La facoltà di domandare la riduzione del prezzo, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte della quale la posizione del venditore è di mera soggezione; ne consegue che la prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495, terzo comma, c.c., può essere utilmente interrotta solo dalla proposizione di una domanda giudiziale e non – anche laddove l’affermazione “mi riservo di agire per tutelare i nostri interessi” in calce alla missiva spedita da parte attrice a parte convenuta in data 09/06/2016 (doc. 7 del fascicolo di parte attrice) fosse interpretata in tal senso – mediante atti di costituzione in mora. La previsione di tali ultimi atti – i quali, ex art. 1219, primo comma, c.c., devono consistere in una intimazione o richiesta di adempimento di un’obbligazione – si attaglia infatti ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi. Non risultando, nel caso di specie, che parte attrice abbia proposto domanda giudiziale nel termine di un anno dalla consegna dell’immobile, deve ritenersi che l’azione sia prescritta. Accolta l’eccezione di prescrizione, la causa deve proseguire in relazione alle domande residue (domanda di risarcimento ex art. 1495 c.c.), per le quali si provvede a separata ordinanza.
Tribunale Padova, Sezione 2 civile Sentenza 2 luglio 2018, n. 1426
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al ruolo al N. 9129/2016 R.G., promossa
da
(…) (c.f. (…)) e (…) (c.f. (…))
con il patrocinio e la difesa dell’avv. Ca.Ci.
ATTORE
contro
(…) (c.f. (…)) e (…) (c.f. (…))
con il patrocinio e la difesa degli avv.ti L.Se.Oc. e An.Le.
CONVENUTO
OGGETTO: contratto di compravendita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07/11/2016 i sig.ri (…) e (…) hanno convenuto in giudizio i sig.ri (…) e (…) affinché venisse accertato che il fabbricato, oggetto dell’atto di compravendita concluso in data 22/07/2015, era affetto da alcuni vizi (rovina della guaina isolante sul tetto e rovina della guaina isolante lungo le pareti perimetrali del fabbricato) non apparenti in quanto non ravvisabili se non tramite accurato esame tecnico. Gli attori hanno quindi richiesto che i convenuti fossero condannati, ciascuno per i propri diritti e comunque entrambi solidalmente per l’intero, alla restituzione dell’importo di complessivi Euro 9.900,00 (oltre IVA al 10%), a titolo di danno emergente quali spese occorse a carico degli acquirenti per la esecuzione delle opere di riparazione dei vizi e di tutti i danni conseguenti; ex art. 1492 c.c., alla restituzione a favore degli attori dell’importo di Euro 9.900,00, importo quantificato – in via equitativa – a titolo di riduzione del prezzo, e comunque nella maggiore o minor somma che l’organo giudicante ritenesse di riconoscere in base al suo prudente apprezzamento.
Si è costituita parte convenuta eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto in capo a parte attrice di esperire l’azione ex art. 1495, terzo comma c.c., per avere agito essendo decorso un anno dalla consegna dell’immobile in oggetto, e contestando comunque la fondatezza della domanda. I convenuti hanno eccepito il mancato rispetto dei perentori termini di decadenza e prescrizione, così come previsti dall’art. 1495, primo e terzo comma c.c., con conseguente richiesta di inammissibilità e/o improcedibilità dell’azione; nel merito hanno concluso per il rigetto della domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto.
L’eccezione di prescrizione è fondata. La facoltà di domandare la riduzione del prezzo, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte della quale la posizione del venditore è di mera soggezione; ne consegue che la prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495, terzo comma, c.c., può essere utilmente interrotta solo dalla proposizione di una domanda giudiziale e non – anche laddove l’affermazione “mi riservo di agire per tutelare i nostri interessi” in calce alla missiva spedita da parte attrice a parte convenuta in data 09/06/2016 (doc. 7 del fascicolo di parte attrice) fosse interpretata in tal senso – mediante atti di costituzione in mora. La previsione di tali ultimi atti – i quali, ex art. 1219, primo comma, c.c., devono consistere in una intimazione o richiesta di adempimento di un’obbligazione – si attaglia infatti ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi (cfr. Cass. Sez. II, 27 settembre 2007, n. 20332). Non risultando, nel caso di specie, che parte attrice abbia proposto domanda giudiziale nel termine di un anno dalla consegna dell’immobile, deve ritenersi che l’azione sia prescritta. Accolta l’eccezione di prescrizione, la causa deve proseguire in relazione alle domande residue (domanda di risarcimento ex art. 1495 c.c.), per le quali si provvede a separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così decide:
1. ACCOGLIE l’eccezione sollevata da parte convenuta e, per l’effetto, DICHIARA prescritta l’azione di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c.
2. Dispone per la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Così deciso in Padova il 2 luglio 2018.
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2018.