La controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28, introdotta sia ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’articolo 14, Decreto Legislativo cit., la trattazione di quest’ultima dovra’ avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex articolo 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli articoli 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’articolo 14.
Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17467
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13998/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi da se medesimi;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 28/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7, contro (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso la ordinanza emessa in data 28.3.2017 dal Tribunale di Modena.
2. Gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso illustrato da memoria.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., nel testo modificato dal Decreto Legge n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, e’ stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta fondatezza del ricorso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.
Considerato che:
1. Il Collegio, esaminate anche le osservazioni contenute nella memoria dei controricorrenti, condivide le valutazioni della proposta del relatore nel senso della manifesta fondatezza del ricorso.
2.11 (OMISSIS), con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo emesso in favore degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per prestazioni professionali, chiedendo che il tribunale accertasse la falsita’ delle firme apposte in calce alla scrittura privata in base alla quale gli avvocati avevano chiesto ed ottenuto l’emissione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
Il Tribunale di Modena in composizione monocratica, con ordinanza, dichiarava l’inammissibilita’ del ricorso affermando che la causa, in quanto avente ad oggetto una querela di falso, sarebbe stata di competenza del tribunale in composizione collegiale, aggiungendo: “come peraltro indicato dalla stessa parte ricorrente, che ha intestato il ricorso al “Tribunale collegiale”, e nelle conclusioni si rivolge espressamente al “Tribunale collegiale”;
che di conseguenza il ricorso, proposto secondo il rito sommario doveva ritenersi inammissibile;
che non si potesse disporre il cambio del rito.
Di conseguenza, dichiarava “inammissibili le domande proposte da parte attrice” di talche’ essendo la “domanda” proposta una opposizione a decreto ingiuntivo, alla declaratoria di inammissibilita’ conseguiva la definitivita’ del decreto.
3. Il (OMISSIS), con l’unico motivo di ricorso, denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 50 bis e quater c.p.c., in relazione al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4. Afferma di aver proposto correttamente l’opposizione a decreto ingiuntivo, nei termini di legge, ovvero nei 40 giorni dalla notifica di esso, nelle forme di legge, ovvero con il ricorso, secondo quanto previsto dall’articolo 702 bis, conformemente al disposto del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, e dinanzi all’ufficio giudiziario funzionalmente competente, ovvero il Tribunale di Modena, lo stesso giudice che aveva emesso il decreto opposto. Assume che il giudice monocratico abbia compiuto un errore nel dichiarare inammissibile l’opposizione e che tale errore non potesse essere emendato in altro modo che con la proposizione diretta del ricorso per cassazione.
Il ricorso, proposto avverso l’ordinanza del giudice di primo grado, e’ in primo luogo ammissibile, in quanto e’ lo stesso Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, al comma 4, che dichiara non appellabile l’ordinanza che definisce il giudizio. Questa Corte ha gia’ affermato peraltro che in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato in materia civile, l’ordinanza conclusiva del procedimento Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 14, non e’ appellabile, ma impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, sia che la controversia riguardi solamente il “quantum debeatur”, sia che la stessa sia estesa all'”an” della pretesa, trovando anche in tale ultimo caso applicazione il rito di cui al citato articolo 14 (Cass. n. 12411 del 2017).
Nel merito, esso e’ fondato e va accolto.
Il giudice territoriale non ha considerato, infatti, che, quanto alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, ha dettato una apposita disciplina, che supera quella contenuta nel decreto n. 794 del 1942, e prevede che il rito da utilizzare sia il rito sommario di cognizione, disciplinato dall’articolo 702 c.p.c. e ss., pur con alcune integrazioni e modifiche rito definito da Cass. S.U. n. 4485 del 2018 un procedimento sommario speciale.
In particolare, l’articolo 14 prevede che:
Le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, articolo 28, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. 3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile.
Per cui, il Tribunale adito era stato correttamente individuato, nel giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto; il ricorrente si era correttamente indirizzato, al Tribunale in composizione collegiale (come previsto dal comma 2, in fine); la proposizione della querela di falso era ivi avvenuta via incidentale e non principale, in quanto proposta all’interno del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sebbene con rilievo di questione preliminare, idonea a definire il giudizio, in quanto ove accolta sarebbe caduta la prova scritta del credito in base alla quale i professionisti odierni controricorrenti avevano chiesto e ottenuto il decreto.
Quindi il Tribunale di Modena non avrebbe in ogni caso potuto legittimamente dichiarare inammissibile la domanda (in realta’, entrambe le domande proposte, perche’ la ritenuta inammissibilita’ corretto, per quanto solo oscuramente emergente dalla pronuncia impugnata, della inutilizzabilita’ del rito sommario per decidere sulla querela di falso, avrebbe dovuto separare i due giudizi, convertire il rito, quanto alla querela di falso, disponendo che esso proseguisse con rito ordinario a cognizione piena con decisione necessariamente collegiale, e sospendere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fino all’esito della definizione della querela.
Deve ritenersi infatti che la partecipazione necessaria al giudizio del Pubblico Ministero, lo svolgimento degli adempimenti necessariamente previsti dalla legge (articolo 221 c.p.c. e ss.) allorche’ venga proposta una querela di falso, l’esigenza, sottesa agli interessi in gioco ed anche all’eventuale rilievo penale degli esiti del giudizio, a che si proceda ad una completa istruttoria in merito, siano tutti elementi che depongono in favore della incompatibilita’ del rito sommario con la definizione di una querela di falso, che deve essere trattata con rito ordinario di cognizione ed essere decisa dal collegio.
Questa e’ la strada tracciata dal recente intervento a Sezioni Unite di questa Corte, n. 4485 del 2018, che ha affermato il seguente principio di diritto: “La controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28, introdotta sia ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all'”an debeatur”. Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’articolo 14, Decreto Legislativo cit., la trattazione di quest’ultima dovra’ avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex articolo 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli articoli 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’articolo 14″. Il ricorso va accolto, l’ordinanza cassata e la causa rinviata al Tribunale di Modena, in diversa composizione, affinche’ si pronunci sulle domande proposte.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Modena in diversa composizione.