ai fini della validità della clausola vessatoria è necessaria un’approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell’accordo.
Tribunale Rovigo, civile Sentenza 20 luglio 2018, n. 515
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Bettio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2956/2012 promossa da:
CO.SA. S.p.A. (…), con il patrocinio dell’avv. FO.AL.
ATTORE OPPONENTE
contro
GI.PE. (…), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. GO.AN.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la società Co.Sa. S.p.A. (d’ora in avanti Sa.) proponeva opposizione avverso il D.I. n. 969/12 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 25.10.12 con il quale si ingiungeva la stessa a pagare la somma di Euro 111.050,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonché le spese del procedimento in favore della società opposta in relazione a lavori svolti dall’impresa individuale Pe.Gi. (d’ora in avanti Pe.) in relazione ad un contratto di fornitura in opera sottoscritto con l’odierna opponente. Detta parte eccepiva preliminarmente l’incompetenza del giudice adito attesa la sussistenza di una clausola compromissoria inserita nel contratto intercorso tra le parti. Contestava, poi, nel merito la carenza probatoria in ordine alla sussistenza del credito azionato in via monitoria ed evidenziava che nel contratto de quo era stato pattuito un importo complessivo per i lavori di cui si tratta pari ad Euro 124.000.00 ma la controparte aveva complessivamente richiesto una somma maggiore, ovvero 139.000.00 senza giustificazione alcuna del sovra prezzo pari ad Euro 15.000,00. Rappresentava, poi, di aver stipulato con l’opposta, quale mandataria di un’A.T.I., un contratto di subappalto per il lavori da eseguire nel cantiere di Cinisello Balsamo ove la Sa. stava eseguendo per conto del Comune i lavori di ristrutturazione di Villa Breme – Forno ma nel mese di ottobre 2009 tale amministrazione aveva rappresentato che la Pr. ed i suoi associati in A.T.I. risultavano negativi alla richiesta di D.U.R.C. e ciò aveva comportato una sanzione ai danni dell’opponente pari ad Euro 13.090,00, somme della quale chiedeva il pagamento anche mediante eventuale compensazione con il contro credito dell’opposta. In relazione a detti lavori, inoltre, rilevava che la Direzione Lavori nello stato finale aveva detratto la somma di Euro 13.593,79 dall’importo dovuto relativamente alle “opere e finiture interne” che erano, appunto, le opere sub appaltate all’A.T.I. cui faceva capo la Pe., somma della quale chiedeva parimenti il pagamento o eventuale compensazione.
Chiedeva, pertanto, l’accertamento dell’incompetenza del giudice adito in ragione della valenza della clausola compromissoria prevista nel contratto intercorso tra le parti; nel merito, l’accertamento dell’inesistenza del credito di controparte e la sussistenza del proprio contro credito pari ad Euro 26.683,79 somma della quale chiedeva il pagamento o, eventualmente, la compensazione con quanto spettante a controparte.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.03.12 si costituiva la Pe. contestando le deduzioni di parte opponente. Con riferimento, in particolare, all’eccezione preliminare di asserita incompetenza del giudice adito, rilevava che l’opponente aveva riconosciuto il proprio debito mediante una missiva inviata dal presidente del Collegio Sindacale e che, comunque, non aveva mai prima della presente opposizione contestato le opere svolte.
Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto opposto.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 18.12.13, a seguito della rinuncia al mandato del precedente legale, si costituiva il nuovo legale della Pe. il quale, oltre a riportarsi alle difese già precedentemente svolte, eccepiva la nullità della clausola compromissoria inserita nel contratto de quo in quanto vessatoria attesa la predisposizione unilaterale di parte opponente di detta scrittura e considerato che tale clausola non risultava specificamente approvata per iscritto.
La causa veniva ritenuta non necessitante di ulteriore istruttoria alla luce della natura documentale della stessa e dell’assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti ed all’udienza del 04.04.18 il nuovo G.I. la tratteneva in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Appare opportuno esaminare preliminarmente l’eccezione di incompetenza del giudice adito in forza di una clausola arbitrale inserita nella scrittura contrattuale intercorsa tra le parti in quanto questione ex se idonea a definire il giudizio. Va in proposito specificato che l’eventuale nullità di detta clausola è rilevabile d’ufficio a prescindere da una specifica eccezione di parte come confermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., n. 16394 del 14-07-2009; Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).
Ebbene, l’eccezione proposta non appare fondata poiché dalla lettura del testo contrattuale, con particolare riferimento all’impostazione dello stesso ed al timbro dell’opponente posto all’inizio della scrittura (cfr. doc. 2: fascicolo parte opponente), emerge la predisposizione unilaterale da parte della Sa.. Va ricordato, inoltre, che il legislatore nel secondo comma della norma sopra citata ha predisposto uno specifico elenco contenente le clausole già qualificate a monte quali vessatorie per le quali, appunto, é necessaria la specifica sottoscrizione e nel quale é ricompresa anche la clausola compromissoria.
Dalla lettura de testo del contratto, inoltre, emerge che l’opposta non abbia approvato specificamente per iscritto la clausola compromissoria di cui si tratta non potendo ritenersi all’uopo sufficiente la sottoscrizione in calce ad ogni pagina del contratto senza che sia riportato un espresso rinvio alla clausola suddetta per approvazione della medesima. Va ricordato, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della validità della clausola vessatoria è necessaria un’approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell’accordo (cfr. Cass. Civ. n. 21816 del 14/10/2009 e Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 297 del 07/08/2003 quest’ultima con specifico riferimento alla clausola compromissoria).
Passando, dunque, al merito della controversia, va rilevato che l’eccezione di parte opponente in ordine all’asserita carenza probatoria attestante la sussistenza del credito di parte opposta è stata formulata in maniera del tutto generica ed appare, pertanto, infondata. In ogni caso, lo stesso risulta provato dalla documentazione prodotta dall’opposta ed, in particolare, dai S.A.L. in atti oltre che dalla missiva inviata dal Presidente del Collegio Sindacale della Sa. ove viene espressamente indicata la posizione debitoria per Euro 111.050,00 (cfr. doc. 16: fascicolo parte opposta) che costituisce un indice chiaro, preciso e concordante in ordine alla pretesa azionata in via monitoria. Quanto, poi, alla doglianza relativa all’asserita mancata corrispondenza tra il totale richiesto all’opponente (comprensivo anche degli ulteriori versamenti distinti dalla pretesa di cui si discute) ed il corrispettivo pattuito contrattualmente, la stessa non appare meritevole di accoglimento in quanto dalla semplice lettura del testo contrattuale emerge che l’importo ivi indicato era presunto e si facevano salve le risultanze della contabilità finale (cfr. art. 6 contratto: doc. 2 fascicolo parte opponente). Va osservato, inoltre, che parte opponente non ha tempestivamente contestato la documentazione contabile prodotta dall’opposta.
Con riferimento, inoltre, alle domande riconvenzionali svolte dall’opponente va osservato quanto segue. Preliminarmente va specificato che appare sussistere la titolarità sostanziale della pretesa azionata in capo alla Pe. (definita impropriamente dalle parti legittimazione passiva) in quanto la Sa. nel proprio atto introduttivo ha ben specificato che l’opposta era mandataria di un’A.T.I. e che in tale veste le veniva richiesto il pagamento degli asseriti crediti dedotti (cfr. pag. 4 e 5 atto di citazione in opposizione a D.I.). Per la giurisprudenza di legittimità, l’eventuale responsabilità dell’A.T.I. per gli obblighi scaturenti dal contratto può essere fatta valere nei confronti della sola mandataria senza che la domanda investa necessariamente la partecipazione degli altri associati alla luce della responsabilità solidale sussistente tra quest’ultimi: “Sebbene, in assenza di una diversa volontà in tal senso, debba escludersi la creazione di un autonomo soggetto giuridico, il rapporto interno caratterizzante il raggruppamento temporanee di imprese costituito per lo svolgimento di un appalto è riconducibile ad un mandato – con la capogruppo quale mandataria delle altre partecipanti – la cui onnicomprensività, riguardante gli atti per cui è stato espressamente conferito e quelli necessari al loro compimento, ne comporta la conclusione soltanto al termine dell’esecuzione dell’appalto stesso. Pertanto ogni singola impresa o soggetto associato può sicuramente far valere nei confronti della mandataria l’eventuale responsabilità per il mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto, senza che questa richiesta investa necessariamente la partecipazione degli associati” (cfr. Cass. Civ. n. 17521 del 02/09/2016; nello stesso senso Cass. Civ. n. 25204 del 28/11/2011). Ciò posto, va rilevato che detta parte effettivamente ha documentato l’esistenza di un proprio controcredito per complessivi Euro 13.090,00 per violazioni imputabili all’opponente come risulta dal verbale di accertamento in atti (cfr. doc. 13: fascicolo parte opponente) e sul punto l’opposta non ha formulato alcuna contestazione specifica con conseguente valenza a fini probatori anche dell’art. 115, co. 1 c.p.c. Non appare, invece, provato l’ulteriore controcredito richiesto pari ad Euro 13.593,79 non sussistendo elementi per ricondurre la voce relativa ad “opere e finiture interne” presente nello stato finale dei lavori (cfr. doc. 14: fascicolo parte opponente) all’operato dell’opposta o dell’A.T.I. della quale risulta mandataria stante, peraltro, l’estrema genericità dell’indicazione ed in assenza di ulteriori elementi probatori.
Il definitiva, il decreto opposto va revocato con conseguente condanna dell’opponente, previa compensazione del controcredito di quest’ultima come sopra accertato, al pagamento in favore dell’opposta di Euro 97.960,00 per sorte capitale oltre interessi legali dalla domanda monitoria al saldo con relativo diritto della Sa. alla restituzione di quanto eventualmente anticipato in corso di causa oltre detto importo.
Atteso, inoltre, l’esito del giudizio va respinta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dall’opposta.
Quanto alle spese legali, atteso il parziale accoglimento dell’opposizione proposta, vanno compensate nei limiti di un quarto, con condanna dell’opponente a rifondere all’opposta i tre quarti di quelle sostenute. Ritenuto, inoltre, necessario in applicazione dell’art. 5, co. 1 D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 37/18, far riferimento allo scaglione “da Euro 52.000,01 ad e 260.000,00” e ritenuta congrua l’applicazione dei valori medi ivi previsti relativi alla fase di studio, introduttiva e decisionale, le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
1. in parziale accoglimento dell’opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 969/12 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 25.10.12;
2. accerta la sussistenza di un credito di parte opposta nei confronti dell’opponente pari ad Euro 111.050,00 per sorte capitale;
3. accerta la sussistenza di un credito di parte opponente nei confronti dell’opposta pari ad Euro 13.090,00;
4. previa compensazione tra i crediti di cui al punto 2, ed al punto 3, condanna l’opponente al pagamento in favore dell’opposta di Euro 97.960,00 per sorte capitale oltre interessi legali dalla domanda monitoria al saldo con relativo diritto della Sa. alla restituzione di quanto eventualmente anticipato in corso di causa oltre detto importo;
5. rigetta le ulteriori domande delle parti;
6. condanna parte opponente alla rifusione della quota di tre quarti delle spese legali in favore di parte opposta che si liquidano in complessivi Euro 6022,50 per compensi, oltre al rimborso di spese forfetarie pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; compensa tra le parti la restante quota di un quarto.
Così deciso in Rovigo il 17 luglio 2018.
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2018.