la tutela speciale, in base alla quale i lavoratori dipendenti dell’appaltatore hanno, nei confronti del committente, un’azione diretta allo scopo di conseguire quanto e’ loro dovuto con riferimento all’attivita’ lavorativa prestata per eseguire l’opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non e’ che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio delle norme, che e’ ravvisabile nell’esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell’appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell’inadempimento di questi – esigenza che ricorre identica nell’appalto e nel subappalto.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 20 giugno 2018, n. 16259
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. CURCIO Laura – Consigliere
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26129-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 10/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/06/2013 r.g.n. 1879/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per: accoglimento primo motivo, rigetto degli altri; udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 24.6.2016, ha respinto l’appello di (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede che aveva dichiarato la nullita’ del ricorso introduttivo del giudizio, ritenendo improcedibile la domanda di accertamento della simulazione di un rapporto associativo e di illegittimita’ del licenziamento (con le conseguenti richieste di condanna) in considerazione della cancellazione dal registro delle imprese della societa’ cooperativa Interaction, datrice di lavoro. Nei confronti delle societa’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., capogruppo di consorzi che avevano stipulato appalti con la societa’ (OMISSIS) s.p.a. per la movimentazione di merci all’interno di un supermercato ed affidato l’esecuzione alla societa’ cooperativa Interaction, la Corte – individuate le diverse domande proposte dal lavoratore nei confronti di dette distinte societa’ (accertamento della simulazione del rapporto societario, illiceita’ dell’appalto, sussistenza di un rapporto di lavoro direttamente con le societa’ committenti, invalidita’ del licenziamento intimato dalla cooperativa Interaction con richiesta di ripristino del rapporto nei confronti delle societa’ committenti, richiesta di pagamento di differenze retributive) ha escluso la possibilita’ di configurare un subappalto e, quindi, di applicare, con riguardo ai crediti retributivi e contributivi vantati dal (OMISSIS), la responsabilita’ solidale prevista dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, ed ha poi accertato la genuinita’ del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il (OMISSIS) e la societa’ cooperativa Interaction e, di conseguenza, l’insussistenza di elementi probatori idonei a rinvenire una illecita interposizione di manodopera.
2. Il lavoratore ricorre per la cassazione di questa sentenza con tre motivi, La societa’ (OMISSIS) resiste con controricorso e deposita, in udienza, sentenza dichiarativa del fallimento della societa’ intervenuta in data 11.10.2016. La societa’ (OMISSIS) s.p.a. e’ rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 29, e articolo 1676 c.c. nonche’ della L. n. 1369 del 1960, oltre vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, errato nell’escludere la responsabilita’ solidale delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) in quanto subappaltanti dell’esecuzione dell’appalto concluso con la societa’ (OMISSIS) s.p.a. il 24.9.2008 in considerazione dell’appartenenza al medesimo gruppo consortile. La Corte avrebbe, inoltre, trascurato gli elementi istruttori che dimostravano la sussistenza di un rapporto diretto, di subordinazione, tra il (OMISSIS) e le due societa’.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 23, comma 7, articolo 27, comma 2, articolo 29, nonche’ vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, errato nella ricostruzione del materiale probatorio dovendo ritenersi che il controllo del corretto svolgimento dell’appalto da parte delle societa’ consorziate subappaltanti determina l’illiceita’ dell’appalto. La Corte ha, inoltre, sottovalutato il potere direttivo e di controllo attuato, con modalita’ vessatorie e discriminatorie, dai responsabili delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) come articolato nel ricorso introduttivo del giudizio nonche’ omesso di considerare che, come esposto nel ricorso introduttivo del giudizio, la societa’ Interaction era stata esclusa dal rischio di impresa concernente l’appalto conferito dalla (OMISSIS) s.p.a..
3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli articolo 27, comma 2 nonche’ vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, disapplicato la disposizione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 3, (che rinvia all’articolo 27 del medesimo D.Lgs.) che prevede l’imputazione effettiva, al concreto utilizzatore (nel caso di specie, le societa’ consorziate subappaltatrici), dell’intera gestione del rapporto e, in particolare, delle differenze retributive vantate nei confronti della Interaction e del licenziamento illegittimo subito.
4. Preliminarmente va rilevato che l’intervenuta modifica della L.Fall., articolo 43, per effetto del Decreto Legislativo n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta l’interruzione del giudizio di legittimita’, posto che in quest’ultimo, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (cfr. Cass. n. 27143 del 2017).
5. Preliminarmente e’ opportuno richiamare il testo del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, vigente all’epoca del licenziamento del lavoratore, ossia nel febbraio 2009 (considerato che la norma ha subi’to, dalla data della sua approvazione, numerose modifiche).
6. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
L’articolo 29 citato cosi’ come modificato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, articolo 6, commi 1 e 2, nonche’ dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 911, era il seguente:
“1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che puo’ anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del,servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del, potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonche’ per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L’acquisizione del personale gia’ impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.
3 – bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo’ chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attivita’ di impresa o professionale.
Questa Corte, con particolare riferimento alla tutela riservata ai lavoratori delle ditte appaltatrici o subappaltatrici, ha affermato che.
– i consorzi, quando contrattano con i terzi, operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamene in capo al singolo consorziato, senza la necessita’ della spendita del nome dello stesso (cfr. Cass. n. 16931 del 2014; Cass. n. 3829 del 2001);
– l’assegnazione, da parte dei Consorzi, dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa consorziata costituisce una forma di sub-derivazione del contratto d’appalto;
– la legittimazione passiva del Consorzio e’ stata ritenuta sulla base della qualificazione del negozio di assegnazione in termini di sub-appalto;
– nel caso di subappalto, che altro e’ se non un contratto “derivato” da altro contratto, trovano applicazione le tutele speciali previste dall’ordinamento ed in particolare quelle speciali previste dall’articolo 1676 c.c. e dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, a favore dei lavoratori dipendenti dall’impresa dell’appaltatore nei confronti del committente per preservarli dal rischio di inadempimento dell’appaltatore (cfr. Cass. n. 6208 del 2008, Cass. n. 10439 del 2012; Cass. n. 16931 del 2014; Cass. n. 24368 del 2017).
E’ pacifico, in punto di fatto, che i Consorzi (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno sottoscritto contratti d’appalto per la movimentazione di merci che sono stati assegnati alla societa’ consorziata Interaction (datore di lavoro del lavoratore ricorrente, attualmente cancellata dal registro delle imprese).
Pertanto, in relazione ai contratti di appalto stipulati dai Consorzi e poi ceduti all’impresa consorziata Interaction, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest’ultima, i Consorzi vanno considerati alla stregua di sub-committenti e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto; ne consegue l’applicazione della specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell’appaltatore (o, come nel caso di specie, dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi della L. n. 276 del 2003, articolo 29 (e dell’articolo 1676 c.c.), all’interno della cui disciplina garantistica ricade, per le gia’ viste considerazioni.
Invero, la suddetta tutela speciale, in base alla quale i lavoratori dipendenti dell’appaltatore hanno, nei confronti del committente, un’azione diretta allo scopo di conseguire quanto e’ loro dovuto con riferimento all’attivita’ lavorativa prestata per eseguire l’opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non e’ che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio delle norme, che e’ ravvisabile nell’esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell’appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell’inadempimento di questi – esigenza che ricorre identica nell’appalto e nel subappalto (cfr. con riguardo all’articolo 1676 c.c., Cass. n. 12048 del 2003).
6. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.
A prescindere all’erroneo riferimento del ricorrente al comma 3 anziche’ al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 3-bis vigente ratione temporis, i motivi di ricorso appaiono inammissibilmente formulati, per avere ricondotto sotto l’archetipo della violazione di legge censure che, invece, attengono alla tipologia del difetto di motivazione ovvero al gravame contro la decisione di merito mediante una diversa lettura delle risultanze procedimentali cosi’ come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale. Ne’ puo’ rinvenirsi un vizio di falsa applicazione di legge, non lamentando, il ricorrente, un errore di sussunzione del singolo caso in una norma che non gli si addice.
In ordine alla lamentata incongruita’ della motivazione della sentenza impugnata, e’ stato piu’ volte ribadito che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (cfr. Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013, Cass. n. 8008 del 2014). Secondo il novellato testo dell’articolo 360, n. 5 (come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 ed applicabile nel caso di specie, trattandosi di sentenza pubblicata dopo l’11.2.2012), tale sindacato e’ configurabile soltanto qualora manchi del tutto la motivazione oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla”.
Nessuna lacuna o contraddizione motivazionale e’ rinvenibile nella sentenza impugnata che ha coerentemente esposto come gli elementi istruttori non hanno dimostrato “alcuna forma d’interposizione nel rapporto di lavoro da parte della Cooperativa che era l’effettivo datore di lavoro”, non potendosi affermare che sussistessero indici di diretta subordinazione del lavoratore con le societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) in quanto la societa’ consorziata Interaction utilizzava una propria organizzazione di mezzi necessari all’esecuzione dell’appalto ed aveva i propri responsabili che, seppur in coordinamento con quelli dei Consorzi, davano gli ordini al personale e lo controllavano.
La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte che ripetutamente ha rilevato come l’esercizio di un potere di controllo da parte del committente e’ compatibile con un regolare contratto di appalto e dunque, sotto questo profilo, puo’ ritenersi legittima la predeterminazione da parte del committente anche delle modalita’ temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell’opera oggetto dell’appalto che dovranno essere rispettate dall’appaltatore, con la conseguenza che non puo’ ritenersi sufficiente ai fini della configurabilita’ di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, occorrendo verificare se le disposizioni impartite siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalita’ di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al risultato di tali prestazioni, che puo’ formare oggetto di genuino contratto di appalto (Cass. n. 15615 del 2010; Cass. n. 23522 del 2013 con riguardo all’appalto lecito, c.d. endoaziendale, di cui alla L. n. 1369 del 1960, articolo 3).
Le censure sono, inoltre, prospettate con modalita’ non conformi al principio di specificita’ dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto del contratto di appalto invocato (nella specie, l’accordo del 24.9.2008 stipulato tra (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS)), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo cosi’ ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. n. 3224 del 2014; Cass. SS. UU. n. 5698 del 2012; Cass. SS. UU. n. 22726 del 2011).
7. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, inammissibili il secondo ed il terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione che dovra’ procedere all’accertamento dell’eventuale debito vantato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 29, comma 2, dal lavoratore nei confronti delle societa’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., sulla base delle allegazioni e dei mezzi di prova dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio, nonche’ alla determinazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibili il secondo, ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.