Poiché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'”animus novandi”, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'”aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
Tribunale Roma, Sezione 11 civile Sentenza 2 luglio 2018, n. 13463
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Tiziana BALDUINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 281 quinquies, co.2, c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al 24736 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2015, assunta in decisione all’udienza del 2/3/2018 e vertente
TRA
(…) S.R.L. (CF: (…)), elettivamente domiciliata, in Roma, alla via (…), presso lo studio del procuratore, avv. An.Di., che la rappresenta e difende per procura estesa a margine dell’atto di citazione.
attrice
E
(…) S.R.L. (PI: (…) ), elettivamente domiciliata in Via (…), Roma, presso lo studio del procuratore, avv. Ma.Ma., che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. Br.Bi., per procura estesa in calce alla copia notificata dell’atto di citazione.
convenuta
OGGETTO: Mandato.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (…) S.r.l. (di seguito, per brevità “(…)”) ha convenuto in giudizio (…) S.r.l. (di seguito, per brevità “(…)”) esponendo:
– di aver ricevuto, nel dicembre 2012, dalla convenuta, unitamente ad altre tre società (S.r.l. (…), (…) e (…)) l’incarico di recupero stragiudiziale e giudiziale delle predite subite dalle mandanti in relazione ad alcuni contratti Derivati, perdite ammontanti all’epoca a complessivi Euro 4.485.465,29;
– che in data 9/9/2013 le parti concordarono un mandato integrativo, al fine di regolare la fase di contenzioso;
– di aver esattamente adempiuto al proprio incarico;
– che nonostante le reiterate richieste (…) si era limitata alla dazione di acconti, corrisposti nella misura di Euro 1.250,00, oltre IVA.
Ciò premesso ha chiesto: “in via principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento di (…) S.r.l. per i motivi e le causali esposte e, per l’effetto, dichiarare risolto ex artt. 1454 e 1455 cod. civ. il Secondo Mandato sottoscritto inter partes, con ogni conseguente relativa statuizione;
– sempre in via principale, condannare (…) S.r.l. a risarcire a favore dell’attrice tutti i danni patiti e patiendi in seguito agli inadempimenti della convenuta alle obbligazioni assunte che si indicano sin d’ora, comprensivi del danno emergente, del lucro cessante, così come descritti in narrativa e da accertarsi in corso di causa e comunque quantificati in misura non inferiore ad Euro 426.097,31, Iva inclusa, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata e provata in corso di causa anche, se ritenuta opportuna, a mezzo Consulenza Tecnica d’Ufficio ovvero in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c., oltre, in ogni caso, interessi moratori come per legge fino all’effettivo soddisfo; o in subordine in Euro 150.000,00, oltre IVA, in base alle considerazioni esposte in narrativa, con interessi moratori come per legge fino all’effettivo soddisfo;
– in via subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento di (…) S.r.l. per i motivi e le causali esposte e ,per l’effetto, dichiarare risolto ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. il Primo Mandato sottoscritto inter partes, con ogni conseguente relativa statuizione;
– sempre in via subordinata, condannare (…) S.r.l. a risarcire a favore dell’attrice tutti i danni patiti e patiendi in seguito agli inadempimenti della convenuta alle obbligazioni assunte che si indicano sin d’ora, comprensivi del danno emergente, del lucro cessante, così come descritti in narrativa e da accertarsi in corso di causa e comunque quantificati in misura non inferiore ad Euro 921.847,32, Iva inclusa, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata e provata in corso di causa anche, se ritenuta opportuna, a mezzo Consulenza Tecnica d’Ufficio ovvero in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c., oltre, in ogni caso, interessi moratori come per legge fino all’effettivo soddisfo; o in subordine in Euro150.000,00, oltre IVA, in base alle considerazioni esposte in narrativa, con interessi moratori come per legge fino all’effettivo soddisfo;
– in via ancor più subordinata, nell’ipotesi in cui si ritenga che l’inadempimento di (…) S.r.l. non integri gli estremi di cui all’art. 1455 cod. civ. per pronunciare la risoluzione dei Mandati sottoscritti inter partes, accertare e dichiarare la responsabilità di (…) S.r.l. per i motivi e le causali dedotte in narrativa nell’esecuzione dei predetti Mandati e, per effetto, condannare (…) S.r.l. per la violazione dell’art. 1375 cod. civ., al risarcimento a favore dell’attrice di tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti e subendi dall’attrice, che si indicano sin d’ora, comprensivi del danno emergente e del lucro cessante, in misura non inferiore a Euro 100.000,00, oltre IVA, in base alle considerazioni esposte in narrativa, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà determinata e provata in corso di causa anche, se ritenuta opportuna, a mezzo Consulenza Tecnica d’Ufficio ovvero in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c., oltre interessi moratori come per legge dalla messa in mora e fino all’effettivo soddisfo;
– infine, in via di estremo subordine, accertare e dichiarare la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2041 c.c. e condannare, di conseguenza, (…) S.r.l. ad indennizzare (…) S.r.l. della perdita subita, che si indica, sin d’ora, come non inferiore a Euro 60.000,00, oltre IVA, con interessi moratori come per legge fino all’effettivo soddisfo, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
– in via istruttoria, sin d’ora si chiede all’Ill.mo Tribunale adito di ordinare, ex art. 210 c.p.c., ad (…) S.r.l. l’esibizione e/o la produzione in giudizio di tutta la documentazione relativa ad eventuali transazioni/accordi con le Banche e/o all’avvio di eventuali azioni giudiziali, con espressa riserva di ogni ulteriore domanda, deduzione, produzione documentale ed istanza, anche istruttoria, nelle forme e nei termini di rito anche a seguito delle difese svolte dalla convenuta, anticipando sin d’ora la richiesta dei termini di cui all’art. 183, comma sesto, c.p.c.. Il tutto con vittoria di compensi e spese di causa e rimborso del contributo unificato”.
Costituitasi in giudizio, (…) ha contestato la prospettazione avversaria, evidenziando in particolare che:
a) nel dicembre 2012 sottoscrisse (unitamente ad altre società ad essa non legate da alcun rapporto di gruppo) un contratto di consulenza avente ad oggetto l’analisi di alcuni contratti IRS (Interest Swap Rest) intercorsi con le banche (…) ed (…).
Il contratto in questione prevedeva un compenso fisso, regolarmente saldato, ed altro variabile;
b) successivamente, nell’anno 2013, tra le sole parti di causa, intercorse un ulteriore negozio, avente efficacia novativa del primo, che tuttavia non si perfezionò, in ragione della mancata realizzazione della condizione, costituita dal conferimento del mandato per la difesa in sede giudiziale ad uno specifico legale, l’avv. (…);
c) (…) inoltre rimase inadempiente, avendo omesso la trasmissione alla convenuta delle relazioni tecniche sui derivati (inviate invece a (…), società ad essa estranea);
d) alcun contenzioso con banche per l’impugnazione dei contratti IRS, oggetto delle consulenze preliminari della (…) venne mai attivato da (…).
Ha pertanto concluso chiedendo in via principale il rigetto della domanda ed in subordine la riduzione della pretesa.
All’esito dell’istruttoria svolta risulta provato ovvero costituisce circostanza pacifica tra le parti che:
– con lettera di incarico professionale in data 11/12/2012 (cfr. doc. 3 fasc. attrice), (…)., (…) S.r.l., (…) S.r.l. e (…) S.r.l., premesso di aver stipulato con gli (…), (…) e (…) una serie di contratti derivati (Interest Rate Swap):
a) conferirono a (…) il compito di procedere alla valutazione di eventuali criticità da contestare alle Banche e successivamente avviare una negoziazione extragiudiziale finalizzata all’estinzione dei Derivati, al recupero delle perdite subite ovvero alla revisione delle condizioni contrattuali;
b) stabilirono che, in caso di esito infruttuoso della negoziazione, (…) avrebbe dovuto presentare un’istanza di conciliazione presso il (…) ed, in ipotesi di mancato raggiungimento di un accordo transattivo, si sarebbe dovuta occupare dell’instaurazione del giudizio civile volto alla richiesta di risarcimento danni e ripetizione delle somme versate;
c) concordarono un compenso fisso di Euro 10.000,00 oltre IVA, da corrispondersi in due rate di pari importo, di cui la prima entro sette giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto e la seconda entro 10 giorni lavorativi dalla consegna delle relazioni tecniche.
Previdero il compenso fisso di Euro 15.000,00 oltre IVA per ciascun contenzioso legale intrapreso verso ciascuna Banca, nonché un ulteriore compenso variabile, pari al 19% oltre IVA di tutte le “somme risparmiate” e le “somme recuperate” a seguito dell’attività resa da (…);
– il 14/12/12 l’attrice emise una fattura di Euro 1.250,00, oltre IVA a titolo di acconto per la relazione tecnica richiesta da (…) e questa fu saldata (cfr. doc. 11 fasc. attrice);
– con email del 2/3/2013 (…), per conto di (…), richiese a (…), rappresentante della (…), di: “…dare tu alla (…) Srl, l’assenso all’inoltro delle tre raccomandate che riguardano la (…) Srl, non avendo io i riferimenti precisi…” (cfr. doc. 47 fasc. attrice);
– l’attività di (…) si concretizzò in un attento studio dei contratti stipulati dalle mandanti, in scambi di email, in ispecie con il (…), nella predisposizione di relazioni ed in riunioni con le committenti (cfr. docc. 36, 37, 38, 49 fasc. attrice);
– con tre distinte note, tutte in data 13/3/2013, indirizzate e ricevute da (…), (…) e (…), (…) effettuò puntuali e specifici rilievi relativamente ai derivati stipulati da (…), richiedendo alle Banche la restituzione dell’importo complessivo di Euro 2.189.538,91 (cfr. docc. 5, 6, 7 fasc. attrice);
– gli Istituti di Credito riscontrarono le missive di cui sopra evidenziando la correttezza del proprio operato e respingendo le richieste restitutorie (cfr. docc. 8, 9 fasc. attrice);
– considerato quanto sopra e l’assenza di “esiti transattivi”, la sola (…), in data 9/9/2013, attribuì a (…) un ulteriore “Mandato professionale” (cfr. doc. 10 fasc. attrice): a) incaricandola di conseguire il risarcimento dei danni relativamente ai Derivati oggetto del precedente mandato;
b) richiedendole di organizzare e gestire, attraverso il proprio network di professionisti, tutte le procedure finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo;
c) stabilendo un compenso fisso pari ad Euro 33.400,00, oltre IVA, da corrispondersi in due tranches, la prima entro cinque giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto e la seconda entro 10 giorni dalla notifica del primo atto di citazione o di un’istanza ex art. 700 c.p.c.
Prevedendo, ulteriormente, compensi variabili, che sarebbero maturati qualora vi fosse stata la sospensione dei pagamenti dei differenziali degli swap in ragione di provvedimenti giudiziali favorevoli, ovvero si fossero recuperate o risparmiate somme;
d) disciplinando il proprio recesso nei seguenti termini: in presenza di giusta causa, (…) avrebbe maturato il diritto al solo compenso fisso; in assenza di giusta causa sarebbe stato riconosciuto al consulente anche un compenso variabile (pari a complessivi Euro 300,200,00, oltre IVA ed oltre al 6,6% sulle somme recuperate);
– in esecuzione di tale secondo mandato, (…) visionò ulteriore documentazione di (…), evidenziando anomalie puntualmente rappresentate nel corso di scambi di corrispondenza email al (…) (cfr. doc. 43 fasc. attrice);
– nel corso delle trattative per il conferimento dell’incarico di patrocinio legale, l’avv. (…), dichiarò la propria insoddisfazione per le condizioni prospettate da (…) ritenute non accettabili e, seppur “con rammarico”, rifiutò il mandato (cfr. doc. 60 fasc. attrice).
I testi escussi nel corso del giudizio hanno confermato la ricostruzione di cui sopra, nonché l’attività svolta da (…), nello studio della questione, nella predisposizione di relazioni ed anche sotto il profilo della ricerca ed impiego di collaboratori (cfr. deposizioni testi (…), (…) e M.D.P.).
Può, inoltre, ritenersi accertato che il referente di L., sig. (…), fosse deputato ad intrattenere rapporti con (…) su espressa indicazione dell’AU di (…) (cfr. doc. 47 fasc. attrice cit.).
Tale circostanza di desume peraltro:
– dal tenore delle emails scambiate tra il (…) e l’attrice, missive in cui venivano fornite rassicurazioni circa imminenti pagamenti da parte di (…) (cfr. per tutti docc. 43, 44, 46 fasc. attrice);
– dalla ricezione, da parte del (…), della fattura indirizzata a (…) e da quest’ultima pagata (cfr. doc. 39 fasc. attrice);
– dalla richiesta di incontro formulata dal (…) per conto del dott. (…), rappresentante di (…) (cfr. doc. 41 fasc. attrice);
– dall’inoltro al (…) della “Risposta della (…)” in data 25/6/2013 da parte del (…) (cfr. doc. 51 fasc. attrice);
– dall’invio di una nota da parte del (…) al (…) e da questo inoltrata a (…) (cfr. doc. 74 fasc. attrice).
Il (…) continuò poi ad intrattenere i rapporti con l’attrice, per conto di (…), anche successivamente al conferimento del secondo mandato del settembre 2013 (cfr. doc. 48 fasc. attrice).
Alla luce di quanto sopra la dichiarazione resa dal teste (…), secondo cui “la gestione dei rapporti fra la (…) e la (…), per tutto il periodo risalente ai fatti di causa, quindi dall’autunno 2012 al gennaio 2015, fu curata unicamente, per conto dell’odierna convenuta (…), dall’A.U. di quest’ultima, Sig. (…), che si rifiutò di conferire deleghe di sorta a terzi”, risulta non attendibile ponendosi vieppiù in contrasto con la deposizione del teste (…).
Del pari, prive di pregio sono le considerazioni della parte convenuta, la quale ha contestato la regolare esecuzione del primo incarico per non essere le relazioni conclusive state inviate ad (…), bensì ad un soggetto ad essa estraneo e ciò sia per la mancata espressa previsione della necessità di invio dei rapporti direttamente alla convenuta (cfr. art. 3 contratto cit.), sia per essere stata comprovata la ricezione degli stessi da parte di un soggetto all’uopo legittimato, ovvero il sig. (…) (cfr. doc. 13 fasc. attrice).
Ciò posto in punto di fatto, dalla disamina del secondo contratto, stipulato nell’anno 2013, non emerge la sua sottoposizione alla condizione della nomina di un professionista specifico e, del pari, non ricorrono elementi atti a desumere che lo stesso avesse effetti novativi del precedente contratto del 2012, quantomeno con riguardo alle pattuizioni relative alla prima fase di studio preliminare della controversia, non risultando esplicitata l’inequivoca intenzione di estinzione dell’originaria obbligazione.
Circa tale aspetto va infatti considerato che: “Poiché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'”animus novandi”, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'”aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. L’esistenza di tali specifici elementi deve essere in concreto verificata dal giudice del merito, con un accertamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità solamente se è conforme alle disposizioni contenute negli artt. 1230, commi primo e secondo, e 1231 cod. civ., e se risulta congruamente motivato” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14712, del 14/07/2015).
In assenza di riferimenti in merito alle attività già espletate dall’attrice, deve quindi ritenersi maturato il diritto al compenso fisso dovuto alla predetta nel residuo importo dovuto pari ad Euro 1.250,00, oltre IVA.
Diversamente, ben può ravvisarsi un intento novativo con riguardo alle attività ancora da compiersi e per le quali fu prevista una differente disciplina rispetto a quella originaria.
Quanto al secondo contratto, in assenza di univoci riscontri istruttori, non può ravvisarsi la dedotta violazione dell’obbligo di cooperazione del mandatario, né la dedotta “volontà della (…) di non portare avanti il Secondo Mandato” (cfr. pag. 6 comparsa conclusionale attrice) può desumersi dal tenore letterale della corrispondenza email intercorsa con l’avv. (…).
Conclusivamente ritiene questo Tribunale ricorra nel caso di specie un’ipotesi di recesso per giusta causa da parte della committente, la quale non addivenne al conferimento dell’incarico prodromico al compimento delle operazioni concordate, per incomprensioni con il legale presentato dalla mandataria.
Considerato che l’attrice, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito univoci riscontri circa l’illegittima condotta di (…), e ravvista un’ipotesi di giusta causa, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 6 del contratto di mandato del 9/9/2013, la convenuta dovrà essere condannata al pagamento dell’intero compenso fisso previsto dall’art. 3.1 del contratto cit., pari ad Euro 33.400,00, oltre IVA ed oneri di legge.
Conclusivamente la (…) dovrà essere condannata al pagamento della somma di Euro 34.650,00, oltre IVA ed oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Infine, non essendo ravvisabile un ingiustificato recesso, né apparendo provati nemmeno nel quantum i danni lamentati dalla mandataria, la domanda risarcitoria dalla stessa spiegata andrà rigettata.
In considerazione della netta sproporzione tra quanto richiesto e quanto liquidato sussistono giusti motivi per compensare per i due terzi le spese di lite, che per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. n. 37 del 2018, in base al valore del giudizio, in Euro 2.852,00 per la fase di studio, Euro 1.882,00 per la fase introduttiva, Euro 11.730,00 per la fase di trattazione ed Euro 4.960,00 per la fase di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata:
CONDANNA
(…) S.r.l. al pagamento, in favore di (…) S.r.l. del complessivo importo di Euro 34.650,00, oltre IVA ed oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo
CONDANNA
la convenuta alla rifusione di un terzo delle spese processuali anticipate dall’attrice che liquida in complessivi Euro 23.138,81, di cui 1.715,00 per spese vive, (tot. dovuto Euro 7.712,94), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge compensandole per il resto.
Così deciso in Roma il 28 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2018.