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La societa’ concessionaria puo’ domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere. Ne consegue che gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformita’ all’originale.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 TRI civile Ordinanza 22 giugno 2018, n. 16603
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10908/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio legale dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona dei curatori, prof. avv. (OMISSIS), prof. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) prof. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio legale dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto n. 891/2017 emesso dal Tribunale di NAPOLI, depositato il 22/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
RILEVATO IN FATTO
che:
– in controversia relativa ad opposizione allo stato passivo del Fallimento n. 308/2012 della (OMISSIS) s.r.l., il Tribunale di Napoli, 7 sezione civile, con il decreto impugnato rigettava il ricorso proposto dall’ (OMISSIS) s.p.a. sostenendo che “la prova del credito, ai fini dell’insinuazione al passivo, non puo’ essere data attraverso la mera produzione dell’estratto di ruolo”;
– che avverso la predetta statuizione il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimato con controricorso;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale entrambe le parti hanno depositato memoria; che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il motivo di ricorso, con cui l’agente della riscossione deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 87 e articolo 88, comma 2, e Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, per avere il tribunale erroneamente escluso valenza probatoria all’estratto di ruolo ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare, e’ fondato e va accolto;
– che, invero, questa Corte a sezioni unite ha affermato il principio secondo cui “La domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall’Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza della documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore. (Nella specie, la domanda va fondata su titoli erariali, fogli prenotati a ruolo, sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente)” (Cass. Sez. U., n. 4126 del 15/03/2012 – Rv. 621695 – 01); principio che e’ stato ripreso ed elaborato con ampie e condivisibili argomentazioni, dapprima da Cass. n. 14693 del 13/06/2017 (Rv. 644460 – 01), che ha espressamente ritenuto sufficiente a quei fini la produzione dei soli estratti del ruolo, e quindi, ancor piu’ recentemente, da Cass. n. 31190 del 29/12/2017 (Rv. 646586 – 01), che ha affermato il seguente principio di diritto: “La societa’ concessionaria puo’ domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere. Ne consegue che gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformita’ all’originale”;
– le considerazioni sopra svolte rendono palese l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilita’ del ricorso (per vizio di autosufficienza, per violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e articolo 360 bis c.p.c.) sollevate dalla controricorrente, ed impongono la cassazione del decreto impugnato, non essendosi il Tribunale di Napoli attenuto ai principi giurisprudenziali sopra citati, con conseguente rinvio al predetto giudice del merito, in diversa composizione, affinche’ provveda sull’opposizione uniformandosi ai citati principi di diritto e sulle spese processuali del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Motivazione Semplificata.