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Con specifico riguardo al contratto autonomo di garanzia, peraltro, la giurisprudenza di legittimita’ ha ripetutamente chiarito che l’inopponibilita’ delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale che, come si e’ gia’ detto, contraddistingue quel contratto rispetto alla fideiussione – comporta che, ai fini dell’exceptio doli, il garante non possa limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 21 giugno 2018, n. 16345
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 10346/2014 r.g. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., cod. fisc. (OMISSIS), in persona del presidente del consiglio di amministrazione, dott. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) soc. coop. a r.l., cod. fisc. (OMISSIS), in persona dei loro dirigenti Avv. (OMISSIS) e dott. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato Prof. (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS), con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di MILANO, depositata il 21/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Cardino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il ricorso.
udito, per la controricorrente, l’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (OMISSIS) s.p.a. stipulo’ con (OMISSIS) A.G., societa’ di diritto svizzero, due contratti collegati per la realizzazione di un impianto di miscelazione, e l’adempimento del suo obbligo di dare esecuzione al secondo di essi entro il 31.12.03 fu garantito con fideiussione a prima richiesta rilasciata, in favore di (OMISSIS), dalla (OMISSIS) coop. a r.l. (d’ora in avanti indicata, piu’ semplicemente, come Banca). La garanzia fu successivamente escussa dal commissario giudiziale del concordato preventivo di (OMISSIS).
1.1. La domanda giudiziale proposta da (OMISSIS) s.p.a. per sentir accertare che la Banca garante aveva perso il diritto ad esercitare l’azione di regresso nei suoi confronti, per non aver resistito all’escussione della garanzia dolosamente richiesta dall’organo della procedura concorsuale, fu respinta dal Tribunale di Milano, ed il gravame della medesima societa’ contro quella decisione fu rigettato dalla corte d’appello di quella stessa citta’, con sentenza del 21 marzo 2013, la quale ritenne che i fatti dedotti dall’appellante non evidenziavano la condotta fraudolenta del commissario giudiziale ed affermo’, inoltre, che il comportamento della Banca era stato corretto e conforme ai doveri di diligenza che le incombevano, in quanto, prima di provvedere al pagamento, l’istituto aveva atteso l’esito – rivelatosi negativo – del procedimento cautelare d’urgenza promosso da (OMISSIS) s.p.a. per bloccare, attraverso l’exceptio doli, la richiesta di escussione della garanzia.
2. Avverso questa sentenza la (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi ed ulteriormente illustrato da memoria, resistito dalla Banca predetta.
3. Con i formulati motivi, si deducono, in estrema sintesi:
1) “Violazione dell’articolo 1461 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ed omesso esame di un fatto che e’ stato oggetto di discussione fra le parti, ex articolo 360 c.p.c., n. 5. Violazione degli articoli 1936 e 1945, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e articolo 360 c.p.c., n. 5”. Si ascrive alla sentenza impugnata di avere totalmente omesso di affrontare la questione dei diritti del debitore principale di sospendere la propria obbligazione per effetto dello stato di decozione della controparte contrattuale, con conseguente inesistenza di alcun diritto della procedura concordataria di escutere la garanzia in assenza di qualsivoglia inadempimento della odierna ricorrente;
2) “Violazione ed omessa applicazione degli articoli 2735, 1175, 1176, 1710, 1952 e 1375 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ di tutte le norme sull’interpretazione dei contratti”. Si assume che la Banca, per non perdere l’azione di regresso, avrebbe dovuto sollevare l’exceptio doli in ogni caso e non subordinatamente all’eventuale accoglimento del provvedimento cautelare richiesto dalla (OMISSIS) s.p.a., e che la corte milanese avrebbe errato nell’interpretare la documentazione versata in atti e, comunque, omesso di sollevare la questione dell’inesistenza di alcun inadempimento da parte del debitore principale.
4. Gli stessi, esaminabili congiuntamente perche’ strettamente connessi, sono infondati.
4.1. La sentenza della Corte di appello di Milano ha ritenuto “senz’altro corretto e conforme ai doveri di diligenza del buon padre di famiglia” il comportamento tenuto dalla Banca, a fronte dell’escussione della garanzia, sul quadruplice presupposto che: i) quest’ultima dovesse qualificarsi come contratto autonomo di garanzia; in tale contratto, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di detto rapporto e’ l’inopponibilita’ da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale; iii) la (OMISSIS) s.p.a. aveva lamentato la dolosita’ dell’escussione della fideiussione, in quanto la richiesta di pagamento della garanzia proveniva da un soggetto in concordato preventivo, che gia’ versava in una situazione di inadempimento (avendo abbandonato i lavori), ma le circostanze all’uopo allegate costituivano oggetto di un’eccezione di inadempimento, che poteva essere sollevata soltanto nell’ambito del rapporto principale dal debitore garantito al creditore; iv) tali circostanze, tuttavia, non potevano dare luogo ad un’exceptio doli, in quanto la stessa appellante non aveva prospettato fatti dai quali si potesse desumere la condotta abusiva o fraudolenta del creditore nell’escussione della garanzia. In particolare, l’avere il commissario giudiziale richiesto l’adempimento della garanzia non era, di per se’, significativo della volonta’ di tacere intenzionalmente la condizione di inadempimento in cui versava (OMISSIS), ne’ rilevava, in senso contrario, il fatto che la Banca avesse inizialmente ritenuto che l’escussione della fideiussione fosse dolosa, avendo, a questo riguardo, il giudice di prime cure esattamente rilevato che i documenti prodotti evidenziavano “la volonta’ della Banca di attendere, prima di procedere al pagamento della fideiussione gia’ escussa, di avere una pronuncia sulla iniziativa inibitoria che sarebbe stata promossa dalla (OMISSIS)”.
4.2. Orbene, rileva il Collegio che la qualificazione giuridica della garanzia stipulata tra la odierna ricorrente e la Banca non e’ in discussione, posto che anche la corte territoriale (come gia’ il giudice di prime cure) ha inteso ricondurla nello schema negoziale atipico del contratto autonomo di garanzia, – e tanto non e’ stato oggetto di impugnazione delle parti – il cui carattere distintivo (totalmente obliterato dalla (OMISSIS) s.p.a. nella prospettazione del suo primo motivo), rispetto alla fideiussione, e’ costituito dall’assenza dell’elemento dell’accessorieta’ della garanzia, derivante dall’esclusione della facolta’ del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione dall’articolo 1945 cod. civ., e dalla conseguente preclusione della legittimazione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonche’ della proponibilita’ di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento da quest’ultimo effettuato (cfr. Cass. n. 16213 del 2015; Cass. 15216 del 2012; Cass. n. 14621 del 2009; Cass. n. 23900 del 2006; Cass. n. 903 del 2008).
4.3. La deroga ai meccanismo dell’accessorieta’ non puo’, pero’, declinarsi in una incondizionata sudditanza del garante dinanzi ad ogni pretesa del beneficiario, sicche’ al primo e’ riconosciuta la possibilita’ di avvalersi della cd. exceptio doli generalis, che lo pone al riparo, sul piano funzionale, da eventuali escussioni abusive e fraudolente (tutte le altre eccezioni, tra cui quelle di nullita’, annullabilita’, rescissione, inesistenza, sono, invece, inammissibili nei confronti del garantito, atteso che il sistema di rivalse riconosciute in capo al garante nei confronti del debitore conferisce, ad ogni modo, tutela al primo, che potra’, quindi, agire in regresso e per l’intero nei confronti del debitore stesso; quest’ultimo potra’, a sua volta, far valere le sue ragioni agendo nei confronti del creditore-beneficiario ove questi abbia escusso la garanzia in modo illegittimo). Si tratta, come e’ noto, di un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi espressamente codificate, il quale e’ diretto a precludere l’esercizio fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall’ordinamento, paralizzando l’efficacia dell’atto che ne costituisce la fonte o giustificando il rigetto della domanda giudiziale fondata sul medesimo, ogni qualvolta l’attore abbia sottaciuto situazioni sopravvenute al contratto ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto, ovvero abbia avanzato richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente, o, ancora, abbia contravvenuto al divieto di venire contra factum proprium.
4.3.1. Con specifico riguardo al contratto autonomo di garanzia, peraltro, la giurisprudenza di legittimita’ ha ripetutamente chiarito che l’inopponibilita’ delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale che, come si e’ gia’ detto, contraddistingue quel contratto rispetto alla fideiussione – comporta che, ai fini dell’exceptio doli, il garante non possa limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento, o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. Cass. n. 16213 del 2015; Cass. n. 15216 del 2012; Cass. n. 6896 del 2009; Cass. n. 5273 del 2007).
4.3.2. In altri termini, quell’eccezione, benche’ informata all’ossequio dei canoni di buona fede contrattuale ex articoli 1175 e 1375 c.c., non puo’, onde non tradire ed inficiare la certezza dell’operazione economica sottesa, utilizzarsi in modo indiscriminato, ma e’ legittimamente opposta solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario (cfr., in motivazione, Cass. n. 15216 del 2012): esclusivamente, cioe’, in caso di prove liquide ed incontrovertibili dell’abuso e/o della frode che, pertanto, attestino in modo irrecusabile l’inesistenza o l’estinzione del diritto garantito. Una prova siffatta deve, dunque, tradursi in una palese manifestazione che renda agevolmente percepibile l’esistenza della frode e/o dell’abuso, che, non potendo essere presunti o fumosi, necessitano, di contro, di una allegazione documentale. Spetta, pertanto, al garante, che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di escussione della garanzia, la dimostrazione dell’esatto adempimento del debitore (cfr. Cass. n. 29215 del 2008), mentre non puo’ che toccare a quest’ultimo, al fine di impedire l’eventuale regresso del primo, la prova che, lo stesso, pur disponendo di adeguata prova della malafede del beneficiario, abbia comunque adempiuto alla garanzia in suo favore.
4.4. Nella specie, la corte milanese ha dato atto che la (OMISSIS) s.p.a. aveva lamentato la dolosita’ dell’escussione della fideiussione, in quanto la richiesta di pagamento della garanzia proveniva da un soggetto in concordato preventivo, che gia’ versava in una situazione di inadempimento (avendo abbandonato i lavori), ma ha ritenuto che le circostanze all’uopo allegate costituivano oggetto di un’eccezione di inadempimento, che avrebbe potuto essere sollevata soltanto nell’ambito del rapporto principale dal debitore garantito al creditore.
4.4.1. Secondo la sentenza impugnata, invero, “la stessa appellante non ha prospettato fatti dai quali si possa desumere la condotta abusiva o fraudolenta del creditore nell’escussione della garanzia. In particolare, la circostanza che il commissario giudiziale avesse richiesto l’adempimento della garanzia non era, di per se’, significativa della volonta’ di tacere intenzionalmente la condizione di inadempimento in cui versava (OMISSIS). Ne’ rileva, in senso contrario, la circostanza che la (OMISSIS) avesse inizialmente ritenuto che l’escussione della fideiussione fosse dolosa. Infatti, a questo riguardo, il giudice di prime cure ha esattamente rilevato che i documenti prodotti evidenziavano “la volonta’ della Banca di attendere, prima di procedere al pagamento della fideiussione gia’ escussa, di avere una pronuncia sulla iniziativa inibitoria che sarebbe stata promossa dalla (OMISSIS)”” (cfr. pag. 5). Si tratta, come e’ palese, di valutazioni di merito che, evidentemente, hanno tenuto conto della complessiva condotta della Banca, e che, non presentando alcun vizio logico e/o giuridico, sono insuscettibili di essere riconsiderate nel giudizio di legittimita’.
4.5. La ricorrente assume, oggi, che “il petitum della vicenda non era l’accertamento, o meno, della dolosita’ dell’escussione ma l’accertamento della illegittimita’, o meno, del comportamento della (OMISSIS) che, pur essendo a perfetta conoscenza che non era configurato e/o configurabile alcun inadempimento della (OMISSIS), non aveva – come doveva ex articoli 1710, 1175, 1176 e 1375 c.c. – tutelato il cliente (OMISSIS)” (cfr. pag. 5 del ricorso), e prospetta che: i) la sentenza impugnata avrebbe totalmente omesso di affrontare la questione dei diritti del debitore principale di sospendere la propria obbligazione per effetto dello stato di decozione della controparte contrattuale, con conseguente inesistenza di alcun diritto della procedura concordataria di escutere la garanzia in assenza di qualsivoglia inadempimento della odierna ricorrente; la Banca, per non perdere l’azione di regresso, avrebbe dovuto sollevare l’exceptio doli in ogni caso e non subordinatamente all’eventuale accoglimento del provvedimento cautelare richiesto dalla odierna ricorrente, avendo, altresi’, errato la corte milanese nell’interpretare la documentazione versata in atti e, comunque, omesso di sollevare la questione dell’inesistenza di alcun inadempimento da parte del debitore principale.
4.5.1. E’ di tutta evidenza, pero’, che tali argomentazioni, da un lato, mostrano di non tenere in alcun conto i caratteri distintivi, gia’ precedentemente descritti, del contratto autonomo di garanzia (la cui esistenza e’ stata, nella specie, ravvisata dai giudici di merito, senza alcuna contestazione, sul punto, in questa sede) rispetto alla fideiussione, e della relativa disciplina delle eccezioni opponibili, come ricostruita dalla giurisprudenza di questa Corte per la prima di tali ipotesi, dal garante nei confronti del beneficiario; dall’altro, sono sostanzialmente dirette a censurare il complessivo governo del materiale istruttorio con riguardo alla ritenuta insussistenza della disponibilita’ della Banca di adeguata prova della malafede del beneficiario, tale da imporle di non adempiere alla garanzia in suo favore.
4.5.2. Infatti, premettendosi che la nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – introdotta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (ed applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate, come quella in esame, successivamente all’il settembre 2012) – ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, sicche’ deve escludersi, oggi, la sindacabilita’, in sede di legittimita’, della correttezza logica della motivazione di idoneita’ probatoria di determinate risultanze processuali, non avendo piu’ autonoma rilevanza il vizio di contraddittorieta’ o insufficienza della motivazione, rileva il Collegio che certamente non sussiste l’asserito omesso esame, da parte della corte milanese, della circostanza che la (OMISSIS) AG fosse stata ammessa al concordato preventivo nel periodo ricompreso tra il rilascio della garanzia e la scadenza del termine per dare luogo, da parte della (OMISSIS) s.p.a., all’esecuzione del secondo dei contratti con essa stipulati: circostanza, questa, nota alla Banca e che, secondo la ricorrente, le avrebbe assicurato il diritto, ex articolo 1461 cod. civ., di sospendere la propria obbligazione, cioe’ l’esecuzione di detto contratto, con conseguenti insussistenza di un suo inadempimento ed impossibilita’, per l'(OMISSIS) AG, di escutere la garanzia. Basta richiamare quanto, sul punto, si legge a pag. 5 della sentenza impugnata, innanzi trascritta, per smentire tale pretesa omissione (altra cosa e’, ovviamente, la valutazione che di tali circostanze ha fatto la corte territoriale, ma, come si e’ detto, essa non e’ sindacabile in sede di legittimita’ giusta il novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
4.5.3. Anche le prospettate violazioni di legge, poi, laddove non infondate alla stregua di quanto si e’ visto con riferimento al regime delle eccezioni concretamente opponibili nella fattispecie de qua come qualificata dai giudici di merito, si basano e presuppongono, in realta’, una diversa valutazione e ricostruzione delle risultanze di causa (quanto al contenuto, asseritamente confessorio, della missiva del 19 dicembre 2003, ovvero a quello della memoria del 19 febbraio 2014 depositata dalla Banca nel procedimento cautelare che aveva preceduto l’odierno giudizio), rivelandosi, cosi’, per la corrispondente parte, inammissibili, giacche’ la denuncia di violazione di legge non puo’ essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., ex multis, Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., S.U., n. 10313 del 2006). La ricorrente, in altri termini, pur denunciando, apparentemente, anche violazioni di legge della sentenza impugnata, lungi dal dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto ivi contenute debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’, chiede, in realta’, alla Suprema Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto (il contenuto, asseritamente confessorio, della missiva del 19 dicembre 2003, e quello della menzionata memoria cautelare della Banca del 19 febbraio 2014) non censurabili in questa sede, cosi’ mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di reclamo – non condivise e per cio’ solo censurate – al fine di ottenerne la sostituzione con altre piu’ consone alle proprie aspettative (cfr., tra le piu’ recenti, Cass. 4 aprile 2017, n. 8758).
4.5.4. Infine, la doglianza, prospettata nel secondo motivo, di “violazione” ed “omessa applicazione” di “tutte le norme sull’interpretazione dei contratti”, si risolve in una affermazione generica ed apodittica, in mancanza della concreta specificazione del modo e del punto in cui i canoni ermeneutici sarebbero stati violati.
5. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese di questo giudizio regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresi’, – in assenza di ogni discrezionalita’ al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima societa’, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, giusta lo stesso articolo 13, comma 1-bis.