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Nel mutuo di scopo convenzionale si verifica una deviazione dal tipo contrattuale di cui all’art. 1813 c.c. che si configura quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo. Ne deriva che l’inosservanza della destinazione delle somme indicata nel mutuo rileva, in tali casi, ai fini della validità o meno del contratto stesso. Nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamento, tanto più in mancanza, specificamente per il mutuo di scopo convenzionale cui sia collegato il cd. contratto di ausilio, di alcune norma imperativa, dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità sotto quest’ultimo profilo.

 

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Tribunale Pordenone, civile Sentenza 11 giugno 2018, n. 470

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Ilaria Risolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1183/2013 promossa da:

(…) (C.F. (…)) e (…) ((…)), con il patrocinio dell’avv.to FA.GA. per mandato a margine dell’atto di citazione e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in PORDENONE, VIA (…);

ATTORE

contro

(…) SPA (C.F. (…)), con sede in P., P. X. S. n. 2, in persona del procuratore speciale, con il patrocinio dell’avv.to CA.RO. per mandato in calce all’atto di citazione notificato e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in PORDENONE, CORSO (…);

CONVENUTA

contro

(…) (C.F. (…)), con sede legale in M., via (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. Pa.Gi. per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e con domicilio eletto presso lo studio del difensore in SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN), PIAZZA (…);

CONVENUTA IN RIASSUNZIONE

e contro

(…), (C.F. (…)) residente in A. (P.), via (…)

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – CONTUMACE

Oggetto: azione di nullità e simulazione relative a contratti bancari.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli attori (…) e (…) hanno evocato in giudizio (…) e Fallimento (…) SRL in liquidazione esponendo: – di aver stipulato con (…) Srl un contratto preliminare di compravendita di immobile per il corrispettivo di Euro 260.000,00 + IVA al 10%, pattuendo che sul terreno compravenduto sarebbe stato edificato un immobile ad uso abitazione e versando ante rogito acconti per complessivi Euro 222.500,00; – che le opere non erano state consegnate a causa dell’intervenuto fallimento di (…) S.r.l., dichiarato in data 20.10.2014; – che in data 28.09.09 era stata iscritta ipoteca volontaria a favore della Banca convenuta sui mappali di cui al predetto contratto contestualmente alla stipula di un contratto di apertura di credito in conto corrente fondiario per la somma massima di Euro 300.000,00, finalizzato alla costruzione di immobili in Comune di (…), loc. (…); – di aver promosso nei confronti della promissaria venditrice azione ex art. 2932 c.c. per l’esecuzione forzata, riassunta nelle more contro la Curatela essendo intervenuto il fallimento di (…) Srl, causa pendente all’atto di notifica della citazione. Sulla base di tali premesse gli attori, sul rilievo che il contratto di finanziamento non era stato stipulato per il raggiungimento dello scopo prefissato ma per ripianare debiti pregressi di (…) S.r.l. verso la Banca e verso l’amministratore e i soci, ha avanzato azione di nullità del predetto contratto di conto corrente ipotecario per difetto di causa (e/o motivi illeciti), in quanto il contratto di apertura di conto corrente integrerebbe in realtà un mutuo di scopo volto a ripianare l’esposizione debitoria nei confronti della Banca, nonché per nullità virtuale, per violazione dell’art. 216, terzo comma, Legge Fallimentare. Ha avanzato, altresì, parte attrice azione di simulazione del contratto medesimo, ritenendo che le parti abbiano voluto fornire in realtà con la stipula del predetto contratto una garanzia ipotecaria rispetto a un debito pregresso sfornitone, violando così il principio di contestualità tra ipoteca e credito.

Fallimento (…) SRL in liquidazione, sebbene ritualmente citato, rimaneva contumace.

Si costituiva la convenuta Banca deducendo:- di aver insinuato nel passivo del Fallimento (…) il proprio credito ipotecario ammesso dal G.D. in via privilegiata; – che gli attori opponendosi allo stato passivo del fallimento avevano richiesto che fosse revocato il provvedimento di ammissione del credito della Banca in via privilegiata e che fosse lo stesso derubricato in chirografario; – che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per tardività con provvedimento divenuto definitivo. Dedotte queste premesse, la Banca convenuta ha quindi resistito chiedendo l’inammissibilità delle domande attoree, in quanto non erano comunque di competenza del Giudice Ordinario ma piuttosto proponibile nella sede fallimentare e, comunque, chiedendo il rigetto nel merito delle stesse domande per loro infondatezza.

Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione dal precedente assegnatario senza l’ammissione di ulteriore mezzi istruttori oltre i documenti già acquisiti, poiché le eccezioni sollevate dalla convenuta erano dirimenti e, in ogni caso, del tutto esplorativa la c.t.u. domandata da parte attrice.

La causa veniva dunque trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti dinanzi all’odierno giudicante e, quindi, veniva rimessa in istruttoria con ordinanza che dichiarava l’interruzione del procedimento in quanto la chiusura del fallimento (…) S.r.l. aveva determinato il difetto di legittimazione processuale del Curatore.

Il giudizio veniva riassunto nei confronti dei soci di (…) Srl, (…) e (…) S.p.A., in quanto (…) nelle more era stata cancellata dal registro delle imprese su istanza dello stesso curatore.

(…), sebbene ritualmente citato, è rimasto contumace.

(…) S.p.A., costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’insussistenza di alcuna propria responsabilità patrimoniale personale ai sensi dell’art. 2495 c.c., posto che nulla ha ricevuto la società dalla liquidazione di (…) S.r.l., non essendo stati soddisfatti integralmente neppure i creditori privilegiati del Fallimento (…) S.r.l.; nel merito, ha resistito per il rigetto delle domande degli attori in quanto il contratto per cui è causa non costituisce un mutuo di scopo ma piuttosto un contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario, valutazione che peraltro è stata condotta e confermata dagli organi fallimentari deputati a garantire la par condicio creditorum.

La (…) S.p.A., costituitasi in giudizio, richiamandosi ai precedenti atti depositati, ha ribadito le conclusioni già svolte.

La causa è stata dunque trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, previa concessione dei termini di giorni novanta per comparse conclusionali e venti per memorie di replica.

Le domande attoree sono infondate nel merito e saranno, pertanto, rigettate.

Tale profilo, assorbente rispetto alle altre difese spiegate dalle parti convenute, merita di essere affrontato in via prioritaria secondo il principio della “ragione più liquida”, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. ex multis Cass. civ. n. 12002 del 28/05/2014).

Giova innanzitutto richiamare in premessa i seguenti condivisibili principi di diritto: “Nel mutuo di scopo convenzionale si verifica una deviazione dal tipo contrattuale di cui all’art. 1813 c.c. che si configura quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo. Ne deriva che l’inosservanza della destinazione delle somme indicata nel mutuo rileva, in tali casi, ai fini della validità o meno del contratto stesso” (cfr. Cass. civ. n. 24699/2017) e “Nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamento, tanto più in mancanza, specificamente per il mutuo di scopo convenzionale cui sia collegato il cd. contratto di ausilio, di alcune norma imperativa, dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità sotto quest’ultimo profilo” (cfr. cass. civ. 1369/2016).

Passando ad esaminare il contratto per cui è causa, allegato al doc. n. 7 del fascicolo di parte attrice, dallo stesso si può evincere agevolmente come l’accordo stipulato consiste da un punto di vista concreto e funzionale in un’apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria fino alla concorrenza massima di Euro 300.000 e fino al 30 giugno 2014 con riduzione automatica dell’apertura senza comunicazione scritta della Banca e secondo i criteri indicati nel contratto stesso all’art. 2. Benché il cosiddetto contratto di finanziamento o mutuo di scopo si configura come una fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica che assolve, in modo analogo all’apertura di credito, una funzione creditizia, non è dato apprezzare tuttavia nella struttura concreta dell’accordo alcuna assunzione di obbligo da parte del mutuatario circa la destinazione del credito a un determinato scopo, né tale valenza può essere assunta dalla clausola contrattuale che stabilisce “Il Correntista dichiara che l’apertura di credito è finalizzata a: costruzione di immobili in Comune di (…) (P.) – località (…)”, dal momento che la stessa non comporta concretamente l’assunzione di alcun obbligo nei confronti della Banca circa la destinazione delle somme concesse a credito alla costruzione degli immobili indicati in contratto. Non sembra superfluo, inoltre, osservare, che l’indicazione della costruzione degli immobili nella clausola contrattuale sopra richiamata rimane una locuzione del tutto generica e tale da difettare di per sé della specificazione di uno scopo che possa assumere un qualsivoglia rilievo giuridico.

Di conseguenza, non essendo rinvenibile la struttura contrattuale sostenuta da parte attrice, rimangono del tutto destituite di fondamento le doglianze relative alla nullità del contratto per cui è causa con riferimento alla distrazione delle somme dallo scopo convenuto nel finanziamento.

Quanto all’azione di simulazione, la documentazione acquisita induce di per sé ad escludere una simile ricostruzione.

Invero, anche se parte attrice tende a dimostrare che le tranches di credito concesso alla società (…) s.r.l. da parte della Banca sarebbero state versate a mezzo giroconto su altro conto corrente intestato alla società medesima e da qui poi utilizzate per ripianare il debito con la Banca e con i soci, in realtà in tal modo la parte attrice ricostruisce solo un parte dei movimenti bancari posti in essere dalla società decotta. Se è vero che – rifacendosi alla stessa documentazione riportata nella comparsa conclusionale di parte attrice – nelle date 16.10.09 e 23.11.09 risultano due giroconti rispettivamente di Euro 90.000,00 ed Euro 30.000 dal conto corrente su cui è stata concessa l’apertura di credito fondiaria ad altro conto corrente (chirografario) intestato alla società, da quest’ultimo non sono “uscite” soltanto le somme finalizzate al rimborso del finanziamento e a pagamenti a favore dell’amministratore e della socia (…) – come evidenziato nelle pagine n. 10 e 11 della comparsa conclusionale di parte attrice – ma vi sono diverse voci di entrata/uscita di somme di denaro, anche apprezzabili, che nulla hanno a che fare con la Banca convenuta, in quanto si tratta di versamenti provenienti da terzi e di emissione di assegni o prelevamento di contanti o ancora di bonifici nei confronti di terzi. Ne consegue che dalla documentazione bancaria non vi emergono elementi inequivoci a sostegno della tesi di parte attrice ovvero per ritenere sussistenti dei principi di prova per iscritto che meritino un approfondimento probatorio, fermo restando che in ogni caso la c.t.u. domandata da parte attrice non può supplire all’onere probatorio gravante su di essa circa la ricostruzione e spiegazione dei movimenti bancari operati dalla società fallita, onere che doveva essere assolto nella sede opportuna.

Rilevante, altresì, è la documentazione allegata da parte convenuta agli allegati n. 6, 7, 8 e che attesta la circostanza per cui la società fallita non versasse in significative condizioni di perdita al momento della concessione dell’apertura di credito.

In definitiva, la domanda di simulazione è da ritenersi non sufficientemente dimostrata dal punto di vista prima ancora assertivo e argomentativo, oltre che probatorio.

Le domande di parte attrice, saranno, pertanto rigettate.

Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo, viste le note spese, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto della diversa attività prestata da ciascuna parte costituita e delle fasi processuali effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, definitivamente

pronunciando nella causa n. 1183/2013 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

– rigetta le domande;

– condanna (…) e (…), al pagamento in favore di (…) SPA delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 10.500,00 per compensi, oltre spese forfetarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge e al pagamento in favore di (…) S.P.A. SOCIETÀ (…) delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese forfetarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge

Così deciso in Pordenone il 2 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria l’11 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.