Orbene, al fine della valutazione della liceità di una determinazione (o rideterminazione) unilaterale delle condizioni del contratto d’opera professionale da parte del professionista, occorre fare riferimento, anzitutto, ai criteri di determinazione del compenso del prestatore d’opera stabiliti all’art. 2233 c.c., il quale rinvia, in ordine decrescente di priorità, ai parametri orientativi per la determinazione del compenso costituiti dalla pattuizione delle parti, dalle tariffe o dagli usi, e dalla decisione del giudice, confortata dal parere dell’associazione professionale: ragion per cui l’accoglimento della domanda di pagamento, nell’ammontare determinato dal ricorrente, potrà avvenire soltanto se tale quantificazione non risulti in contrasto con precedenti diversi accordi negoziali, aventi forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c., e se, una volta esclusa la preesistenza di accordi sul compenso, l’importo risulti congruo in base alle tariffe o agli usi, o in mancanza, alla luce del parere della competente associazione professionale (cfr., sul punto, Cass. n. 6454/08, nonché, mutatis mutandis, n. 621/97: “qualora l’avvocato, dopo avere presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi spettantegli redatta in conformità ai minimi tabellari, richieda, successivamente, per le stesse attività un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice di merito, richiesto della liquidazione, salva l’ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, ben può valutare se esistono elementi – discrezionalmente apprezzabili – che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta (ravvisabili anche nel venire meno di quei rapporti amichevoli che avevano indotto il professionista ad usare al cliente un trattamento di particolare favore) fermo restando il necessario apprezzamento di congruità degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità”).
Tribunale Firenze, civile Sentenza 12 giugno 2018, n. 1718
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
il giudice
dott.ssa Linda Pattonelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4348/2009 tra le parti:
(…), (CF (…)),
– difesa: avv. MI.JO. ((…))
– domicilio: VIA (…) – FIRENZE presso avv. MI.JO.
ATTORE
FARMACIA (…) DOTT.SSA (…) SAS, in persona del LRPT. (PI (…)), (…), (CF (…)) in proprio,
– difesa: avv. ANTONINO LONGHITANO ((…))
– domicilio: VIA (…) – FIRENZE presso avv. AN.LO.
CONVENUTE
OGGETTO: Prestazione d’opera intellettuale
FATTO E PROCESSO
L’avv. (…) ha chiesto la condanna della dott.ssa (…), in proprio e quale socio accomandatario della Farmacia Dott.ssa (…) Sas, alla corresponsione, in suo favore, della somma di Euro 39.300,00, quale compenso per la prestazione d’opera professionale resa nei confronti della convenuta, avente ad oggetto la costituzione di Sas, il conferimento, in sede di atto costitutivo, della farmacia di cui la convenuta era titolare, nonché il successivo acquisto, da parte della neocostituita società personale di farmacisti, di una seconda farmacia, dando atto dell’avvenuta ricezione della minore somma di Euro 11.500, accettata quale acconto sul maggiore avere.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, ammettendo l’avvenuto conferimento dell’incarico professionale unicamente con riferimento alla redazione della bozza di atto costitutivo della Sas – prestazione che ha asserito già retribuita con il versamento di Euro 11.500 Euro – e contestando, per contro, l’intercorrenza di rapporto d’opera professionale in relazione alle altre prestazioni per cui controparte ha chiesto di essere remunerata, a suo dire conclusesi con il contributo di altro professionista, individuato nel notaio (…).
Esaurita l’istruttoria con le produzioni documentali, l’esperimento dell’interrogatorio formale della convenuta e l’escussione del teste (…), precisate le conclusioni una prima volta in data 15/06/17, fallito il successivo tentativo di conciliazione giudiziale, le parti, all’udienza del 01/06/18, hanno precisato le proprie conclusioni avanti al giudice nuovo assegnatario del fascicolo a far data dal 09/05/18.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea appare fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
1. Sul riparto dell’onere prova e sull’an debeatur
In limine, occorre rilevare come, vertendosi al cospetto di domanda di adempimento e di fattispecie di responsabilità contrattuale, debbano ritenersi operanti i criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella prassi in tema di azioni contrattuali, in punto di onere della prova dei fatti costitutivi, impeditivi e modificativi della pretesa creditoria azionata, in ossequio ai quali incombe sul professionista che agisca per il pagamento del compenso l’onere della prova del titolo negoziale della pretesa creditoria azionata, costituito dal conferimento dell’incarico e dallo svolgimento effettivo della prestazione professionale in favore dell’assistita (Cass. SS.UU. n. 13533/01: “in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento”). Fermo, peraltro, restando che, in assenza di un obbligo legale di forma scritta ad substantiam per la stipula del contratto d’opera professionale (ex multis, Cass. n. 13693/06), vigendo il vincolo della forma scritta soltanto per la pattuizione di un compenso differente dalle vigenti tariffe professionali (art. 2233 c.c., come novellato dal D.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006), la prova del conferimento dell’incarico professionale ben potrà essere fornita con ogni mezzo e potrà sinanco essere raggiunta mediante presunzioni (cfr. Cass. n. 1792/17:”Il rapporto di prestazione d’opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata l’instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull’attore l’onere di dimostrarne l’avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva”; ex multis Cass. n. 3016/06; n. 1244/00).
Ciò posto, venendo alla disamina del caso di specie, non hanno costituito oggetto di contestazione e devono, pertanto, ritenersi pacifici l’avvenuto conferimento da parte della convenuta e lo svolgimento da parte dell’attore di specifico incarico professionale consistente nella predisposizione dell’atto costitutivo di società personale di farmacisti, in forma di Sas, tra la convenuta dott.ssa (…), in veste di accomandataria e la dott.ssa (…), in veste di accomandante, ed il successivo conferimento, in sede di atto costitutivo, nel patrimonio di tale società, della farmacia di Fornaci di Barga, di cui la convenuta era già titolare.
Quanto, invece, alla circostanza, oggetto di contestazione, dell’estensione del contratto d’opera professionale anche alla stipula del definitivo di acquisto, da parte della neoistituita società di persone, della Farmacia di Ponte all’Ania, la prova del conferimento dell’incarico professionale, dello svolgimento della prestazione e della consapevole fruizione della stessa da parte della convenuta (costituente valida accettazione per facta concludentia delle prestazioni professionali rese e da cui la cliente ha tratto concreta utilità) ben può ritenersi fornita da parte attrice mediante presunzioni, sulla scorta di una serie di plurimi indici univocamente convergenti:
– in primo luogo, a smentita delle asserzioni di parte convenuta per cui l’unico autore della materiale redazione del contratto definitivo di compravendita sarebbe da rinvenirsi nel notaio (…), e per cui, ancora, eventuali suggerimenti forniti a tale professionista dall’attore non sarebbero stati oggetto di conoscenza, né di richiesta da parte della committente, il medesimo notaio rogante, escusso come teste, ha confermato tanto la circostanza della materiale predisposizione del contenuto del contratto da parte dell’attore, unitamente al commercialista di fiducia della dott.ssa (…), rag. (…) (ciò in piena coerenza con il contenuto della missiva del 17/10/07 di accompagnamento dell’invio della bozza di contratto, nella parte in cui l’attore si riservava di concordare il contenuto sostanziale della stessa con detto professionista), quanto quella dell’assistenza dal medesimo avvocato fornita alla convenuta in sede di trattative e di definizione del testo negoziale (cfr. verbale udienza del 09/11/16: “il contenuto contrattuale fu definito anche terminologicamente dalle parti costituite e dai professionisti che le assistevano” ADR: “ricordo che l’avv. (…) e il rag. (…) assistevano la Farmacia (…)”) – irrilevante essendo l’eventuale assenza dell’avvocato in sede di rogito, incombente di stretta spettanza di altro professionista;
– sempre il medesimo teste, del resto, ha confermato la circostanza, già desumibile dal mero raffronto dei documenti in atti, della piena coincidenza contenutistica dell’atto pubblico definitivo di vendita con la bozza di contratto predisposta dall’attore e inviata ai professionisti (…) e (…) (come evincibile dai docc. 19, 20 di parte attrice), il coinvolgimento dei quali, tanto in sede di costituzione della Sas, quanto in sede di compravendita, risulta documentalmente provato;
– peraltro, l’affermazione di parte convenuta in ordine al mancato coinvolgimento dell’attore nell’operazione di compravendita ed alla mancata menzione di tale operazione al momento del conferimento dell’incarico relativo alla costituzione di Sas, avvenuto in data 06/06/07, appare scarsamente verosimile sol che si considerino lo scopo ultimo cui l’atto costitutivo era finalizzato, ossia il superamento degli ostacoli normativi frapposti al cumulo di plurime titolarità di farmacie in capo alla stessa persona e il conseguente inserimento dell’atto costitutivo nell’ambito di una più ampia e complessa operazione negoziale, al cui risultato finale – ossia l’acquisto della farmacia di Ponte all’Ania da parte della convenuta – la costituzione di Sas era funzionale, e che vedeva come protagonisti le medesime figure professionali;
– del resto, tale funzionalizzazione e tale collegamento negoziale, comunque pacifici, emergono anche dal raffronto tra la tempistica dei contatti intercorsi tra le parti e quella della sequenza delle operazioni negoziali realizzate, risalendo la stipula del preliminare di compravendita, e dunque la prima manifestazione dell’intento della convenuta in merito all’acquisto della farmacia, a pochi giorni prima (29/05/07) del conferimento di incarico all’attore (06/06/07: contiguità temporale, questa, che vale a rendere ancor più inverosimile la dichiarazione pro se resa dalla convenuta in sede di interrogatorio formale e relativa al contenuto del suo incontro presso lo studio dell’attore) e a qualche mese prima dell’operazione dell’atto costitutivo (03/10/07);
– né, tantomeno, l’asserito mancato coinvolgimento del professionista legale, a differenza degli altri due commercialisti, nella seconda parte dell’operazione appare giustificabile sulla scorta dell’affermazione di parte convenuta per cui il contenuto del contratto definitivo si risolverebbe in una mera riproposizione del testo del preliminare, risultando tale asserzione smentita dal raffronto dei testi delle due pattuizioni ed alla luce delle sopravvenienze fattuali e giuridiche, intervenute nel tempo intermedio tra preliminare e definitivo, costituite dall’avvenuta costituzione della Sas, e della sua sostituzione, in veste di acquirente, in luogo della persona fisica promissaria, in forza della legittimazione fornita dalla nuova normativa entrata in vigore L. n. 248 del 2006;
– diversamente opinando, ed ipotizzandosi l’esclusione dell’avvocato dall’operazione di acquisto della farmacia, d’altro canto, mal si spiegherebbe il pur documentato possesso da parte dell’attore del testo del contratto preliminare (doc. 16), fornitogli dal commercialista della convenuta;
– ancora, valgono quali ulteriori elementi indicativi della fondatezza delle allegazioni attoree la considerazione della mancata specifica contestazione, in sede di atti giudiziali, nel termine previsto a pena di preclusione, della ricezione della missiva del 16/07/07, di accompagnamento alla bozza di atto costitutivo (bozza la cui ricezione per plico postale risulta pacifica e confermata anche in sede di interrogatorio formale), contenente un riepilogo e una descrizione sintetica del triplice incarico assunto dal professionista attore, e di quella del 17/10/07, con allegata bozza di contratto definitivo di vendita – condotta processuale, questa, che a parere di questo giudicante, avrebbe dovuto indurre il precedente giudice istruttore a rigettare la richiesta di interrogatorio formale, vertendo i capitoli invece ammessi su circostanze non oggetto di rituale, specifica e tempestiva contestazione: di qui le ritenute superfluità e inattendibilità delle dichiarazioni pro se rese dall’interrogata, inverosimili alla luce del quadro indiziario testé esposto e contrastanti con il contenuto di documenti non oggetto di specifica e tempestiva contestazione, nonché degli atti difensivi della stessa parte convenuta (in particolare, nella parte in cui ha ammesso, nella seconda memoria istruttoria, la circostanza, invece smentita in sede di interrogatorio, dell’espressa menzione all’attore dello scopo ultimo cui l’operazione di costituzione della S.a.s. era finalizzata);
– irrilevante appare, invece, la documentazione attestante il quantum del compenso versato al Notaio in relazione ai due atti rogati, semmai, anzi, indicativo, stante la sua modesta entità, della circoscritta estensione dell’oggetto della prestazione demandata all’ufficiale rogante, e confermativa, invece, della pregressa predisposizione del testo negoziale da parte di altri professionisti, come del resto specificamente indicato dallo stesso notaio in sede di deposizione testimoniale.
Ora, una volta appurata l’adempienza dell’attore rispetto all’onere probatorio del titolo sullo stesso incombente, gravava su parte convenuta l’allegazione e la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’avverso credito – com’è noto, insuscettibili di rilevo officioso; sennonché, non risultando tale prova offerta, né ritualmente fornita, e risultando, per contro, pacifico il mancato pagamento integrale della somma ex adverso richiesta, dovrà ritenersi la soccombenza di parte convenuta in punto di an debeatur.
2. Sul quantum debeatur
Venendo, dunque, alla disamina sul quantum debeatur, come chiarito anche recentemente dal S.C., ogniqualvolta (come nell’ipotesi di specie) da parte del cliente – convenuto, a fronte della richiesta di pagamento mediante esibizione di notula, sia mossa contestazione, seppur in forma generica, in ordine all’effettivo espletamento dell’attività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite, nonché all’applicazione delle tariffe pertinenti, alla congruità degli importi richiesti ed alla corrispondenza tra le voci dei compensi elencati nella parcella e la tariffa professionale, deve ritenersi insorgere in capo al professionista l’onere probatorio in ordine tanto alla consistenza ed all’effettività dell’attività esecutiva delle prestazioni elencate in parcella, quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa, ossia all’an del credito vantato ed all’entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass. n. 230/16; n. 3463/10; n. 14556/0; 10150/03; ma già Cass. n. 2101/77), spettando correlativamente al giudicante il potere – dovere di dare corso alla verifica della fondatezza della contestazione (Cass. n. 1015/03); verifica che verrà eseguita, anche d’ufficio, mediante il controllo della corrispondenza tra le voci ed i compensi elencati in parcella e la tariffa professionale, in applicazione del principio iura novit curia – trattandosi di assicurare l’esatta applicazione, in tutti i suoi elementi tipologici e nelle sue espressioni quantitative, di un atto di normazione secondaria avente valore di legge – e nell’esercizio di un potere discrezionale che, se contenuto entro i limiti minimi e massimi tariffari, non richiede specifica motivazione né può formare oggetto di censura (Cass. n. 7527/02).
Orbene, al fine della valutazione della liceità di una determinazione (o rideterminazione) unilaterale delle condizioni del contratto d’opera professionale da parte del professionista, occorre fare riferimento, anzitutto, ai criteri di determinazione del compenso del prestatore d’opera stabiliti all’art. 2233 c.c., il quale rinvia, in ordine decrescente di priorità, ai parametri orientativi per la determinazione del compenso costituiti dalla pattuizione delle parti, dalle tariffe o dagli usi, e dalla decisione del giudice, confortata dal parere dell’associazione professionale: ragion per cui l’accoglimento della domanda di pagamento, nell’ammontare determinato dal ricorrente, potrà avvenire soltanto se tale quantificazione non risulti in contrasto con precedenti diversi accordi negoziali, aventi forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c., e se, una volta esclusa la preesistenza di accordi sul compenso, l’importo risulti congruo in base alle tariffe o agli usi, o in mancanza, alla luce del parere della competente associazione professionale (cfr., sul punto, Cass. n. 6454/08, nonché, mutatis mutandis, n. 621/97: “qualora l’avvocato, dopo avere presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi spettantegli redatta in conformità ai minimi tabellari, richieda, successivamente, per le stesse attività un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice di merito, richiesto della liquidazione, salva l’ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, ben può valutare se esistono elementi – discrezionalmente apprezzabili – che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta (ravvisabili anche nel venire meno di quei rapporti amichevoli che avevano indotto il professionista ad usare al cliente un trattamento di particolare favore) fermo restando il necessario apprezzamento di congruità degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità”).
Ciò posto, nell’ipotesi di specie, stante la pacifica assenza di pattuizione sul compenso, alla luce delle linee guida dettate dalla pronuncia del S.C. a SS.UU. n. 17405/12 in punto di regolamentazione della successione nel tempo dei criteri determinativi dei compensi, trattandosi di prestazioni professionali la cui esecuzione si è esaurita nel vigore delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004, nella verifica della congruità del compenso come unilateralmente determinato dal professionista occorrerà fare riferimento al disposto del predetto DM, costituente fonte normativa di rango secondario integrativa di altra fonte del diritto, cui l’art. 2233 c.c. rinvia ai fini della remunerazione dell’opera professionale.
Ed in effetti, a fronte della tardività della contestazione di parte convenuta (effettuata per la prima volta soltanto in nota conclusionale) in merito al valore di mercato della farmacia conferita nella costituita Sas (stimato in 2.500.000 Euro, in applicazione dei criteri di cui agli studi di settore dell’Agenzia delle Entrate, applicativi della percentuale del 150% sul valore complessivo dei ricavi annui), e in considerazione, dunque, del valore della pratica stragiudiziale, individuato ai sensi dell’art. 5 del tariffario degli onorari approvato con Circolare del 04/09/06, la somma richiesta a titolo di compenso nella notula, già oggetto di valutazione di congruità da parte del competente Consiglio dell’Ordine professionale giudiziale, risulta corrispondente ai valori medi previsti dalla forbice (cfr. la voce “Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l’assistenza alla relativa stipulazione e redazione”, in relazione alla quale sono dovuti sul valore della pratica compreso tra Euro 1.033.000,00 ed Euro 2.582.300,00, determinato secondo i criteri di cui all’articolo 5 delle norme generali, percentuali incluse tra lo 0,50% e il 2%).
Del resto, pur ferma la preferibilità dell’individuazione del valore della pratica stragiudiziale alla luce dell’interesse sostanziale delle parti e non già del valore convenzionale dell’affare (Cass. n. 19406/14), e tenuto conto, altresì, del già avvenuto riconoscimento di un ammontare di Euro 11.500 già versato per la pratica relativa alla costituzione di Sas (sulla scorta dell’individuazione in Euro 60.000, valore del capitale della costituita Sas, quale valore della pratica), la cornice tariffaria di riferimento rimarrebbe invariata anche allorquando si optasse per calcolare il valore complessivo delle ulteriori prestazioni risultate come eseguite sulla scorta del valore dichiarato delle operazioni negoziali realizzate mercé la prestazione professionale dell’attore (ossia Euro 1.900.000, corrispettivo dichiarato della compravendita).
Di qui, tenuto conto della complessità della materia, data dalla novità della normativa di riferimento e dall’assenza di precedenti all’epoca della prestazione, nonché dei vantaggi economici e professionali conseguiti dalla cliente per effetto dell’opera prestata dall’avvocato attore (art. 2 D.M. n. 127 del 2004), la ritenuta congruità dell’importo indicato nella notula tassata, decurtato l’acconto già ricevuto, ferma comunque restando la necessità di confermare, vertendosi al cospetto di un’operazione negoziale sostanzialmente unitaria, la già operata riduzione del 27% per l’ipotesi di connessione, riduzione del resto già applicata anche dal Consiglio dell’Ordine professionale in sede di emissione del Parere di competenza. Sulla somma interamente dovuta dovranno poi essere calcolati gli interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, dalla data della messa in mora con la diffida del 03/11/08 alla data del pagamento dell’acconto e sul residuo da tale data al saldo, nel rispetto del criterio residuale di imputazione di cui all’art. 1194 c.c.: ciò in quanto, ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. n. 231 del 2002, l’incarico professionale de quo rientra nella nozione di “transazioni commerciali” (per tali intendendosi “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente…la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”) e i soggetti stipulanti rientrano nel noveri degli “imprenditori” (tale definendosi “ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione”).
3. Spese di lite
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei valori medi relativi allo scaglione individuato dall’effettivo valore della domanda, per la parte riconosciuta come fondata ad esito della disamina giudiziale, tenuto conto anche del pregresso parziale pagamento (art. 5 DM cit.: “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”), seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico di parte convenuta.
Infine, in ordine alla richiesta ex art. 89 c.p.c., comunque non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, la circostanza riferita dell’avvenuta assunzione da parte dell’attore del patrocinio di parti in giudizio avanti al TAR avverso la ex cliente, ancorché non pertinente al thema decidendum, risulta in effetti un dato di fatto veritiero e dunque non suscettibile di espunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
– condanna la dott.ssa (…), in proprio e quale socio accomandatario della Farmacia Dott.ssa (…) Sas, al pagamento, in favore dell’avv. (…), della somma di Euro 24.700,00, a titolo di onorari, di Euro 500,00 a titolo di diritti, oltre spese generali e spese anticipate, detratto l’acconto già corrisposto, ed oltre ad interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, sull’intero capitale dalla data del 03/11/08 alla data del pagamento dell’acconto e sul residuo capitale da tale data al saldo;
– condanna, altresì, la convenuta alla rifusione, in favore dell’attore, delle spese di lite, che liquida in Euro 365,70 a titolo di spese ed in Euro 4.835,00 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre a spese generali forfetarie.
Così deciso in Firenze il 7 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2018.