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la delibera dell’assemblea condominiale costituisce titolo di credito del condominio e di per sé prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione, che quest’ultimo proponga con tale decreto, ed il cui ambito è pertanto ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.

 

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Corte d’Appello Cagliari, Sezione 1 civile Sentenza 16 luglio 2018, n. 674

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

composta da:

Maria Mura – Presidente

Donatella Aru – Consigliere

Emanuela Cugusi – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 686 del Ruolo generale Affari Contenziosi Civili per l’anno 2016, promossa da:

(…) SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio degli Avvocati Si.Ob. e Pi.Pi. che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell’atto di citazione in appello;

APPELLANTE

CONTRO

CONDOMINIO TRAV (…), in persona dell’amministratore, domiciliato elettivamente in S. Antioco presso lo studio dell’Avvocato Ma.Fo., che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione;

APPELLATO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la (…) srl propose tempestiva opposizione al decreto n. 7/12 del 31.1.2012 con il quale gli era stato ingiunto dal Condominio odierno appellato il pagamento dell’importo di Euro 8.744,84 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di oneri condominiali.

A fondamento dell’opposizione espose che il credito era fondato sui bilanci, consuntivo e preventivo, di cui all’assemblea del 23.11.2011, che erano stati non approvati dalla maggioranza dei condomini, talché il decreto opposto era stato adottato in assenza dei presupposti di legge.

Costituitosi in giudizio, il Condominio convenuto chiese il rigetto della domanda, per non avere l’opponente impugnato la predetta delibera nei termini dell’art. 1137 2 comma c.c.

Con sentenza n. 121/2016, pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.cp. il 13.1.2016 il Tribunale ha rigettato l’opposizione, condannando la (…) spa alla rifusione delle spese di lite.

Con atto di citazione ritualmente notificato (…) srl in persona dell’amministratore ha proposto appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la totale riforma.

Il Condominio trav. A. 6 (già 4-5) in (…) si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e, nel merito, l’infondatezza.

La sentenza impugnata, dopo avere rilevato che la delibera impugnata era stata adottata con l’approvazione di 7 condomini su 11 presenti, rappresentativi di 437 millesimi contro i 560 millesimi dei condomini dissenzienti, ed escluso che la violazione di tale parametro integrasse una ipotesi di nullità della delibera, ha riportato, ponendolo a fondamento del proprio decisum, il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in forza del quale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (come il caso che occupa) ex 63 disp. att. c.p.c., per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l’efficacia della medesima”; che la delibera (secondo giurisprudenza pacifica ed universale), “costituisce titolo di credito del condominio e di per sé prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione, che quest’ultimo proponga con tale decreto, ed il cui ambito è pertanto ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (fra le molte Cass. 12.11.12, n.19605″).

Con il primo motivo l’appellante lamenta che il giudice di primo grado non sia entrato nel merito delle pretese avanzate dal condominio, e quindi non abbia proceduto all’analisi del bilancio e della documentazione sulla quale lo stesso si fonda, quale prodotta in giudizio dal condominio e contestata.

Il motivo oltre che presentare profili di assoluta novità, avuto riguardo ai motivi di opposizione formulati nel giudizio di primo grado dalla (…), in ogni caso è infondato nel merito.

Invero, anche da ultimo la Suprema Corte ha ribadito che” nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569)”. ma non può in alcun modo verificare, sia pure in via incidentale, l’annullabilità o meno della delibera posta a sostegno dell’ingiunzione di pagamento, essendo chiamato esclusivamente a verificare la sua perdurante efficacia (Cass. ordinanza n. 16389 in data 21 giugno 2018).

Tale principio, trova un’unica eccezione, quando la delibera sottesa all’emissione del decreto ingiuntivo sia radicalmente nulla, e non solo annullabile.

In tali casi, infatti, quando la delibera è affetta dal più grave vizio della nullità vige il principio, già espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9641/2006 e, sostanzialmente confermato in motivazione dalle sentenze n. 23688/2014 e n. 1439/2014, secondo cui ben può il giudice rilevare d’ufficio la nullità quando si controverta in ordine all’applicazione di atti (delibera d’assemblea di condominio) posti a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda (Cass. 305/2016).

Ciò posto, deve condividersi la valutazione in termini di eventuale, mera, annullabilità, della delibera di cui si discute, dovendosi pertanto respingere il secondo motivo di gravame avente ad oggetto la ritenuta approvazione dei bilanci, nonostante il voto contrario della maggioranza della proprietà.

Osserva invero la Corte come “Le delibere condominiali, analogamente a quelle societarie, sono nulle soltanto se hanno un oggetto impossibile o illecito, ovvero che non rientra nella competenza dell’assemblea, o se incidono su diritti individuali inviolabili per legge. Sono invece annullabili, nei termini previsti dall’art. 1137 cod. civ., le altre delibere “contrarie alla legge o al regolamento di condominio”, tra cui quelle che non rispettano le norme che disciplinano il procedimento, come ad esempio per la convocazione dei partecipanti, o che richiedono qualificate maggioranze per formare la volontà dell’organo collegiale, in relazione all’oggetto della delibera da approvare” (Cass n. 13013 del 02/10/2000; Cass n. 8981 del 05/06/2003; Cass n. 11741 del 01/08/2003; Cass. n. 14776 del 03/10/2003; Cass n. 6623 del 05/04/2004; Cass. n. 1553 del 26/01/2005).

In materia è poi intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha chiarito che “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Cass Sez. U, n. 4806 del 07/03/2005; confermata successivamente da Cass n. 27292 del 09/12/2005; Cass n. 4014 del 21/02/2007; Cass n. 17014 del 20/07/2010).

Alla luce della giurisprudenza richiamata deve condividersi la decisione del Tribunale laddove ha escluso che tale vizio integri una ipotesi di nullità.

Né, può condividersi l’assunto difensivo secondo cui la delibera de qua sia da interpretare come una “non approvazione” espressa del punto 4 dell’odg (approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo 2010/2011 e relative tabelle di ripartizione delle spese), dovendosi far proprie le argomentazioni in proposito già espresse da questa Corte nell’ambito del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della delibera condominiale di cui si discute ( n. 617/2016 RAC)

Nella delibera si legge che “l’assemblea, secondo quanto riferito dall’amministratore, approva il bilancio consuntivo/preventivo”.

Il verbale dà atto, quindi, della approvazione dei bilanci, “secondo quanto riferito dall’amministratore” come un parere espresso dall’amministratore circa la validità di tale approvazione, che non intacca la decisione finale della assemblea condominiale.

L’appellante ritiene che, facendo riferimento alle norme dettate in tema di interpretazione dei contratti, il verbale di assemblea, preso atto della maggioranza riportata dai voti contrari, possa essere interpretato nel senso della non approvazione dei bilanci.

Osserva il Collegio che esistono insuperabili differenze tra il negozio e le delibere assembleari che rendono inapplicabili a queste ultime le norme relative alla interpretazione del contratto.

Sotto il profilo precettivo, il negozio concerne la costituzione, la modifica o la estinzione dei rapporti giuridici (disposizione di diritti o assunzione di obblighi) mentre le delibere la scelta di tipo amministrativo interna al gruppo dei condomini; relativamente al modo di formazione, le delibere si perfezionano in assemblea, in seguito allo svolgimento completo dell’iter procedimentale composto dalle diverse fasi concernenti la convocazione, l’informazione, la costituzione, la discussione, il voto e la verbalizzazione (art. 1136 cod. civ.).

La volontà viene manifestata dai singoli condomini con il voto e la verbalizzazione del risultato espresso è insuscettibile di interpretazione ai sensi degli artt. 1362 c.c. e seguenti; l’eventuale irregolarità di una delle fasi procedimentali deve essere fatta valere esclusivamente con gli strumenti previsti dall’ordinamento.

L’appello deve, dunque, essere rigettato.

Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 121/2016 del Tribunale di Cagliari del 13.12.2016;

1. Rigetta l’appello;

2. condanna la (…) srl a rifondere al Condominio appellato in persona dell’amministratore le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.377 oltre spese generali, IVA e cpa.

3. Dichiara che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1 comma 17, L. n. 228 del 2012 per il pagamento, da parte degli appellanti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Cagliari il il 28 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.