la previsione della possibilità di recesso “ad nutum” del cliente contemplata dall’art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto; l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge; pertanto, poiché in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l’apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente, il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto, per l’intera durata del rapporto.
Tribunale Milano, Sezione 5 civile Sentenza 19 giugno 2018, n. 6903
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57804/2015 promossa da:
(…) SPA (C.F. (…)), elettivamente domiciliato/a in VIA (…) 20121 MILANO presso lo studio dell’avv. TR.DA. e dell’l’avv. CE.FI., che la rappresentano e difendono giusta delega in atti,
ATTORE
contro
(…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliato/a in VIA (…) 20122 MILANO presso lo studio dell’avv. FU.RO., e dell’Avv. Gi.Ca. che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti,
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell’art.16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221(comma aggiunto dall’art.19, comma 1, lett.a), n. 2 ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica.
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. al Tribunale di Milano lo (…) chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il D.I. n. 23434 del 2015 depositato il 22.07.2015 per l’importo complessivo di Euro 61.000,00 ( oltre interessi ex art.3 D.Lgs. n. 231 del 2002 e spese del procedimento) nei confronti della (…) SPA a titolo di pagamento per la fornitura di servizi in materia fiscale, societaria ed amministrativa come da contratto 18.09.2011 relativa all’anno 2014 essendo intervenuta disdetta in data 10 febbraio 2014 non rispettando i termini di cui all’art.3 del D.Lgs. n. 231 del 2002 suddetto contratto oltre il rimborso delle spese vive degli anni 2012, 2013, 2014. L’intimato si è opposto chiedendo il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale previo accertamento dell’inadempimento della convenuta opposta condannarla alla restituzione di Euro 9.017,00 o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.
Si costituiva l’opposta chiedendo il rigetto delle domande.
Formulata una proposta ex art. 185 bis c.p.c., concessa la provvisoria esecuzione del decreto nonché i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. dal Dott. (…), riassegnata la presente causa con provvedimento della Presidente Dott.ssa (…) allo scrivente Giudice, escussi i testi sui capitoli ammessi, precisate le conclusioni in data 19 giugno 2018 la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice opponente deve essere rigettata.
La convenuta in forza del contratto di collaborazione professionale sottoscritto in data 18.09.2011 da (…), anche per conto della sua controllata (…) S.r.l., ha conferito a (…) l’incarico professionale avente ad oggetto l’assistenza e consulenza nella redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali, l’assistenza e consulenza continuativa in materia fiscale e amministrativa e l’assistenza e consulenza generica e continuativa in materia societaria per un compenso annuo di Euro 50.000,00, oltre ad Iva e contributo integrativo, spese di viaggio e di trasferta, costi sostenuti per i servizi di agenzia di deposito atti, anticipazioni di imposte, tasse e contributi versati per conto delle Società (art. 2.2). Veniva inoltre pattuito il rinnovo tacito del contratto, di durata annuale, per gli anni successivi al 31 dicembre 2012, salvo disdetta da comunicare all’altra parte con raccomandata a/r da consegnarsi all’ufficio postale almeno 120 giorni prima della scadenza ( art. 3).
Circostanza pacifica ed incontestata è l’intervenuto recesso dell’attrice in data 10 febbraio 2014 (doc.6 attrice), in violazione del patto contrattuale.
Orbene si discute di un contratto di prestazione d’opera intellettuale che non può essere ricondotto in nessun caso alla specie qualificata “per adesione”, regolata dall’art. 1341 c.c.. fattispecie che sussiste solo quando il contratto sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente (e non è questo il caso dove i contraenti sono due ed il documento appare predisposto ad hoc). Ma anche se si volesse parlare di questa figura contrattuale neppure si potrebbe configurare come clausola “vessatoria” quella prevista dall’art. 3 ( Durata), in quanto trattasi di clausola bilaterale nel senso che entrambe le parti hanno il medesimo tempo per recedere, quindi sia a favore del predisponente che a favore dell’altro contraente: la bilateralità della previsione si concreta in una fattispecie che, realizzandosi nella previsione dello stesso contenuto contrattuale per i comportamenti di entrambe le parti, non può ritenersi compreso nella previsione di vessatorietà”.
Sgombrato il campo in ordine alla natura del contratto, occorre evidenziare che la previsione della possibilità di recesso “ad nutum” del cliente contemplata dall’art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto; l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge; pertanto, poiché in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l’apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente, il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto, per l’intera durata del rapporto”. (Cass. Civ. 29.11.2006 n. 25238 – Cass. Civ. 21.12.2006 n. 27293,Cass. Civ. 7 ottobre 2013, n. 22786).
L’istituto del recesso ex art. 2237 c.c. configura un semplice elemento naturale del contratto per cui non esclude una diversa volontà delle parti che, in base al principio dell’autonomia contrattuale, prevale rispetto alle disposizioni della stessa norma.
In tal caso l’apposizione di un termine di durata per tale rapporto ha carattere vincolante non soltanto per il professionista, ma anche per il cliente, salva la sussistenza di una giusta causa che legittimi la facoltà di recesso anticipato.
In presenza di un patto che determina in modo vincolante la durata del rapporto, escludendo in recesso salvo giusta causa, deve riconoscersi il diritto del professionista a conseguire l’intero compenso previsto nonostante il recesso del cliente (Cass. N. 1843/80).
Nel caso di specie con riferimento alla eccepita giusta causa di recesso, ha carattere dirimente la circostanza che il recesso stesso (doc. 4 fascicolo monitorio) non indichi alcuna ragione specifica per tale determinazione, né, soprattutto, sollevi doglianze di sorta in ordine all’operato della convenuta.
Non solo, ma con la produzione documentale della perizia di parte del Dott. (…) (doc. 9 attrice) emerge che la censura all’operato della convenuta risulta ancorato ad “informazioni raccolte – e assumendo che effettivamente la Società sia in grado di esibire la documentazione a supporto”: documentazione che neppure al perito di parte appare essere stata fornita, così non assolvendo all’onere probatorio ex art. 2697 c.c. a cui, se parte attrice avesse ottemperato, avrebbe fatto da contraltare per l’opposta la necessità di dimostrare l’esatto adempimento : il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento o il fatto che l’obbligazione non è ancora scaduta.
Nel caso di specie l’inesattezza dell’adempimento non è documentata ma solo suggerita.
Addirittura la produzione documentale dell’opposta attesta il contrario e precisa che I. riceveva da (…) le informazioni necessarie alla corretta interpretazione “fiscale” dei dati e dei documenti a propria disposizione ed essa stessa forniva a (…) le risultanze di tale interpretazione affinché fossero riversate nelle dichiarazioni fiscali che la stessa convenuta era chiamata a predisporre (doc. H, I convenuta). Ed ancora (doc. F convenuta) è documentato che fosse I. a fornire all’esponente precise indicazioni circa le rettifiche da effettuare in sede di dichiarazione integrativa che effettivamente venne predisposta (doc. E convenuta): in assenza di dette indicazioni nessuna responsabilità può ravvedersi.
In ordine poi alle spese vive sostenute da parte convenuta e documentate (docc. 7, 8, 9) contestate “quantomeno per l’anno 2012 e 2013”, quindi nessun appunto per l’anno 2014, per la prima volta con l’atto di citazione, occorre evidenziare che già nel conferimento d’incarico rescisso erano previste come escluse dal computo degli onorari (Punto 2.2) : “spese di viaggio e trasferta, costi sostenuti per i servizi di agenzia di deposito di atti, le anticipazioni di imposte, tasse e contributi sostenute per conto della società”.
Tali esborsi sono stati confermati dai testi escussi che hanno precisato le modalità di inserimento in un gestionale predisposto per ciascun cliente, I. inclusa, nonché l’effettuazione delle stesse:…. chi effettua la spesa, la anticipa e la inserisce nel gestionale indicando il cliente di riferimento, chiede il rimborso consegnando il giustificativo e viene rimborsato. Non e possibile inserire la stessa spesa per più clienti (teste (…)) ed ancora …facevo la nota spese per quelle che sostenevo personalmente e lo studio me le rimborsava……nessuno chiedeva il consenso per ciascuna spesa trattandosi di spese necessarie per l’attività (teste (…)).
Anche tali esborsi devono essere onorati a nulla valendo l’eccezione che non sono stati chiesti tempestivamente e pertanto non sono dovuti.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate ai valori medi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modifiche secondo lo scaglione di riferimento, eccezion fatta per la fase decisionale che, stante l’applicazione dell’ ex art. 281 sexies c.p.c., viene liquidata al valore minimo del tariffario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) CONFERMA il il D.I. n. 23434 del 2015 del Tribunale di Milano depositato il 22.07.2015 ;
C) CONDANNA altresì (…) SPA a rimborsare a (…) le spese di lite di Euro 5.800.00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00% per spese generali ;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Milano il 19 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2018.