiudizi, avendo ritenuto inidonea la certificazione medica prodotta in giudizio perche’ alcuni dei medici certificanti avrebbero solamente riportato quanto riferito loro dalla (OMISSIS), e in ogni caso non avrebbero collegato i disturbi con le immissioni sonore.
Tuttavia, i ricorrenti avevano espressamente chiesto l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale proprio per dimostrare l’esistenza, tra gli altri, di danni biologici causalmente riconducibili alle immissioni, sicche’ il rigetto dell’istanza di ammissione della c.t.u. da parte del giudice appare immotivato.
Nella giurisprudenza di questa Corte e’ consolidato l’orientamento secondo cui la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dando adeguata dimostrazione di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare (v. Cass. civ. Sez. 1, Sent., 01-09-2015, n. 17399; Cass. n. 72/2011, n. 88/2004, n. 10/2002, n. 15136/2000). E’ stato anche precisato che in alcune tipologie di controversie, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza (v. Cass. n. 4927/2004).
Tuttavia, i ricorrenti non hanno impugnato la sentenza sotto il profilo motivazionale, l’unico che, secondo la giurisprudenza di legittimita’ poteva essere dedotto nel caso di specie.
Donde l’inammissibilita’ della censura.
7. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 la “violazione e falsa applicazione degli articoli 1226 e 2056 c.c.”.
La Corte di Milano, dopo aver censurato, senza alcuna reale motivazione, la liquidazione del danno effettuata dal Tribunale – il quale avrebbe invece adottato un criterio chiaro e perfettamente ricostruibile a posteriori, prendendo quale riferimento le tabelle milanesi – avrebbe poi proceduto ad una liquidazione equitativa del danno in misura significativamente ridotta senza esplicitare il criterio adottato, rendendo cosi’ impossibile il controllo sull’iter logico seguito.
Il motivo e’ infondato.
Infatti, ferma la inapplicabilita’ delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, destinate alla quantificazione del danno biologico – nel caso di specie ritenuto insussistenti – appare corretta la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione della salubrita’ ambientale, operata dalla Corte di Appello previo apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto (in particolare, durata e modalita’ delle immissioni) secondo un criterio inevitabilmente improntato all’equita’ pura.
8. Con il settimo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 la “violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.”.
La Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato tra le parti non solo le spese del giudizio di secondo grado, ma persino le spese del giudizio di primo grado, nel quale era stata accertata l’esistenza di immissione rumorose e la loro mancata eliminazione del corso degli anni.
All’esito del giudizio di appello, i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) sarebbero comunque risultati vittoriosi, seppure per una somma inferiore a quella precedentemente liquidata e quindi non ricorrerebbe un caso di soccombenza reciproca.
In ogni caso, non potrebbe rientrare nella compensazione delle spese la fase cautelare, conclusasi, dopo l’espletamento di molteplici c.t.u., con l’accertamento della reale sussistenza delle immissioni rumorose.
Il motivo e’ inammissibile perche’ dedotto sub specie di violazione di norme di diritto anziche’ sotto il profilo motivazionale.
Infatti, la compensazione delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale dalla legge attribuito all’organo giudiziario procedente (Cass., Sez. Un., n. 2572 del 22 febbraio 2012 cit; Cass. n. 15413 del 13 luglio 2011; Cass. n. 21521 del 20 ottobre 2010; si veda anche la piu’ recente Cass. 14 febbraio 2014, n. 3576).
L’unico sindacato ammesso in sede di legittimita’ (una volta che sia stato rispettato il precetto normativo dell’indicazione esplicita delle ragioni di compensazione) concerne la motivazione, essendo la relativa statuizione incensurabile in sede di legittimita’ se essa risulti effettiva e non apparente e, dunque, non si sostanzi in una mera formula di stile violativa del precetto di legge (Cass. civ. Sez. 6, 09/12/2011, n. 26466).
Peraltro, nella specie, il giudice di secondo grado ha adottato la statuizione di compensazione delle spese legali in virtu’ della ritenuta soccombenza reciproca. E, al riguardo, si rileva che il giudizio di soccombenza reciproca (il quale e’ legittimamente espresso anche nel caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico o in piu’ capi: cfr. Cass. nn. 3438/16, 21684/13 e 22381/09) va operato a stregua dell’esito complessivo della lite. Ne deriva che anche il parziale accoglimento dell’appello, il quale a sua volta abbia determinato un accoglimento quantitativamente ridotto della domanda, legittima la pronuncia di compensazione (Cass. civ. Sez. 2, Sent. 30-06-2017, n. 16270).
9. Le spese del presente giudizio di legittimita’ devono essere compensate stante l’opportunita’, per la complessita’ della vicenda, di non discostarsi dalla motivazione della sentenza impugnata si’ come resa in parte qua.
10. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.