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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 22 maggio 2018, n. 12610
l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilita’ di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, nonche’ dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioe’ dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma puo’ anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 22 maggio 2018, n. 12610
Data udienza 1 marzo 2018
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8699/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 171/2017 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 23/01/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del di’ 01/03/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
(OMISSIS) ricorre, affidandosi ad un motivo con atto notificato il 27/03/2017, per la cassazione della sentenza n. 171 del 23/01/2017 del Tribunale di Taranto (notificata il 03/02/2017), con cui, per quel che in questa sede ancora rileva, e’ stato rigettato il suo appello avverso la condanna, pronunziata dal Giudice di pace di Grottaglie nei suoi confronti ed in favore di (OMISSIS), per il risarcimento dei danni da lui cagionati per avere investito, a bordo del proprio velocipede, l’autovettura della controparte invadendo la corsia di pertinenza di questa;
l’intimata non espleta attivita’ difensiva in questa sede;
e’ formulata proposta di definizione – per manifesta infondatezza – in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’articolo 380 bis c.p.c., come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1 bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
considerato che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;
il ricorrente si duole di “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3) e n. 5)”, lamentando la carenza di accertamento sull’irreprensibilita’ della condotta di guida del conducente del veicolo antagonista (invocando sul punto Cass. 24860/10), invece da escludersi in base ad una piu’ attenta valutazione del materiale istruttorio;
ora, si osservi che il Tribunale ha nei fatti escluso l’evitabilita’ dell’impatto da parte della (OMISSIS), la’ dove ha valutato che ella non avrebbe potuto impedire la collisione mentre stava percorrendo il proprio senso di marcia e cosi’ casualmente incrociando l’autovettura che il ciclista, con estrema avventatezza, aveva deciso di sorpassare senza che le condizioni di sicurezza imposte dalle norme espressamente richiamate glielo consentissero (v. pag. 3, secondo capoverso, della sentenza impugnata);
ora e’ noto che, in tema di responsabilita’ civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall’articolo 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando e’ impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilita’, sicche’, ove risulti accertata l’esclusiva colpa di uno di essi, l’altro conducente e’ esonerato dalla presunzione, ne’ e’ tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 22/09/2015, n. 18631; Cass. ord. 16/02/2017, n. 4130);
infatti, la regola di diritto invocata dal ricorrente non impone di considerare uguale l’apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perche’ non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall’altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (per tutte: Cass. 12/10/2011, n. 20982; Cass. 14/06/2012, n. 9729): in altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’articolo 2054 cod. civ., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilita’ del sinistro (tra le altre: Cass. 05/12/2011, n. 26004);
cosi’, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilita’ di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, nonche’ dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioe’ dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma puo’ anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass. 22/04/2009, n. 9550; Cass. 27/04/2011, n. 9425; Cass. 07/06/2011, n. 12277);
alla ricostruzione in fatto, che il ricorrente pretende di rivalutare in questa sede, deve poi riconoscersi l’incensurabilita’ nel giudizio di legittimita’, a maggior ragione dopo la novella dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimita’ sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. Un., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti);
pertanto, non solo correttamente e’ stata esclusa, nella specie, la concorrente responsabilita’ del conducente dell’autovettura, ma tale ricostruzione e’ incensurabile ed il relativo mezzo di doglianza e’ inammissibile e, con esso, il ricorso nel suo complesso; ma non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, per non avervi svolto attivita’ difensiva l’intimata;
infine, si deve pure dare atto – senza possibilita’ di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.