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nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullita’ dall’articolo 117, comma 3, TUB (azionabile dal solo cliente ex articolo 127, comma 2, TUB), va inteso non applicando la disciplina generale sulle nullita’ negoziali per difetto di forma, ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalita’ di protezione del correntista assunta dalla norma, sicche’ tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed e’ sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’istituto di credito, il cui consenso ben puo’ desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16362
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5794/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS) soc.coop., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato il giorno 5 febbraio 2014, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8766/2012.
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, ovvero, in subordine, disporne il suo rigetto;
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) soc.coop. propose opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, nel quale era risultata respinta la domanda di insinuazione per il saldo passivo di un conto corrente aperto dalla societa’ poi fallita.
Con decreto depositato il giorno 5 febbraio 2014, il Tribunale di Venezia respinse l’opposizione, osservando che l’opponente non aveva dato prova della stipula del contratto di conto corrente in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento, considerato che l’unico documento prodotto – munito di data certa – non recava la sottoscrizione dell’istituto di credito.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Venezia, (OMISSIS) soc.coop. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione.
Il controricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo deduce la ricorrente violazione degli articoli 1326, 1350, 2697 e 2704 c.c., avendo il tribunale erroneamente ritenuto che il contratto di conto corrente non fosse stato gia’ stipulato, mediante lo scambio di proposta ed accettazione, al momento della sottoscrizione della sola correntista – pacificamente anteriore alla dichiarazione del suo fallimento – del documento prodotto in giudizio.
2. Il motivo e’ fondato.
Com’e’ noto, intervenute a risolvere un contrasto giurisprudenziale in atto all’interno di questa Corte, le Sezioni Unite hanno affermato di recente in tema d’intermediazione finanziaria, che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullita’ (azionabile dal solo cliente) dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 23, (il TUF), va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalita’ di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicche’ tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed e’ sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben puo’ desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. s.u. 16/01/2018, n. 898).
Siffatto orientamento pare al Collegio invocabile anche per i contratti bancari in generale, considerato che il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 117, comma 1, (il TUB), pone l’obbligo della forma scritta e della consegna di un esemplare al cliente (al pari del citato articolo 23, comma 1, TUF), sancendo poi, nel comma 3, la nullita’ del contratto per difetto di forma scritta (come disposto sempre dal ridetto articolo 23, comma 1, TUF) che puo’ essere fatta valere soltanto dal cliente ai sensi del disposto dell’articolo 127, comma 2, TUB (esattamente come stabilito dall’articolo 23, comma 3, TUF).
Dunque, puo’ dirsi che la nullita’ dell’articolo 117 TUB per difetto di forma e’ posta nell’interesse del cliente, cosi’ come e’ a tutela esclusiva di quest’ultimo la previsione della consegna del contratto, dovendosi allora trarre la conclusione – alla luce dell’arresto delle Sezioni Unite sopra ricordato – che il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l’altro composito, in quanto vi rientra, per specifica disposizione normativa, anche la consegna del documento contrattuale), nell’ambito di quello che e’ stato definito come “neoformalismo” o “formalismo negoziale”, vada inteso secondo quella che e’ la funzione propria della norma (di protezione del cliente) e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullita’ (cosi’ Cass. S.U. n. 898 del 2018, cit.).
In definitiva, puo’ affermarsi che, come per i contratti quadro nell’ambito della intermediazione mobiliare, anche per i contratti bancari, compreso quello di conto corrente, perche’ sia rispettato l’onere della forma scritta, debba ritenersi sufficiente che il documento negoziale sia stato sottoscritto soltanto dal cliente, potendosi invece desumere il consenso della banca dal comportamento concludente normalmente manifestato attraverso l’apertura del conto e la sua concreta operativita’.
Deve allora pronunciarsi il seguente principio di diritto: “nei contratti bancari, il requisito della forma scritta, posto a pena di nullita’ dall’articolo 117, comma 3, TUB (azionabile dal solo cliente ex articolo 127, comma 2, TUB), va inteso non applicando la disciplina generale sulle nullita’ negoziali per difetto di forma, ma in senso funzionale, avuto riguardo alla finalita’ di protezione del correntista assunta dalla norma, sicche’ tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed e’ sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’istituto di credito, il cui consenso ben puo’ desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
3. Il decreto impugnato, avendo erroneamente ritenuto che il contratto, pure pacificamente stipulato in data certa anteriore alla sua dichiarazione di fallimento, fosse in realta’ invalido perche’ sottoscritto dal solo correntista e non anche dall’istituto di credito che poi aveva dato concreta esecuzione al rapporto, deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, perche’ si adegui al principio sopra esposto e per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.