in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l’obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso pro quota delle spese necessarie per consentire l’utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell’art. 1110 c.c., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l’utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale.

Tribunale Milano, Sezione 13 civile Sentenza 18 giugno 2018, n. 6901

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73350/2015 promossa da:

(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. CO.PI., elettivamente domiciliato in VIALE (…) 20133 MILANO presso il difensore avv. CO.PI.

ATTORE/I

contro

COND. VIA (…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. LO.PA. e dell’avv. (…), elettivamente domiciliato in VIA (…) 20122 MILANO presso il difensore avv. LO.PA.

CONVENUTO/I

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato (…) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 30585/2015 rg n. 46986/2015 con il quale il Tribunale di Milano le ingiungeva di pagare immediatamente al Condominio di Via C. di M. 6 M. la somma di Euro. 6.915.88 oltre interessi legali per oneri condominiali rimasti impagati, oltre alle spese della procedura.

Lamenta l’attrice opponente la carenza di legittimazione attiva del condominio convenuto trattandosi di spese sostenute per la gestione e manutenzione di parti comuni e quindi che andavano fatte approvare dall’assemblea dal Supercondominio.

La causa veniva assegnata alla dott.ssa (…) che fissava la prima udienza al 27.5.2016

Si costituiva ritualmente in giudizio il Condominio convenuto che contestava in toto l’assunto avversario e chiedeva il rigetto delle domande avversarie.

Concessi i termini ex art. 183 Vi comma c.p.c. all’udienza del 30.1.2017 il Giudice , ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 1.12.2017, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.

Con ordinanza del 19.3.2018 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo ed all’udienza del 18.6.2018b dopo la discussione il Giudice dà lettura della sentenza

Va preliminarmente rilevata la tardività dell’eccezione svolta dall’opponente in merito alla carenza di prova circa l’effettiva esecuzione da parte del condominio delle prestazioni per le quali chiede la ripetizione.

Come noto con il novallato art. 115 c.p.c. i fatti non specificatamente contestati si devo ritenere provati e la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’ultimo momento utile per contestare i fatti avversi è la prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008, n. 13078): “l’onere di contestazione dei fatti si coordina al potere di allegazione dei medesimi e partecipa della sua natura, sicché simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere; in altre parole, considerato che l’identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all’uno o all’altro dei fattori della detta identificazione”. (Cass 22837/2017).

Orbene nel caso che ci occupa (…) solo in sede di comparsa conclusioni contesta la carenza di prova circa l’esecuzione della prestazione per la quale si chiede la ripetizione: tale eccezione avrebbe dovuta essere proposta nel primo atto utile ovvero nell’atto di opposizione; circostanza questa non avvenuta con la conseguenza che deve ritenersi che tale contestazione sia tardivamente proposta pertanto inammissibile.

Nel merito va rilevato che il Condominio opposto chiede la ripetizione di somme corrisposte ai fornitori per prestazioni di manutenzione di parti comuni con l’opponente.

Parte attrice pone a fondamento dell’opposizione la sola carenza di legittimazione attiva del condominio sulla circostanza che le spese di gestione di cui il Condominio opposto chiede in via monitoria la ripetizione non sono dovute poiché si tratta di spese per le quali avrebbe dovuto deliberare l’assemblea del Supercondominio

L’eccezione non è fondata e non merita accoglimento.

In assenza di domanda di accertamento dell’esistenza del Superocondominio, deve inquadrarsi il dibattito che ci occupa nella richiesta di ripetizione da parte del partecipante alla comunione di somme anticipate e per conto della comunione ex art. 1110 c.c.

Come noto “in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l’obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso pro quota delle spese necessarie per consentire l’utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell’art. 1110 c.c., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l’utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale” Cass. 12568/2002

Ed ancora “L’art. 1110 c.c. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità” Cass 253/2013

Nel caso in esame risulta provato perché non contestato ex art. 115 c.p.c. che:

– i beni oggetto delle prestazioni (ingresso, impianto antincendio, cancelli automatici) sono beni comuni tra le parti

– i detti beni comuni avevano necessità di manutenzione per la conservazione

– la manutenzione dei detti beni comuni è avvenuta a cura e spese dell’opposto.

– per la manutenzione dei detti beni comuni l’opposto ha corrisposto ai rispettivi fornitori gli importi di cui alle fatture in atti.

– per la manutenzione dei detti beni comuni l’opponente è tenuto alla ripetizione del 50% dell’esborso come richiesto dall’opposto

– per le prestazioni per la manutenzione e conservazione dei detti beni comuni, come eseguita a cura e spese dell’opposto e per cui è causa , l’opponente non ha corrisposto alcunchè

Risulta quindi provato il fatto costitutivo della domanda di condanna dell’opposto attraverso la produzione dei documenti in atto.

L’attore opponente ha dedotto invece fatti impeditivi della obbligazione tutti da ricondurre a motivi di carenza di legittimazione dell’opposto che come detto non sono fondati.

Ne consegue che l’opposizione va rigettata e il decreto opposto va confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’attrice opponente ed a favore del condominio opposto e vengono liquidate in Euro.2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario di legge.

Sentenza esecutiva ex lege

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

– rigetta l’opposizione e per l’effetto

– conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 30585/2015 rg n. 46986 2015 emesso dal Tribunale di Milano.

– Condanna l’attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore del il Condominio convenuto che liquida in complessivi Euro.2000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario come da tariffe forensi

– sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano il 18 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.