Con riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dall’opposto per la risoluzione per grave inadempimento imputabile al debitore opponente, si deve osservare che, nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione; né si può ritenere che tale domanda di risoluzione sia ammissibile (in quanto reconventio reconventionis) per effetto della riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dall’opponente, non essendo necessaria ad assicurare all’opposta un’adeguata difesa di fronte a quest’ultima domanda riconvenzionale.

 

Tribunale Cagliari, Sezione 2 civile Sentenza 30 giugno 2018, n. 1634

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgio Latti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4834/2012 promossa da:

(…) S.R.L. (P.I. (…)) con il patrocinio dell’avv. AN.AN. e dall’avv. PI.PI. elettivamente domiciliato in VIA (…) 09128 CAGLIARI

OPPONENTE

e

(…) S.A.S. (P.I. (…)) con il patrocinio dell’avv. GR.SA. elettivamente domiciliato in VIA (…) CAGLIARI

OPPOSTO

Oggetto: contratto di vendita

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La società (…) S.r.l. ha citato in giudizio la (…) S.a.s., in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1160 del 17 maggio 2012 con il quale il Tribunale di Cagliari le ha ingiunto il pagamento di Euro 204.391,30, oltre accessori e spese legali, deducendo:

– di aver stipulato, in data 20 settembre 2005 e 26 luglio 2007, con l'(…) S.p.A. due contratti d’appalto aventi ad oggetto i lavori di adeguamento ed ammodernamento della S.S. 131, riguardanti, rispettivamente, il tratto compreso tra il km. 32+300 ed il km. 41+000 ed il tratto compreso tra il km. 23+885 ed il km. 32+412;

– di aver stipulato, nell’ambito dell’esecuzione dei predetti lavori, rispettivamente in data 21 maggio 2008 e 7 dicembre 2010, con la (…) s.a.s., due contratti di “vendita ed estrazione di materiale inerte dalla cava” (…), sita in agro di (…);

– l’avvenuto annullamento della proroga dell’autorizzazione allo svolgimento della descritta attività estrattiva da parte della Regione Autonoma della Sardegna che, con propria Det. n. 146 del 7 marzo 2012, aveva accertato l’omissione, da parte della (…) S.a.s., della necessaria attività di valutazione di impatto ambientale richiesta dal Servizio (…)V.I.A. dal 23 marzo 2004;

– la conseguente chiusura della cava per 68 giorni, a partire dal 5 aprile 2012 fino al 12 giugno 2012, che aveva comportato la maturazione dell’importo delle penali pari a Euro 1.904.977,57 a carico dell’odierna opponente.

L’opponente ha quindi domandato la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della (…) S.a.s. al risarcimento dei danni.

L’opposta (…) S.a.s., costituendosi in giudizio, ha eccepito:

– di aver stipulato con la (…) S.r.l., rispettivamente in data 21 maggio 2008 e 7 dicembre 2010, due contratti di vendita ed estrazione di materiale inerte di cava da misurarsi su banco e da estrarsi a cura e spese dell’acquirente verso il corrispettivo di Euro 0,75 al metro cubo, oltre IVA;

– di aver inviato alla (…) S.r.l. le fatture emesse per i prelevamenti effettuati fino alla data del 25 gennaio 2012, per un complessivo importo di Euro 237.212,50;

– di aver diffidato con racc. a.r. del 22 settembre 2011 la (…) S.r.l. ad adempiere al pagamento delle fatture emesse, specificando che “in difetto si sarebbe proceduto alla sospensione cautelativa della fornitura del materiale misto di cava così come contrattualmente previsto”;

– di aver sospeso effettivamente l’ulteriore fornitura a seguito del pagamento avvenuto solo in minima parte da parte dell’opponente delle fatture azionate in monitorio;

– di non ritenersi responsabile dei ritardi della (…) S.r.l. nell’esecuzione dei lavori d’appalto e delle conseguenti penali ad essa addebitate;

– di aver attivato (con missive del 5-10-2012, 13-12-2012, 12-2-2013 e 27-2-2013) presso gli uffici amministrativi della Regione Autonoma Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente – l’istruttoria per la “valutazione d’impatto ambientale”, al fine di proseguire l’attività estrattiva.

L’opposta ha quindi domandato la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande formulate dall’opponente; in via riconvenzionale, la risoluzione dei contratti per grave inadempimento; la condanna della (…) S.r.l. al risarcimento del danno.

La causa è stata, quindi, istruita con produzioni documentali e tenuta a decisione sulle conclusioni sopra indicate.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora una delle parti, adduca a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico – sociale del contratto, dell’equilibrio sinallagmatico del rapporto e degli interessi delle parti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13627 del 30/05/2017; Cass. Sentenza n. 23908 del 09/11/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20678 del 26/10/2005).

Ciò premesso, in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve solamente provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. Sezioni Unite n. 13533 del 30-10-2001).

Nella fattispecie in esame, si deve ritenere che l’odierna opposta (…) S.a.s. abbia adeguatamente provato sia il titolo negoziale in relazione al quale svolge la pretesa creditoria, sia l’entità della prestazione rimasta inadempiuta.

Quanto alla prova del titolo negoziale, deve ritenersi pacifico che, a norma dell’art.10) del contratto di vendita e estrazione del materiale di cava, la (…) S.r.l. si sia impegnata ad acquistare dalla (…) S.a.s. materiale misto di cava, fino ad un massimo di 800.000 metri cubi al prezzo di Euro 0,75 al metro cubo, oltre IVA.; è, altresì, pacifico, in quanto non contestato dalla controparte, che la (…) S.a.s. abbia effettuato regolarmente i prelevamenti del materiale di cava fino al 25 gennaio 2012, per i quali sono state emesse delle fatture inviate all’opponente e per le quali l’odierna opposta ha ricevuto, solo in parte, il pagamento del corrispettivo.

Al fine di paralizzare la pretesa avversaria, la (…) S.r.l. ha giustificato il mancato pagamento delle fatture azionate in monitorio con l’asserito inadempimento della (…) s.a.s. che, nella persona del socio accomandante (…), in capo alla quale era stata inizialmente concessa l’autorizzazione estrattiva, non si sarebbe tempestivamente attivata al fine di avviare l’istruttoria per la valutazione d’impatto ambientale; attività, quest’ultima, necessaria al fine di ottenere la proroga dell’anzidetta concessione e continuare l’esercizio dell’attività estrattiva mediante la riapertura della cava; infatti, ha eccepito la (…) di avere appreso la circostanza successivamente all’esame della Det. n. 146 del 7 marzo 2012 della Regione autonoma della Sardegna, che ha annullato la precedente determinazione di proroga dell’attività di estrazione di cava.

Tali circostanze, tuttavia, sono, all’evidenza, successive alla prestazione oggetto delle fatture azionate in sede monitoria (non è contestato che i prelevamenti siano avvenuti sino al 25 gennaio 2012) e, come tale, sono inidonee a paralizzare la pretesa creditoria; per altro verso, proprio il precedente mancato pagamento di un corrispettivo di rilevante importo (Euro 237.212,50) che, a fronte dell’art. 11) del contratto di vendita ed estrazione, sarebbe dovuto avvenire entro i trenta giorni successivi alla presentazione delle fatture, giustifica la sospensione della fornitura operata dalla (…) S.a.s., ai sensi dell’art. 1460 c.c.

Ne consegue l’infondatezza della domanda proposta in via riconvenzionale dall’opponente, peraltro non sorretta, in ogni caso, da adeguati elementi di prova, necessari ai fini della quantificazione del danno, tali da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016).

Con riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dall’opposto per la risoluzione per grave inadempimento imputabile al debitore opponente, si deve osservare che, nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione; né si può ritenere che tale domanda di risoluzione sia ammissibile (in quanto reconventio reconventionis) per effetto della riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata dall’opponente, non essendo necessaria ad assicurare all’opposta un’adeguata difesa di fronte a quest’ultima domanda riconvenzionale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22754 del 04/10/2013).

Non essendo ravvisabile dolo o colpa grave nella condotta processuale dell’opponente, deve essere rigettata la domanda di responsabilità aggravata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede

1) rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;

2) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni della (…) S.r.l.;

3) rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria;

4) condanna la società (…) S.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della società (…) S.a.s. delle spese processuali che liquida nella misura di Euro 7.795,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Cagliari il 28 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.