L’eccezione di nullita’, prevista dall’articolo 1421 c.c., in virtu’ della quale la nullita’ del negozio puo’ essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime il soggetto che la propone dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l’azione, o l’eccezione, non e’ proponibile in mancanza della dimostrazione della necessita’ di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale di un proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica, non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge. L’interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. configura, infatti, una condizione dell’azione consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice che deve essere valutato in relazione all’utilita’ concreta che dall’eventuale accoglimento della domanda possa derivare alla parte proponente e rappresenta un dovere del giudice investito della domanda accertare se tale interesse sussista o meno nel caso concreto.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 12 giugno 2018, n. 15320
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27545-2014 proposto da:
(OMISSIS) s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.C., subentrata nel giudizio alla (OMISSIS) S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 392/2013 del TRIBUNALE di LANCIANO, depositata il 24/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2017 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO CARMELO, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza ex articolo 348 bis c.p.c. del 31.8.2013- 24.9.2013 il Tribunale di Lanciano accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla (OMISSIS) emesso in favore della (OMISSIS), fondato sulla mancata erogazione della somma di Euro 54.000,00, oggetto di un contratto di mutuo.
Riteneva il Tribunale che la concessione del mutuo ipotecario aveva come scopo quello di estinguere dei debiti di due societa’ nei confronti della banca secondo lo schema dell’espromissione. Sul rilievo della Video Giochi, secondo cui la richiesta di mutuo finalizzata all’estinzione dei debito delle due societa’ fosse stato riempito unilateralmente dalla banca, osservava il Tribunale che il disconoscimento sarebbe dovuto avvenire con la proposizione della querela di falso. Infine, secondo il Tribunale la circostanza che il mutuo fosse “destinato all’acquisizione di liquidita’” non era in contrasto con le finalita’ dell’operazione, ben potendo la liquidita’ essere acquisita attraverso l’erogazione del mutuo utilizzato per estinguere debiti di altre societa’. Alla luce di tale motivazione, il primo giudice riteneva che la somma mutuata dalla banca non doveva essere corrisposta alla (OMISSIS) perche’ il credito risultava estinto per compensazione dei debiti delle due societa’ di cui essa, con la domanda di mutuo, costituente espromissione, si era assunto l’onere.
La Corte d’Appello emetteva ordinanza ex 348 bis.
Propone ricorso in cassazione la s.a.s. (OMISSIS), resistito con controricorso dalla (OMISSIS), che ha tardivamente depositato memoria illustrativa in data 11.12.2017, di cui va dichiarata l’inammissibilita’.
Con un unico motivo di ricorso la sentenza viene censurata per violazione degli articoli 1418, 1421, 1424 e 1913 c.c. sotto il profilo della mancanza, illiceita’ e nullita’ del contratto perche’ il mutuo veniva concesso al solo fine di estinguere debiti chirografari di altri soggetti nei confronti del medesimo istituto mutuante.
Il motivo, proposto per la prima volta in sede di legittimita’, e’ scrutinabile in via di eccezione, perche’ introduce un’eccezione di nullita’ del contratto volta a paralizzare la difesa della (OMISSIS).
Essa va dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
L’eccezione di nullita’, prevista dall’articolo 1421 c.c., in virtu’ della quale la nullita’ del negozio puo’ essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime il soggetto che la propone dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l’azione, o l’eccezione, non e’ proponibile in mancanza della dimostrazione della necessita’ di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale di un proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica, non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge. L’interesse ad agire ex articolo 100 c.p.c. configura, infatti, una condizione dell’azione consistente nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice che deve essere valutato in relazione all’utilita’ concreta che dall’eventuale accoglimento della domanda possa derivare alla parte proponente e rappresenta un dovere del giudice investito della domanda accertare se tale interesse sussista o meno nel caso concreto (c.f.r.: Cass. 2721/2002; Cass. 13906/2002; Cass. 7342/2002; Cass. 338/2001; Cass. 88/2002; Cass.7197/1993).
Nella fattispecie in esame, il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Banca avverso il decreto ingiuntivo, emesso in favore della societa’ (OMISSIS) in ragione della mancata erogazione del mutuo contratto con l’opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo non dovuta la somma alla mutuataria, perche’ utilizzata in compensazione con debiti di terzi nei confronti della stessa Banca, dei quali la societa’, con la domanda di mutuo, si era assunta l’onere. Non sussiste, pertanto, un concreto interesse alla declaratoria di nullita’ del mutuo, alla quale non potrebbe che conseguire l’insussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere la somma ingiunta.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 3700,00 oltre 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.