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l’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli, basata sull’evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; quando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito; quando, infine, la nullità del contratto – base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta.
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Tribunale Milano, Sezione 12 civile Sentenza 22 giugno 2018, n. 7002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
EX DODICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossella Filippi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5081/2013 promossa da:
(…) SRL (C.F. (…)) e (…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BO.CA. e BE.GI. ((…)) VIA (…) 00183 ROMA; , elettivamente domiciliato in VIALE (…) 20135 MILANO presso il difensore avv. BO.CA.
ATTORI
contro
(…) SPA (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. CA.GI. e elettivamente domiciliato in VIA (…) 20122 MILANO presso il difensore avv. CA.GI.
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (…) s.r.l. e (…) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 39412/12 con cui veniva loro ingiunto di corrispondere immediatamente a (…) s.p.a. la somma di Euro 293.464,66 quali garanti delle obbligazioni assunte da (…) s.r.l. in forza del contratto di locazione finanziaria stipulato con la ricorrente.
Gli opponenti deducevano l’assoluta incertezza circa l’esistenza del credito azionato, la non liquidità del medesimo nonché l’assenza di parametri di riferimento per il relativo calcolo; chiedevano, pertanto, la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto, accertarsi che nulla è dovuto dagli opponenti alla società opposta e, per l’effetto, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva (…) s.p.a. rilevando che l’opposizione proposta incontrava il limite preclusivo derivante dalla natura autonoma della garanzia sottoscritta in favore della società di leasing; che l’esistenza e la misura del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto risultava idoneamente provata; che gli opponenti non avevano fornito alcuna prova idonea a contestare i dati risultanti dai documenti prodotti; chiedeva, pertanto il rigetto dell’opposizione.
Assegnati termini per memorie, il Giudice all’udienza del 07.10.2014 sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto.
Successivamente ai diversi provvedimenti e mutamento del Giudicante, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all’udienza del 24.04.2019; assegnata la causa allo scrivente Giudice con provvedimento del Presidente della Sezione in data 26.02.2018 veniva anticipata l’udienza di precisazione delle conclusioni all’udienza del 18.04.2018. In tale data le parti precisavano nuovamente le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione; stante, la richiesta dell’opponente, venivano nuovamente assegnati i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche ( 30+20) già depositate dalle parti.
La controversia ha per oggetto la richiesta di adempimento formulata da (…) s.p.a nei confronti dei garanti relativa all’inadempimento del contratto di leasing stipula con (…) s.r.l. in data 24.03.2009; sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall’opposta e delle sua allegazioni, su tali aspetti pacifiche, il contratto, avente per oggetto l’immobile da ristrutturare, individuato e scelto dall’utilizzatrice, è stato acquistato dalla società opposta al prezzo di Euro 1.250.000,00 al fine di concederlo in locazione finanziaria all’utilizzatrice, atto di compravendita prodotto sub doc. 1; il contratto di locazione finanziaria, prodotto sub doc. 2 fascicolo monitorio, prevede un corrispettivo complessivo di Euro 2.443.575,00 oltre IVA calcolato facendo riferimento sia al prezzo di acquisto, sia al valore delle opere di ristrutturazione finanziate dalla società concedente. Negli allegati 2 e 3, sono specificate le opere di ristrutturazione identificandole in: sistemazione aree esterne per Euro 30.000,00+IVA; vane ed imprevisti per Euro 50.000,00+iva; opere di edificazione per Euro 540.000,00 + iva; impianto elettrico per Euro 50.000,00 + iva; impianto di riscaldamento/condizionamento per Euro 110.000,00+iva; professionisti per Euro 20.000,00 + iva; oneri per Euro 125.000,00 + iva.
Come dedotto dall’opposta, ai sensi dell’art. 3 delle condizioni generali, il contratto doveva avere decorrenza dalla consegna dell’immobile completamente ristrutturato, opere che dovevano essere eseguite dall’Utilizzatore, e sotto la sua responsabilità, in virtù di un mandato senza rappresentanza conferito dalla società di leasing ai sensi dell’ art. 4 delle condizioni generali di contratto; l’art. 8 prevede il pagamento di c.d. oneri di pre-locazione da pagarsi sulle somme versate da (…) s.p.a per l’acquisto e per le opere di ristrutturazione.
L’art. 5 delle condizioni generali prevede che il contratto doveva intendersi risolto a causa della “XIII…c) mancata consegna dell’immobile ristrutturato all’utilizzatore nel termine di ventiquattro mesi dalla data odiernaf..; che tale circostanza ha determinato l’opposta a risolvere il contratto, doc. 4 fascicolo monitorio, circostanza non contestata dagli opponenti. Ai sensi dell’art. 5 delle condizioni generali di contratto “…IX) Verificandosi tale risoluzione, l’Utilizzatore non avrà alcuna azione per danni nei confronti del Concedente e dovrà immediatamente rimborsare a quest’ultimo tutte le somme anticipate per l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile”.
Gli odierni opponenti si sono resi garanti delle obbligazioni assunte dall’Utilizzatrice con il suddetto contratto.
Ciò premesso deve provvedersi alla qualificazione del contratto di garanzia sottoscritto dagli opponenti, al fine di stabilire se vi sia un limite preclusivo alle loro eccezioni.
Ritiene questo Tribunale che il contratto sottoscritto dagli opponenti debba essere qualificato come contratto autonomo di garanzia che, quale figura atipica distinta dalla fideiussione, deroga sia al principio dell’accessorietà che connota tale figura negoziale tipica, sia al regime delle eccezioni consentite al garante.
La finalità di garanzia viene perseguita attraverso la clausola di pagamento a prima richiesta o senza eccezioni, con cui il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all’efficacia o, in genere, alle vicende del rapporto principale (cfr. Cass. 07/01/2004 n. 52).
Depone per la qualificazione del contratto autonomo di garanzia la clausola di cui al punto 5) secondo cui ciascuno dei fideiussori dovrà pagare immediatamente a (…) s.p.a., a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione da parte del debitore, la clausola di cui al punto 7) a tenore del quale i fideiussori rinunciano espressamente ad avvalersi della facoltà di opporre eccezioni di cui all’art. 1945 c.c., della liberazione di cui all’art. 1955 c.c. ed altresì al beneficio della preventiva escussione del cliente, mantenendo la fideiussione tutti i suoi effetti in deroga all’art. 1939 c.c., anche qualora l’obbligazione principale fosse dichiarata invalida; la clausola dell’art. 8 che dispensa l’opposta dall’agire nei termini di cui all’art. 1957 c.c.
Il complessivo regolamento contrattuale dettato dalle clausole sopra indicate consentono di inquadrare il contratto in esame nell’alveo della garanzia autonoma.
In particolare con riferimento all’esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 c.c. si richiama Cass. Sez. Un., 18 febbraio 2010 n. 3947 secondo cui “tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un’obbligazione di garanzia autonoma”.
La peculiarità del contratto sottoscritto dagli opponenti va, pertanto, individuata nel difetto dell’elemento dell’accessorietà, visto che il garante si obbliga a pagare il beneficiario che escute la garanzia, senza poter opporre eccezioni in merito al rapporto principale, fatta salva l’ipotesi di escussione fraudolenta (c.d. exceptio doli).
Carattere “fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è l’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire la mancanza di causa – in quanto l’obbligazione principale non è sorta o è nulla – ovvero l’avvenuto soddisfacimento del creditore” (Cass. 10/02/2004, n. 2464; cfr., ex plurimis, Cass. 03/10/2005, n. 19300 e Cass. 20/04/2004, n. 7502).
Come è stato osservato dalle Sezioni Unite, recependo un orientamento consolidato, l’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli, basata sull’evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; quando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito; quando, infine, la nullità del contratto – base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044).
Ciò premesso si rileva che le contestazioni mosse dagli opponenti nell’atto di opposizione riguardano l’incertezza circa la sussistenza del credito azionato, la mancanza di liquidità del medesimo e l’assenza di parametri di riferimento per il calcolo; tutte tali contestazioni esulano sia dalla categoria dell’exceptio doli, non avendo dedotto di aver offerto prova liquida di una ipotesi di escussione fraudolenta, sia dalle altre ipotesi sopra indicate che fanno venire meno l’impermeabilità del contratto di garanzia.
Solo nella comparsa conclusionale parte opponente eccepisce l’usurarietà degli interessi pattuiti con il contratto di leasing da cui deriverebbe la nullità delle relative clausole ai sensi dell’art. 1815 c.c.
Sul punto appare sufficiente rilevare che tale eccezione, sollevata solo con la conclusionale, per la sua genericità non potrebbe neppure essere esaminata d’ufficio, non avendo l’opponente neppure allegato quale fosse il tasso pattuito ed il tasso soglia vigente all’epoca della pattuizione.
La tesi dell’opponente è, in ogni caso infondata. Dalla replica formulata dall’opposta e dalla documentazione dalla medesima prodotta sub doc. 12, ammissibile stante la successiva rimessione in istruttoria e la necessità di replicare alla nuova eccezione, emerge che: il tasso leasing convenuto dalle parti nel contratto è pari al 4,001% (doc. 2 del fascicolo del monitorio); il tasso soglia alla data di stipula del contratto ( 24.03.2009) era pari al 10,23% ( rilevazione tassi medi I trimestre 2009, prodotto dall’opposta sub doc. 12); il contratto prevede inoltre all’art. 11 delle condizioni generali la previsione della clausola di salvaguardia idonea ad escludere in radice la configurabilità dell’usura, imponendo l’automatica sostituzione del tasso eventualmente usurario con il tasso soglia.
Ne consegue che l’opposizione deve essere rigetta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa:
rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 39412/12
condanna l’opponente a rifondere all’opposta le spese di lite liquidate in Euro 20.000,00 oltre spese generali, oneri e accessori.
Così deciso in Milano il 20 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2018.