la estinzione di una società determinata da/l’avvenuta sua cancellazione dal registro delle imprese per omesso deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi, non determina il venir meno dell’interesse alla decisione di un giudizio risarcitorio, pendente, intrapreso dal suo liquidatore: ciò sia per la difficoltà di distinguere, in assenza del bilancio di liquidazione, tra i diritti in cui siano succeduti i soci, ove all’estinzione societaria non sia seguito il venir meno di tutti i rapporti giuridici facenti capo all’ente estinto, e quelli destinati all’estinzione; sia, soprattutto, perché l’instaurazione e /a prosecuzione di quel giudizio da parte del liquidatore non consentono di ritenere che la società avesse rinunciato alla pretesa ivi azionata.
Corte d’Appello Cagliari, Sezione 1 civile Sentenza 12 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai MAGISTRATI:
Dott. Maria Mura – Presidente
Dott. Donatella Aru – Consigliere relatore
Dott. Emanuela Cugusi – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: contratto di appalto
Nella causa iscritta al n. 612 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell’anno 2014, promosso da:
(…) S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, con sede in (…) elettivamente domiciliato in Cagliari via Dante n. 42/A presso lo studio dell’avv.to Sandro Piseddu che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.to Federico Lucarelli del Foro di Roma in forza di procura speciale a margine dell’atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(…) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, S. S.R.L., contumaci
APPELLATI
All’udienza del 26 gennaio 2018 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Cagliari notificato in data 29 maggio 2004 la società (…) s.r.l. ha convenuto in giudizio la società (…) s.r.l. esponendo che:
– in data 3 giugno 2002 aveva stipulato con detta società un contratto avente ad oggetto la realizzazione e l’installazione, in un’area di proprietà della convenuta nella zona industriale del Comune di Villacidro, di una struttura prefabbricata edilizia della superficie di circa mq. 214 da destinare ad uso uffici, da realizzare in conformità al progetto allegato al contratto a fronte di un corrispettivo di Euro 140.857,26 oltre IVA da pagarsi in quattro rate di diverso ammontare alle scadenze contrattualmente previste;
– nel corso dell’installazione del prefabbricato era stata chiamata ad effettuare modifiche ed adeguamenti, non previsti in contratto, talchè era stato impossibile rispettare il termine di consegna originariamente concordato;
– seppure la controparte aveva manifestato le sue rimostranze per il ritardo, aveva continuato a darle indicazioni in ordine alle caratteristiche degli impianti e degli arredi, così palesando la sua volontà di proseguire comunque il rapporto contrattuale;
– nel verbale di consegna del 19 aprile 2003 predisposto dalle parti erano stati indicati sia i lavori correttivi da eseguirsi a fronte di taluni difetti manifestatisi sia i lavori fuori contratto eseguiti su commissione della convenuta,
– la società (…) s.r.l. aveva negato di aver commissionato lavori ulteriori rispetto a quelli previsti in contratto e di dovere per essi alcunchè a titolo di corrispettivo, le aveva impedito di eseguire gli interventi necessari per superare gli inconvenienti che l’opera aveva manifestato, aveva rifiutato di pagare il saldo del prezzo pattuito per la vendita.
La società attrice ha quindi concluso chiedendo, previo accertamento dell’inadempimento della convenuta e della persistenza in suo favore della proprietà del manufatto, la condanna della società (…) s.r.l. al pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di corrispettivo (per la vendita e per l’esecuzione delle opere ulteriormente commissionate) nella misura da accertarsi in corso di causa, oltre interessi di mora e maggior danno ex art. 1224 c.c., eventualmente previa compensazione con i crediti vantati dalla controparte nei suoi confronti.
La società (…) s.r.l., costituitasi in giudizio, ha dedotto che:
– le parti avevano pattuito che le opere dovessero essere consegnate entro il 22 novembre 2002 (ed in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno), potendo la ritardata consegna essere giustificata soltanto con cause di forza maggiore;
– l’ultima rata del prezzo doveva essere corrisposta contestualmente al collaudo finale che tuttavia non era mai avvenuto;
– l’attrice, oltre a non avere rispettato i termini stabiliti per la consegna, si era resa inadempiente in quanto non aveva realizzato parte dei lavori previsti nel progetto e per essere stata riscontrata, in quelli eseguiti, la presenza di numerosi vizi, tempestivamente denunciati e peraltro da essa riconosciuti.
Dopo aver illustrato lo svolgimento dei rapporti contrattuali nel corso dell’anno 2003, la convenuta ha concluso per il rigetto della domanda della società attrice e, in via riconvenzionale, previo accertamento del suo inadempimento contrattuale, ha proposto domanda di risarcimento dei danni nella misura di Euro 140.888,00; accertata la presenza dei vizi lamentati nelle opere eseguite ha chiesto la riduzione del prezzo pagato per i beni oggetto del contratto e, altresì il risarcimento dei danni per difetti dell’immobile nella misura di Euro 85.300,00; accertata la mancata esecuzione delle opere pattuite, ha domandato il rimborso delle spese necessarie alla realizzazione delle stesse, quantificate in Euro 10842,00.
Con sentenza n. 2123/2014 pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexie c.p.c. all’udienza del 15 luglio 2014, il Tribunale di Cagliari:
– ha rigettato la domanda dell’attrice volta a far dichiarare il mancato acquisto, in capo alla convenuta, del bene compravenduto con il contratto del 3 giugno 2002,
– ha rigettato la domanda della convenuta avente ad oggetto il risarcimento del danno per perdita delle agevolazioni fiscali di cui alla L. 18 ottobre 2001, n. 383 e per aver perduto l’opportunità di partecipare al progetto promosso da Nexum Consortium per l’anno 2003-2004;
– ha determinato in Euro 12834,69 la somma dovuta dalla società attrice, pari alla differenza fra il saldo del prezzo ancora dovuta dalla società (…) s.r.l. (Euro 30284,31) e l’entità della riduzione del prezzo determinata in Euro 43.719,00, somma necessaria per l’eliminazione dei vizi, per l’adeguamento delle opere eseguite difformemente da quanto indicato nel progetto e per l’esecuzione dei lavori previsti dal contratto ma non realizzati, oltre interessi e maggior danno;
– ha accertato in Euro 34.084,30 le somme dovute per lavori ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti, oltre interessi e maggior danno;
– operata la compensazione, tra i rispettivi debiti e crediti ha condannato la società convenuta al pagamento in favore dell’attrice della residua somma di Euro 21.250,11 oltre interessi legali e maggior danno dalla data della domanda al saldo.
Con atto di citazione notificato il 9 dicembre 2014 alla società (…) s.r.l ed ai soci società S. s.r.l.
rispettivamente il 10 ed il 16 dicembre 2014, ha proposto appello la società (…) s.r.l. la quale ha allegato che la società (…) s.r.l. era stata cancellata il 23 luglio 2010 dal Registro delle Imprese con conseguente sua irrevocabile estinzione.
Rimasti contumaci gli appellati, la Corte con ordinanza del 10 maggio 2017 ha invitato l’appellante a trattare la questione della sussistenza del suo interesse ad agire nei confronti dei soci della società estinta, alla luce dei limiti di responsabilità di costoro, attualmente unici destinatari delle pretese da essa vantate.
Depositate note al riguardo, all’udienza del 26 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta a decisione con rinuncia del difensore della società (…) s.r.l. ai termini di cui all’art. 190 c.p.c., già concessi.
E’ pacifico che la società (…) s.r.l. è stata cancellata il 23 luglio 2010 dal Registro delle Imprese e che all’esito della procedura di liquidazione ai soci non è stata neppure rimborsata la quota di capitale sociale, essendo il bilancio finale di liquidazione chiusosi con un capitale netto di liquidazione finale pari a zero.
Ai sensi dell’art. 2495 c.c. la società si è estinta.
La società (…) ha proposto impugnazione:
– avverso il capo della sentenza che, accogliendo la relativa domanda formulata dalla controparte, l’aveva condannata al pagamento della somma di Euro 34.084,80 a fronte dell’esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli indicati nel contratto;
– avverso il capo della sentenza che, operando la compensazione fra i crediti reciprocamente vantati dalle parti, la condannava al pagamento in favore della società (…) s.r.l. della somma di Euro 21.250,11 oltre interessi legali e maggior danno, dovendo la compensazione essere disposta tra il suo credito di Euro 43.719,00 e quello risarcitorio liquidato nell’ipotesi di accoglimento del terzo motivo di impugnazione e il minor credito di Euro 30.284,31 vantato dalla (…) s.r.l. quale residuo del prezzo dell’appalto non versato;
– avverso il capo della sentenza con cui era stato disposto il rigetto della domanda riconvenzionale da essa formulata a titolo di risarcimento dei danni per perdita delle agevolazioni fiscali di cui alla L. 18 ottobre 2001, n. 383 e per aver perduto l’opportunità di partecipare al progetto promosso da Nexum Consortium per l’anno 2003-2004.
Ad avviso della Corte, occorre a questo punto valutare l’incidenza dell’estinzione della società (…) s.r.l. sul presente giudizio.
L’atto di appello è stato notificato al procuratore costituito di detta società e personalmente ai due soci.
Considerato che già nell’atto introduttivo la società (…) s.r.l. ha allegato l’avvenuta estinzione della controparte contrattuale, l’appello proposto nei suoi confronti deve essere dichiarato inammissibile mentre esso è stato giustamente spiegato nei confronti dei due soci. Si richiamano:
Cass., n. 26196/2016: “In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla pubblicità, nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dall’1 gennaio 2004 ove abbia avuto luogo in data anteriore. Pertanto, l’appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità.”
Cass., n. 13183/2017: “La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorchè questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell?art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione.”
Cass., n. 19580/2017: “La cancellazione dal registro delle imprese, causando l’estinzione della società (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall’art. 10 l.fall.), ove intervenga nella pendenza di un giudizio nel quale essa sia parte, determina un ‘ipotesi di interruzione, con possibilità di prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.. Qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non era più possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, in assenza di ripartizione dell’attivo, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, in sede di rinvio, aveva ritenuto ammissibile il ricorso in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., nei confronti di una società estinta, evento per il quale era stata dichiarata l’estinzione dell’originario giudizio).”
Ciò premesso, la Corte ritiene per la decisione dell’impugnazione di aderire agli orientamenti sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai singoli motivi di doglianza.
In via logica devono essere scrutinati il primo ed il terzo motivo.
Con il primo motivo l’appellante censura il riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, del diritto al maggior compenso per lavori extra-contratto dei quali la società (…) s.r.l. non aveva offerto alcuna valida prova.
Ad avviso della Corte sulla questione è cessata la materia del contendere in quanto all’estinzione della società in pendenza del giudizio di primo grado consegue la rinuncia all’asserito credito nei confronti dell’odierna appellante. Si richiama la puntuale massima di Cass., n. 15782/2016 “In caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, si presume che quest’ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa “sub iudice”, sicché i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d’appello che abbia rigettato questa pretesa(nello stesso senso Cass., nn. 23269/2016; 8582/2018).
Non conduce ad una diversa decisione la recente sentenza n. 8582/2018 del Supremo Collegio nella cui motivazione si legge “Vero che, con riguardo ad ipotesi di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, questa Corte ha, più volte, avuto modo di affermare che deve presumersi che la società “abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa “sub iudice”, sicché i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d’appello che abbia rigettato questa pretesa” (Cass. nn. 23269/2016, 15782/2016, 25974/2015, 21517/2015).
Tuttavia, nella specie, va considerato, da un lato, che il liquidatore della società aveva coltivato l’azione giudiziaria volta a sentire accertare la pretesa creditoria vantata nei confronti della banca (ponendo dunque in essere proprio quella “attività ulteriore da parte del liquidatore” menzionata dalle Sezioni unite del 2013) e, dall’altro lato, che si verte in ipotesi non di cancellazione volontaria della società, ma di cancellazione d’ufficio, ai sensi dell’ult. comma dell’art.2490 c.c., per mancata presentazione per oltre tre anni consecutivi del bilancio annuale, in fase di liquidazione.
Non emergeva pertanto una inequivoca volontà abdicativa della società, non avendo la stessa posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quella azione, facendo così venir meno l’oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci (cfr. Cass: S.U. 6070 e 6072/2013; Cass. 16758/2010 e Cass. 23269/2016; Cass. 21517/2016, ove, in fattispecie simile alla presente, si è affermato che “la estinzione di una società determinata da/l’avvenuta sua cancellazione dal registro delle imprese per omesso deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi, non determina il venir meno dell’interesse alla decisione di un giudizio risarcitorio, pendente, intrapreso dal suo liquidatore: ciò sia per la difficoltà di distinguere, in assenza del bilancio di liquidazione, tra i diritti in cui siano succeduti i soci, ove all’estinzione societaria non sia seguito il venir meno di tutti i rapporti giuridici facenti capo all’ente estinto, e quelli destinati all’estinzione; sia, soprattutto, perché l’instaurazione e /a prosecuzione di quel giudizio da parte del liquidatore non consentono di ritenere che la società avesse rinunciato alla pretesa ivi azionata”)”.
Nel caso all’esame, infatti, nessuna iniziativa ha assunto il liquidatore nel corso del giudizio di primo grado e la società si è cancellata volontariamente dal Registro delle Imprese.
In riforma dell’impugnata sentenza dichiara cessata la materia del contendere riguardo alla sussistenza del diritto di credito della società (…) s.r.l. per asseriti lavori extra contratto per intervenuta rinuncia. In ogni caso il motivo era fondato nel merito, essendo stata la domanda de qua accolta dal Tribunale sulla base di documenti di parte la cui produzione non era stata ammessa in quanto tardiva con l’ordinanza istruttoria del 27.9.2006. L’esecuzione di detti lavori da parte della società (…) S.r.l. è rimasta pertanto del tutto sfornita di prova.
Con il terzo motivo la società (…) S.r.l. ha censurato la sentenza per aver il Tribunale rigettato la domanda di risarcimento dei danni spiegata in relazione alla ritardata consegna del manufatto.
La prima questione da risolvere è la verifica della sussistenza dell’interesse dell’odierna appellante a veder accertare il diritto di credito de quo nei confronti dei soci.
Su tale questione la Corte aveva provocato il contraddittorio con ordinanza del 10 maggio 2017.
Essa deve essere risolta positivamente alla luce degli arresti giurisprudenziali più recenti.
La sentenza n. 21105/2016, richiamata dal Collegio in detta ordinanza, è stata superata dalle pronunce successive.
Si legge in particolare nella motivazione di Cass., n. 15035/2017: “Sul punto, per quanto sia noto l’opposto indirizzo espresso da diversi precedenti (Cass. 23/11/2016, n. 23916 e, in precedenza, Cass. 26/06/2015, n. 13259; ancora più esplicita Cass. 31/01/2017, n. 2444), ritiene questo collegio di dover prestare adesione a più recente orientamento, secondo cui quello precedente e qui abbandonato non può ritenersi in linea con i principi affermati dalle Sezioni Unite, che individuano, invece, sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente, dunque, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. 07/04/2017, n. 9094).
Si osserva, infatti, nei citati arresti delle Sezioni Unite, con efficace S., che “il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all’accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell’escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo”.
Peraltro, come pure condivisibilmente osservato nel citato precedente di Cass. n. 9094 del 2017, che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente neanche ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco creditore. Si è al riguardo ipotizzato il caso, che le stesse Sezioni Unite hanno esaminato, di diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, i quali pur sempre si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con la sola esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (vedi, al riguardo, Cass. 19 ottobre 2016, n. 21105, che ha riconosciuto l’interesse ad agire del creditore che abbia esperito azione revocatoria ove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese).
La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti”.
Seppure tale interesse non è stato dall’appellante esplicitato, avendo anzi adombrato nelle note autorizzate la sua effettiva insussistenza, il Collegio ritiene di scrutinare nel merito il terzo motivo di appello.
Ad avviso della Corte, seppure si concorda con l’appellante riguardo al fatto che la società (…) s.r.l. non aveva offerto valida prova dell’esecuzione di lavori extra-contratto che, a dire del giudice di prime cure, aveva determinato un ritardo nella consegna, il rigetto della domanda risarcitoria ora scrutinata deve essere confermato.
Con riguardo alla perdita delle agevolazioni fiscali alle quali avrebbe avuto diritto in virtù della Legge T. bis; attualizzazione contributo ex L. n. 488 del 1992; contributi ex L. n. 488 del 1992 sulla fattura non rendicontata; interessi passivi derivati dal tardivo accreditamento della seconda quota di contributo ai sensi della L. n. 488 del 1992, la domanda di risarcimento danni, peraltro formulata del tutto genericamente, deve essere rigettata in quanto non provata non essendo stato ammesso con ordinanza del 26.9.2006 il relativo capo di prova testimoniale (cap. 22).
Nell’atto di appello la società (…) s.r.l. sostiene di aver offerto la prova documentale con il doc. n. 20 che il diniego opposto dalla Regione Sardegna all’accreditamento della sede formativa era stato determinato dalle carenze e dai vizi delle opere appaltate alla società (…) s.r.l.
Ad avviso della Corte tale assunto non è condivisibile.
Infatti in detto documento si legge che era stata verificata l’assenza di taluni requisiti sotto specificati ma che detti requisiti avrebbero potuto essere oggetto di successiva integrazione documentale da trasmettersi agli uffici competenti non oltre trenta giorni. Nulla è dato sapere del proseguo del procedimento. Inoltre diversi requisiti mancanti non sono in alcun modo riconducibili ai vizi e alle carenze ascritti alla società (…) s.r.l.
In ogni caso deve condividersi la valutazione del Tribunale che ha rigettato la domanda risarcitoria in quanto non provata sotto il profilo del quantum, essendo stato il danno subito quantificato in modo del tutto apodittico nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado in Euro 104888,00.
Né tale carenza probatoria potrebbe ritenersi colmabile attraverso la non contestazione della controparte come sembrerebbe sostenere la società (…) s.r.l. nell’atto d’appello, con motivo che attinge all’inammissibilità per la sua genericità.
In ogni caso si osserva che il presente giudizio nella fase di primo grado risulta instaurato in data anteriore alla entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, e pertanto, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 58, primo comma, ad esso non si applica l’art. 115 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dall’art. 14, comma 4, della medesima legge, il quale, per l’appunto, consente espressamente al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, in tal modo esonerando la controparte dalla relativa prova.
Nella specie, trovava dunque applicazione l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, sviluppatosi in epoca anteriore all’entrata in vigore della predetta disposizione e dell’art. 167 c.p.c., comma 1, nel testo introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, secondo cui, non essendo previsto un onere di contestazione specifica a carico della parte, “un fatto poteva essere considerato pacifico, e quindi posto a fondamento della decisione anche in mancanza di prova, soltanto se, diversamente da quanto è accaduto nel caso in esame, esso fosse stato esplicitamente ammesso dalla controparte, oppure quest’ultima avesse impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. I, 11 aprile 2014, n. 8591;Cass., Sez. 2°, 16 novembre 2012, n. 20211 ; Cass., Sez. 3°, 8 giugno 2004, n. 10815)” (Cass., 21 gennaio 2015, n. 1045).
Nel caso in esame non emerge né che la società (…) s.r.l. abbia assunto un comportamento inequivocamente inattivo in ordine ai fatti posti dall’attrice a fondamento della domanda, né che abbia svolto difese sostanzialmente incompatibili con la negazione delle avverse allegazioni.
Inoltre può affermarsi che, per giurisprudenza costante, la contestazione dell’ an debeatur assorbe quella sul quantum quando la contestazione della debenza sia incompatibile con il riconoscimento della sussistenza del credito (Cass., SU n.761/2002; nn. 5526/2002; 28381/2005; 8665/2008).
Nel caso in esame la contestazione in giudizio della spettanza del risarcimento del danno per ritardi nella consegna riferibili, ad avviso della società (…) s.r.l., alla condotta della (…) s.r.l. nel corso del rapporto contrattuale, esclude l’onere in capo al convenuto in riconvenzione di contestare specificamente una quantificazione per la quale non sono neppure espressi criteri di determinazione e calcolo del quantum sulla base di elementi ed indici verificabili.
Infine deve segnalarsi, citando le Sezioni Unite, che non tutti i fatti processualmente rilevanti sono per ciò stesso omogenei di fronte alla mancata o generica contestazione, occorrendo “distinguere i fatti costitutivi del diritto, dalle circostanze dedotte al solo fine di dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi” (Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761).
Mentre, infatti, la mancata contestazione dei primi, violando l’art. 167 c.p.c., che impone al convenuto l’onere di prendere posizione su tali fatti, determina “un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato”, per i fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria, avendo essi “una rilevanza che si esaurisce sul piano istruttorio, nel senso che, ove provati, il giudice può, in base ad essi, fondare il suo convincimento circa l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto”, la mancanza di contestazione sulla specifica circostanza, non esclude il necessario controllo probatorio da parte del giudice, “ai fini del quale il comportamento tenuto dalle parti può essere utilizzato dal giudice come argomento di prova ex art. 116, secondo comma cod. proc. civ., non per escludere che, in ordine all’esistenza di quella circostanza egli debba formarsi un convincimento”.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere riguardo al diritto della società (…) s.r.l. di vedersi compensare i lavori extra – contratto (eventualmente) eseguiti ed al rigetto del terzo motivo di appello, consegue l’accoglimento parziale del secondo motivo di impugnazione, dovendo i soci essere condannati in solido a corrispondere alla (…) s.r.l. Euro 13434,69 (così corretto l’errore materiale nell’indicazione della differenza tra le due voci del Tribunale), pari alla differenza tra la somma di Euro 43719,00 ad essa spettante a titolo di riduzione del prezzo e la somma di Euro 30.284,31 da essa ancora dovuta alla controparte per il pagamento dell’ultima rata di prezzo contrattualmente pattuito tra le parti, oltre gli interessi legali ed il maggior danno ex art. 1224 c.c. come quantificato dal Tribunale.
Si evidenzia che rispetto alle anzidette voci dei reciproci crediti non è stata proposta impugnazione così come pure avverso il criterio di quantificazione del maggior danno.
La valutazione dell’esito complessivo della lite, considerata la soccombenza reciproca, consiglia la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 2123/2014 pronunciata all’udienza del 15 luglio 2014 dal Tribunale di Cagliari ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. proposto dalla società (…) s.r.l. nei confronti della società (…) s.r.l., della società S. s.r.l. e di (…), così provvede in parziale riforma della sentenza appellata:
1) dichiara inammissibile l’appello nei confronti della società (…) s.r.l.;
2) dichiara cessata la materia del contendere riguardo al diritto di credito della società (…) s.r.l. per i lavori extra-contratto eventualmente eseguiti per avervi essa rinunciato;
3) condanna (…) la società (…) s.r.l. in solido a corrispondere alla società (…) s.r.l. la somma di Euro 13434,69 oltre gli interessi legali ed il maggior danno ex art. 1224 c.c. liquidato in via equitativa in misura pari alla differenza tra il valore maggiore tra il tasso di inflazione ed il rendimento composto medio ponderato riferito all’anno commerciale dei BOT a sei e a dodici mesi (RENDIBOT), al netto dell’imposizione, ed il saggio degli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
4) dichiara compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Cagliari il 24 maggio 2018.
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2018.