In tema di legittimazione degli ex soci di societa’ estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese, va distinta l’ipotesi che l’ex socio agisca per debito o per un credito della societa’.
Qualora si tratti di un debito della societa’ estinta, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione della societa’ dal registro delle imprese, posto che, per effetto dell’estinzione dell’ente senza che il debito sia stato definito in sede di liquidazione, essi sono tutti destinati a succedere nei rapporti debitori gia’ facenti capo alla societa’. Ne consegue che sussiste un litisconsorzio di natura processuale che si delinea al momento in cui uno solo dei soci agisca per ovvero sia convenuto in luogo della societa’ estinta. E cio’ senza che rilevi la circostanza che l’ex socio di societa’ di capitali risponde solo entro i limiti della propria partecipazione. Invero il litisconsorzio sussiste proprio perche’ l’obbligazione di pagamento dei debiti sociali non e’ solidale, altrimenti non avrebbe ragion d’essere. Invece tutti soci debbono essere chiamati nel giudizio affinche’ possano interloquire, ciascuno quale successore della societa’ estinta e ciascuno nei limiti della propria quota di partecipazione.
Ove invece si tratti di un credito sociale, le citate Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la societa’, si instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarita’ o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguira’ il regime proprio della contitolarita’ o della comunione, tra cui l’esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l’eventualita’ di azione individuale di uno dei comunisti.
In tale ipotesi, infatti, e’ ragionevole ritenere che l’iniziativa singola dell’ex socio per riscuotere un credito dell’estinta societa’ giovi automaticamente anche agli altri ex soci, di talche’ – intervenuto il pagamento da parte del debitore della cancellata societa’ – si determini solo l’obbligo del socio che ha agito di ripartire tra gli ex soci il dovuto in proporzione alle quote di partecipazione. Salva l’ipotesi di chiamata o di intervento volontario in giudizio, non si ravvisa in tale ipotesi alcuna necessita’ di un litisconsorzio processuale.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17492

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21190/2014 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 800/2014 depositata il 26 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 aprile 2018 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (in prosieguo (OMISSIS)) e (OMISSIS) hanno convenuto in giudizio innanzi al foro di Milano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L. e il GRUPPO (OMISSIS) S.P.A. (oggi (OMISSIS) S.P.A.) chiedendo che fosse data esecuzione alla sentenza della Corte di appello di Trieste n. 97/1988, passata in cosa giudicata, con la quale era stato disposto il trasferimento in favore di (OMISSIS) e di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l. di obbligazioni convertibili emesse dalla (OMISSIS) S.p.A. per un valore di Lire 1.650.000.000, detenute in custodia giudiziaria da (OMISSIS). Quest’ultimo, unitamente alla (OMISSIS) s.r.l. ha opposto rifiuto ad eseguire la citata sentenza, motivandolo con la ritenuta estinzione della (OMISSIS) per avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese nel gennaio 2004. In ogni caso (OMISSIS) domandava la revoca della cancellazione dal suddetto Registro. (OMISSIS), socio della (OMISSIS) in virtu’ di contratto di acquisto di quote da (OMISSIS), fiduciariamente gestite per conto di quest’ultimo da (OMISSIS) S.p.A., ha agito in via surrogatoria, per l’ipotesi di ritenuta estinzione della societa’, avendo egli provveduto in prima persona ad effettuare il pagamento delle obbligazioni.

La Corte di appello di Milano ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva di (OMISSIS), in quanto legittimamente estinta in conseguenza della cancellazione dal Registro delle Imprese; ha accertato la sussistenza della legittimazione surrogatoria di (OMISSIS), quale socio della societa’ estinta, a dare esecuzione alla sentenza della Corte di appello di Trieste, nell’interesse della comunione dei soci superstiti;

Contro la sentenza di appello (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) S.P.A. mentre gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto difese.

(OMISSIS) S.P.A. ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’articolo 102 c.p.c. e articolo 1108 c.c., comma c.c., articolo 1292 c.c., non essendo stati citati ne’ intervenuti in causa gli altri soci di (OMISSIS) quali identificati nell’atto di citazione di primo grado” deducendo che il contraddittorio non sarebbe integro, sussistendo litisconsorzio necessario tra tutti i soci superstiti della estinta (OMISSIS) avendo la ricorrente interesse a che il pagamento eventualmente disposto in esecuzione della sentenza della Corte di appello di Trieste sia interamente satisfattivo della pretese di tutti gli ex soci di (OMISSIS), circostanza che sarebbe esclusa dall’eventuale pagamento nella mani del solo (OMISSIS).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’articolo 1115 c.c.” rilevando l’erronea qualificazione data dalla Corte distrettuale all’iniziativa del (OMISSIS), che sarebbe diretta a far valere una mera pretesa relativa a un credito ancora illiquido e inesigibile, con conseguente insussistenza della sua legittimazione ad agire dopo l’estinzione della societa’.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’articolo 1406 c.c.” rilevando come solo il consenso unanime dei soci superstiti della societa’ estinta conferirebbe a ciascuno di essi la legittimazione ad agire per la tutela di posizioni creditorie sopravvissute all’estinzione, nella specie insussistente.

4. (OMISSIS) ha argomentato l’infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

5. (OMISSIS) S.p.A. ha eccepito la propria estraneita’ al giudizio, essendo passata in giudicato la declaratoria di assorbimento delle domande contro di essa svolte dalla odierna ricorrente con la citazione introduttiva, siccome non oggetto di specifica impugnazione nei gradi successivi.

6. Il ricorso va accolto nei limiti e per le considerazioni che seguono.

6.1 Il primo motivo e’ fondato. In tema di legittimazione degli ex soci di societa’ estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 6072 del 2013, hanno distinto l’ipotesi che l’ex socio agisca per debito o per un credito della societa’.

Qualora si tratti di un debito della societa’ estinta, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione della societa’ dal registro delle imprese, posto che, per effetto dell’estinzione dell’ente senza che il debito sia stato definito in sede di liquidazione, essi sono tutti destinati a succedere nei rapporti debitori gia’ facenti capo alla societa’. Ne consegue che sussiste un litisconsorzio di natura processuale che si delinea al momento in cui uno solo dei soci agisca per ovvero sia convenuto in luogo della societa’ estinta. E cio’ senza che rilevi la circostanza che l’ex socio di societa’ di capitali risponde solo entro i limiti della propria partecipazione. Invero il litisconsorzio sussiste proprio perche’ l’obbligazione di pagamento dei debiti sociali non e’ solidale, altrimenti non avrebbe ragion d’essere. Invece tutti soci debbono essere chiamati nel giudizio affinche’ possano interloquire, ciascuno quale successore della societa’ estinta e ciascuno nei limiti della propria quota di partecipazione.

Ove invece si tratti di un credito sociale, le citate Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la societa’, si instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarita’ o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguira’ il regime proprio della contitolarita’ o della comunione, tra cui l’esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l’eventualita’ di azione individuale di uno dei comunisti (cfr. in tema di comunione Cass. Sez. 3, 11 luglio 2014 n. 15894). In tale ipotesi, infatti, e’ ragionevole ritenere che l’iniziativa singola dell’ex socio per riscuotere un credito dell’estinta societa’ giovi automaticamente anche agli altri ex soci, di talche’ – intervenuto il pagamento da parte del debitore della cancellata societa’ – si determini solo l’obbligo del socio che ha agito di ripartire tra gli ex soci il dovuto in proporzione alle quote di partecipazione. Salva l’ipotesi di chiamata o di intervento volontario in giudizio, non si ravvisa in tale ipotesi alcuna necessita’ di un litisconsorzio processuale.

Venendo ad applicare i citati principi al caso di specie, deve rilevarsi che il (OMISSIS) ha agito individualmente quale ex socio della (OMISSIS) per l’esecuzione del giudicato portato dalla sentenza n. 97 del 1988 della Corte di appello di Trieste. Il provvedimento giudiziale come e’ pacifico tra le parti, conteneva ben vero l’ordine di trasferire alcune obbligazioni convertibili di altra societa’ nel patrimonio della (OMISSIS), ma tale comando era subordinato al pagamento da parte della stessa (OMISSIS) di una somma di denaro espressamente quantificata in sentenza.

Ne deriva che, se formalmente il (OMISSIS) ha agito per l’esecuzione di un credito della estinta (OMISSIS), non puo’ negarsi che sostanzialmente il comando giudiziale fosse condizionato anche al pagamento di una somma da parte della societa’. Quindi l’azione individuale del socio (OMISSIS) deve qualificarsi come rivendicativa di un credito della societa’ estinta, ma condizionato al pagamento di un debito della stessa societa’.

E dunque nella fattispecie, quantomeno per la parte in cui gli ex soci della (OMISSIS) quali successori sarebbero richiesti di pagare un debito per ottenere il correlativo credito, si verte in ipotesi di litisconsorzio processuale tra tutti i componenti del sodalizio esistenti al momento del verificarsi dell’effetto estintivo conseguente alla cancellazione della (OMISSIS) dal registro delle imprese.

Ne deriva che il giudizio si e’ svolto a contraddittorio non integro; che pertanto la sentenza impugnata e’ nulla; che le parti vanno rimesse dinanzi al giudice di primo grado affinche’ si provveda a citare in giudizio tutti i soci della (OMISSIS) esistenti al momento della sua cancellazione dal registro delle imprese.

Gli altri motivi sono assorbiti.

La sentenza impugnata va dunque annullata e le pari rinviate innanzi al Tribunale di Milano per nuovo giudizio a contradditorio integrato come sopra disposto.

Le spese della presente fase di legittimita’ saranno regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; annulla la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio nei sensi di cui in motivazione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.