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l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità – preclusa o, come in questo caso, estinta o comunque non accolta, l’opposizione tardiva – acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale sull’esistenza della locazione, sulla qualità di locatore dell’intimante e di conduttore dell’intimato, implicando altresì la dichiarazione di risoluzione del rapporto per inadempimento del conduttore. Poiché il giudicato, formatosi con l’ordinanza di convalida, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia, l’eccezione di nullità, per mancata registrazione, del contratto di locazione, risulta nel presente giudizio preclusa dal giudicato, avente a oggetto, tra l’altro, proprio l’esistenza di un valido contratto di locazione, presupposto logico – giuridico della convalida.

 

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Tribunale Trieste, civile Sentenza 3 luglio 2018, n. 420

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott. Daniele Venier

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2455/2017 promossa da:

(…) (C.F. (…)), rappresentato e difeso dall’avv. CA.PR. e dall’avv. AL.FE., elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Gorizia, via (…)

RICORRENTE – OPPONENTE

contro

(…) (C.F. (…)), rappresentato e difeso dall’avv. ER.BA., presso il cui studio in Trieste, Via (…) risulta elettivamente domiciliato

RESISTENTE – OPPOSTO

OGGETTO: “altri istituti del diritto delle locazioni”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 500/2017 dd. 1.6.2017 veniva ingiunto a (…) il pagamento, in favore di (…), della somma di Euro 11.102,00, oltre agli interessi legali e alle spese, a titolo di canoni di locazione di una porzione dell’immobile a uso non abitativo sito a (…), in via (…), per la quale era stato convalidato lo sfratto per morosità con ordinanza dd. 23.5.2017.

2. Proponeva opposizione il dott. (…), sulla base di due motivi.

Premettendo che il contratto che disciplinava il rapporto tra le parti, con il quale gli era stato concesso l’uso di una stanza per lo svolgimento della propria attività professionale dietro il versamento di un corrispettivo di Euro 100.00 mensili, dissimulava un contratto di locazione per il maggior canone di Euro 600,00 mensili, l’opponente allegava, in primo luogo, di essersi dichiarato sempre disposto a corrispondere al locatore quest’ultimo importo mediante assegni bancari che il proprio difensore teneva in deposito, senza mai ricevere risposta dal dott. (…) il quale, prima di intimare lo sfratto, aveva qualificato il rapporto come comodato.

Con il secondo motivo, allegando di avere proposto, in separato giudizio, opposizione ex art. 668 c.p.c. avverso la convalida, eccepiva la nullità del contratto di locazione ex art. 1, comma 346 L. n. 311 del 2004, in quanto non registrato, contestando conseguentemente la sussistenza della morosità.

Insisteva quindi per la revoca del decreto opposto.

3. Si costituiva il dott. (…), il quale eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso avversario, per contraddittorietà della causa petendi, posto che, da un lato l’opponente sosteneva di avere adempiuto o offerto di adempiere, e dall’altra negava la sussistenza del credito.

Nel merito, contestava che la mora del conduttore potesse essere esclusa dalle offerte di pagamento inviate dal conduttore, difettando i requisiti della effettività dell’offerta, e non risultando, in ogni caso, stato offerto il pagamento dei canoni da gennaio a maggio 2017 per un importo di Euro 3.660,00. Da ultimo, rilevava la sanatoria con effetto ex tunc, per effetto della convalida dello sfratto, della pretesa nullità del contratto di locazione.

Chiedeva, in via principale, il rigetto dell’opposizione, e, in via subordinata, la condanna dell’opponente al pagamento della somma di Euro 3.660,00, con vittoria e distrazione di spese.

4. Con ordinanza dd. 15.11.2017 il giudice trasmetteva gli atti ex art. 274 c.p.c. al Presidente di Sezione, ravvisando rapporto di connessione e continenza tra la presente causa e quella, pendente tra le stesse parti, avente a oggetto l’opposizione ex art. 668 c.p.c.

Il Presidente, sentite le parti che riferivano della sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente a quest’ultima causa, disponeva la restituzione degli atti all’istruttore. La causa era infine discussa e decisa all’odierna udienza mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell’art. 429, I co. c.p.c.

5. Si osserva che, con sentenza – resa su conclusioni conformi delle parti – del Tribunale di Trieste n. 858/17 pubblicata, mediante lettura in udienza, il 14.12.2017, da ritenersi passata in giudicato (essendo decorso da allora il termine di cui all’art. 327 c.p.c., senza che sia stata proposta impugnazione) è stata dichiarata, a seguito del rilascio dell’immobile locato, cessata la materia del contendere in ordine alla opposizione ex art. 668 c.p.c. proposta da (…) alla convalida, emessa con ordinanza dd. 23.5.2017, dello sfratto per morosità intimato da (…) in relazione al contratto di locazione di cui qui si controverte.

5.1 La sentenza di cessazione della materia del contendere, inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, costituisce una modalità di conclusione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti (v. Cass. 23867/2015), ed è riconducibile alle “fattispecie di estinzione del giudizio per sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione” (Cass. 6617/2012).

5.2 Poiché l’opposizione ex art. 668 c.p.c. integra una forma di impugnazione dell’ordinanza di convalida, l’effetto dell’estinzione, come sopra intesa, del giudizio di opposizione non può che essere (e in tal senso è la prevalente dottrina, che fa ricorso all’applicazione analogica dell’art. 653 c.p.c. o dell’art. 338 c.p.c.) la definitività e il passaggio in giudicato dell’ordinanza di convalida impugnata.

5.3 Ciò posto, costituisce orientamento del tutto consolidato (v., ad es. Cass. 17049/2017) quello secondo cui l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità – preclusa o, come in questo caso, estinta o comunque non accolta, l’opposizione tardiva – acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale (espressamente dedotta dal (…); v. note conclusive) sull’esistenza della locazione, sulla qualità di locatore dell’intimante e di conduttore dell’intimato, implicando altresì la dichiarazione di risoluzione del rapporto per inadempimento del conduttore.

Poiché il giudicato, formatosi con l’ordinanza di convalida, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia, l’eccezione di nullità, per mancata registrazione, del contratto di locazione (eccezione peraltro posta pure a fondamento dell’opposizione ex art. 668 c.p.c., v. doc. 6 di parte opponente), risulta nel presente giudizio preclusa dal giudicato, avente a oggetto, tra l’altro, proprio l’esistenza di un valido contratto di locazione, presupposto logico – giuridico della convalida.

5.4 L’ulteriore motivo di opposizione, con il quale il dott. (…) ha dedotto di avere sempre offerto il pagamento dei canoni al locatore, senza ricevere da questi riscontro, è volto a negare l’inadempimento colpevole del conduttore, inadempimento la cui sussistenza, peraltro, è pure coperta dal giudicato dell’ordinanza di convalida (la quale è appunto emessa sul presupposto della morosità dell’intimato), non essendo quindi più riesaminabile.

6. Va pertanto respinta l’opposizione proposta da (…)

7. Nonostante la soccombenza dell’opponente, le ragioni – di carattere processuale – della decisione, con la decisiva rilevanza assunta dalla sentenza resa medio tempore nel separato giudizio ex art. 668 c.p.c., appaiono giustificare ex art. 92 c.p.c. l’integrale compensazione delle spese di lite (v. Corte Cost., sent. n. 77 del 19.4.2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, II co. c.p.c., nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2455/2017 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

– rigetta l’opposizione proposta da (…) avverso il decreto ingiuntivo n. 500/2017 dd. 1.6.2017, di cui dichiara l’esecutorietà;

– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Trieste il 27 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2018.

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Avv. Umberto Davide

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