in materia di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell’ipotesi di infiltrazioni d’acqua e umidità nelle murature, pure evidenziate nel procedimento de quo.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte d’Appello Palermo, Sezione 3 civile Sentenza 26 giugno 2018, n. 1378

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

1)Dott. Perriera Michele – Presidente

2)Dott. Di Pisa Antonino – Consigliere

3) Dott. Asaro Lidia – Giudice Ausiliario di C.A.

dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 45/2012 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell’udienza collegiale del 23.09.2016 e promossa in questo grado

DA

(…) s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore (…), P. I. (…), rappresentata e difesa dall’Avv. Ma.Fa. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore, sito in Palermo, Via (…), giusta procura in atti

Appellante

CONTRO

Condominio degli E. di “Via (…)”, in persona dell’Amministratore pro-tempore, (…), elettivamente domiciliato in Capaci (PA), Via (…) (Studio Avv. Et.Ag.) presso lo studio dell’Avv. Se.Na. dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 24.04.2008, il Condominio degli (…) di “Via (…)” conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Palermo – Sezione Distaccata di Carini – la (…) s.r.l. in liquidazione.

La parte attrice, premettendo di avere realizzato in Carini, tramite la ditta convenuta (anno 2003 – 2005), un complesso edilizio di 40 alloggi sociali, esponeva di avere denunciato a quest’ultima, con nota del 12.01.2007, l’esistenza di vizi e difetti costruttivi dell’opera appaltata, poi rinnovata con nota del 04.09.2007.

Riferiva, inoltre, di avere incaricato un tecnico di fiducia (geom. (…)), il quale aveva confermato la presenza dei vizi rilevati (relazione del 24.08.2007), ma nonostante, la contestazione di tali emergenze, la ditta costruttrice aveva continuato a disinteressarsi del problema.

Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato l’inadempimento contrattuale della convenuta nell’esecuzione dei lavori di realizzazione dello stabile condominiale, con conseguente condanna della medesima al risarcimento di tutti i danni cagionati e /o cagionandi.

Nel contempo chiedeva che venisse disposta l’eliminazione dei vizi e difetti a cure e spese della convenuta, ed via gradata la condanna di quest’ultima al pagamento della somma risultante dalla C.T.U. di cui sollecitava la nomina.

Si costituiva in giudizio la (…) s.r.l. in liquidazione, contestando le avverse pretese ed in particolare eccepiva l’avvenuta decadenza del diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta, nonché la maturata prescrizione dell’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 1495, comma 3c.c., pertanto, chiedeva che venisse dichiarata inammissibile o comunque infondata l’azione proposta dal Condominio de quo.

Istruita la causa mediante prove documentali, testimoniali e disposta CTU tecnica, la causa veniva posta in decisione.

Il Tribunale adito con sentenza del 17-19.10.201, in accoglimento delle domande formulate dalla parte attrice, condannava la società convenuta all’eliminazione dei vizi e dei difetti di costruzione, come specificatamente indicati dal C.T.U, Arch. Sa.Ma. nelle relazione di consulenza depositata il 12.04.2010, che considerava parte integrante della suddetta sentenza in tutti i suoi rilievi e con riguardo alle attività ripristinatorie dal medesimo ritenute come indispensabili.

Infine condannava la società convenuta al pagamento delle spese di lite e di C.T.U.

Avverso questa decisione ha proposto appello la (…) s.r.l. in liquidazione, persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, con atto ritualmente notificato, con il quale ha chiesto in via preliminare la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata e nel merito la riforma integrale del detto provvedimento ed in via subordinata, l’eventuale rinnovo della C.T.U.

Si è costituito il Condominio degli (…) di “Via (…)”, in persona dell’Amministratore pro-tempore, “Cooperativa (…)”, resistendo al gravame con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo in via preliminare il rigetto dell’istanza ex art. 351 c.p.c. avanzata dall’appellante e nel merito il rigetto integrale dell’appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Questa Corte, con provvedimento del 09-21.03.2012, ha rigetto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata, per la carenza dei presupposti dell’azione.

Indi, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe, la causa, all’udienza collegiale del 23.09.2016, è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la (…) s.r.l., in liquidazione, deduce l’erroneo computo dei termini prescrizionali e decadenziali previsti dall’art. 1669 c.c. da parte del primo giudice.

La stessa, sulla base della norma sopra richiamata, ritiene che il committente, pur avendo rispettato il termine decennale dalla realizzazione del manufatto (periodo in cui l’appaltatore è responsabile dei relativi vizi), non avrebbe, invece, tenuto in considerazione l’ulteriore prescrizione, prevista dalla norma in commento, avendo il medesimo denunciato il vizio all’appaltatore (12.01.2007), oltre il termine di decadenza di un anno dalla scoperta.

Sostiene, inoltre, che l’atto introduttivo del giudizio sia stato notificato dal condominio appellato soltanto in data 24.04.2008, e dunque, in palese violazione del secondo comma della suddetta norma, avendo incardinato l’azione oltre il termine prescrizionale di un anno dalla denuncia.

Infine, considera viziato il percorso motivazionale seguito dal Tribunale, in quanto, asserisce che lo stesso, dopo avere correttamente richiamato sia la data di notifica della citazione che quella della denuncia dei vizi, dimostrativa che l’azione giudiziaria de quo è stata introdotta oltre il termine di prescrizione, ha poi, contrariamente a tali emergenze, emesso il provvedimento impugnato.

Ritiene, comunque, che quanto dalla stessa argomentato ed eccepito (decadenza e prescrizione), rimane valido anche nell’ipotesi di una diversa qualificazione della domanda (ex art. 1667, comma II, c.c. e art. 1495, comma I, c.c.).

Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che l’oggetto del procedimento in esame, come, peraltro, già rilevato dal primo Giudice, va inquadrato nell’alveo della “rovina e gravi difetti di cose immobili” previsto e disciplinato dall’art. 1669 cod. civ.

Infatti, come è noto, in materia di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell’edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell’ipotesi di infiltrazioni d’acqua e umidità nelle murature, pure evidenziate nel procedimento de quo (Cass. Civ., Sez. II, 03.01.2013 n. 84; Cass. Civ., Sez. II, 17.11.2017 n. 27315).

Va detto, inoltre, che nessuna censura merita la sentenza impugnata, in quanto, il Tribunale ha emesso la sua decisione conformemente alla norma di riferimento sopra richiamata e alla produzione documentale allegata.

Giova rilevare che dagli atti del procedimento non emerge in alcun modo la circostanza che il condominio appellato sia incorso nella dedotta decadenza e prescrizione.

Risulta, infatti, circostanza pacifica tra le parti che gli edifici per cui è causa sono stati realizzati e consegnati tra luglio 2003 e settembre 2005 (cfr. prova per interpello del legale rappresentante della società appellante, Ing. Di Vita Pietro Loreto, del 23.03.2009).

Va, ancora, precisato che il condominio appellato ha prodotto la lettera del 12.01.2007, più volte richiamata dal l’appellante, con la quale ha formalmente denunciato a quest’ultima la presenza di alcuni vizi nell’immobile in argomento (impianto fognario ecc..).

Va detto, ancora, che agli atti di causa è stata allegata altra nota del 04.09.2007, con la quale l’appellato ha rinnovato la denuncia dei vizi, riportandosi a quanto accertato dal geom. I. con la memoria tecnica del 02.08.2007 che allegava.

Tale memoria tecnica, di cui l’appellato si era riservato di apportare ulteriori integrazioni, è stata successivamente completata in data 09.10.2007, come emerge dagli atti (cfr. doc. 2-4 fascicolo di parte appellata).

Ciò posto, va evidenziato che, per il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, il termine per la denuncia dei vizi o dei gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 08.05.2014 n. 9966; Cass. Civ., Sez. II, 24.04.2018 n. 10048)

Orbene, sulla base dei principi giuridici sopra richiamati, può affermarsi, che l’appellato non è incorso in nessuna decadenza e prescrizione, poiché, sia che si consideri come termine iniziale, ai fini del computo della decadenza, la data del 02.08.2007 (data in cui sono stati accertati dal geom. I. e dunque, conosciuti i vizi in esame) o della successiva memoria del 09.10.2007, al momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio che ci occupa, avvenuta il 24.04.2008, il termine annuale non era ancora decorso.

Con il secondo motivo di gravame l’appellante chiede in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della prima doglianza, una diversa qualificazione e quantificazione dei vizi accertati dal c.t.u., Arch. Sa.Ma., sulla base dei rilievi mossi a tal fine dal suo c.t.p., Ing. Di.Pi., di cui assume che il primo Giudice non abbia tenuto conto, senza, peraltro, averne dato convincente motivazione.

Ed in particolare: a) sulle cause delle infiltrazioni, per il tramite degli zoccoletti battiscopa; b) sulle cause della scarsa capacità di scarico dei bocchettoni; c) sul contributo delle canne fumarie, costruite successivamente alla consegna degli immobili, nella determinazione delle difformità rilevate dal c.t.u.; d) sulle lesioni dei gocciolatoi; e) sulla correttezza dell’allacciamento fognario.

Pertanto, chiede la rinnovazione della consulenza tecnica.

Il motivo è infondato.

Va evidenziato che i rilievi mossi dall’appellante hanno trovato puntuale risposta nella relazione del C.T.U., Ing. Sa.Ma., del 12.04.2010, ed in quella successiva dal medesimo redatta ad integrazione della prima, del 05.07.2010, per come evidenziato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata.

Invero, la critica alla c.t.u. da parte della (…) s.r.l. non è supportata da argomenti scientifici tali da inficiare la correttezza e la coerenza dell’elaborato peritale.

L’ausiliario del Giudice, chiamato a verificare ed accertare i gravi vizi, difetti e difformità delle opere eseguite dalla (…) s.r.l. nell’immobile per cui è appello, ha accertato che “lo zoccoletto, alto 11 cm (…) presenta in alcune parti fessurazioni e lesioni diffuse e distacchi del muretto d’attico. In data 10.12.2009 è stato eseguito un saggio per verificare lo stato della risvolta della guaina impermeabilizzante sulle pareti del muretti in esame e si è, pertanto, appurato che la stessa misura 10 cm di altezza in luogo degli almeno 20 cm prescritti (il nuovissimo manuale dell’architetto, ed. Ma., 2003), risultando più bassa dello zoccoletto (all. n. 13 foto, particolari saggio lastrico solare, scheda foto n. 38). Tale imperfetta posa in opera della risvolta della guaina impermeabilizzante favorisce certamente le infiltrazioni di acqua piovana, che, scendendo dallo zoccoletto penetrano nel punto in cui termina la guaina impermeabilizzante…(cfr. pag. 7, relazione del 12.04.2010 e pag 4 della relazione integrativa del 05.07.2010).

Per vero, la circostanza dedotta dall’appellante che tale vizio sia da attribuire all’arbitrario distacco dei battiscopa da parte dei condomini, in epoca successiva rispetto alla consegna degli immobili in thesi o ad una non diligente manutenzione è rimasta del tutto sfornita di prova.

Parimenti infondata risulta la ulteriore doglianza relativa alla scarsa capacità di scarico dei bocchettoni che la Co. Ge. Div. imputa a cattiva manutenzione da parte del Condominio appellato.

L’Ing. (…), infatti, ha appurato, mediante rilievi celerimetrici eseguiti con “l’impiego della stazione TS2 Leica” che “A causa dell’errata realizzazione delle pendenze (al di sotto di quanto prescritto per i pavimenti calpestabili destinati a lastrico solare) i bocchettoni di scarico in alcune parti del lastrico solare si trovano ad una quota maggiore rispetto alla stesa pendenza. Il che impedisce all’acqua piovana di defluire, determinando il ristagno e favorendone l’infiltrazione ( all. 13. Foto particolare schede n. 42 -81 -84 – 73). Il lastrico solare di ogni corpo di scala è dotato di cinque bocchettoni di scarico dei quali quattro realizzati a pavimento ed 1 ad angolo, tutti di diametro 80 mm, la maggior parte dei quali prive di griglie para foglie.

Gran parte dei bocchettoni realizzati a pavimentosi presentava al momento dei sopralluoghi ostruita da vegetazione e materiali sigillanti vari, di talchè l’apertura risulta notevolmente ridotta e così la capacità di smaltimento dell’acqua piovana (all. 13 foto particolare schede n. 41) …

Quanto sopra rilevato costituisce diretta conseguenza della costruzione non a regola d’arte dell’immobile in esame.

Il C.T.U,. difatti, ha chiarito che Il bocchettone di scarico ad angolo in corrispondenza del prospetto posteriore non è stato realizzato a regola d’arte ossia mediante l’impiego di un bocchettone c.d. ad angolo con flange di saldatura ma adattando un comune tubo in PVC, che, in assenza di flangia di saldatura , favorisce i fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche agli appartamenti sottostanti. Tale tubo, peraltro, si presenta parzialmente ostruito dallo zoccoletto che è stato erroneamente applicato sull’apertura, riducendola e diminuendone le capacità di smaltimento (all. 13 particolare foto n. 41)… (cfr. pag. 8 relazione del 12.04.2010 e pag. 6-7 della relazione integrativa del 05.07.2010).

Va rilevato ancora che il C.T.U ha escluso che le canne fumarie impediscano il deflusso delle acque piovane, determinandone il ristagno, come invece sostenuto dall’appellante, in quanto ha accertato che “i ristagni di acqua sono stati riscontrati in aree non in corrispondenza dei camini”.. (pag.7-8 della relazione integrativa del 05.07.2010).

Inoltre, la circostanza dedotta dalla Co.Ge. Div., che le canne fumarie siano state costruite dopo la consegna dell’immobile per cui è appello, è rimasta priva di riscontro probatorio.

Stesse considerazioni vanno svolte in merito alle “lesioni dei gocciolatoi che l’appellante ritiene siano stati causati da naturali dilatazioni termiche dei materiali utilizzati e da un’errata manutenzione da parte dei condomini.

L’Ing. (…) ha rilevato, invece, che “i quattro gocciolatoi (doccioni) del lastrico solare, realizzati in corrispondenza del prospetto principale e posteriore, hanno una funzione esclusivamente decorativa perché completamente murati e non otturati, e quindi non assolvono alla funzione cui sono destinati, ossia evacuare l’acqua da terrazze e balconi (all. 13 particolare foto .88). Si tratta di un difetto di costruzione del manufatto che necessariamente deve ascritto all’impresa.

Il c.t.u., ha escluso di avere descritto lesioni tra i muretti dei balconi e la struttura in (…), come rilevato dal c.t.p. dell’appellante, poiché le lesioni dallo stesso descritte riguardano “solo quelle perimetrali, molto diffuse nei muretti d’attico dei lastrici solari.. (cfr. pag. 9-10, relazione del 12.04.2010 e pag. 8 della relazione integrativa del 05.07.2010).

L’ausiliario del Giudice, inoltre, con riferimento alla correttezza dello scarico fognario, come sostenuto dall’appellante, ha, di contro, verificato che tale condotta fognaria non risulta interrata ma è esterna e percorre per un breve tratto il torrente nel quale termina e scarica (cfr. foto allegata alla relazione integrativa del 05.07.2010).

Lo stesso ha dato atto, che subito dopo il sopralluogo, di essersi recato presso il Comune per “verificare l’esistenza della autorizzazione ammnistrativa per l’allaccio alla condotta fognaria comunale. (…) Agli atti, relativamente all’allaccio dei 40 alloggi sociali alla pubblica fognatura di via (…), risultava soltanto l’autorizzazione citata, il progetto “per l’allaccio alla rete fognaria comunale di n. 2 edifici nel lotti P e P1″ presentato dalla COGEDIV e redatto dal progettista arch. (…) (all. n. 3), la relazione tecnica depositata dalla COGEDIV datata 18.05.2008 (all. n.6) nella quale si legge ” gli scarichi domestici provenienti dai vari alloggi verranno allacciati alla fognatura dinamica comunale che passa da via (…).. ” e gli atri eleborati progettuali (allegati n 5 e 6).

Il C.T.U., inoltre precisa che in altra relazione giurata del direttore dei lavori, arch. (…), finalizzata ad ottenere l’abitabilità, emerge che alla data dell’08.09.2005 gli immobili, la cui consegna era iniziata nel marzo 2005, avevano solo l’autorizzazione all’allacciamento alla rete fognaria comunale ma che le opere non erano state eseguite.

Conseguentemente ritiene che al momento della consegna (marzo 2005) gli alloggi certamente non scaricavano nelle rete fognaria (cfr. pag. 11 e 12, relazione del 12.04.2010 e pagg. 9-11 della relazione integrativa del 05.07.2010).

Orbene, alla luce della dettagliata e condivisibile disamina svolta dal C.T.U. sui rilievi mossi dall’appellante, i danni ed i vizi dell’edificio in esame devono considerarsi definitivamente accertati e quantificati.

Per le ragioni sopra illustrate l’appello va rigettato.

Stante la totale soccombenza dell’appellante la medesima va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando rigetta l’appello proposto dalla (…) s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo – Sezione Distaccata di Carini – del 17-19.10.2011.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore del Condominio degli E. di “Via (…)”, in persona dell’Amministratore pro-tempore, che, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, si liquidano in Euro 9.515,00, nonché, al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% ed oltre ancora IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Palermo il 5 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.