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in tema di locazione concernente un immobile adibito ad uso non abitativo, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce parte integrante del canone ma obbligazione accessoria a carico del conduttore, nei confronti del quale il locatore – su cui grava l’obbligo di versamento all’erario – puo’ chiedere il rimborso.
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Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.
Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ex art. 34 L 392/1978
La successione nel contratto di locazione ad uso abitativo.
Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17541
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18755-2017 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SNC (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4742/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 13/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che, con sentenza resa in data 13/1/2017, la Corte d’appello di Milano, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) per la condanna della (OMISSIS). s.n.c. (OMISSIS) alla restituzione di somme indebitamente corrisposte a titolo di IVA, con riguardo a un contratto di locazione a uso diverso da quello di abitazione intercorso tra le parti, oltre al rigetto della domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla stessa (OMISSIS) s.a.s.;
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come la pretesa della (OMISSIS) s.a.s. di vedersi restituiti gli importi indebitamente corrisposti a titolo di IVA sui canoni di locazione fosse del tutto destituita di fondamento, tenuto conto che, sulla base del testo contrattuale convenuto tra le parti, gli importi individuati a titolo di canone dovevano ritenersi al netto dell’IVA, con la conseguente insussistenza di alcun indebito pagamento a tale titolo da parte della societa’ originaria attrice;
che, sotto altro profilo, la corte d’appello ha evidenziato l’infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dalla (OMISSIS), tenuto conto che i soli importi riconosciuti come indebitamente corrisposti da quest’ultima (ossia gli importi a titolo di adeguamento del canone L. n. 392 del 1978, ex articolo 32 in misura superiore al 75% dell’indice Istat) risultavano di entita’ tale da escludere l’apprezzabilita’ del danno rivendicato dalla (OMISSIS) s.a.s. in relazione al forzato ricorso al credito per far fronte ai maggiori oneri del contratto di locazione;
che, avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
che la (OMISSIS). s.n.c. (OMISSIS) resiste con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis le parti hanno presentato memoria.
CONSIDERATO
che, con i primi due motivi d’impugnazione, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 1369 c.c., nonche’ per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente interpretato il contratto di locazione intercorso tra le parti, affermando infondatamente l’insussistenza di alcun indebito versamento di somme a titolo di Iva, tenuto conto che l’ambiguita’ delle clausole contrattuali richiamate in ricorso avrebbero imposto l’applicazione dell’articolo 1369 c.c., e per non aver considerato la clausola n. 3 del contratto di locazione, del tutto priva di indicazioni in ordine alla pretesa maggiorazione del canone convenuto in ragione dell’applicazione dell’Iva;
che entrambi i motivi sono manifestamente infondati, quando non inammissibili;
che, infatti, la corte territoriale ha coerentemente affermato come, sulla base dell’esame del contratto di’ locazione intercorso tra le parti, queste ultime avessero manifestato la propria volonta’ di individuare una somma a titolo di canone di locazione al netto dell’incidenza dell’Iva, tenuto conto del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ (condiviso dal Collegio, e qui ribadito anche al fine di assicurarne continuita’), ai sensi del quale, in tema di locazione concernente un immobile adibito ad uso non abitativo, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce parte integrante del canone ma obbligazione accessoria a carico del conduttore, nei confronti del quale il locatore – su cui grava l’obbligo di versamento all’erario – puo’ chiedere il rimborso (Sez. 3, Sentenza n. 1173 del 16/02/1983, Rv. 425956 – 01);
che, conseguentemente, l’odierna societa’ ricorrente risulta aver infondatamente prospettato una pretesa erronea applicazione, da parte del giudice d’appello, dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, avendo la corte territoriale espressamente escluso il ricorso di alcuna ambiguita’ espressiva dei contraenti, con la conseguente esclusione, tanto dell’applicabilita’ dell’articolo 1369 c.c., quanto dell’omesso esame del fatto contrattuale dedotto, viceversa espressamente considerato e posto a oggetto di un procedimento di interpretazione negoziale correttamente condotto sul piano logico-giuridico, e non adeguatamente censurato dall’odierna societa’ ricorrente;
che, con il terzo e il quarto motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), nonche’ per violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di tener conto delle circostanze di fatto dedotte nei capitoli di prova offerti alla valutazione del giudicante in relazione al forzato ricorso al credito al fine di far fronte ai maggiori oneri contrattuali, e per essersi illegittimamente sottratta al dovere di pronunciarsi sulla corrispondente domanda risarcitoria proposta;
che i motivi sono manifestamente infondati, quando non inammissibili;
che, al riguardo, la corte territoriale ha espressamente evidenziato come l’esiguita’ del credito vantato dalla (OMISSIS) a titolo di indebita corresponsione degli adeguamenti dei canoni di locazione, valesse a escludere il ricorso di alcun profilo di danno apprezzabile secondo la prospettiva avanzata dalla societa’ ricorrente;
che tale giudizio, suffragato dall’espressa indicazione degli importi considerati (di poco superiori alla somma di Euro 5.000,00), deve ritenersi pienamente congruo sul piano logico e del tutto corretto in termini strettamente giuridici, come tale idoneo a integrare gli estremi di una motivazione esistente, completa e di per se’ integralmente suscettibile di sottrarsi agli odierni motivi di censura della societa’ ricorrente;
che, pertanto, sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della societa’ ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.