Sebbene la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., abbia carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia e che il custode, per escludere la sua responsabilità, abbia l’onere di provare il caso fortuito (ossia, l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale), tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade
Tribunale Vicenza, Sezione 2 civile Sentenza 27 giugno 2018, n. 1629
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice designato dr.ssa Martina Rispoli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al numero 451 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2016 posta in deliberazione, all’udienza del 22.3.2018 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche
TRA
(…) rappresentata e difesa dall’avv. A.Ri. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Piazzale (…);
ATTRICE
CONTRO
COMUNE DI SANDRIGO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. A.Te. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. F.Ga. in Dueville, via (…);
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(…) ha convenuto in giudizio il Comune di Sandrigo per ottenerne, previa affermazione di responsabilità ex art. 2051 c.c., nell’infortunio occorso in data 24.9.2013, la condanna al risarcimento dei danni subiti. A fondamento della domanda ha esposto che, nel mentre si trovava a percorrere la via (…), in direzione Viale (…), nel Comune di Sandrigo (VI), a bordo della propria bicicletta, giunta all’altezza del passo carraio al civico n. 6, cadeva in terra in una buca (“caditoia”) che si trovava sul manto stradale riportando lesioni da cui erano residuati postumi quantificati in Euro 72.037, 53.
Il Comune di Sandrigo si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento della domanda, assumendo che il tratto stradale in questione si presentava perfettamente asfaltato e privo di anomalie e che la caduta della (…) era avvenuta unicamente per lo spostamento d’aria provocato dal sorpasso di autocarro che la sospingeva verso il margine destro della carreggiata.
Concessi i termini di cui all’art. 183 c.p.c., sentiti i testi la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, all’udienza indicata in epigrafe e trattenuta in decisione con termini di legge (art. 190 c.p.c.) per deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso la domanda è infondata ed impone una pronuncia di rigetto.
L’attrice ha invocato nel caso di specie l’applicazione dell’art. 2051 c.c. o in subordine dell’art. 2043 c.c. e va, preliminarmente, affermato che la fattispecie di responsabilità per cose in custodia della Pubblica amministrazione, per come è stata allegata nel caso in esame, va ascritta nell’ambito di operatività dell’art. 2051 c.c., su cui impone qualche breve precisazione.
Sebbene la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., abbia carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia e che il custode, per escludere la sua responsabilità, abbia l’onere di provare il caso fortuito (ossia, l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale), tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr., da ultimo, Cass. n. 2660 del 5.2.2013).
La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., infatti, sussiste qualora ricorrano due presupposti: un’alterazione della res che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno (cfr. Cass. 11592 del 13/05/2010).
Al riguardo si osserva che la Suprema Corte in ripetute occasioni, (cfr, Cass. 24428/09;858/08 nonché, 8005/10) ha ribadito che l’insidia è una situazione di fatto che per la sua oggettiva invisibilità e soggettiva imprevedibilità integra pericolo occulto” ed è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cosa in custodia (art. 2051 c.c.) ed ,in tal caso, incide sull’onere della prova a carico del custode tenuto a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità presunta di cui alla citata norma, l’insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa che ha prodotto o nell’ambito della quale si è prodotta l’insidia ed il danno in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua ,neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione.
Pertanto, spetta al custode l’onere della prova contraria idonea a vincere la presunzione iuris tantum di colpa, mediante la dimostrazione positiva del “caso fortuito”, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo dello stesso soggetto danneggiato (c.d. fortuito incidentale idoneo alla interruzione del nesso causale con la res – pur – in custodia; che abbia autonomamente ed esclusivamente determinato l’evento dannoso- cfr., al riguardo, Cass. 2430/2004; 2075/02; 584/01 -).
Va in ogni caso evidenziato, ad avviso di chi scrive, che a fronte della suddivisione degli oneri probatori previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva, la più vantaggiosa condizione della parte attrice impone al giudicante una valutazione particolarmente rigorosa della dimostrazione, a suo carico, avente ad esclusivo oggetto la precisa dinamica dei fatti ed il nesso di causalità fra essi ed il danno lamentato.
Venendo all’esame del caso di specie la domanda è infondata e, per l’effetto, deve essere rigettata non avendo l’attrice idoneamente assolto all’onere probatorio sulla stessa incombente della ricostruzione delle modalità dell’infortunio e sulla ricollegabilità causale ed in termini certi ed inequivoci del danno alla persona ad effettiva anomalia della res in custodia della convenuta (buca – caditoia – nel manto stradale).
Le prove orali, sul punto espletate, non hanno fornito nessun elemento fattivo in ordine alla ricostruzione del fatto storico della caduta della (…) ed al nesso di causalità con la presenza di una buca nel manto stradale.
Il teste (…) ha dichiarato di non avere assistito alla caduta avendo trovato, al suo arrivo, la signora distesa in terra sicchè non è stato in grado di fornire in giudizio alcun elemento probatorio rilevante ai fini della decisione (“quando ho visto la signora quest’ultima era già caduta a terra…”; “non avendola vista cadere non posso dire che è caduta a terra a causa del dislivello” – cfr. verbale di udienza del 1.12.2017).
L’altra teste di parte attrice, (…), ha dichiarato di avere visto la signora nell’istante in cui cadeva in terra ma ha, altresì, chiarito che la (…), poco prima di cadere, si spostava verso il margine destro della carreggiata per consentire ad un autocarro di superarla non chiarendo, perciò, se la caduta, avvenuta pacificamente in prossimità della buca, sia avvenuta a causa della anomalia del manto stradale ovvero a causa del comportamento stesso dell’attrice che portava improvvisamente la propria bicicletta sul margine destra della carreggiata in coincidenza con il sorpasso del veicolo (cfr. “quando il camion ha superato la signora, in grande velocità, quest’ultima mi è apparsa davanti ed io l ho vista cadere a terra”; “..quando il camion stava compiendo la manovra di sorpasso la signora si è spostata verso il marciapiede ove c’era la buca”; “penso che sia caduta a causa del dislivello perché aveva paura del camion nel senso che dalla carreggiata centrale la signora si è spostata verso il marciapiede” verbale di udienza del 1.12.2017).
D’altro canto è, altresì, emerso dalla testimonianza del teste di parte convenuta, (…), che ha dimostrato di avere una buona conoscenza dei luoghi di causa per essere stato responsabile del patrimonio del Comune, che non era mai stata ricevuta dall’amministrazione comunale nessuna situazione di pericolo con riguardo al tratto di strada in questione nel periodo in cui la sig.ra (…) è caduta (“Vero che la sede stradale nel punto di via (…) nel comune di Sandrigo in prossimità del civico n. 6 ove l’attrice afferma di essere caduta, è, (ed era il giorno del sinistro per cui è causa 24.9.2013), liscia ed esente da buche come da doc. n. 1 che si mostra?” “La circostanza posso confermarla nel senso che a quell’epoca ero responsabile del patrimonio del Comune e non avevamo ricevuto alcuna segnalazione di situazioni precarie della strada” – cfr. verbale di udienza del 1.12.2017).
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto non può che pervenirsi al rigetto della domanda attrice in quanto, coerentemente alla logica dispositiva che informa il sistema probatorio del processo civile, non è stato assolto l’onere probatorio gravante sull’attore posto che l’art. 2697 c.c., ed il sotteso principio processuale (“actori incumbit onus probandi”) pretende che sia esclusivamente l’attore a subire le conseguenze del mancato assolvimento dell’onere probatorio che la citata disposizione pone a suo carico.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai valori medi indicati nel D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni tenuto conto del valore della controversia (Euro 72.037,53 – art. 5).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta la domanda avanzata da (…) nei confronti del Comune di Sandrigo;
b) condanna l’attrice alla rifusione, in favore del Comune di Sandrigo delle spese di giudizio che liquida, a mente del D.M. n. 55 del 2014 in Euro 7.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Vicenza il 15 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2018.